Svolgimento del processo e motivi della decisione



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Cassazione Sezione seconda penale sentenza 20 settembre 9 novembre 2007, n. 41499 Presidente Rizzo Relatore Tavassi Pm Passacantando c onforme Ricorrente Pubblico Ministero presso il Tribunale della Libertà di Bari Svolgimento del processo e motivi della decisione Con decreto del Gip del Tribunale di Bari, in data 19/06/06, veniva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, a norma degli artt. 321 c. 2 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., della somma di 500.000,00, individuata come prezzo del reato, ed il sequestro per equivalente ex art. 322 ter cod. pen. della somma di 54.468.879,00, individuata come profitto del reato, nei confronti degli indagati Fitto Raffaele ed Angelucci Giampaolo, in solido tra loro, nonché il sequestro, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 231/01, delle stesse somme nei confronti delle quattro società facenti capo al Gruppo Tosinvest, considerate nella disponibilità dell'angelucci, in solido tra loro e per ciascuno, in quanto possibili responsabili del reato commesso dalle persone fisiche indicate. A seguito di detto provvedimento le quattro società e l'angelucci chiedevano alla Banca di Roma l'apertura di un conto corrente vincolato a favore dell'erario dello Stato, con saldo di 54.968.879,00 a favore della finanziaria Tosinvest s.p.a., per l'ipotesi di "...eventuale confisca disposta ex art. 322 ter cod. pen. in danno di Giampaolo Angelucci, e/o ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 in danno della finanziaria Tosinvest s.p.a, del Consorzio San Raffaele, della Tosinvest Sanità s.p.a. e della Fondazione San Raffaele in riferimento al proc. pen. 10388/01 RGNR 5598/03". In base a detta garanzia, i difensori avanzavano in data 28.06.06 e 4.07.06 richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto il 19.06.06 sui beni immobili, quote societarie, autoveicoli e conti correnti bancari di proprietà sia dell'angelucci che delle società, precisando nella seconda istanza che la "somma di 500.000 è riferibile al sequestro preventivo nei confronti del dott. Angelucci, mentre l'ulteriore somma di 54.468.879,00 nei confronti delle persone giuridiche si riferisce al provvedimento di sequestro operato ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 231/2001."

Il PM inquirente, con provvedimento del 6.07.06, disponeva, da un lato, la sostituzione dell'oggetto dei beni delle persone giuridiche, ordinando alla PG di porre sotto sequestro il conto corrente sopraindicato; dall'altro, disponeva il dissequestro di tutti i beni sequestrati alle persone giuridiche, ordinando la trasmissione degli atti al GIP, con richiesta di conferma del provvedimento di sequestro per l'angelucci. Con successivo provvedimento in data 7.7.06, il GIP ordinava il dissequestro di tutti i beni, assumendo che la somma del conto corrente sarebbe stata sostanzialmente posta in sostituzione dei beni sequestrati alle persone giuridiche, respingeva la richiesta del PM e revocava il sequestro dei beni personali dell'angelucci. Analoga istanza di revoca rispetto a quella dell'angelucci formulavano i difensori di Fitto Raffaele in data 21.07.06, deducendo la sopravvenuta carenza del quadro indiziario ed il venir meno del periculum in mora per l'avvenuta messa a disposizione di una somma equivalente al prezzo ed al profitto del reato in esame, da parte del coindagato e delle società del gruppo ad esso riconducibili. In data 1.08.06 il GIP revocava anche il sequestro dei beni facenti capo a Fitto Raffaele. Contro tale provvedimento proponeva appello il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari. Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale in sede di riesame, con ordinanza in data 5.03.07 (depositata il 02.04.07), rigettava l'appello del PM, e per l'effetto, confermava l'ordinanza di revoca del sequestro dei beni personali di Fitto Raffaele emessa dal GIP. In data 14/04/07, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari proponeva ricorso. Questi deduceva, come unico motivo di gravame, la violazione degli artt. 322 ter cod. pen. e 321 c. 2 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale ritenuto sostanzialmente confiscabile l'intera entità del prezzo o profitto accertato per ciascun concorrente al reato. Per il ricorrente, il Tribunale, pur astrattamente aderendo alla tesi della Corte di Cassazione, aveva ridotto la somma sequestrata assumendo che, nel momento in cui si era operato il sequestro nei confronti di tutti i concorrenti, non si sarebbe potuta sequestrare l'intera somma a ciascun concorrente. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 322 ter cod. pen. il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca, in quanto costituiscono il profitto o il

prezzo del reato, ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Precisava il ricorrente che secondo la giurisprudenza, in applicazione della teoria monistica cui si ispira la disciplina del concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti di ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o del profitto del reato. Essa è da considerarsi una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti ed ha carattere sanzionatorio nei confronti di tutti i concorrenti al reato. Continuava il PM ricorrente sottolineando che il Tribunale nella parte motiva non aveva affrontato l'ipotesi della morte di uno dei due concorrenti che avrebbe comportato, quindi, la mancanza di garanzia per la sanzione della confisca. Concludeva pertanto, il ricorrente per l'annullamento della sentenza con ogni conseguenza di legge. Questa Corte rileva che la posizione del soggetto qui ricorrente, Fitto Raffaele, deve essere distinta da quella degli altri soggetti sottoposti a sequestro (Angelucci Gianpaolo e le quattro società del gruppo Tosinvest, anch'esse sottoposte alla misura a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 231/01). Ed infatti nei suoi confronti la cautela è stata disposta nella forma del sequestro preventivo del prezzo della supposta corruzione per la somma di 500.000,00, come indicato ai capi 3 e 4 della rubrica, come emerge dagli atti e come riconosciuto dallo stesso difensore a pag. 3 dell'istanza. Si tratta quindi del sequestro finalizzato alla confisca di cui alla prima ipotesi dell'art. 322 ter cod. pen. ("per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320... è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo"). Ora il problema della pluralità degli indagati concorrenti e della possibilità di disporre il sequestro preventivo nei confronti di ciascuno di essi si pone con riferimento al sequestro per equivalente. La giurisprudenza di questa Corte si è infatti espressa nel senso della legittimità dell'estensione del sequestro per ciascuno degli indagati concorrenti laddove si tratti di sequestro funzionale alla successiva confisca per equivalente (sent. n. 30729 del 6/07-15/09/2006 sez. 2, ric. Carere, rv. 234849: «Qualora, mancando la possibilità di sottoporre a confisca - e, quindi, a preventivo sequestro - i beni che costituiscono il profitto o il prezzo di taluno dei reati cui si riferisce l'art. 322 ter cod. pen., si prospetti la

necessità di dar luogo alla confisca "per equivalente" ed il reato per il quale tale misura è prevista sia addebitato a più persone, è legittimo che il sequestro preventivo sia esteso per ciascuna di esse fino a coprire l'intero importo del profitto o del prezzo del medesimo reato, trovando ciò giustificazione, peraltro, non nell'ipotetica assimilabilità della confisca ad una sanzione penale ma nella scelta legittimamente operata dal legislatore nel senso della configurabilità di una "responsabilità per l'intero" in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato»; conf. sent. 15445 del 16/01-1/4/2004, sez. V, ric. Napolitano ed al., rv. 228750), ancorché si debba registrare il difforme avviso di cui alla sentenza n. 25877 del 23/06-25/07/2006, sez. VI, P.M. in proc. Maniglia, rv. 234850, che ha ritenuto che «in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter cod. proc. pen., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile». Questo Collegio non ritiene, tuttavia, di dover prendere posizione in merito a questo punto, controverso anche nel presente procedimento fra i giudici di diverso grado che si sono occupati della vicenda processuale, posto che nei confronti dell'on. Fitto il sequestro è stato disposto a carico della somma trovata sul conto corrente che a lui faceva capo, quale supposto prezzo del reato di corruzione ipotizzato. Si assume, infatti, che per il capo di imputazione A) la somma versata per il mercimonio della funzione pubblica sarebbe confluita sul conto corrente del gruppo politico dell'on. Fitto "La Puglia prima di tutto", acceso presso la Banca San Paolo-Banco di Napoli di Maglie al n. 1000/870, somma che rappresenterebbe, quindi, il prezzo del reato e come tale confiscabile obbligatoriamente a norma dell'art. 240 cod. pen. Si tratta, quindi, di un sequestro diretto sul bene che obbligatoriamente (laddove fosse confermata l'ipotesi accusatoria) dovrà essere oggetto di confisca. Il prezzo o profitto del reato, considerato il carattere sanzionatorio della sua confisca, non è suscettibile di essere sostituito dal tantundem offerto da un soggetto terzo o da un soggetto coobbligato, posto che, ove si pensi di aver identificato a mani dell'indagato esattamente gli

importi che sono serviti alla consumazione del reato (o che ne rappresentano il profitto), si deve pensare che detti importi, nei confronti del medesimo soggetto, debbano essere sottoposti alla misura cautelare, per evitarne la dispersione in vista della futura confisca obbligatoria. In un simile caso, infatti, l'indicato carattere sanzionatorio impedisce che il supposto autore del reato possa in alcun modo avvantaggiarsi o comunque beneficiare del pretium sceleris, approfittando del fatto che altri abbia offerto una somma equivalente. Nel caso di specie è, peraltro, da rilevare che la somma vincolata a favore dell'erario dello Stato sul c/c n. 41525/31 della Banca di Roma abbia come espressa finalità la "eventuale confisca disposta ex art. 322 ter c.p. in danno di Giampaolo Angelucci e/o ex art. 19 D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 in danno della Finanziaria Tosinvest s.p.a.; del Consorzio San Raffaele; della Tosinvest Sanità s.p.a. e della Fondazione San Raffaele in riferimento al procedimento penale 10388/01 RGNR-5598/03 R.G.G.I.P. La posizione di Fitto Raffaele non è, quindi, contemplata quale beneficiario della garanzia offerta dalle società e dall'angelucci e ciò vale a confermare l'impossibilità che il sequestro diretto nei confronti del conto corrente che allo stesso faceva capo possa essere "sostituito" dal sequestro per equivalente disposto a carico delle società e dell'angelucci. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato, disponendo il rinvio degli atti al Tribunale di Bari. PQM La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari.