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CONVEGNO DEL 23/02/2015 SUI COMPORTAMENTI A RISCHIO GIU DALLE NUVOLE Per quanto riguarda determinati comportamenti che si possono definire a rischio, occorre osservare con particolare attenzione il comportamento degli adolescenti, sia nell ambito scolastico, sia all interno del nucleo famigliare. Chiaramente un ragazzo che entra nell adolescenza o nella preadolescenza manifesta o può manifestare difficoltà nell ambito relazionale. Tali difficoltà possono portare ad una chiusura del ragazzo nei confronti del mondo esterno (ipotesi di difesa) oppure in manifestazioni di aggressività verso il prossimo (ipotesi di attacco). A noi interessa principalmente chiarire quali possono essere gli aspetti legali e soprattutto le conseguenze giuridiche a cui può andare incontro sia chi commette tali azioni, sia i suoi genitori, sia il corpo insegnanti. L ipotesi più estrema e forse più palese agli occhi di tutti è la manifestazione di bullismo. Oggi le vittime di bullismo sono protette sia dal punto di vista civile, sia dal punto di vista penale anche se non esiste una legge specifica che preveda il reato di bullismo. Il fenomeno del bullismo tende a violare dei principi fondamentali della nostra Costituzione entrata in vigore nel Gennaio 1948 ed in particolare il principio di uguaglianza (art. 3), il principio che garantisce come inviolabili i diritti dell uomo (art. 2), il diritto all istruzione (art. 34) e soprattutto il diritto alla salute (art. 32). Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU) prevede all art. I

26 il diritto all istruzione. Nell ambito penale, non essendo previsto il reato di bullismo, vi sono alcune figure di reato che possono tranquillamente configurare il reato di bullismo: 1) Il reato di percosse (art. 581 del Codice Penale); 2) Il reato di lesioni (art. 582 del Codice Penale): le lesioni possono essere lievissime con prognosi inferiore ai 20 giorni, lievi con prognosi superiore ai 20 giorni ed inferiori ai 40 giorni, gravi con prognosi superiore ai 40 giorni e gravissime quelle che provocano la perdita di un senso di un organo o di un arto ecc.; 3) Il reato di danneggiamento alle cose (art. 635 del Codice Penale); 4) Il reato di ingiuria (art. 594 del Codice Penale) che è previsto nel caso in cui una persona offenda il decoro o l onore di un altra persona; 5) Il reato di diffamazione (art. 595 del Codice Penale) che è previsto nel caso in cui l offesa sia commessa alla presenza di più persone senza la presenza della persona offesa; 6) Il reato di minaccia (art. 612 del Codice Penale) che prevede la minaccia a taluno di un danno ingiusto ed è un reato c.d. di pericolo; 7) Il reato di atti persecutori stalking (art. 612 bis del Codice Penale) che prevede una punizione per colui che minaccia o molesta taluno con condotte reiterate tali da cagionare un gravo stato di ansia e paura. In tali ipotesi la persona lesa \ offesa può sporgere una denuncia querela ad un Organo di Polizia o all Autorità Giudiziaria. In tale denuncia occorre contemplare anche la richiesta di procedere penalmente. II

Il processo in tali casi si può definire o con la condanna alla reclusione del colpevole o al pagamento di una pena pecuniaria. In rari casi si ordina al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili. Esempio di atti riconducibile al così detto stalking: - Atti di molestie reiterati (telefonate, messaggi tramite internet, ecc.); - Atti di molestie tramite invio via mail di notizie di intrusione nella vita della vittima (così detto cyberstalking). Chi compie tali atti è imputabile oppure no? Va distinto il minore di anni 14 e quello tra i 14 ed i 18 anni. Il minore di anni 14 non è mai penalmente imputabile. Se però viene riconosciuto come persona socialmente pericolosa può essere sottoposto a misure di sicurezza come la libertà vigilata o il ricovero in riformatorio. Il minore tra i 14 ed i 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere: tale competenza è demandata al Giudice ed ai consulenti da lui nominati. Vi può essere altresì una responsabilità penale degli insegnanti. Infatti l art. 357 del Codice Penale prevede che l insegnante, nello svolgimento della sua attività, è equiparato al Pubblico Ufficiale e può essere punito con una multa da 30,00 ad 516,00 quando omette o ritarda di denunciare all Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell esercizio o a causa delle sue funzioni (art. 361 del Codice Penale). III

Tale responsabilità trova fondamento anche nell art. 28 della Costituzione che prevede una responsabilità penale, civile ed amministrativa dei funzionari e dipendenti dello stato e degli enti pubblici. Violazioni di norme di diritto privato illecito civile Naturalmente oltre all aspetto penalistico vi sono normative che tutelano le vittime di reati anche sotto l aspetto civilistico. Il riferimento normativo è l articolo 2043 del Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) che prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno secondo il principio del neminem laedere. Pertanto colui che subisce un danno può intraprendere una causa avanti al Tribunale Civile, salvo che non venga raggiunto un accordo prima del processo. Quale danno può essere risarcito dalla legge? Innanzitutto il DANNO MORALE ossia le sofferenze fisiche e morali, i turbamenti dello stato d animo ed i patemi che ha subito il leso e previsti dall art. 2059 del Codice Civile e ciò che i latini chiamavano la pecunia doloris. In secondo luogo il DANNO BIOLOGICO ossia il danno riguardante la salute e l integrità psicofisica della persona tutelata anche dall art. 32 della Costituzione, danno che viene quantificato secondo parametri medico - legali. Infine il DANNO ESISTENZIALE ossia il danno alla persona alla sua esistenza, alla sua qualità della vita, alla vita di relazione, all immagine, alla tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali, così come riconosciuto dall art. 2 della Costituzione. IV

Tale ultimo danno viene liquidato dal Giudice in via equitativa. Quale responsabilità prevede la legge civile? A tal proposito vi sono diverse responsabilità e cioè la responsabilità del bullo minore e la culpa in vigilando ed educando dei genitori ed anche degli educatori della scuola (art. 2048 del Codice Civile). CULPA DEL BULLO MINORE In tal caso il riferimento normativo è l art. 2046 del Codice Civile che prevede che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (minore di anni 14). In tal caso la responsabilità civile degli atti di bullismo ricade sui genitori (ed anche sulla scuola). CULPA IN VIGILANDO DEI GENITORI Il non aver esercitato una vigilanza adeguata all età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per i fatti commessi dal figlio minorenne. Di tali fatti rispondono per legge i genitori in quanto il minore non ha autonomia patrimoniale (si veda in tal senso l art. 2048 del Codice Civile). Tale responsabilità è oggettiva ed è anche una responsabilità personale. La giurisprudenza identifica la colpa dei genitori non tanto nel non aver impedito il fatto, ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri riguardanti l esercizio della potestà (si veda art. 147 del Codice Civile così come modificato dal Decreto Legislativo 28\12\2013 n. 154). V

Ossia il genitore deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione (si veda in tal senso Cass. 15706\2012). Tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui i genitori siano separati e anche quando non vi sia coabitazione, ove lo stesso genitore non abbia dimostrato che la carenza di educazione non dipende da lui. CULPA IN VIGILANDO DELLA SCUOLA L articolo 28 della Costituzione prevede che i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri Entri Pubblici. Tale responsabilità è anche sancita dalla legge 312\1980 riguardante la responsabilità amministrativa nell ambito scolastico. Tale norma costituzionale deve essere letta in stretto rapporto con il già citato art. 2048 del Codice Civile, riguardante la responsabilità dei precettori. Anche questa è una responsabilità oggettiva in quanto la presunzione di colpa si supera solo laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato o si dia la prova del caso fortuito, ossia di un evento imprevedibile ed inevitabile. Al riguardo si veda la nota sentenza del Tribunale di Milano n. 8081\2013. CULPA IN ORGANIZZANDO DELLA SCUOLA La vigilanza nell ambito scolastico deve essere assicurata all interno della scuola stessa ed anche fuori dalla classe. Sarà quindi onere dell istituto fare in modo che gli studenti siano seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all interno dell istituto stesso. In tal caso la persona lesa può agire direttamente nei confronti della scuola VI

pubblica ovvero nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, che poi potrà agire in rivalsa sull insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (l art. 61 della legge 312\1980). È intervenuto anche il Ministro FIORONI nel 2007 con la direttiva ministeriale n. 16 che ha cercato di coinvolgere le scuole nella lotta al bullismo con interventi preventivi per contrastare tale fenomeno e con anche l attivazione di un numero verde (800669696), con la diffusione di un codice di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e delle reti informatiche e di osservatori regionali permanenti. L art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249\1998 ( denominato statuto delle studentesse e degli studenti) prevede che vi possa essere l allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per casi gravi e per periodi non superiori a 15 giorni. Tale limite può essere superato in casi di particolare gravità (reati o pericolo per l incolumità delle persone) e pertanto l allontanamento è commisurato alla gravità dei fatti. È appena il caso di accennare che in data 18\01\2014 è stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico la prima bozza del Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (gravi episodi di gesti estremi di alcuni giovani causati da insulti e diffamazioni su internet). VII