RINUNCIA ALLA RIVALSA



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A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere a norma di legge; - le Società, qualora l assicurato non sia una persona fisica, qualificabili rispetto al medesimo come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/9, nonché l amministratore ed il legale rappresentante delle Società medesime; - i clienti dell assicurato; purchè l assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile.

RINUNCIA ALLA RIVALSA B) Oggetto della pattuizione B 1) Riferimenti normativi (Art. 1916 C.C.) L assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dal coniuge, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L assicurato è responsabile verso l assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. Tale articolo costituisce uno strumento normativo finalizzato a garantire la corretta applicazione del principio indennitario nel caso di esistenza di più soggetti obbligati al pagamento del danno: - l assicuratore, in base al contratto di assicurazione; - i terzi responsabili del danno, in base ai criteri legali di imputazione di un danno ingiusto (responsabilità civile), salvaguardando, nello stesso tempo, il principio di responsabilità.

B) Oggetto della pattuizione B 1) Riferimenti normativi (Art. 1916 C.C.) Per garantire l adeguamento dell indennizzo al danno ed evitare la possibilità di un doppio risarcimento, la normativa in oggetto prevede il trasferimento legale dei diritti verso il terzo responsabile dall assicurato all assicuratore nei limiti dell indennizzo pagato. I presupposti per l esercizio dell azione di rivalsa dell assicurato sono: - l effettivo pagamento dell indennizzo; - l individuazione di un soggetto responsabile del danno. Il Codice Civile, identifica alcuni soggetti (citati espressamente nel testo della clausola) verso i quali l azione di rivalsa non può essere esercitata (in quanto l onere economico ricadrebbe probabilmente sull assicurato/danneggiato), salvo il caso di dolo.

B) Oggetto della pattuizione B 2) Portata della clausola L assicuratore rinuncia convenzionalmente al diritto di surrogazione verso determinati soggetti; estende cioè, sia pure a particolari condizioni, la sfera di coloro nei cui confronti non può esercitare azione di rivalsa. Tali soggetti sono: - persone per le quali l assicurato deve rispondere a norma di legge; - società controllate, controllanti e collegate, nonchè il relativo amministratore delegato e legale rappresentante; - clienti dell assicurato. Le motivazioni che sono alla base della rinuncia dell assicuratore a rivalersi verso i soggetti sopraindicati, si possono così sintetizzare: il tipo di rapporto intercorrente tra tali soggetti e l assicurato; la necessità che l onere economico della rivalsa venga di fatto sopportato dall assicurato o che, comunque, il medesimo, per effetto dell esercizio di tale azione, subisca dei contraccolpi economici; l opportunità di evitare, per l assicurato, ripercussioni negative nei rapporti con determinati terzi.

C) Condizioni per l operatività della clausola La clausola è operante purchè sussistano le seguenti condizioni: 1) rinuncia, da parte dell assicurato, all azione risarcitoria nei confronti dei terzi responsabili, anche limitatamente alla quota di danno eventualmente rimasta a suo carico. In caso contrario verrebbero a mancare le motivazioni che sono alla base della deroga prevista dalla clausola in esame; 2) assenza di dolo da parte dei responsabili, in analogia a quanto previsto dal secondo comma dell art.1916 del C.C.. A fronte di un azione dolosa risulta infatti ingiustificata la rinuncia al diritto di surrogazione spettante all assicuratore.

D) Aree di attenzione RINUNCIA ALLA RIVALSA Particolare rilievo assumono le limitazioni operative della rinuncia al diritto di surrogazione da parte dell assicuratore nei confronti di alcune tipologie di soggetti. Sconsigliabile appare infatti la generalizzazione della rinuncia al diritto di surrogazione, ossia la sua estensione a terzi non identificati, finendo questa per penalizzare l assicuratore a solo vantaggio di potenziali responsabili privi di qualsiasi rapporto con l assicurato. Del pari sconsigliabile è l estensione della clausola ai fornitori di beni o servizi (ad esempio alle imprese di manutenzione), potendone derivare una deresponsabilizzazione di tali soggetti nonché di conduttori di fabbricati in locazione, gravando su tali soggetti una responsabilità specifica per la quali possono tutelarsi con adeguati strumenti assicurativi.

AREA DI APPLICABILITÀ SOGGETTI RESPONSABILI DEL DANNO RAPPORTI CON L ASSICURATO Delimitazione legale (art. 1916 C.C.) Figli e affiliati Coniuge Altri parenti o affini conviventi con l assicurato Domestici Delimitazione convenzionale (clausola Rinuncia al diritto di surrogazione ) Persone delle quali l assicurato deve rispondere Società controllate/controllanti/collegate Clienti Assenza di interesse per la rinuncia alla rivalsa Terzi Fornitori Conduttori