I legati tipici prima parte Prof.ssa Cinzia Criaco L oggetto del legato Oggetto del legato può essere tutto ciò che ha un valore patrimoniale: una cosa determinata, un complesso di cose, un diritto reale, un diritto di credito, la liberazione di un debito. Può essere legato tutto ciò che sia suscettibile di costituire un obbligazione (art. 1174 cc: La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore.) Oggetto del legato deve essere possibile e lecito; Può essere un bene futuro: in tal caso se la cosa non viene in esistenza il legato è senza effetto; se viene ad esistere ma non nella quantità indicata dal testatore, il legato sarà efficace soltanto per la quantità in cui è venuta ad esistere. 1
L oggetto del legato Il requisito della possibilità può implicare una: Impossibilità naturale Impossibilità giuridica: non può formare oggetto di legato una cosa incommerciabile o non trasmissibili ereditariamente (diritto di usufrutto di cui è titolare il testatore: si estingue alla sua morte). Impossibilità morale: nel senso che non può formare oggetto di legato una prestazione contraria alla morale o al buon costume. L oggetto del legato Diritti reali oggetto di legato possono essere di enfiteusi o superficie. I diritti di uso e abitazione sono limitati ai soli bisogni del titolare e della sua famiglia: art. 1024 cc I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione. Il diritto di usufrutto che spetta al testatore non può costituire oggetto di legato perché si estingue alla sua morte. La servitù prediale non è possibile perché inerisce anche al fondo dominante. 2
L oggetto del legato Può costituire oggetto di legato: La costituzione del diritto di superficie da parte del proprietario o il suo trasferimento. La contestuale costituzione del diritto di enfiteusi e del diritto del concedente da parte del proprietari. La trasmissione del diritto del concedente. Trasferimento ed estinzione del diritto di enfiteusi. Costituzione di un diritto di usufrutto uso e abitazione da parte del proprietario. Trasferimento nuda proprietà. Costituzione di un diritto di servitù disposta dal proprietario del fondo servente. La rinunzia di un diritto di servitù disposta dal proprietario del fondo dominante. L oggetto del legato Diritti reali di garanzia (ipoteca e pegno). Art. 2821 cc II comma: l ipoteca Non può essere concessa per testamento. L orientamento dominante ammette la figura del legato obbligatorio di ipoteca il divieto si riferirebbe alla costituzione diretta dell ipoteca, ma non di imporre l obbligo di istituire ipoteca al legatario. 3
L oggetto del legato Il diritto di pegno non è espressamente vietato. La dottrina si divide tra la possibilità di estendere o meno il divieto ex art. 2821 cc anche al pegno. A sostegno della seconda tesi, si sostiene che un divieto non si può estendere. Il pegno si potrà quindi costituire direttamente L oggetto del legato Riguardo all oggetto, si distingue: Legato Legato reale reale Legato Legato obbligatorio obbligatorio Attribuisce direttamente al legatario la proprietà o un diritto reale o un diritto di credito del de cuius. Attribuisce al legatario un diritto di credito che nasce dal testamento. Sorge a carico dell onerato un obbligazione nei confronti del legatario. 4
I legati tipici Il legato può essere tipico e atipico. Art. 1322 cc: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. È il principio dell autonomia privata che vale anche per le disposizioni mortis causa. I legati tipici Art. 651 cc Legato di cosa dell'onerato o di un terzo. Quando l oggetto del legato appartiene al testatore e questi ne può disporre, la disposizione è valida. Non è necessario che la cosa sia nella disponibilità del testatore al momento del confezionamento del testamento, ma è necessario che tali cose gli appartengano al momento della morte. 5
I legati tipici Art. 651 cc: se la cosa è di proprietà dell onerato o di un terzo: Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. La validità di questo legato si giustifica ritenendolo in realtà un legato di un fatto dell onerato: In questo ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo. I legati tipici Se la cosa appartiene all onerato, il legato è valido se risulti che il testatore sapeva dell altruità della cosa. La dottrina considera valido il legato anche quando la cosa non si trova più in proprietà dell onerato al tempo dell apertura della successione. In caso contrario si darebbe all onerato un modo per sfuggire all onere alienando la cosa. Se la cosa è ancora nella disponibilità dell onerato: l onerato non si può liberare del proprio onere pagando al legatario il giusto prezzo. Tale facoltà è riconosciuta quando la cosa appartiene al terzo. 6
I legati tipici L art. 651 cc prevede un obbligazione facoltativa (e non alternativa) quando la cosa appartiene al terzo. Ciò che forma oggetto dell obbligazione è solo l acquisto della cosa del terzo, dopodiché l onerato può versare al legatario il giusto prezzo. Ciò è particolarmente importante nel caso in cui la prestazione della cosa del terzo sia o diventi impossibile senza colpa dell onerato, l onerato non sarà tenuto a pagare il giusto prezzo (se l obbligazione fosse alternativa, sarebbe invece obbligato) I legati tipici Se la cosa appartiene solo in parte al testatore e per altra parte ad un terzo: Art. 652 cc Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente. 7
I legati tipici Se il testatore acquista dopo la confezione del testamento il bene di cui dispone alla sua morte: Art 651 ultimo comma Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido. Secondo alcuni costituisce un eccezione al divieto di legato di cosa altrui. Secondo altri si ritiene una applicazione del principio: il vizio dell altruità viene sanato dal testatore stesso con l acquisto della cosa. I legati tipici Il legato di cosa dell onerato o di un terzo è un legato ad effetti reali differiti perché il legatario non acquista la proprietà del bene ma solo il diritto di credito ad ottenere il trasferimento della proprietà da parte dell onerato. Requisito di validità è la conoscenza, da parte del testatore, dell altruità della cosa legata. Può essere ammessa anche una dichiarazione successiva del testatore, purchè faccia presente che già al momento della confezione del testamento sapeva dell altruità della cosa. Non è richiesto che il testatore sappia CHI sia il proprietario della cosa, basta che sappia dell altruità. Se onerato e terzo alienano la proprietà della cosa ad altri, il legato è valido. 8
I legati tipici Art. 656 cc - Legato di cosa del legatario. Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione. Per la validità del legato non è rilevante solo il tempo della confezione del testamento, ma anche il tempo dell apertura della successione. Eccezioni: se la proprietà del legatario è per qualsiasi motivi rescindibile, il legato è valido. Se la proprietà è stata acquistata da lui sotto condizione risolutiva o con patto di riscatto a favore del venditore. I legati tipici La cosa legata al tempo della confezione del testamento non appartenesse al legatario, ma questo l abbia acquistato dopo la morte del testatore. Art. 657 cc - Legato di cosa acquistata dal legatario. Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'articolo 686. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'articolo 651. 9
I legati tipici Si distinguono diverse ipotesi: I comma: Se la cosa è stata acquistata dal testatore, a titolo oneroso o gratuito: il legato è senza effetto. II comma: Se la cosa è stata acquistata dall onerato o da un terzo, a titolo oneroso o gratuito. Se l acquisto è a titolo gratuito il legato è senza effetto ma la volontà del testatore è stata rispettata. Se l acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, l intenzione del testatore (di dare una cosa gratuitamente) non è stata rispettata e dunque il legatario ha diritto al rimborso. I legati tipici Tale norma si ritiene cogente, e quindi non è possibile una volontà contraria. La dottrina prevalente ritiene che la norma abbia carattere meramente dispositivo e quindi non si applicherà quando risulta una diversa volontà del testatore. 10
Il legato di genere Oggetto di legato possono essere anche cose determinate solo per genere: presenti o non presenti nel patrimonio del testatore. Art. 654 cc e Art. 653 cc Il legato di genere Art. 654 cc Legato di genere in senso stretto Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova. Oggetto possono essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili. La validità del legato di genere di beni immobili è subordinata alla precisa applicazione del concetto di genus: non è valido il legato con cui si attribuisce un immobile senza altra specificazione. 11
Il legato di genere Nel legato di cosa mobile determinata solo per genere, rientra tanto il legato di una determinata quantità di cose fungibili (vino, olio) quanto di una somma di denaro. Il legato è valido anche se le cose legate non si trovano nel patrimonio ereditario al tempo dell apertura della successione, a meno che non risulti che il testatore intendesse riferirsi a quelle esistenti al momento della sua morte. In tale caso il legato è invalido, se nel patrimonio non c è la cosa. Se invece le cose si trovano in quantità non sufficiente il legato sarà valido solo per la quantità che se ne trova. Il legato è valido anche se non viene fissata la quantità precisa: in tal caso si riferisce a tutta la quantità presente nel patrimonio. Il legato di genere Il legato può anche avere ad oggetto una o più cose da prendersi da un certo luogo, indicato dal testatore. Art. 655 cc Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite. 12
Il legato di genere Tale tipo di legato è testamento per relationem si tratta di una relatio formale perché il testatore non rinvia ad una volontà esterna, ma solo ad una posizione nello spazio. Per il problema della rimozione di queste cose dal luogo in cui si trovano, il legislatore non ha regolato l ipotesi della rimozione definitiva. Tale rimozione definitiva toglie efficacia al legato solo se è compiuta dal testatore, che avrà così cambiato idea. (teoria soggettiva) È però preferibile la teoria oggettiva: la rimozione da parte del testatore ha carattere assoluto e obiettivo. Non è cioè consentito indagare se abbia voluto modificare il contenuto del legato. Il legato di genere Se il legato ha ad oggetto un complesso o una collezione di cose della stessa specie o di specie diverse ma aventi una unica destinazione Universitas facti (bilbioteca, un servizio da tavola, galleria di quadri) : si ritengono comprese nel legato tutte le cose Una universitas facti può formare oggetto di legato sia in modo autonomo, sia come accessorio di un altra cosa principale (fondo con tutti gli animali e gli strumenti). 13
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