SCHEDA ESPLICATIVA SINTETICA. sul. PRESTITO della SPERANZA II FASE



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Transcript:

SCHEDA ESPLICATIVA SINTETICA sul PRESTITO della SPERANZA II FASE 1. Sintesi dei risultati della I fase 2. Breve sintesi sul contenuto del nuovo accordo-quadro CEI-ABI 3. Ruolo delle CARITAS DIOCESANE 4. Procedura di accesso al finanziamento 5. Attivazione della garanzia e Surroga 1. SINTESI DEI RISULTATI DELLA I FASE - Punti di criticità, individuati nella prima fase o Presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall accordo quadro, risultati troppo ristretti o Difficoltà tecniche del sistema informatico di inserimento dei dati o Poca collaborazione da parte degli Istituti di credito a livello locale - Statistiche nazionali o CARITAS diocesane che hanno aderito formalmente all iniziativa: circa 190 o CARITAS diocesane che hanno presentato almeno una domanda: circa 80 o CARITAS diocesane che hanno operato con effettività: circa 30 o Domande presentate a livello nazionale: circa 570 o Domande accolte e finanziate: circa 70 - Statistiche CARITAS DIOCESANA BRINDISI OSTUNI o Domande presentate: 7 o Domande ritenute ammissibili: 3 o Domande finanziate: 1 o Cause del mancato finanziamento delle domande ritenute ammissibili: Difficoltà tecniche del sistema informatico Mancato superamento dell istruttoria bancaria a causa dell esistenza di protesti non dichiarati nella domanda

2. CONTENUTO DEL NUOVO ACCORDO-QUADRO CEI-ABI La CEI e l'associazione Bancaria Italiana (ABI), visto il basso numero di domande presentate ed accolte, hanno ritenuto opportuno rivedere l accordo quadro a suo tempo stipulato per l iniziativa Prestito della Speranza. Come è noto, il vecchio accordo era diretto a consentire, alle famiglie numerose (con almeno tre figli) o gravate da malattia o disabilità, che avessero perso ogni fonte di reddito, quale conseguenza diretta o indiretta dell attuale crisi finanziaria ed economica, un più AGEVOLE E CONVENIENTE ACCESSO AL CREDITO BANCARIO. Proprio, però, la rigorosità e limitatezza dei requisiti soggettivi, previsti nel vecchio accordo ABI- CEI, è stata una delle cause principali dell insuccesso, fin qui, registrato dall iniziativa. A tal fine, ABI e CEI hanno deciso di rivedere l accordo e modificarne i termini nel modo che segue: Destinatari dell iniziativa sono oggi TUTTE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ O LE MICROIMPRESE DA ESSE PROMOSSE con preferenza di quelle con figli (in età scolare, compresa l università) o gravate da malattie o disabilità riconosciute, che abbiano subito una riduzione significativa o la perdita del reddito da lavoro. Sono previsti due tipi di miscrocredito, il primo indirizzato alle famiglie e destinato a coprire i bisogni primari delle stesse (con un importo erogabile non superiore a 6.000,00 euro, che potranno essere estesi, con nuova delibera, fino ad un massimo di ulteriori 6.000,00 euro) ed il secondo riservato alle imprese (che fanno capo ad una famiglia in difficoltà) e destinato sia all inizio di una nuova attività imprenditoriale, che allo sviluppo o sostegno di un attività già iniziata (con importi massimi finanziabili di 25 mila euro). Il Fondo di garanzia dell'ammontare iniziale di 30 milioni di Euro rimane destinato a fornire alle banche, aderenti all'iniziativa, una garanzia ( a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ) sulla restituzione delle somme date a credito, garanzia che copre una quota del 75% della somma erogata nel caso di microcredito concesso alle famiglie ed una quota del 50% nell ipotesi di microcredito, concesso alle imprese; L'accesso al credito viene garantito a tassi di interesse particolarmente vantaggiosi e nella forma del cosiddetto Microcredito ; Erogato il finanziamento, il Fondo istituito dalla CEI garantisce la parziale

restituzione (nella misura del 75 % per il credito alle famiglie e del 50% per il credito alle imprese) dell'importo erogato dalle banche alle famiglie beneficiarie, qualora le stesse non riescano a restituire in tutto o in parte le somme ricevute in prestito; Rimangono invece inalterate le particolari e convenienti modalità di restituzione degli importi finanziati, i quali potranno essere ripagati dalle famiglie beneficiarie alle banche erogatrici in rate mensili, che dovranno essere versate, decorsi dodici mesi dalla concessione del finanziamento e per un periodo di rateizzazione massimo di cinque anni. 2 RUOLO DELLE CARITAS DIOCESANE Anche nell'ambito del nuovo accordo-quadro stipulato tra la CEI e l'abi, le CARITAS DIOCESANE sono state individuate come i soggetti intermediari e di raccordo tra le famiglie potenzialmente beneficiarie del microcredito e gli Istituti di credito eroganti; A tal fine è previsto che le CARITAS DIOCESANE provvedano alle seguenti attività: a) Individuazione, tramite le Parrocchie o i Centri d'ascolto, delle famiglie che soddisfino i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al microcredito, compiendo, al riguardo, una adeguata attività istruttoria: questa consisterà, in pratica, nella verifica della sussistenza in capo alle famiglie bisognose dei requisiti, individuati nell accordo CEI-ABI e di cui si dirà appresso; b) Affiancamento e assistenza dei richiedenti nella individuazione del progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo da consegnare alla Banca; c) Adeguato Tutoraggio dei beneficiari una volta erogato il finanziamento, onde garantire, per quanto possibile, l effettiva realizzazione dei progetti predisposti. Tali attività potranno essere esercitate anche mediante partnership con enti pubblici e/o privati in grado di integrare le competenze e le capacità di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio delle famiglie richiedenti e beneficiarie. All uopo, appare opportuno evidenziare come la Caritas Italiana abbia stipulato un accordo di collaborazione a livello nazionale (recepito anche a livello locale) con le ACLI. IMPORTANTE è però sottolineare che le Caritas Diocesane NON hanno alcuna discrezionalità o potere nella concessione da parte delle banche dei finanziamenti agevolati. Ciò in quanto: 1. l attività delle CARITAS è un attività meramente istruttoria e di supporto per le famiglie, finalizzata a consentire a queste ultime un più agevole accesso al credito, altrimenti impossibile;

2. il finanziamento viene erogato dalle BANCHE convenzionate (e NON dalla Caritas o dalla CEI). 3. i beneficiari del finanziamento stipulano un apposito contratto con la banca erogante. Tale contratto regola tutti i rapporti con il soggetto beneficiario del finanziamento, quali i tassi di interesse applicati, i tempi e i modi di restituzione del prestito, ecc. 4. Le BANCHE mantengono sempre e comunque il potere di decidere a loro insindacabile giudizio se concedere o meno il finanziamento, anche laddove l istruttoria delle CARITAS abbia avuto esito positivo. 3 - PROCEDURA DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO 1. I soggetti interessati ad ottenere il finanziamento, anche individuati come potenziali beneficiari dalle Parrocchie e/o dai Centro d'ascolto, si rivolgono alla sede della Caritas diocesana di appartenenza; 2. L Ufficio diocesano valuta l'esistenza dei requisiti soggettivi per la concessione del finanziamento ed, in particolare, se si tratti, nella specie, di famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale o delle microimprese da esse promosse. Al tal fine si intendono per: A) FAMIGLIE: Le famiglie naturali fondate sul matrimonio ai sensi dell art. 29 della Costituzione. Il requisito del matrimonio è considerato sussistere nel caso di matrimonio canonico, matrimonio concordatario o matrimonio civile, anche se celebrato (sulla base di specifiche intese) da ministro di culto acattolico. Ai fini dell ammissione alla garanzia del Fondo è considerato altresì efficace il matrimonio celebrato all estero in conformità dell ordinamento giuridico ivi esistente purchè non in contrasto con l art. 29 della Costituzione. Sono, infine, ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi alle famiglie nelle quali i coniugi siano separati ovvero siano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale competente nelle procedure di separazione personale e siano stati assunti i provvedimenti provvisori a condizione che: il finanziamento sia richiesto da quello dei coniugi cui siano affidati i figli o con il quale questi convivano stabilmente i caso di affidamento congiunto; non si sia instaurata convivenza di fatto con persona cui il coniuge separato sia legato da vincolo affettivo. 3. L Ufficio diocesano provvede alla istruttoria preliminare della pratica e procede ad una

prima valutazione di fattibilità delle richieste. Al termine e comunque entro 15 gg. dal primo inserimento della pratica nel sistema informatico, una volta ritenuta la richiesta ammissibile, invia la richiesta di finanziamento all'istituto di credito aderente all'accordo. 4. La Banca riceve la richiesta di finanziamento accompagnata dalla valutazione dell Ufficio diocesano compiuta a seguito dell'istruttoria preliminare. Provvede, quindi, alla istruttoria sul merito creditizio del richiedente ed entro 15 gg. dal ricevimento della stessa, qualora decida di erogare il finanziamento, invia al Gestore del Fondo di garanzia (Banca Prossima), secondo determinate modalità, la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo. Qualora invece la banca abbia deliberato di non concedere il finanziamento, provvede a fornire all Ufficio diocesano, mediante il sistema informatico, la motivazione del non accoglimento, specificando se questa è riconducibile a problemi di sostenibilità economicofinanziaria o di sostenibilità sociale. 5. Il Gestore del Fondo di Garanzia, ricevuta la richiesta della Banca, assegna alla stessa un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 5 giorni lavorativi alla banca e all Ufficio diocesano l avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Il Gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega entro tale termine l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione alla banca e all Ufficio diocesano. 6. La Banca, una volta acquisita notizia dell avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore l avvenuto perfezionamento dell operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento entro 10 giorni lavorativi da tale notizia. 7. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento. 8. Una volta ottenuto il finanziamento, la famiglia beneficiaria, trascorso un anno dall erogazione dello stesso, deve iniziare a restituire la somma, ottenuta in prestito, aumentata delle spese e degli interessi, concordati con la banca. La restituzione potrà avvenire con rate mensili, la cui durata massima (che verrà anch essa concordata con la banca al momento della stipula del contratto di finanziamento) potrà essere di cinque anni.

4- ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E SURROGA IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO L'attivazione della garanzia del Fondo avviene secondo le seguenti fasi: 1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la Banca, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia a mezzo del sistema informatico all Ufficio diocesano del territorio un primo avviso, per favorirne l intervento di sollecito nei confronti del beneficiario. 2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento, la Banca comunica al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore e all Ufficio diocesano a mezzo del sistema informatico. 3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione, la Banca può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. 4. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione alla Banca dell'importo oggetto della garanzia. 5. Qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, la Banca deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota oggetto della garanzia. 6. A seguito della liquidazione dell importo garantito, ai sensi dell articolo 7, comma 4, il Gestore è surrogato nei diritti della Banca e provvede al recupero, anche tramite incarico affidato alla stessa banca surrogata, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero. Le somme recuperate dal Gestore sono versate al Fondo di garanzia.