Validità e durata dell assicura zione obbligatoria contro gli infortuni Assicurazione mediante convenzione



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Validità e durata dell assicura zione obbligatoria contro gli infortuni Assicurazione mediante convenzione

Sommario 1. Assicurazione contro gli infortuni professionali (AIP) 3 2. Assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP) 3 3. Inizio, fine e sospensione dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 4 4. Assicurazione mediante convenzione 5 5. Informazioni 6 6. Agenzie 7 Il modello Suva I quattro pilastri della Suva La Suva è più che un assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione. La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio d amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci. Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio. La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

1. Assicurazione contro gli infortuni professionali (AIP) 2. Assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP) I lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati contro gli infortuni profes sionali e le malattie professionali. Delle istruzioni separate (form.1673/19) informano sull assicurazione dei lavoratori temporaneamente occupati all estero. Sono ritenuti lavoratori in particolare anche i cottimisti, gli occupati a tempo parziale, gli ausiliari, i lavora tori a domicilio, gli apprendisti, i volontari, i praticanti, i giovani a pretirocinio nonché i familiari collaboranti nell impresa che percepiscono un salario in contanti o versano contributi all AVS. 2.1 I lavoratori occupati almeno otto ore la settimana presso un datore di lavoro sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali; gli occupati a tempo parziale che non raggiungono detto minimo sono assicurati solo contro gli infortuni professionali, le malattie professionali e gli infortuni sul percorso diretto per e dal lavoro. È la natura dell assunzione e non uno scarto fortuito verso il basso o verso l alto del limite suddetto che è determinante per la validità dell AINP. In caso di orario di lavoro irregolare (talvolta più, talvolta meno di 8 ore la settimana), l AINP è considerata operante se, durante un periodo relativamente lungo (p. es. 3 mesi), l orario medio di lavoro è di almeno 8 ore la settimana o se le settimane con almeno 8 ore di lavoro predominano; vengono contate solo le settimane in cui si è lavorato. 2.2 Il datore di lavoro può dedurre il premio AINP dal salario del lavoratore, per periodo di paga. 2.3 Per la maggior parte dei lavora tori, la questione di sapere se l AINP è operante o no può essere giudicata già all inizio dell assunzione, in base all orario lavorativo che è stato convenuto o che si può attendere. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore su questo giudizio. 2.4 Per i lavoratori il cui orario è irregolare e non determinabile in anticipo, si deve 3

3. Inizio, fine e sospensione dell assicurazione obbliga toria contro gli infortuni esaminare al più presto 3 mesi dopo l entrata in servizio dell impresa se l AINP è operante o no. Fino a quel momento non può essere effettuata nessuna trattenuta AINP sul salario e il lavoratore dev essere informato che forse è assicurato solo contro gli infortuni professionali. Gli infortuni non professionali vanno nondimeno notificati alla Suva, affinché possa esaminare se l AINP era operante e se possono essere accordate prestazioni. 2.5 In caso di qualsiasi modifica dell orario di lavoro suscettibile di influire sulla validità dell AINP dev essere riesaminato il giudizio precedente. Se ci sono dubbi, l agenzia della Suva è volentieri a disposizione per qualsiasi informazione; nei casi che si prestano, essa dà conferme limitate nel tempo quanto alla validità dell AINP (promesse di copertura). 3.1 Per un lavoratore assicurato contro gli infortuni non professionali, l assicurazione inizia il giorno in cui egli comincia o avrebbe dovuto cominciare a lavorare in virtù del l assunzione, in ogni caso però dal momento in cui si avvia al lavoro; l assicurazione termina allo spirare del 30 giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semi-salario. Sono assimilate al salario le indennità giornaliere dell assicurazione infortuni obbligatoria, dell assicurazione militare, dell assicurazione per l invalidità, del l ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno (indennità di maternità compresa), dell assicurazione contro la disoccupazione, nonché le indennità delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e gli infortuni, che sostituiscono il salario. Il termine di 30 giorni comincia a correre dal momento in cui il diritto al salario o le indennità citate ammontano, insieme al salario residuo, a meno di 50% del pieno salario o del salario massimo assicurato. L assicurazione contro gli infortuni non professionali può essere prolungata, mediante convenzione, fino a 6 mesi consecutivi (vedi cifra 4). 3.2 Per un lavoratore assicurato solo contro gli infortuni professionali, le malattie professionali e gli infortuni sul tragitto per e dal lavoro, 4

4. Assicurazione mediante convenzione l assicurazione comincia il primo giorno di lavoro, dal momento in cui egli inizia il tragitto per recarsi al lavoro; l assicurazione termina, dopo la fine del lavoro professionale, con la conclusione del percorso di ritorno dal lavoro. 3.3 Per tutti gli assicurati, l assicurazione è sospesa quando soggiaciono all assicurazione militare o a un assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni. 4.1 La validità dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali è prorogabile mediante convenzione. In tal modo è possibile colmare le lacune assicurative causate per esempio dalla cessazione di un rapporto di lavoro, da un congedo non retribuito, da un assenza per perfezionamento professionale o da malattia. Attenzione: Per ogni assunzione, l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni comincia solo a partire dal giorno dell inizio effettivo del lavoro. 4.2 Vengono accordate le stesse prestazioni assicurative come per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali; il rischio d in fortunio professionale per un attività lucrativa indipendente o dipendente non è coperto. Gli infortuni devono essere notificati se possibile dall ultimo datore di lavoro. 4.3 La durata massima dell assicurazione convenzionale è di 6 mesi consecutivi; questo termine ricomincia a decorrere ogni volta che l assicura zione obbligatoria contro gli infortuni non professionali ridiventa operante. 4.4 L assicurazione mediante convenzione deve essere stipulata prima della fine dell assicurazione obligatoria contro gli infortuni non professionali. Essa deve essere stipulata con l assicura tore presso il 5

5. Informazioni quale il lavoratore era assicurato da ultimo contro gli infortuni non professionali. Il premio per la durata desiderata dell assicurazione mediante convenzione deve essere pagato prima della fine dell assicurazione contro gli infortuni non professionali. Ciò vale anche per un assi curazione mediante esistente che si intende prolungare fino alla durata massima di sei mesi. Se ci sono problemi, si raccomanda di discuterli con l agenzia Suva competente. Essa potrà pure fornire maggiori informazioni sull assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in generale e sull assicurazione convenzionale. 4.5 Il premio ammonta a 25 franchi mensili. Esso può essere pagato allo sportello di ogni agenzia della Suva o versato sul rispettivo conto corrente postale; le polizze di versamento prestampate si possono richiedere all agenzia. La cedola della polizza di versamento, destinata alla Suva, deve portare le seguenti indicazioni: ultimo giorno di diritto al salario proroga desiderata (dal... al...) premio (numero di mesi a CHF 25. ) ultimo datore di lavoro motivo della stipulazione della convenzione (p. es. congedo non pagato, scuola professionale, ecc.) nome, cognome e indirizzo esatto dell assicurato. Sulla ricevuta deve pure essere indi cata la durata dell assicurazione convenzionale in quanto questa vale come certificato d assicurazione. 6

6. Agenzie Luogo Indirizzo CPP Telefono 5001 Aarau Rain 35 50-444-6 062 836 15 15 4002 Basel St.Jakobs-Strasse 24 40-2585-7 061 278 46 00 6501 Bellinzona Piazza del Sole 6 65-778-2 091 820 20 11 3001 Bern Laupenstrasse 11 30-900-4 031 387 33 33 2301 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 25 23-418-1 032 911 31 11 7001 Chur Tittwiesenstrasse 25 70-708-4 081 286 26 11 2800 Delémont 1 Quai de la Sorne 22 23-522-7 032 424 44 11 1701 Fribourg Rue de Locarno 3 17-4263-7 026 350 36 11 1211 Genève 3 Rue Ami-Lullin 12 12-252-3 022 707 84 04 1001 Lausanne Avenue de la Gare 19 10-383-2 021 310 81 11 6002 Luzern Suva Zentralschweiz Löwenplatz 1 60-836-6 041 418 86 86 1951 Sion Av. de Tourbillon 36 19-1300-1 027 329 12 12 4501 Solothurn Schänzlistrasse 8 45-299-6 032 626 45 45 9001 St.Gallen Unterstrasse 15 90-986-0 071 227 73 73 8620 Wetzikon 1 Guyer-Zeller-Strasse 27 80-6285-4 044 933 95 11 8401 Winterthur Lagerhausstrasse 15 84-230-5 052 265 71 71 8866 Ziegelbrücke Suva Linth Ziegelbrückstrasse 64 87-167-5 055 617 24 24 8022 Zürich Dreikönigstrasse 7 80-3564-7 044 205 91 11 7

Suva Casella postale, 6002 Lucerna Tel. 041 419 58 51 www.suva.ch Codice 2243.i Agosto 2011