TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE PENALE SENTENZA ( artt 544 e segg., 549 c.p.p. ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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^VPALK y 0 ^m>* N - 7281/05 R.G. Notizie di Reato N. 5439/09 R.G. Tribunale Sent. N. Del 5666/13 29/11/2013 Irrevocabile il Ai P.M. per esecuz. il Campione Penale n Redatta scheda il TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE PENALE SENTENZA ( artt 544 e segg., 549 c.p.p. ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Dott. Daniela VASCELLARO sez. 3 A penale, alla pubblica udienza del 29/11/2013 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA Nei confronti di: D M I, nato a invia n. - il / / ivi residente ed elett.te dom.to j>/uwk - Agli arresti domiciliari per altro Difeso dall'avv. Stella Marina Cavallo presente S >\ 45 ; Aderente all'unione Camere Penali Italiane

IMPUTATO per il reato di cui agli artt. 648, 61 n. 2 c.p., perché al fine di trarre profitto e di commettere i reati di falso e truffa (ex artt. 491, 485, 482, 476 e 640), mediante negoziazione (fatti per i quali non è stata proposta querela), acquistava o comunque riceveva da soggetti rimasti ignoti e con la consapevolezza della sua provenienza delittuosa, l'assegno bancario n, O" *^^ -00 dell'importo di euro 500, della Banca, filiale di (TP) provento del delitto di furto in danno della Banca -omissis" 9 denunciato da(c VJ, funzionario del predetto istituto stesso in data 20.8.2003. In Palermo in data anteriore e prossima al 3^3.2004 Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale i ) Con l'intervento del P.M. Dott C. Piazza (delega n. 2631/13) e con l'assistenza del Cancelliere Daniele Di Marco. Le parti hanno concluso come segue (all'udienza del 29.11.2013): Conclusioni del Pubblico Ministero Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa. Conclusioni della Difesa L'Avv. Cavallo chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ovvero, in subordine, il minimo della pena.

Per il reato di cui agli arti. 648, 61 n. 2 c.p., perché ai fine di trarre profitto o di commettere i reati di falso e truffa (ex art. 491, 485,482, 476 e 640), mediante negoziazione (fatti per i quali non è stata proposta la querela), acquistava o comunque riceveva da soggetti rimasti ignoti e con la consapevolezza della sua provenienza delittuosa, l'assegno bancario n. 00 xxxxxxxxxx -09 dell'importo di euro 350,00 tratto sul c/c n. 0 / della banca di, Agenzia di, oggetto materiale di smarrimento da parte di V, denunciato dalla stessa in data 6.5.2005. In Palermo in data anteriore e prossima al 31.5.2005. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. (decreto di citazione n. 7281/05 R.G.N.R.) Per il reato di cui all'art. 648 c.p. per avere acquistato o comunque ricevuto l'assegno bancario n. ooooooooocx _Q Y del Banco di euro 198,00 da ritenersi di provenienza illecita, in quanto oggetto di furto denunciato da D C G~l ^ data 26 aprile 2005. Commesso in Palermo in epoca antecedente e prossima all' 11 maggio 2008. Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. (decreto di citazione n. 9239/97 R.G.N.R.) Procedimenti riuniti alla udienza del 4 maggio 20 J 2 u

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO P M 1 ] veniva rinviato a giudizio con tre distinti decreti di citazione in ordine ad altrettanti episodi di ricettazione di assegni bancari, come meglio precisato in imputazione. Alla udienza dibattimentale del 4 maggio 2012 i tre procedimenti, pendenti nello stesso stato e grado innanzi a questo Giudice, venivano riuniti stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi, in tutti e tre i casi, di ricettazioni di titoli bancari avvenute a poca distanza J'una dall'altra (essendo in realtà la ricettazione dell'assegno di 198,00 euro avvenuta 1*11 maggio 2005 e non già 1*11 maggio 2008, come risulta dal timbro apposto sull'assegno al momento dell'incasso). Nel corso del dibattimento venivano escussi gli autori delle denunce di furto f degli assegni per cui è contestazione e precisamente le V V e DC G ; venivano altresì chiamati a deporre i giratari degli assegni e precisamente [S G_J e B B Alla udienza del 29 novembre 2011 rendeva infine spontanee dichiarazioni T imputato. Ritenuto quindi il processo maturo per la decisione, venivano invitate alla discussione le parti, le quali concludevano come da verbale in atti. Nel merito, dalla esperita istruttoria è emerso che gli assegni per cui è contestazione vennero rubati, in bianco, ai loro legittimi titolari (v. dichiarazioni rese dal C V, funzionario di banca, che ha riferito che l'assegno di euro 500 faceva parte di un carnet di assegni che era stato trafugato durante le operazioni di spedizione; dalla k Vj che ha riferito in relazione all'assegno di euro 350 che esso si trovava nel proprio portafogli che le era stato rubato; dalla ì D C G che ha riferito in relazione all'assegno di 198 euro, che esso le fu sottratto in occasione di un furto nella sua abitazione. Va altresì evidenziato che tutti i soggetti che ricevettero i suddetti assegni dal [DM I, in pagamento di merce che questi aveva acquistato presso i

loro esercizi commerciali, furono regolarmente risarciti dallp M I [ che all'epoca gestiva un parcheggio in Palermo; i beneficiari degli assegni erano peraltro tutti clienti dell'imputato. Ma vi è di più: dagli stessi assegni acquisiti in originale risulta che gli stessi non sono stati emessi all'ordine del (DMJl, né questi risultava il traente dei titoli, ma soltanto uno dei giratari. Alla luce di quanto teste accertato appare allora verosimile la versione sostenuta dall'imputato, che ha affermato coerentemente nel corso delle indagini preliminari e in sede di spontanee dichiarazioni in dibattimento, di avere ricevuto uno gli assegni in questione da un suo collaboratore e gli altri due da un suo cliente, fornendo sia dell'uno che dell'altro Fé generalità complete, se pur non ha saputo indicare, a causa del decorso del tempo, il domicilio o la residenza. In altre parole, è verosimile che lo stesso abbia inconsapevolmente ricevuto gli assegni di provenienza furtiva, dandoli a sua volta in pagamento in perfetta buona fede. E la buona fede dell'imputato è indirettamente confermata dal fatto che in tutti e tre i casi ebbe a risarcire le persone offese. La sussistenza dell'elemento psicologico non può infatti essere desunta dalla acquisizione dell'assegno di provenienza delittuosa, acquisito a suo tempo da altri in violazione delle norme che ne disciplinano la circolazione. E invero, non appaiono sussistere nel caso in esame elementi anche indiziari atti a dimostrare il convincimento inequivoco circa la malafede dell'imputato. E invero, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che per la configuraci ita del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo, del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto

Orbene, nel caso di specie è stato accertato che i tre assegni erano di provenienza furtiva, ma ciò non può essere equiparato alla prova della conoscenza della provenienza furtiva dell'assegno da parte del [D M 1 Mancano infatti nel caso concreto delle circostanze idonee a suscitare la certezza, nell'imputato, della provenienza illecita dei titoli: si ricordi infatti che lo stesso non ebbe a ricevere i titoli in bianco (il che, trattandosi di documenti che, per loro natura e destinazione, sono in possesso esclusivo della persona titolare del conto che è l'unico che li può riempire, non può che denotare la malafede del ricevente), ma già compilati interamente ed emessi all'ordine di altri soggetti. Non solo: egli ha indicato la provenienza del titolo ricevuto, sicché era onere dell'accusa contestare tale indicazione. Per tutti questi motivi il D M I va assolto perché non è stato sufficientemente dimostrata la esistenza dell'elemento psicologico del reato. La difficoltà incontrata nella ricostruzione della odierna vicenda processuale ha imposto il più lungo termine di novanta giorni per il deposito della sentenza. RQ.M. Visti gli arti. 61 n. 2, 99, 648 c.p., 530 comma II c.p.p., assolve DM I dai reati di ricettazione ascrittigli perché il fatto non costituisce reato. Visto l'art. 544 comma IH c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza. Palermo lì 29/11/2013 II Giudice A Hit /^V-