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ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Circolare N. 1661 Prot. N. 28218 cc/sa/ab Alle Aziende Associate Loro Sedi Roma, 23 febbraio 2016 Orientamenti Oam- profili di incompatibilità Desideriamo richiamare l attenzione degli Associati sulle recenti interpretazioni fornite da OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) in materia di incompatibilità tra l esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 141/2010. Per una migliore comprensione della questione riteniamo opportuno rammentare il quadro normativo di riferimento in materia di distribuzione del credito che, con il D.Lgs. 141/2010, ha individuato due tipologie di intermediari: i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, la cui operatività è subordinata all iscrizione negli Elenchi istituiti presso l OAM. Lo stesso decreto ha stabilito che, in ragione delle differenti caratteristiche riservate alle due figure professionali, è vietato il contestuale esercizio dell attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia. Il D.Lgs n. 169/2012 ha, successivamente, stabilito che il broker di assicurazione è abilitato a svolgere l attività di mediazione creditizia mentre l agente assicurativo può svolgere l attività di agente in attività finanziaria, fatti salvi i rispettivi obblighi di iscrizione nei relativi Registri ed Elenchi. Da ultimo, in tema di incompatibilità, segnaliamo la previsione dell art. 17, commi 4-ter e quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che recita testualmente: l attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (...) e l attività di mediazione creditizia non è compatibile con l attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (...). Sulla base del citato quadro normativo e con particolare riferimento al regime delle incompatibilità Oam, con Comunicazione n. 7/2010, ha ritenuto opportuno fornire agli operatori del settore creditizio alcuni indirizzi e chiarimenti intervenendo, in senso restrittivo, anche sulle forme di collaborazione poste in essere dagli iscritti negli Elenchi tenuti dall Organismo stesso nonché dei propri dipendenti e dei collaboratori con intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A) e B) del RUI e loro collaboratori. Dalla lettura della citata Comunicazione citata sono emersi alcuni dubbi interpretativi circa la possibilità per la Categoria di intrattenere rapporti di collaborazione con iscritti alla sezione A) ed E) del Rui che rivestissero anche la qualifica di agenti in attività finanziaria, nonostante il rapporto di collaborazione fosse circoscritto esclusivamente all esercizio dell attività di intermediazione assicurativa. AIBA non ritenendo condivisibile l orientamento assunto da OAM che travalicava le competenze attribuite all Istituto ed estendeva arbitrariamente le previsioni di incompatibilità dettate dalla normativa sulla intermediazione creditizia alla normativa assicurativa, ha ritenuto opportuno rappresentare ad OAM e all Autorità di Vigilanza Assicurativa alcune considerazioni critiche con l allegata Nota del 23/12/2015, supportate anche dal parere dei nostri consulenti. 00197 Roma Via Jacopo da Ponte, 49 tel. +39 068412641 fax +39 068554714 www.aiba.it info@aiba.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 2 L OAM ha dato riscontro alle richieste di chiarimenti formulate da Aiba con comunicazione del 10 febbraio 2016. Come si evince dalla risposta, a firma del Presidente Catricalà, l Organismo, accogliendo le osservazioni di Aiba, ha rivisto la propria posizione e ha chiarito che le incompatibilità di alcune forme di collaborazione derivanti dalla legge 141/2010 sono riferibili esclusivamente agli operatori iscritti negli Elenchi dei mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, applicandosi al settore dell intermediazione assicurativa solo nelle limitate ipotesi in cui l intermediario creditizio sia anche intermediario assicurativo. Per quanto concerne la categoria, pertanto, la preclusione ad intrattenere rapporti di collaborazione con iscritti nella sezione A) ed E) del Rui che rivestano anche la qualifica di agente in attività finanziaria opera limitatamente all ipotesi in cui il broker sia iscritto all Oam in qualità mediatore creditizio. Solo in tale caso il broker non può intrattenere rapporti con iscritti nella sezione A) che siano anche iscritti come agenti in attività finanziaria. Tale divieto si estende anche ai rapporti con i collaboratori. Richiamiamo, quindi, la responsabile attenzione dei broker attualmente iscritti anche all Oam di verificare i rapporti di libera collaborazione in ambito assicurativo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in materia creditizia. La Segreteria rimane a disposizione degli Associati per eventuali ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. Il Segretario Generale Antonia Boccadoro

Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito all applicazione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità tra l esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Ai sensi dell art. 17, commi 4-ter e quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito Decreto 141 ), l attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ( ) e l attività di mediazione creditizia non è compatibile con l attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ( ). L art. 109, comma 2, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private ), definisce per agenti di assicurazione iscritti nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito, RUI ovvero Registro ), coloro che, in qualità di intermediari ( ) agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ; diversamente, per mediatori di assicurazione o di riassicurazione (c.d. broker ) coloro che in qualità di intermediari iscritti nella Sezione B del RUI, agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza delle imprese assicurative o riassicurative. OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Piazza Borghese, 3 00186 - Roma tel. 06.688251 - fax 06.68212709 web: www.organismo-am.it email: info@organismo-am.it C.F. 97678190584

Tale norma prevede, inoltre, che gli intermediari sopra descritti possano avvalersi per l attività di intermediazione svolta fuori sede, di soggetti iscritti nella Sezione E dello stesso Registro, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari medesimi. Questi ultimi, in particolare, operano come addetti all intermediazione che, in qualità di dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati degli intermediari iscritti nelle Sezioni di cui alle lettere A, B e D, svolgono l attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l intermediario opera. In virtù dell incompatibilità prevista dal legislatore nel citato art. 17 del Decreto 141, a un agente in attività finanziaria non è consentito, quindi, svolgere l attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione; conseguentemente il predetto soggetto non potrà essere iscritto nella Sezione B del RUI. Specularmente, a un mediatore creditizio non è consentito svolgere l attività di agenzia di assicurazione: pertanto, lo stesso non potrà richiedere l iscrizione nella Sezione A del RUI. La Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 169/2012, che ha introdotto, fra gli altri, i richiamati commi 4-ter e quinquies all art. 17 del Decreto 141, chiarisce che dette disposizioni si propongono di disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, broker assicurativo e consulente) e canali captive (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo), prevedendo, fermo (...) il rispetto dei requisiti previsti per le relative iscrizioni, compreso il superamento del corrispondente esame, nonché della normativa di settore, (...) che: - gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotori finanziari e viceversa; - i mediatori creditizi possono operare come broker assicurativi e consulenti finanziari e viceversa. La ratio dei due commi in rassegna è quella, per un verso, di permettere che il medesimo soggetto possa svolgere l attività, nei canali captive, di promozione e conclusione di prodotti appartenenti a settori diversi con vincolo di mandato (rectius: di agenzia), per altro verso, di impedire che il medesimo soggetto operi congiuntamente, nei canali indipendenti e nei canali captive, sia con vincolo di mandato sia come mediatore. E ciò nell ottica di assicurare al cliente finale la maggiore tutela e trasparenza possibile. 2

Così delineato il vigente quadro normativo, al fine di prevenire la diffusione di prassi anomale nel mercato del credito o elusive di obblighi di legge, lo scrivente Organismo ritiene necessario fornire agli operatori taluni indirizzi e chiarimenti in ordine ai richiamati profili di incompatibilità, con particolare riferimento alle forme di collaborazione poste in essere dai soggetti iscritti negli elenchi tenuti dallo scrivente, nonché dai propri dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB ), con intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A e B del RUI. Le incompatibilità sancite dall art. 17, commi 4-ter e quinquies, del Decreto 141 devono intendersi applicabili anche ai collaboratori ex art. 128-novies, del TUB, di cui i soggetti iscritti si avvalgono per lo svolgimento della loro attività nei confronti del pubblico. Le disposizioni previste nell art. 17 del Decreto 141 identificano, infatti, ciascuna rispettivamente al proprio ambito di applicazione, l incompatibilità non con riferimento al concetto di iscrizione nella relativa Sezione del RUI, bensì in relazione all esercizio in concreto dell attività di agenzia di assicurazione, ovvero di mediazione assicurativa. Come risulta chiaramente dal dettato normativo, i soggetti iscritti in Sezione A o B del RUI svolgono attività di agenzia di assicurazione o di mediazione assicurativa incompatibili con quella di mediazione creditizia o di agenzia in attività finanziaria; quanto precede trova applicazione anche per gli iscritti in Sezione E, in quanto questi, come collaboratori dei ridetti soggetti, operano su incarico degli stessi. Le considerazione suesposte, ivi comprese le relative declinazioni, a titolo esemplificativo, si rendono applicabili, pertanto, alla fattispecie per la quale un agente in attività finanziaria persona fisica o giuridica - iscritto nel relativo elenco tenuto dallo scrivente Organismo, ovvero un dipendente o collaboratore del primo ai sensi dell art. 128- novies, del TUB, svolga direttamente l attività incompatibile di mediazione assicurativa ovvero la svolga come collaboratore - in qualità di iscritto nella Sezione E del RUI - per conto di un intermediario esercitante l attività di mediatore di assicurazione iscritto nella Sezione B del Registro. Specularmente, un mediatore creditizio iscritto nel relativo elenco tenuto dallo scrivente Organismo, ovvero un dipendente o collaboratore del primo ai sensi dell art. 128-3

novies, del TUB, non può svolgere direttamente l attività incompatibile di agenzia di assicurazione nemmeno come collaboratore - in qualità di iscritto nella Sezione E del RUI - per conto di un intermediario che eserciti l attività di agente assicurativo iscritto nella Sezione A del Registro. Nella Tabella Allegata alla presente Comunicazione vengono brevemente riepilogate le incompatibilità sancite dalla citata normativa di riferimento. Sulla base di tutto quanto suesposto, lo scrivente Organismo invita gli operatori del settore iscritti negli elenchi dell OAM a verificare tempestivamente la conformità della posizione propria e dei propri collaboratori che entrano in contatto con il pubblico alle indicazioni contenute nella presente Comunicazione. Visto del Direttore generale F.to Federico Luchetti Il Presidente OAM F.to Antonio Catricalà 4

TABELLA ALLEGATA AGENTI IN ATTIVITA FINANZIARIA Attività assicurativa Attività finanziaria Agente di assicurazione (iscritto nella sezione A del RUI) Mediatore di assicurazione o riassicurazione ( Broker ) (iscritto nella sezione B del RUI) Collaboratore di Agente di assicurazione (iscritto nella sezione E del RUI) Collaboratore di Mediatore di assicurazione o riassicurazione ( Broker ) (iscritto nella sezione E del RUI) Agente in attività finanziaria iscritto (ex art. 128-quater del TUB), ovvero dipendente o collaboratore di agente iscritto (ex art. 128- novies del TUB) compatibile, ex art. 17, co. 4- bis del D.Lgs. n. 141/2010 non compatibile, ex art. 17, co. 4- ter del D.Lgs. n. 141/2010 compatibile, ex art. 17, co. 4- bis del D.Lgs. n. 141/2010 non compatibile, ex art. 17, co. 4-ter del D.Lgs. n. 141/2010 MEDIATORI CREDITIZI Attività assicurativa Attività finanziaria Agente di assicurazione (iscritto nella sezione A del RUI) Mediatore di assicurazione o riassicurazione ( Broker ) (iscritto nella sezione B del RUI) Collaboratore di Agente di assicurazione (iscritto nella sezione E del RUI) Collaboratore di Mediatore di assicurazione o riassicurazione ( Broker ) (iscritto nella sezione E del RUI) Mediatore creditizio iscritto (ex art. 128- sexies del TUB), ovvero dipendente o collaboratore di mediatore iscritto (ex art. 128-novies del TUB) non compatibile, ex art. 17, co. 4- quinquies del D.Lgs. n. 141/2010 compatibile, ex art. 17, co. 4- quater del D.Lgs. n. 141/2010 non compatibile, ex art. 17, co. 4- quinquies del D.Lgs. n. 141/2010 compatibile, ex art. 17, co. 4-quater del D.Lgs. n. 141/2010 5