LE PROCEDURE SEMPLIFICATE Prato, 15 novembre 2007 Da ogni persona che è in condizione di presentare in dogana la merce ed i documenti necessari per il vincolo al regime prescelto oppure da un suo rappresentante. Gli stati membri possono riservare la rappresentanza agli spedizionieri doganali La dichiarazione in dogana può essere fatta La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi La rappresentanza è indiretta quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi 1
In caso di rappresentanza diretta il rappresentante in quanto tale non è mai responsabile Le regole sulla rappresentanza servono all identificazione del debitore In caso di rappresentanza indiretta il rappresentante che fa la dichiarazione è debitore ma la persona per conto della quale fa la dichiarazione è anche essa debitore Per iscritto utilizzando il formulario ufficiale denominato D.A.U. (documento amministrativo unico) allegando ad esso tutta la documentazione richiesta per il vincolo al particolare tipo di regime La dichiarazione in dogana può essere fatta Con sistemi informatici dietro autorizzazione dell autorità doganale Verbalmente, in particolari casi : a) Beni al seguito passeggeri b) Merci prive di carattere commerciale, di scarso valore e dichiarate dal proprietario 2
Nell ufficio doganale dove sono state presentate le merci, anche contestualmente a tale presentazione La dichiarazione in dogana deve essere depositata Il deposito può avvenire, previa autorizzazione dell autorità doganale, anche prima dell arrivo delle merci, in tal caso sarà accettata solo al momento del loro arrivo compilazione sottoscrizione La dichiarazione in dogana obblighi del dichiarante presentazione di tutti i documenti per il vincolo al regime doganale richiesto 3
Esame formale della dichiarazione Accettazione con contestuale registrazione della dichiarazione La dichiarazione in dogana adempimenti di accettazione/registrazione Annotazione sulla dichiarazione della sigla identificativa CD VM CS del circuito doganale di controllo selezionata dal sistema informatico La dichiarazione si considera presentata all atto del ricevimento del messaggio EDI da parte della dogana L accettazione è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta contenente il numero di registrazione e la data di accettazione La dichiarazione in dogana mediante EDI L esito del circuito doganale di controllo viene segnalato al momento della convalida della copia cartacea presentata in dogana 4
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE Dichiarazione incompleta (nella dichiarazione non figurano alcune indicazioni o che non vi sono allegati alcuni documenti) Dichiarazione semplificata (al posto della dichiarazione viene presentato un documento amministrativo o commerciale insieme alla domanda di vincolo al regime) Procedura domiciliata con o senza presentazione delle merci in dogana (art. 76 del Reg.. CEE 2913/92) LE PROCEDURE SEMPLIFICATE La competenza al rilascio delle autorizzazioni alla dichiarazione incompleta e semplificata è della dogana principale (o ufficio delle dogane) individuata in relazione al luogo dove vengono presentate le merci. Per la dichiarazione incompleta non sono richiesti specifici requisiti soggettivi, per la semplificata i requisiti sono comuni a quelli richiesti per la domiciliata. 5
I BENEFICIARI Imprese industriali Imprese commerciali Imprese agricole Imprese di spedizione internazionale Magazzini Generali Corrieri aerei internazionali Spedizionieri doganali C.A.D. LE FACOLTA Compiere operazioni doganali utilizzando tutti i regimi doganali previsti dal C.D.C.,., art. 4, p. 16, senza presentare le merci in dogana Presentare la dichiarazione complementare (DAU completo delle indicazioni previste per ogni tipo di regime esercitato) non all atto dell operazione doganale bensì entro 30 giorni dalla stessa (art. 3, comma 2 Decreto Direttoriale 7 dicembre 2000) 6
REQUISITI OGGETTIVI Abitualità del compimento delle operazioni doganali Disponibilità giuridica ed idoneità dei luoghi autorizzati Idoneo sistema di contabilità e scritture REQUISITI SOGGETTIVI Assenza di procedure concorsuali Assenza di condanne specifiche o di procedimenti penali Nulla osta anti-mafia Assenza di violazioni gravi o reiterate come definite dall art. 2, comma 2 del D.D. 7 dicembre 2000 (come modificate dall art. 2 del D.D. 3 agosto 2004) 7
I LUOGHI Disponibilità giuridica Sicurezza da intrusioni esterne Uso esclusivo Accesso esclusivo Funzionalità per la movimentazione delle merci Facilità dei controlli Sistema contabile adeguato a gestire la movimentazione delle merci I REGIMI DOGANALI Immissione in libera pratica (art 263 e seg. Reg. CEE 2454/93) Esportazione definitiva (art. 283 e seg. Reg.. CEE 2454/93) Transito (art. 398 e seg. Reg.. CEE 2454/93 Deposito (art. 272 e seg. Reg.. CEE 2454/93) Ammissione Temporanea, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale (art. 276 Reg. CEE 2454/93) Traffico di perfezionamento passivo (art. 277 Reg. CEE 2454793) 8
IL TRANSITO Lo speditore autorizzato Il destinatario autorizzato LE MERCI ESCLUSE Stupefacenti e sostanze psicotrope Prodotti radioattivi Armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28 ottobre 1993 Gli esemplari (specimens( specimens) ) di cui al reg. CE 338/97 e succ. mod. Prodotti soggetti ad accisa (ammessi solo con titolarità di deposito fiscale) Quadri ed oggetti di antiquariato come definiti dall allegato della Direttiva 93/7/CEE 9
LA RAPPRESENTANZA Le imprese industriali, commerciali ed agricole agiscono (e dichiarano) a nome e per conto proprio (possono avvalersi per la presentazione delle dichiarazioni, oltre che di un dipendente, anche di uno spedizioniere/doganalista doganalista) Tutti i soggetti intermediari che siano titolari dell autorizzazione agiscono in rappresentanza indiretta (in nome proprio e per conto del cliente) IL PREAVVISO Comunicazione dell arrivo o della partenza delle merci, di cui agli artt. 273, 285, 399 e 407 del Reg. CEE 2454/93, deve essere effettuata a mezzo fax o e-mail e durante l orario di apertura della dogana, almeno 30 minuti prima della partenza o entro 30 minuti dall arrivo della merce 10
PRAVVISO MERCI IN PARTENZA Descrizione della merce Codice tariffario a quattro cifre Peso lordo Paese di destinazione Orario di partenza della spedizione Nome del proprietario delle merci PREAVVISO MERCI IN ARRIVO Descrizione della merce Codice tariffario della merce Peso lordo Valore Paese di origine Paese di provenienza Regime tariffario/preferenziale Estremi del documento di scorta Targa mezzo di trasporto Nome del proprietario delle merci (per intermediari) Esposizione debitoria (per intermediari) 11
AUTENTICAZIONE DEGLI STAMPATI Far timbrare (autenticare) gli stampati (D.A.U( D.A.U.),.), di volta in volta e dopo averli compilati, dall Ufficio doganale che vi apporrà il timbro conalbi conalbi (non datato) Apporre l impronta del timbro speciale di volta in volta, dopo aver compilato il D.A.U.,., nella casella A nel caso di esportazione e nella casella C nel caso del transito Farsi prestampare l impronta del timbro da una tipografia fiduciaria dell amministrazione sui modelli D.A.U. (nelle caselle citate al punto precedente) ancora non compilati ma prenumerati e successivamente autenticati dall ufficio doganale (la preautenticazione interviene prima della compilazione e presuppone la tenuta di un registro a rigoroso rendiconto da conservare insieme alla contabilità) Il destinatario autorizzato TIR Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime Tir, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato (art. 454 bis del Reg. CEE 2454/93) 12
REQUISITI Persone stabilite nella comunità Ricevono regolarmente merci vincolate al regime Tir Non hanno commesso violazioni gravi e reiterate nei confronti della legislazione doganale e fiscale Assicurazione da parte della dogana della vigilanza e del controllo del regime senza oneri amministrativi sproporzionati Tenuta di scritture che consentano controlli efficaci OBBLIGHI DEL DESTINATARIO AUTORIZZATO TIR Preavvisare l ufficio doganale di destinazione dell arrivo delle merci nei luoghi autorizzati secondo le modalità previste dal disciplinare Informare immediatamente l ufficio di destinazione qualora i suggelli gelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità Iscrivere immediatamente le merci nei registri contabili Presentare all ufficio doganale di destinazione (entro giorno lavorativo successivo a quello dell arrivo) l avviso previsto con cui si segnalano tra l altro lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili Assicurarsi che il carnet Tir sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell ufficio di destinazione Non utilizzare la semplificazione per scarichi parziali del regime Tir Il destinatario deve indicare le generalità dei soggetti incaricati ati della rimozione dei sigilli 13