Prot. n. 3756/P.C. Campobasso, 21 luglio 2011 Al Sig. Sindaco del Comune di PALATA TAVENNA ROTELLO LARINO MAFALDA SANTA CROCE DI MAGLIANO danneggiati dell evento meteorologico del 24.07.2010 LORO SEDI e, p.c. Al Presidente della Giunta Regionale SEDE All Assessore Regionale alla Protezione Civile SEDE All Assessore Regionale alla Programmazione Bilancio e Risorse Finanziarie SEDE Oggetto: Emergenza a seguito di eccezionale fenomeno atmosferico del giorno 24.07.2010. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010. Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 21 marzo 2011. Circolare esplicativa n. 2. Facendo seguito alla circolare esplicativa n. 1 del 1 giugno 2011, prot. n. 2471/P.C., e alle numerose richieste di chiarimento pervenute per e-mail e per le vie brevi di seguito si rappresentano le precisazioni di merito. 1. Verifiche sui costi. Le verifiche sui costi unitari delle lavorazioni eseguite, e su quelle che dovranno farsi, vanno confrontati con le indicazioni fornite nel Prezziario Opere Edili 2010 della Regione Molise approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 553 del 21 giugno 2010. Nel caso di acquisto
di soli materiali, poiché i prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) e comprendono l uso di trabattelli o scale, fino ad un altezza del piano di lavoro pari a 3 metri, bisogna verificare che il costo unitario sia congruo rispetto ai costi unitari di mercato praticati nella Regione Molise. I cittadini che presentano fatture con l importo complessivo e la dicitura a corpo devono presentare dichiarazione, fornita dalla Ditta stessa, dalla quale si evinca le lavorazioni effettuate per singola voce, il costo complessivo per voce e costo unitario per voce di lavorazione eseguita. I cittadini che hanno comperato solo il materiale facendosi rilasciare scontrino fiscale e non fattura devono indicare o con dichiarazione del fornitore o mediante elenco autocertificato in proprio, le quantità totali dei materiali acquistati e il costo unitario di ciascuno di essi. 2. Limiti temporali sui lavori o sulle riparazioni. Dalla data del 6 giugno 2011 di notifica della Deliberazione n. 201 del 21 marzo 2011 con l allegato disciplinare di concessione dei benefici ai soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili e ai beni mobili registrati, è vigente la procedura per l ottenimento dei benefici di cui sopra. Pertanto i privati cittadini che non hanno eseguito i lavori al 6 giugno 2011 devono, al fine di richiedere il contributo, seguire la procedura indicata all art. 5, punto 5.1, per quanto riguarda la concessione dei contributi relativamente ai beni immobili. In particolare qualora il privato cittadino intende procedere all acquisto dei soli materiali, dovrà limitarsi ad indicare, nella domanda di accesso a contributo, l elenco autocertificato del materiale da acquistare e il costo unitario di ognuno di essi, al fine di permettere ai tecnici comunali la verifica nei modi indicati al punto precedente. Nel caso in cui, al fine di riparare il danno, il privato cittadino deve eseguire dei lavori, è necessario la perizia asseverata da un tecnico abilitato il cui onorario è riconosciuto nel limite del 2 % dei lavori da eseguirsi, così come già indicato nella circolare esplicativa n. 1. Oppure il costo dei lavori si deve evincere, nella quantità totale e nei prezzi unitari, da preventivo fornito da Ditta alla quale il privato cittadino intende affidare i lavori di che trattasi, o da elenco autocertificato redatto dal proprietario richiedente dal quale si devono desumere le stesse informazioni prima specificate.
Allo stesso modo i cittadini che alla data del 6 giugno 2011 non hanno provveduto alla riparazione dei beni mobili registrati devono seguire la procedura indicata all art. 7, punto 7.1. Le riparazioni da eseguirsi, devono essere indicate nella perizia asseverata da un tecnico abilitato (perito delle assicurazioni) il cui onorario è riconosciuto nel limite del 2 % dei lavori da eseguirsi così come già indicato nella circolare esplicativa n. 1, o, in alternativa, è necessario fornire preventivo della Ditta alla quale si intende affidare i lavori, con l indicazione del costo totale e unitario delle singole lavorazioni, e del costo complessivo, o da elenco autocertificato redatto dal proprietario richiedente dal quale si devono desumere le stesse informazioni prima specificate. Qualora i cittadini hanno provveduto a dare incarico per l esecuzione dei lavori ai beni immobili o a dare incarico per le riparazioni ai beni mobili registrati prima della data del 6 giugno 2011 ma non ancora ultimati a quella data, si deve procedere alla stessa stregua dei lavori o riparazioni eseguite. In tal caso è importate verificare la data di presentazione della SCIA o DIA nel caso dei lavori ai beni immobili e la data della formulazione dell incarico alla ditta, o la data di rilascio del preventivo, nel caso delle riparazioni ai beni mobili registrati. 3. Valutazione del bene mobile registrato. Il contributo massimo previsto ai fini della riparazione dei danni ai beni mobili registrati è pari a 5.000,00, così come indicato all art. 3, punto 3.2 lettera d). Qualora il contributo richiesto, sempre nel limite massimo sopra richiamato, sia superiore al valore reale del bene mobile registrato, si riconoscerà un contributo pari al valore reale e non a quanto effettivamente speso per la riparazione del danno. 4. Autorizzazioni comunali. Ai fini della richiesta di contributo per lavorazioni ai beni immobili e riparazioni ai beni mobili registrati già eseguiti la documentazione da presentare è quella indicata nei rispettivi art. 5 e art. 7, così come meglio specificata nella circolare esplicativa n. 1, nella nota del 6 giugno 2011, prot. n. 2567/P.C., e nella presente. Nel caso di lavori ai beni immobili già eseguiti la documentazione relativa ad eventuali varie autorizzazioni restano esclusivamente di competenza comunale.
5. Limiti sulla tipologia ed estensione del danno. La tipologia e la quantità di danno ammessi a contributo sono solo quelli indicati nelle schede n. 1 (beni immobili) e n. 2 (beni mobili registrati) trasmesse ai comuni in indirizzo con nota del 26 luglio 2010, prot. n. 3802/P.C.. Le stesse schede pervenute ai comuni sopra richiamati in data successiva al 2 settembre 2010 sono escluse dai benefici indicati nel Disciplinare di Concessione allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 21 marzo 2011. 6. Variazione della proprietà dei beni. I proprietari di beni immobili e i proprietari di beni mobili registrati che hanno già eseguito i lavori ma nel frattempo hanno venduto il bene, perdono il diritto al risarcimento dei danni. I proprietari di immobili e i proprietari di beni mobili registrati che a suo tempo hanno presentato la scheda di segnalazione danni scheda n. 1 (beni immobili, nota del 26 luglio 2010, prot. n. 3802/P.C.) e/o scheda n. 2 (beni mobili registrati, nota del 26 luglio 2010, prot. n. 3802/P.C.) che non ancora hanno eseguito i lavori o le riparazioni, e nel frattempo hanno venduto il bene, trasferiscono il diritto al risarcimento danni all acquirente. Quest ultimo presenta la domanda di richiesta contributo allegando la scheda n. 1 (beni immobili, nota del 26 luglio 2010, prot. n. 3802/P.C.) e/o scheda n. 2 (beni mobili registrati, nota del 26 luglio 2010, prot. n. 3802/P.C.) redatta a suo tempo dal venditore. 7. Attività produttive. Come già specificato nella circolare esplicativa n. 1, il Disciplinare di Concessione allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 21 marzo 2011, all art. 2, prevede che i contributi per il ristoro danni sono destinati ai proprietari o affittuari di beni immobili ad uso di abitazione principale e non principale (seconda casa, art. 3 punto 3.2, lettera b). I locali, gli immobili, destinati ad altro uso, al momento, visto l esiguità delle risorse a disposizione, non sono oggetto delle disposizioni contenuti nel Disciplinare di Concessione sopra richiamato, mentre gli immobili agricoli (ex fabbricati rurali), verificata la sussistenza di abitazione principale o secondaria, sono oggetto dei contenuti espressi nel Disciplinare sopra richiamato. Ai fini del ristoro dei danni subiti, gli immobili agricoli o rurali avente altra funzione da quella di abitazione
principale o secondaria, e le colture, così come stabilito nelle prime fasi dell emergenza, sono oggetto di altro specifico canale di finanziamento. 8. Immobili in fase di costruzione e immobili esclusi dal contributo. I fabbricati per i quali si richiede il contributo, che di fatto rappresenta un finanziamento a fondo perduto destinato alla riparazione dei danni subiti, devono soddisfare i requisiti per i quali sono definite le caratterizzazioni fiscali dell immobile, ovvero devono essere iscritti al Catasto Fabbricati dell Agenzia del Territorio. Inoltre sono esclusi dai benefici indicati nel Disciplinare di Concessione gli edifici che ricadono nella fattispecie di cui all art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. 9. Procedure per le Amministrazioni Comunali. Dalla data, 6 giugno 2011, di notifica schema di richiesta di contributo per beni immobili e beni mobili registrati (nota del 06.06.2011, prot. n. 2567/PC) decorrono i 60 gg (scadenza 5 agosto 2011) di cui all art. 8, punto 8.1 del Disciplinare di Concessione, entro i quali i cittadini aventi diritto (presentazione della scheda n. 1 e/o n. 2, trasmessa ai comuni in indirizzo con nota del 26 luglio 2010, prot. n. 3802/P.C.., entro il 2 settembre 2010) possono presentare domanda di contributo. Entro i successivi 30 gg (scadenza 5 settembre 2011), art. 9, punto 9.3, del Disciplinare di Concessione, le Amministrazioni Comunali comunicano allo scrivente Servizio l ammontare complessivo del contributo ritenuto ammissibile per il ristoro dei danni ai Beni Immobili e ai Beni Mobili Registrati. La sommatoria dei contributi ritenuti ammissibili provenienti da tutti i Comuni in indirizzo potrà essere integralmente trasferita solo dopo la verifica della disponibilità finanziaria di cassa. In questo caso i Comuni richiedono allo scrivente Servizio l ammontare complessivo del contributo ritenuto ammissibile per le lavorazioni ai beni immobili e per le riparazioni ai beni mobili registrati già eseguite. Per le lavorazioni ai beni immobili in corso di esecuzione la richiesta del contributo ritenuto ammissibile e di conseguenza la liquidazione al cittadino richiedente avverrà solo dopo l ultimazione dei lavori comunicata al Comune secondo quanto previsto dalle procedure
urbanistiche adottate e dopo la presentazione della documentazione fiscale comprovante l avvenuta realizzazione delle opere. Per le riparazioni ai beni mobili registrati in corso di esecuzione la richiesta del contributo ritenuto ammissibile e di conseguenza la liquidazione al cittadino richiedente avverrà solo dopo la presentazione al Comune delle fatture comprovante l avvenuta riparazione. Nel caso in cui la sommatoria dei contributi ritenuti ammissibili provenienti da tutti i Comuni in indirizzo non trova integralmente la disponibilità finanziari di cassa, lo scrivente Servizio provvederà a comunicare la percentuale di contributo da liquidare quale prima anticipazione sul contributo totale spettante nelle more del reperimento delle eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie per il saldo. Distinti Saluti. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO (arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO) U.C. circolare esplicativa n. 2 rev 2. doc box 32