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1 Ill.mo G.I.P. presso il TRIBUNALE DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 C.P.P. Proc. Pen. N /08 Mod. 21 c/ Antonio Il sottoscritto Avv. Francesco Ettore, quale difensore di Giuseppina, persona offesa nel procedimento a margine, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 01/09/2008 e notificata in data 12 /09/2008, espone quanto segue. Il P.M. ha svolto considerazioni di diritto in ordine alla configurabilità nel caso di specie dei reati di cui agli artt. 640 e 642 c.p. per nulla condivisibili ed ha omesso di accertare e, quindi, di considerare ulteriori elementi di prova rilevanti per la ricostruzione dei fatti. La richiesta di archiviazione è, quindi, infondata e va rigettata per i seguenti MOTIVI 1. Per quanto concerne la configurabilità del reato di truffa, il PM assume che mancherebbe, nel caso di specie, l elemento essenziale del reato ex art.640 c.p. e cioè gli artifici ed i raggiri idonei a trarre in inganno. Secondo il ragionamento interpretativo del PM, infatti, l invio della lettera raccomandata con richiesta di risarcimento, ai sensi dell art 18 e ss. l. 669/90 (oggi trasfusa nel codice delle assicurazioni private agli artt. 143 e ss.), prodromica all instaurazione dell azione giudiziaria non sarebbe un azione idonea ad indurre l odierna querelante in errore e, dunque, a persuaderla ad ammettere eventuali responsabilità per il sinistro lamentato. Tuttavia, il PM non valuta un elemento di non poco conto e cioè che la richiesta di risarcimento non è stata inoltrata alla querelante, ma unicamente all ente assicurativo. 1

2 Sul punto è opportuno precisare che il legale rappresentante dell agenzia della Assicurazioni sita in alla Via Nuova Marina, 20 (che potrà essere sentito per assumere ulteriori elementi utili alle indagini) ha notiziato la propria assicurata della richiesta del, comunicandole che, la compagnia di assicurazione avrebbe dato corso al pagamento nei confronti del, in mancanza della presentazione da parte della stessa assicurata di una querela per truffa. Va anche ricordato che la Società di Assicurazioni - proprio in conseguenza della querela presentata dalla - ha depositato alla Procura di, in data 16/07/2008, autonoma denuncia querela per i fatti di cui al presente procedimento, chiedendo, peraltro, la riunione del procedimento a quello instaurato con la querela depositata dalla. Il relativo procedimento penale è il n /08 RGN ed il PM incaricato delle indagini è la dott.ssa (cfr. doc. all.). 2. Dopo questa breve precisazione dei fatti, è possibile ritornare sul ragionamento interpretativo del PM per affermare che, a differenza di quanto da lui ritenuto nella richiesta di archiviazione, nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi caratterizzanti il reato ex art. 640 c.p., nella forma del tentativo. Infatti, il ha posto in essere gli artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l ente assicuratore, il quale, in assenza della proposizione della querela in oggetto, avrebbe liquidato il risarcimento del danno, procurando, per tale via, all indagato un ingiusto profitto, che si sarebbe immediatamente riverberato in un danno nel patrimonio, non solo dell assicurazione, ma anche dell assicurato. E opportuno precisare, infatti, che in caso di pagamento da parte dell ente assicuratore, il danno si verifica nel patrimonio dell assicurato che, in applicazione del regolamento contrattuale, ha la possibilità di scegliere tra il rimborso all ente delle somme pagate al terzo, o l aumento del premio assicurativo. E di tanto l indagato non poteva non essere a conoscenza, in quanto è una pratica contrattuale attuata da tutte le Compagnie di Assicurazione. 2

3 3. A ciò va aggiunto che la giurisprudenza ammette pacificamente che per la configurabilità del reato di truffa non sia necessaria l identità tra la persona offesa e la persona indotta in errore. In tal senso la sentenza della Suprema Corte citata dallo stesso PM, afferma che: Poiché la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui all'art. 374 cod. pen. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 cod. pen. 4. Fermo restando tutto quanto sin qui esposto, è appena il caso di svolgere un ulteriore brevissima considerazione anche sulla configurabilità del reato ex art. 642 c.p.. Il PM assume che il solo Ente assicuratore sia legittimato a sporgere querela, laddove l assicurato è da ritenersi mero danneggiato (in via indiretta, in virtù del peggioramento della classe assicurativa e del conseguente aumento del premio da pagare). Ebbene tale assunto contraddice la dottrina più recente, che - seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale - ha affermato la plurioffensività del reato; orientamento questo volto a tutelare sia gli interessi patrimoniali degli enti assicuratori, sia l interesse degli assicurati a non essere gravati da aumenti dei premi determinati da comportamenti fraudolenti. E chiaro che se la ratio della norma è volta a tutelare anche gli assicurati da ingiusti aumenti di premio non si può prescindere dal considerare anche gli stessi assicurati soggetti passivi del reato 1 5. In ultimo, il P.M. ritiene che, comunque, all esito delle indagini non risulterebbero elementi idonei a sostenere l accusa in giudizio. Su tale punto, 1 P.PALLADINO, in Lattanzi Lupo, Vol. VI, p GIUFFRE EDITORE, MILANO

4 però, è opportuno precisare che il P.M. non ha provveduto a svolgere alcuna indagine sui numerosi elementi istruttori forniti dalla querelante nella denuncia-querela depositata in data 06/05/2008. La circostanza che il lamentato sinistro non si è mai verificato, né nel giorno indicato dall indagato, né in altro giorno, né tanto meno nell ora denunciata dal, è stata provata attraverso documentazione proveniente da terzi, (la società Telepass s.p.a.) che prova come l auto della dott.sa, nel giorno del presunto incidente in via Augusto a, fosse ad alle ore Ove tale documentazione non dovesse essere ritenuta sufficiente dalla S.V., si chiede che l ing. Claudia venga sentita come testimone sulle circostanze indicate. Si evidenzia ancora in punto di fatto e sotto il profilo della valutazione della cosciente condotta truffaldina dell indagato, che il ha inoltrato la richiesta di risarcimento alla Società di Assicurazioni dopo ben due anni dalla data del presunto sinistro ed a soli quattro giorni dalla prescrizione dell azione in sede civile. Inoltre ha inviato la richiesta di risarcimento soltanto alla Compagnia di Assicurazione, confidando, per un verso, nell ignoranza dei fatti da parte dell ente assicuratore e, per altro verso, nella non conoscenza della sua richiesta di risarcimento da parte del malcapitato assicurato. 6. Nel caso di specie, poi, va pure considerato che l odierna querelante non ha, secondo la tesi di diritto sostenuta e la ricostruzione operata dal PM, alcun mezzo di difesa rispetto ad un ingiusta e quanto mai fraudolenta richiesta di risarcimento del danno, neppure per altro reato minore senz altro configurabile nei fatti narrati in querela. E prassi diffusa, infatti, presso le Assicurazioni liquidare le richieste di risarcimento danni che vengono inoltrate tentando di evitare, nella stragrande maggioranza dei casi, un possibile contenzioso giudiziario, il quale rappresenta solo un costo ulteriore per l ente assicuratore. Mentre l assicurato truffato potrà conoscere la truffa solo al momento in cui la propria Assicurazione richiederà l aumento del premio. 4

5 Ebbene, tale atteggiamento è certamente pregiudizievole per gli assicurati e preclude agli stessi la possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni. Per tutto quanto esposto il sottoscritto avvocato CHIEDE Che la S.V. non accolga la richiesta di archiviazione e, ai sensi dell art. 409 co.ii c.p.p., fissi l udienza in Camera di Consiglio anche per decidere un supplemento di indagini ovvero provvedere alla riunione del presente procedimento con quello ad istruzione della dott. iscritto al RGN 35416/08., 19 settembre 2008 Avv. Francesco Ettore 5

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