DOTTRINE GIUSNATURALISTICHE Diritto di ragione come sistema ideale di un nuovo ordine positivo del diritto pubblico e privato, per l individuazione della natura e dei limiti del potere pubblico nei confronti dell individuo
CONCEZIONE DEL DIRITTO NATURALE FONDATA SULL UOMO Oltre che di istinto, l uomo è dotato di ragione che è parte essenziale della sua natura Concezione laica della ragione umana I diritti soggettivi inalienabili sono riconoscibili dalla ragione: un preludio all enunciazione dei diritti di libertà che sono alla base del costituzionalismo moderno
METODO E FONTI Identificare i principi e i valori del diritto radicati nella ragione considerata come il fondamento della natura umana nel diritto romano (in particolare, nel tit. I del digesto di Giustiniano) nelle scritture della tradizione cristiana nelle fonti letterarie, poetiche, storiche e filosofiche dell antichita
ESIGENZE DEL GIUSNATURALISMO Individuare un sistema di regole vincolanti superiori a tutti gli Stati Ricreare una comunità internazionale superiore agli Stati sovrani Definire i rapporti tra gli Stati Definire il rapporto tra individuo e Stato (ad esempio, individuare il fondamento del diritto di punire): CONTRATTUALISMO Identificare un complesso di principi e di regole di diritto naturale oggettivamente valido, perché conforme alla ragione e alla natura umana
I DIRITTI INDIVIDUALI Tendenza a trasformare il diritto naturale oggettivo in un complesso di diritti soggettivi individuali ed inalienabili (uguaglianza di tutti gli uomini indipendentemente dalle differenze di ceto e di status giuridico; libertà)
PRINCIPI GENERALI DEL GIUSNATURALISMO Esistenza di diritti soggettivi innati nell individuo Originario stato di natura anteriore alla società politica e civile Contratto sociale che fonda il potere politico e lo Stato Fiducia di mettere positivamente a disposizione dei consociati, in vista del benessere comune e per la realizzazione della pace e della sicurezza, un sistema scientifico di diritto naturale concettualmente ordinato secondo ragione
EFFETTI DELLA CORRENTE GIUSNATURALISTICA Individua un complesso di regole razionali e autoevidenti di giustizia, fondato su valori eticosociali universali Afferma che il diritto naturale è diritto conforme alla ragione e alle tendenze socievoli dell uomo Influenza direttamente le riforme legislative e il processo di codificazione in Europa
Ugo Grozio (1543 1645) Mare liberum (1609) De iure belli ac pacis (1625)
Principi fondamentali pacta sunt servanda è il principio sottostante a tutti i rami del diritto (internazionale, pubblico, privato, penale) Il diritto naturale è svincolato dalla religione. I suoi principi sarebbero validi anche se dicessimo che non esiste Dio (etiamsi daremus. non esse Deum) giusrazionalismo
Ugo Grozio (1583-1645) Principi fondamentali del diritto naturale: 1. Obbligo del risarcimento dei danni 2. Restituzione di quanto sottratto con frode 3. Subire una pena proporzionata per per reati oggettivamente dannosi Teorie e riorganizzazione di temi privatistici 1. Valore costitutivo del consenso nel contratto di vendita quanto al trasferimento di proprietà 2. Classificazione dei modi di acquisto della proprietà
EFFETTI DELLA PACE DI WESTFALIA SUI RAPPORTI TRA GLI STATI - Prima organizzazione di un sistema (= Società o Comunità) degli StaF europei sulla base della loro formale uguaglianza e libertà - Uguaglianza e libertà degli StaF senza considerazione per la forma di Governo - Definizione della sovranità come sovranità territoriale - Laicizzazione della Società degli StaF come conseguenza del principio dell uguaglianza delle confessioni
Thomas Hobbes (1588-1679) Collaboratore di Sir Francis Bacon, nel periodo delle guerre civili inglesi 1642 De cive 1651 Leviathan ASSOLUTISMO E POSITIVISMO LEGISLATIVO (nullum crimen nulla poena sine lege)
UNA PARENTESI DI STORIA DELLE ISTITUZIONI Le guerre civili inglesi: decapitazione di re Carlo I Stuart (1649); cosftuzione della Repubblica di Cromwell (1649-1653); restaurazione della monarchia (1660), cacciata di Giacomo II writ habeas corpus (1679) la gloriosa rivoluzione (1688) e l affermazione del principio della separazione dei poteri
John Locke (1632-1704) 1680-1690 due trattati sul Governo Separazione del potere legislativo dall esecutivo = rivoluzione del Parlamento inglese del 1688 Il potere legislativo è il potere sovrano : appartiene al popolo che lo delega al Sovrano e può revocare la delega per violazioni del diritto naturale Il potere legislativo non è arbitro della libertà del popolo Il potere di Governo spetta al Sovrano Il diritto di proprietà è un diritto naturale
Samuel Pufendorf (1632-1694) 1661 docente della prima cattedra di diritto naturale in Europa (Heidelberg) De iure naturae ac gentium Il diritto è comando (concezione volontaristica del diritto) Il diritto è distinto dalla morale La libertà è la sfera sulla quale non insistono norme di diritto naturale e positivo Le norme devono essere generali, irretroattive, possono riguardare solo gli atti esterni,
Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) un sistema giuridico impostato su criteri matematici (razionalismo giuridico) Per ogni questione giuridica esiste una ed una sola soluzione Codice per la soluzione dei casi controversi Nova methodus per l insegnamento e lo studio del diritto (storia, esegesi dei testi, tirocinii pratici, addestramento alla soluzione dei casi)
Christian Thomasius (1655-1728) 1705 fundamenta iuris naturae ac gentium: distinzione tra diritto e morale Volontarismo (solo il comando del principe ha carattere giuridico e il principe non può fare leggi nell ambito dell etica della morale) La tortura è violazione del diritto naturale e non è utile per l accertamento della verità
Jean Domat (1625-1696)) Les lois civiles dans leur ordre naturel: regole naturali e immutabili Il diritto pubblico è per lo più costituito da regole arbitrarie Il diritto romano è il deposito delle regole immutabili di ragione Teoria del contratto
Joseph Pothier (1699-1772)) Docente di droit français 1740 Coutume d Orléans 1748 Pandectae in novum ordinem digestae (commento al de regulis iuris) Trattati di diritto privato (tra diritto romano e droit commun coutumier)