Scritto da di Mario Di Corato Venerdì 18 Gennaio :49 - Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Gennaio :53

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LA NUOVA INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI di Mario Di Corato Com è noto la legge di riforma del mercato di lavoro n. 92/2012 ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, in conformità con l art. 38, 2^ c., della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione. In particolare dal 1 gennaio 2013 la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e gradualmente la mobilità vengono sostituite dalla Assicurazione sociale per l impiego, c.d. ASpI. In data 18 dicembre 2012 l INPS con la circolare n. 142 ha emanato le disposizioni in merito chiarendo, nel contempo, alcuni punti, che qui di seguito si riportano: DESTINATARI Sono tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.ne restano fuori i lavoratori agricoli ai quali si applica la vecchia normativa ed i collaboratori a progetto, per i quali, però, dal 1 gennaio viene aumentata l una tantum. REQUISITI L indennità è riconosciuta ai citati lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione; 1 / 5

b) lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano durante il periodo tutelato di maternità e quelle derivanti da giusta causa, quali: - mancato pagamento della retribuzione;- aver subito molestie sessuali; - mobbing; - trasferimento del lavoratore ad altra sede senza giustificate motivazioni. Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta: - per trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km. dalla residenza; - nell ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi dell art. 7 legge 604/1966. c) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l inizio del periodo di assicurazione. A proposito la circolare chiarisce che per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l anzianità assicurativa e il requisito contributivo; l eventuale precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell accertamento dei requisiti soggettivi per l ammissione alla nuova indennità di disoccupazione. 2 / 5

CONTRIBUZIONE UTILE PER IL DIRITTO Si considerano utili, oltre i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, i periodi di congedo parentale, di lavoro all estero in paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni. Non sono considerati utili i periodi di malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro e cassa integrazione straordinaria e ordinaria a zero ore. MISURA E DURATA L indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. L indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile e sarà pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all importo di 1.180 euro mensili. La normativa prevede un graduale aumento nel tempo. Nel periodo transitorio 2013-2015 la durata è di 8 mesi per i soggetti inferiori a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti di età superiore a cinquanta anni. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite accesso personale con PIN, oppure tramite patronato entro 68 giorni dall inizio dello stato di disoccupazione. L erogazione dell indennità è subordinata al mantenimento dello status di disoccupato. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l indennità è sospesa d ufficio fino ad un massimo di sei mesi. In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l Inps entro un mese dall inizio dell attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività, il quale provvede a ridurre il pagamento dell indennità di un importo pari all 80% dei proventi preventivati. DECADENZA DALL INDENNITA 3 / 5

Il beneficiario decade dall indennità nei seguenti casi: a) cessazione dello stato di disoccupazione; b) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia; d) acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità; e) inizio dell attività in forma autonoma senza che il lavoratore abbia effettuato la comunicazione di cui all art. 2,comma 17, della L. 92/2012; f) rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti; g) la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all importo dell indennità cui si ha diritto. MINI AspI L indennità prende il posto della disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti ed è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dall 1.01.2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti l inizio del periodo di occupazione. Non è richiesto il requisito dell anzianità assicurativa. All indennità di disoccupazione MINi-ASpI si applica la stessa disciplina dell ASpI per quanto attiene i destinatari, la retribuzione di riferimento, la misura, la decorrenza e le modalità di cui 4 / 5

sopra è stato illustrato. L indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell ultimo anno precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ASpI e MINI-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento. Tali indennità, inoltre, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente. Fonte: circ. n. 142 del 18/12/2012 dell INPS codexa 5 / 5