LA PRESENTAZIONE DEI BILANCI E DEGLI ALTRI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE IN FORMATO XBRL e PDF/A



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LA PRESENTAZIONE DEI BILANCI E DEGLI ALTRI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE IN FORMATO XBRL e PDF/A Sommario: 1. Riferimenti normativi. 2. Il linguaggio XBRL. 3. Il deposito del bilancio e degli altri atti al Registro delle imprese Formato, modalità e controlli. 4. Atti da inviare al Registro delle imprese solo in formato PDF/A 1. Riferimenti normativi All art. 37, nei commi dal 21 al 23, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si stabilisce quanto segue: 21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. 21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione. 1 22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile. 23. Con decreto interdirigenziale dell'agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006. 1 Il comma 21-bis, introdotto dalla legge di conversione, è stato successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 4-ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Tuttocamere Adempimenti Registro imprese ATTI IN FORMATO XBRL 1 gennaio 2011 - Pag. 1/8

2. Il linguaggio XBRL Di che cosa si tratta? In parte è qualcosa di già conosciuto. Per esempio, la presentazione degli atti delle società al Registro imprese a mezzo dei software Fedra o FedraPlus e simili è un formato elettronico elaborabile in quanto viene automaticamente inserito negli archivi informatici tenuti da InfoCamere, previo controllo da parte degli addetti della Camera di Commercio. Si tratta, tuttavia di formati statici come il PDF o il TIF, difficili (se non impossibili) da manipolare. La parola d ordine per il cambiamento è elaborabilità : niente più formati statici e via libera a una nuova struttura flessibile basata sull XML che scinde i dati dalla loro rappresentazione. La novità consiste, dunque, nella possibilità di redigere e depositare presso il Registro delle imprese bilanci e altri atti in formato elettronico elaborabile cioè nel sostituire l attuale deposito di una fotocopia elettronica il file in.pdf o.tif con un documento informatico a tutti gli effetti che permetta di facilitare lo scambio di informazioni finanziarie: quello che, a livello mondiale, è il formato standard XBRL, acronimo in lingua inglese di extensible Business Reporting Language. Come sappiamo, un documento informatico è una serie di istruzioni binarie che viene elaborato da uno specifico programma al fine di ottenere il risultato desiderato. Il documento creato in un determinato formato necessita generalmente del proprio programma per essere letto; pertanto, per leggere un documento creato in formato.pdf sarà necessario un programma adeguato. Vi è invece un linguaggio di programmazione l XML (exstensible Markup Language), che è indipendente dai programmi e viene interpretato direttamente dal sistema operativo, e necessita esclusivamente del browser Internet per la visualizzazione delle informazioni contenute in un documento. E un metodo che consente di inserire dati strutturati, quali quelli contenuti in un foglio di lavoro, in un file di testo che, seguendo indicazioni standard, possa essere letto in diverse applicazioni. E un linguaggio che, per farla breve, contiene sia una descrizione della struttura dei dati sia il contenuto dei dati in una forma che possa essere letta da tutti i sistemi operativi, indipendentemente dal software con cui si sono organizzati i dati. L XBRL è, dunque, uno standard aperto promosso internazionalmente da un consorzio di organismi professionali (www.xbrl.org) che, basandosi sulla tecnologia XML, permette di semplificare il flusso e l utilizzo delle informazioni finanziare tra sistemi diversi, riducendo oneri e rischi connessi all interpretazione e rielaborazione dei documenti finanziari. Il concetto di base è quello di far viaggiare, assieme ai dati di bilancio, gli identificativi dei campi oltre alle regole di validazione che possono essere basate su normative differenti. Nei documenti, redatti nel formato elettronico XBRL, ciascuna voce è univocamente individuata da un'etichetta ("tag") a cui viene associato un insieme d'informazioni (metadati) che ne qualificano i riferimenti normativi, i criteri di presentazione, le relazioni matematiche che la correlano ad altre voci Tuttocamere Adempimenti Registro imprese ATTI IN FORMATO XBRL 1 gennaio 2011 - Pag. 2/8

e le possibili traduzioni in lingue diverse (essenziali in ambiente internazionale). La classificazione gerarchica delle voci contabili e dei concetti che le sottendono, determina una specifica Tassonomia di bilancio, il cui uso caratterizza la struttura, l'interpretazione e la rappresentazione dei dati in modalità definita e standard. Con il termine di Istanza si indica uno specifico documento contabile redatto in base ad una definita Tassonomia. In sintesi, un bilancio in formato XBRL è rappresentabile utilizzando due componenti distinte: 1. la Tassonomia XBRL, che definisce la "struttura" del documento; 2. l'istanza XBRL, in cui sono esposti, secondo lo schema di Tassonomia definito, i fatti contabili dell'impresa relativi a entitá e periodi specifici. A livello internazionale la tassonomia già definita è quella basata sui principi contabili IASs/IFRs (International Accounting Standards, International Financial Reportings). Al fine di definire la tassonomia da applicarsi in Italia per le imprese che redigono i bilanci secondo le norme del codice civile italiano e i principi contabili nazionali è sorta, nell autunno scorso l associazione italiana per l XBRL, con sede presso l Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 2. Le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) 2.1. La pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 che fissa le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle imprese, previsto dall'articolo 37, comma 21-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006. 2.2. Decorrenza del obbligo di utilizzo del linguaggio XBRL L obbligo di presentare al Registro delle Imprese il bilancio di esercizio e gli altri atti in un formato elettronico elaborabile, inizialmente fissato per il 31 marzo 2007, è stato successivamente prorogato (dal "decreto milleproroghe") al 31 marzo 2008. Nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), non si rinviene alcuna ulteriore proroga. All'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 si stabilisce che "L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1". Tuttocamere Adempimenti Registro imprese ATTI IN FORMATO XBRL 1 gennaio 2011 - Pag. 3/8

Dunque, l'obbligo di adottare le nuove modalità di presentazione del bilancio scatta per l'esercizio in corso al 31 marzo 2008 Nei successivi commi 2 e 3 vengono dettate le disposizioni transitorie. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui sopra non decorre dalla data ivi indicata: a) per le società di capitali quotate in mercati regolamentati; b) per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; c) per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b) (art. 3, comma 2). Sempre in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui sopra si ritiene assolto con il deposito nel Registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'oic (art. 3, comma 3). 2.3. La pubblicazione delle specifiche tecniche da parte dell'associazione XBRL Italia Le specifiche tecniche verranno pubblicate dall'«associazione XBRL Italia» sul Sito XBRL, sentito il parere dell'oic. L'Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico-finanziario" (XBRL Italia) è costituita da: ABI - AIAF - ANIA - Assonime - Banca d'italia - Borsa Italiana - Confindustria - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali - ISVAP - Organismo Italiano Contabilità - Unioncamere. L' Associazione ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la gestione sia nella fase di definizione dei contenuti sia in quella dello scambio e della elaborazione della stessa. L' Organismo Italiano di Contabilità ( «OIC» ) si è costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell'atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia. In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono: l'assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, l'abi, l'andaf, l'ania, l'assilea, l'assonime, la Confagricoltura, la Confapi, la Confcommercio, la Confindustria, l'aiaf, l'assogestioni, la Centrale Bilanci, la Borsa Italiana. L'OIC ha lo scopo di predisporre i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, nonché dei bilanci preventivi e Tuttocamere Adempimenti Registro imprese ATTI IN FORMATO XBRL 1 gennaio 2011 - Pag. 4/8

consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. L'OIC si propone, inoltre, di offrire collaborazione al Legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse al fine di favorire un rapido e puntuale adeguamento della disciplina in materia di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. L'OIC si propone, infine, la promozione della cultura contabile tramite l'emanazione di documenti e ricerche in materia, nonché mediante l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio. 3. Il deposito del bilancio e degli altri atti al Registro delle imprese Formato, modalità e controlli 3.1. Istanza XBRL (art. 4) Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, l interessato dovrà presentare all'ufficio del Registro delle imprese un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalità previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese del 6 febbraio 2008, allegando i documenti informatici redatti nel formato elaborabile. 3.2. Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati (art. 5) Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il Registro delle imprese è costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di settore o da principi contabili internazionali. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui sopra, compilata come previsto per il deposito del bilancio. La distinta della modulistica del Registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato elaborabile. A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. n. 581 del 1995. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel Registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui sopra e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. 3.3. Formato degli atti diversi dal bilancio (art. 6) Tuttocamere Adempimenti Registro imprese ATTI IN FORMATO XBRL 1 gennaio 2011 - Pag. 5/8

Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il Registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, l'agenzia delle entrate, i competenti ordini professionali, l'unioncamere e l'associazione XBRL Italia. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al Registro delle imprese e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. n. 581 del 1995. 3.4. Controlli dell'ufficio del Registro delle imprese (art. 7) La conformità dei documenti elettronici elaborabili alle presenti regole tecniche è verificata dall'ufficio del Registro delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del D.P.R. n. 581 del 1995. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del Registro delle imprese richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'ufficio respinge l'istanza. 4. Atti da inviare al Registro delle imprese solo in formato PDF/A L'articolo 6, comma 3, del decreto in commento prevede - in attesa delle specifiche tecniche XML che dovranno essere definite dal Centro Nazione per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) - che "Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei". Alla luce di tale disposizione tutti gli atti da depositare al Registro delle Imprese, formati dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 10 dicembre 2008), dovranno essere predisposti secondo lo standard PDF/A. Si precisa che, ai sensi dell art. 7 del citato D.P.C.M., la conformità del documento informatico depositato (file) al predetto standard PDF/A dovrà essere verificata dall'ufficio, con l'obbligo di rifiuto di iscrizione qualora l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine assegnato. PDF/A (Portable Document Format for Archive) Lo standard PDF per l' archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici I documenti digitali possono essere conservati in diversi formati di file: documenti di testo, immagini, documenti PDF o altri formati, come TIFF, XPS, JPEG, ecc.. Però non tutte queste opzioni sono consigliabili per l archiviazione a lungo termine. Il formato che dà le migliori garanzie è attualmente il formato PDF/Archive (PDF/A - Portable Document Format for Archive). Tuttocamere Adempimenti Registro imprese ATTI IN FORMATO XBRL 1 gennaio 2011 - Pag. 6/8

Questo nuovo standard è nato, infatti, per la conservazione a lungo termine dei documenti elettronici. Lo standard PDF/A consentirà l'archiviazione elettronica dei documenti in modo da garantirne la salvaguardia per periodi di tempo prolungati e che quei documenti si possano richiamare e visualizzare ottenendo risultati sicuri, precisi e conformi anche in futuro. Nel Settembre del 2005 la International Organization for Standardization (ISO) ha approvato il nuovo PDF/A standard per l' archiviazione di documenti elettronici. Secondo lo standard ISO 19005-1, PDF/A e' un derivativo di PDF che "fornisce un meccanismo per la rappresentazione di documenti elettronici in maniera tale da preservarne l' apparenza visiva con il passare del tempo, indipendente dagli strumenti e sistemi usati per la creazione, memorizzazione e resa dei file". Questi mezzi di preservazione permettono ai PDF di essere auto sostenibili. PDF/A consegue questa autosostenibilità incorporando l' informazione (contenuto, colore, font, immagini, testo, ecc.) di cui si ha bisogno per esibire il documento all'interno dello stesso. In altre parole, PDF/A non richiede nessuna informazione esterna aggiuntiva per essere visualizzato correttamente. Tuttavia, per conseguire la autosostenibilita', questo formato deve escludere certe funzioni permesse in file PDF standard come films, suono e trasparenza. La classificazione di PDF/A e' divisa in due parti, PDF/A-1 e PDF/A-2. La prima classificazione, PDF/A-1 e' ulteriormente diviso in due sottocategorie, PDF/A-1a, e PDF/A-1b. La differenza principale tra PDF/A-1a e PDF/A-1b consiste nella maniera nella quale ognuno gestisce l' estrazione del testo: PDF/A-1a: Questo livello, anche conosciuto come Level A Conformance, e' pienamente conforme con gli Satandard ISO 19005-1. Questa versione include metadata, cosicche' il testo puo' essere estratto e visualizzato da un ampio numero di dispositivi inclusi PC palmari. PDF/A-1b: Conosciuto anche come Level B Conformance, questa categoria e' considerata il minimo livello di osservanza per PDF/A. Questo livello, garantisce che il documento puo' essere visualizzato e letto su di un monitor del computer ma la leggibilita' non e' garantita. PDF/A-2: Questa e' la nuova addizione allo standard PDF/A ed e' ancora, al momento, allo stato di formulazione dal Technical committee. Essenzialmente, PDF/A-2 avra' a che fare con alcune delle piu' recenti funzione che sono state aggiunte al PDF Reference, come le firme digitali. Si ricorda che il formato PDF/A (regolato dallo standard pubblico ISO 19005-1 Document management - Electronic document file for long-term preservation - part. 1 Uso of PDF 1.4 << PDF/A-1 >>) può essere creato utilizzando diversi strumenti sia di estrazione "open source" e gratuiti - ad esempio Openoffice, versioni 2.4 e successive (File - Esporta in formato PDF - Scegliere il check PDF/A-1) - ovvero soggetti a licenza e a pagamento quali ad esempio Adobe Acrobat Professional, versioni 8.0 e successive. Inoltre, non tutti sanno che questo formato o modalità di salvataggio, è già da tempo attiva sull ultima versione della suite Office di Microsoft: Microsoft Office 2007. Mediante l installazione di un componente aggiuntivo denominato SaveAsPDFandXPS, Office 2007 ci permetterà di salvare qualsiasi tipo di file in formato PDF (che comprende anche l opzione PDF/A) ed in formato XPS. Tuttocamere Adempimenti Registro imprese ATTI IN FORMATO XBRL 1 gennaio 2011 - Pag. 7/8

Per poter abilitare il salvataggio in formato PDF/A, basta che, dopo aver selezionato dal pulsante funzione in alto a sinistra, andiamo a selezionare Salva con nome, per poi selezionare PDF o XPS. Nella schermata che compare successivamente, selezionando il pulsante Opzioni potremmo abilitare in fondo l opzione Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A) e quindi, creare i nostri documentali di Word o Excel in formato PDF/A. Per fare il test che il file venga correttamente salvato in PDF/A basta che aprire con Adobe Reader 9 o successivi il file salvato precedentemente e, se corretto, si vedrà una barra blu in alto che conferma che si stà visualizzando il file in modalità PDF/A. Tuttocamere Adempimenti Registro imprese ATTI IN FORMATO XBRL 1 gennaio 2011 - Pag. 8/8