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SCHEMA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1374 DEL 10.12.97 ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA L ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1995 N. 25. Il sottoscritto... (dati anagrafici e fiscali) in qualità di proprietario del terreno/immobili... (identificativi catastali e toponomastici) nel prosieguo denominato "soggetto attuatore", PREMESSO a) che il vigente P.R.G. del Comune di Sanremo, approvato con D.P.G.R. n. 667 del 24/05/80 individua una zona contraddistinta con la sigla... e definita zona di... b) che l articolo... delle norme tecniche di attuazione del predetto P.R.G. consente la realizzazione di... c) che il soggetto attuatore in conformità alla soprarichiamata normativa urbanistica ha presentato in data... prot.... istanza di concessione edilizia per la costruzione di... allegando il relativo progetto redatto dall arch / ing. / geom.... e registrato al n.... del repertorio del servizio edilizia privata. d) che la Commissione edilizia in data... ed il responsabile del procedimento in data... hanno espresso parere favorevole al rilascio della concessione edilizia; e) che il rilascio della concessione edilizia è subordinato al versamento del contributo previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 secondo le tabelle approvate dal Comune di Sanremo con deliberazione del commissario straordinario n. 940 del 9.10.95 ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25; f) che il soggetto attuatore intende valersi della possibilità prevista dall art. 11 della legge 10/77 e dall art. 12 della L.R. 25/95 provvedendo direttamente all esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo dei corrispondenti oneri dovuti; g) che a tal fine il soggetto attuatore ha presentato specifica istanza con allegato il progetto a firma di... delle opere che intende eseguire a scomputo, comprensivo di computo metrico estimativo. h) che il progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico dai competenti servizi comunali. quanto sopra premesso il sottoscritto soggetto attuatore come in epigrafe del presente atto individuato e costituito intende fin d'ora solidalmente obbligarsi per se' e propri aventi causa nei confronti del Comune di Sanremo a sottoscrivere la presente 1

C O N V E N Z I O N E. ARTICOLO PRIMO : OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Costituisce oggetto della presente convenzione l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo dei corrispondenti oneri dovuti per il rilascio della concessione edilizia in premessa indicata 2. La presente convenzione sara' registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese del soggetto attuatore. ARTICOLO SECONDO : URBANIZZAZIONE PRIMARIA (OPERE DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL OPERATORE). 1. Il soggetto attuatore si obbliga nei confronti del Comune di Sanremo a realizzare, a propria cura e spese e contestualmente alla realizzazione delle opere di cui alla concessione edilizia in premessa indicata le seguenti opere di urbanizzazione primaria individuate nella tavola n.... della concessione edilizia le cui caratteristiche sono indicate nelle schede tecniche n.... che si allegano al presente atto: (indicare l elenco delle opere, che devono necessariamente essere ricomprese nelle categorie sotto riportate, con la loro sommaria descrizione) viabilità pubblica e di uso pubblico, gli spazi complementari e la relativa illuminazione; reti idriche e fognarie ( nel caso il Comune ritenga di accollarsi i relativi costi in quanto i collettori andranno a fare parte della rete pubblica; sono comunque esclusi gli allacci alle reti esistenti nonché le reti di distribuzione dell energia elettrica, del gas, e quelle per le telecomunicazioni ); gli spazi di sosta e parcheggio non pertinenziali ma direttamente asserviti ad un intervento edilizio (art. 5 comma 1 lettera b ); gli spazi di verde attrezzato a complemento delle opere di urbanizzazione primaria. 2. L esecuzione delle predette opere di urbanizzazione primaria, che dovrà essere oggetto del prescritto assentimento edilizio di competenza sindacale qualora non espressamente ricompresa nella concessione edilizia principale, è subordinato alla predisposizione di una progettazione esecutiva, da redigersi a cura e spese del soggetto attuatore, ritenuta idonea dal Comune e/o dagli Enti ed Aziende preposti alla erogazione dei pubblici servizi di pertinenza delle corrispondenti opere. 3. Il soggetto attuatore si obbliga a cedere al Comune le opere, i manufatti e gli impianti di cui al primo comma del presente articolo nonchè a cedere le relative aree, se ed in quanto tali opere insistano su aree di sedime ad esse esclusive. ARTICOLO TERZO : URBANIZZAZIONE SECONDARIA (OPERE DI INTERESSE GENERALE). 1. Il soggetto attuatore si obbliga nei confronti del Comune di Sanremo a realizzare, a propria cura e spese e contestualmente alla realizzazione delle opere di cui alla concessione edilizia in premessa indicata le seguenti opere di urbanizzazione secondaria individuate nella tavola n.... della 2

concessione edilizia le cui caratteristiche sono indicate nelle schede tecniche n.... che si allegano al presente atto: (indicare l elenco delle opere, che devono necessariamente essere ricomprese nelle categorie sotto riportate, con la loro sommaria descrizione) asilo nido; scuole materne, dell obbligo e superiori; centri sociali, nonchè attrezzature culturali, sportive e sanitarie di uso pubblico regolate da apposita convenzione con il Comune; mercati comunali; immobili destinati al culto ed all esercizio del ministero pastorale; spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati ad uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune; arredo urbano; spazi di sosta e di parcheggio pubblici ad accesso libero oppure realizzati e gestiti in base a convenzione con il Comune; cimiteri. 2. L esecuzione delle predette opere di urbanizzazione secondaria, che dovrà essere oggetto del prescritto assentimento edilizio di competenza sindacale qualora non espressamente ricompresa nella concessione edilizia principale, è subordinato alla predisposizione di una progettazione esecutiva, da redigersi a cura e spese del soggetto attuatore, ritenuta idonea dal Comune e/o dagli Enti ed Aziende preposti alla erogazione dei pubblici servizi di pertinenza delle corrispondenti opere. 3. Il soggetto attuatore si obbliga a cedere al Comune le opere, i manufatti e gli impianti di cui al primo comma del presente articolo nonchè a cedere le relative aree, se ed in quanto tali opere insistano su aree di sedime ad esse esclusive. ARTICOLO QUARTO : CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA. 1. In relazione all intervento edificatorio previsto dalla concessione edilizia con destinazione... (indicare una delle seguenti categorie: residenza, ospitalità e ricettività alberghiera, all aria aperta ed extralberghiera, distribuzione al dettaglio, uffici, edifici per l industria, l artigianato, la movimentazione e la distribuzione all ingrosso di merci, autorimesse, rimessaggi, depositi e simili, servizi di uso privato; in caso di destinazione mista indicare quella prevalente) e fermo il disposto di cui al successivo articolo quinto, il Soggetto attuatore si obbliga a corrispondere in favore del Comune di Sanremo ed ai fini dell assentimento della concessione edilizia come sopra prevista, il contributo per opere di urbanizzazione ed aree, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Commissario straordinario n. 940 del 9.10.95 e successive modificazioni ed adeguamenti, che il Soggetto attuatore dichiara di ben conoscere ed accettare. 2. Tale contributo, nell importo che eventualmente risultasse dovuto all atto del rilascio delle concessioni, una volta eseguiti gli scomputi di cui al successivo articolo quinto, verrà corrisposto: in un unica soluzione al momento del rilascio della concessione edilizia; in due rate di pari importo delle quali la prima da corrispondere al rilascio della concessione edilizia e la seconda entro sei mesi dal rilascio previa consegna di una garanzia fideiussoria di pari importo. 3

ARTICOLO QUINTO : SCOMPUTO DAGLI ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ESEGUITE. 1. Dal contributo dovuto dai Soggetti attuatori al Comune per opere di urbanizzazione ed aree nella misura determinata dal precedente articolo quarto, al momento del rilascio della concessione ad edificare saranno eseguiti i seguenti scomputi: a) dall importo dovuto per opere di urbanizzazione primaria sarà scomputato - fino alla concorrenza dello stesso - il costo delle opere di urbanizzazione primaria, da eseguirsi a sensi del primo comma del precedente articolo secondo; b) dall importo del contributo dovuto per opere di urbanizzazione secondaria, sarà scomputato - fino alla concorrenza dello stesso - il costo delle opere di urbanizzazione secondaria, da eseguirsi a sensi del primo comma del precedente articolo terzo e che vengono ritenute e dichiarate dal Comune di interesse generale; 2. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai punti a) e b) del precedente comma sarà stimato sulla base del progetto esecutivo delle opere stesse, con riferimento ai costi rilevati negli elenchi prezzi aggiornati generalmente utilizzati dal Comune di Sanremo, diminuito di una percentuale pari alla media dei ribassi offerti nell ultimo anno dalle ditte aggiudicatarie di appalti comunali per lavori similari. Detta percentuale, aumentata alla unità superiore, risulta pari al... %. 3. Al costo di cui al precedente comma 2 sarà aggiunto quello per l acquisizione delle aree a valore di esproprio se ed in quanto trattasi di aree inedificabili o destinate a servizi pubblici dal vigente strumento urbanistico generale. 3. Il soggetto attuatore, in ogni caso, si obbliga ad eseguire le opere tutte di urbanizzazione primaria e secondaria ed a cedere al Comune dette opere e le corrispondenti aree e quote d area, secondo quanto previsto dai precedenti articoli secondo e terzo, anche se il costo complessivo delle aree e delle opere predette dovesse risultare superiore all importo complessivo dei contributi dovuti al Comune per le corrispondenti voci di costo, determinati in conformità alla deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo quarto senza nulla aver a pretendere a titolo di conguaglio a proprio favore da parte del Comune. ARTICOLO SESTO : CONTRIBUTO PER COSTO DI COSTRUZIONE. 1. Si dà atto che ai sensi dell art. 12 comma 3 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 la quota del contributo di concessione edilizia afferente al costo di costruzione non è scomputabile e quindi lo stesso sarà corrisposto: in un unica soluzione al momento del rilascio della concessione edilizia; in due rate così suddivise: 30% al rilascio della concessione edilizia e 70% entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori previa la consegna di una garanzia fideiussoria di importo pari alla seconda rata. ARTICOLO SETTIMO : RAPPORTI CON AZIENDE ED ENTI EROGATORI DI SERVIZI. 1. Il soggetto attuatore si obbliga, per quanto attiene l'esecuzione di opere ed impianti relativi a servizi erogati da Enti ed Aziende anche non comunali, a richiedere i necessari assentimenti anche prescrittivi e ad eseguire le opere e gli impianti nel pieno rispetto delle prescrizioni medesime. 4

ARTICOLO OTTAVO : TERMINE MASSIMO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE AREE RELATIVE Il soggetto attuatore si obbliga a completare ed a rendere agibili le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed a cedere al Comune di Sanremo le relative opere, impianti e manufatti, di cui ai precedenti articoli secondo e terzo della presente convenzione, salvo quanto previsto nell ultimo comma dell articolo decimo, nel termine massimo di mesi... dalla stipulazione della presente convenzione, fermo restando che, nell ambito della concessione edilizia, dovranno essere rispettati i termini previsti dall art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n 10. ARTICOLO NONO : ESECUZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITA RELATIVE 1. L esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata dal competente Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal Comune e dalle altre Autorità eventualmente competenti per materia. I funzionari ed i tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto libero accesso ai cantieri. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune, a mezzo raccomandata con preavviso di almeno dieci giorni. 2. Le opere suddette saranno soggette a collaudo in corso d opera ed a collaudo definitivo da eseguirsi a cura degli Uffici Comunali e degli Enti interessati. 3. In ogni caso, il Soggetto attuatore manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all esecuzione dei lavori stessi. ARTICOLO DECIMO : MODALITA DELLA CESSIONE DELLE AREE, DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI. 1. Il contratto od i contratti definitivi necessari per il trasferimento della proprietà al Comune delle aree, opere ed impianti, di cui ai precedenti articolo secondo e terzo, saranno stipulati su semplice richiesta del Comune, ad avvenuta ultimazione di tutte le opere previste dalla presente convenzione e, in ogni caso, subordinatamente all intervenuto collaudo di tutte le opere, al più tardi entro sei mesi dall esito favorevole dell ultima operazione di collaudo. 2. La superficie delle aree cedende di cui agli articoli precedenti ha valore indicativo dovendosi fare rinvio, per la sua esatta definizione e misura, al tipo di frazionamento catastale da redigersi tra le Parti - ma a spese del Soggetto attuatore -, avuto anche riguardo all effettivo tracciamento delle aree. 3. Gli immobili dovranno essere ceduti liberi da oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, nonchè sgomberi da persone e cose e con le più ampie garanzie da evizione. 4. Gli immobili suddetti passeranno in consegna al Comune di Sanremo, in perfetto stato di conservazione e manutenzione, dopo il perfezionamento dei relativi atti di cessione e previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti, senza onere o spesa alcuna a carico del Comune di Sanremo. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di chiederne la consegna anticipata, ancora prima del perfezionamento dei suddetti atti, nel caso che si ravvisi la necessità di un urgente utilizzazione degli immobili stessi, per i fini previsti dalla presente convenzione ovvero per fini pubblici. 5

ARTICOLO UNDICESIMO : TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZI. 1. In caso di trasferimento anche parziale a terzi del compendio immobiliare oggetto della concessione edilizia il Soggetto attuatore si obbliga a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalla presente convenzione, rimanendo tuttavia obbligati in solido con gli stessi all'adempimento degli obblighi medesimi. ARTICOLO DODICESIMO : GARANZIE 1. A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione che il Soggetto attuatore si obbliga a realizzare nei modi e nei termini previsti dalla presente convenzione, il Soggetto attuatore stesso si obbliga in solido a consegnare al Comune, al momento del rilascio della concessione ad edificare idonea garanzia cauzionale, prestata anche mediante polizza assicurativa, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata per il ramo cauzioni. 2. L importo della garanzia sarà commisurato al costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che i Soggetti attuatori si impegnano a realizzare, a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione così come definiti dal precedente articolo quinto. 3. Il costo delle opere di urbanizzazione dovrà risultare dai computi metrici nonchè dagli elenchi dei materiali e dei prezzi di cui dovranno essere corredati i progetti esecutivi, stimati a sensi del secondo comma del precedente articolo quinto. 4. Dette garanzie cauzionali potranno essere ridotte in corso d opera in proporzione dello stato di avanzamento delle opere cui si riferiscono, secondo modalità da concordarsi con il Comune di Sanremo e saranno svincolate, previa esecuzione del collaudo in corso d opera di cui all art. 9 comma 2, nel limite del 90% (novantapercento) del costo delle opere cui si riferiscono, entro 30 (trenta) giorni dalla lettera raccomandata indirizzata dai Soggetti attuatori al Comune, attestante l ultimazione dei lavori. 5. Il restante 10% (diecipercento) sarà trattenuto a garanzia fino alla presa in consegna da parte del Comune delle opere in questione e, in caso di consegna anticipata, fino al rilascio del certificato di collaudo. 6. A garanzia del puntuale e completo adempimento di tutti gli ulteriori obblighi assunti dal Soggetto attuatore con la presente convenzione e relativi alla cessione di aree al Comune, il Soggetto attuatore si obbliga, inoltre, a consegnare al Comune, anteriormente al rilascio della concessione edilizia, una garanzia cauzionale, prestata anche mediante polizza assicurativa, rilasciata da Compagnia di assicurazione per il ramo cauzioni, per un importo pari al valore degli immobili da cedere, valutati sulla base dei criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n 865 e successive modificazioni che risultino in vigore alla data di consegna della predetta garanzia cauzionale. 7. Qualora le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione del Comune, siano ridotte proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico dei Soggetti attuatori ed alla cessione delle aree relative, i soggetti attuatori stessi si obbligano 6

solidalmente a provvedere ad integrare le garanzie medesime qualora esse venissero utilizzate, in tutto od in parte, a seguito di inadempienze. 8. Le garanzie cauzionali saranno svincolate totalmente ad avvenuto integrale adempimento degli obblighi tutti gravanti sui Soggetti attuatori e contenuti nella presente convenzione con particolare riguardo al disposto di cui al secondo comma del precedente articolo nono. 9. In tutti i contratti fideiussori od assicurativi di cui al presente articolo dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna l Istituto fideiussore a soddisfare l obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all art. 1957 C.C. e senza attendere la pronuncia del Giudice. 10. Dette garanzie cauzionali potranno essere sostituite da depositi cauzionali di uguale ammontare in contanti ed in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore o garantiti dallo Stato, titoli valutabili secondo il corso del giorno del deposito, i cui interessi eventuali saranno a favore del depositante fermi restando gli obblighi di aumento e reintegrazione innanzi previsti. 11. In caso di inadempimento, le garanzie cauzionali di cui ai commi precedenti potranno essere incamerate, in tutto od in parte, senza formalità alcuna. ARTICOLO TREDICESIMO : INADEMPIENZE. In caso di inadempienza da parte dei soggetti attuatori alle obbligazioni previste dalla presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative comminate dalla vigente legislazione urbanistica, il Sindaco potra' sospendere l'esecuzione dei lavori relativamente all'intera concessione edilizia o della parte di essa che il Sindaco - a proprio giudizio - riterra' interessata dalle inadempienze. Avvenuto l'adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio delle concessioni ad edificare. Il Comune potra' inoltre chiedere, in danno del soggetto attuatore, l'adempimento ovvero la risoluzione di diritto della presente convenzione - anche senza previa diffida - nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei termini fissati dal precedente articolo decimo per l attuazione di quanto ivi previsto, salvo i casi di forza maggiore; b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità anche parziale dai progetti approvati, per mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione; c) rifiuto a stipulare gli atti di cessione ovvero di provvedere alla consegna delle aree e/o degli immobili, con le modalità e nei termini della presente convenzione; d) mancato inserimento da parte dei Soggetti Attuatori negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui ai precedenti articoli ottavo, secondo comma e tredicesimo; e) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione. ARTICOLO QUATTORDICESIMO : FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO. 7

1. Salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28/01/77 n.10 per tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine all'attuazione della presente convenzione sarà competente l Autorità Giudiziaria del foro di Sanremo. 2. Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, i Soggetti Attuatori dichiarano di eleggere domicilio unitariamente presso il Signor... 3. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non avrà' effetto alcuno ai sensi del precedente comma, se non sia previamente comunicata al Comune di Sanremo con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per l'ipotesi di trasferimento totale o parziale a terzi del compendio immobiliare oggetto del Piano Particolareggiato. Per espressa volontà delle parti la forma della comunicazione come sopra precisata non ammette equipollenti. 4. Le comunicazioni indirizzate al domicilio unitariamente eletto dai soggetti attuatori, ai sensi del precedente terzo comma del presente articolo, per espressa volontà' delle parti si intendono effettuate nei confronti di tutti i soggetti attuatori, che si obbligano, anche in caso di variazione dello stesso, a conservare e/o eleggere domicilio unitariamente ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni comunque dipendenti dalla presente convenzione. ARTICOLO QUINDICESIMO: TRASCRIZIONE E SPESE. 1. La presente convenzione sarà' integralmente registrata e trascritta a cura e spese dei Soggetti attuatori. 2. Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti necessari per il trasferimento della proprietà delle aree e delle opere di cui è prevista la cessione nella convenzione stessa, nonché ai fini della costituzione di altri eventuali diritti reali. 3. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione e sue conseguenti sono a carico del soggetto attuatore, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia. 4. Restano altresì a carico dei Soggetti Attuatori: a) i compensi e le spese, compresi gli oneri tributari; b) le spese di tutti gli atti di cessione previsti dalla convenzione e conseguenti nonché quelle relative alla picchettazione, misurazione ecc. delle aree cedute. 8