Il modello CNM 2010 per il consolidato fiscale Dichiarazioni di Gian Marco Committeri Il modello CNM è utilizzato dall ente o società controllante per dichiarare il reddito imponibile consolidato, ossia realizzato dall insieme dei soggetti che hanno esercitato l opzione per la tassazione di gruppo. La dichiarazione del consolidato non esonera le singole entità partecipanti dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, nella quale, tuttavia, non si procederà alla liquidazione dell IRES. Particolarmente importante risulta la «gestione» delle perdite fiscali nell ambito del consolidato: le perdite, infatti, si differenziano per il periodo di formazione («ante» o «post» esercizio dell opzione per la tassazione di gruppo) e possono essere attribuite alle singole società in caso di interruzione anticipata o mancato rinnovo del regime. Il regime del consolidato fiscale, nazionale e mondiale, consente di attuare un consolidamento dei risultati reddituali di soggetti diversi, legati tra loro da particolari vincoli partecipativi. Le società del gruppo, facenti parte del perimetro di consolidamento fiscale, sono viste come un unitario soggetto di imposta (fiscal unit) di cui la società od ente controllante (consolidante) è tenuto a quantificare il reddito (o la perdita) mediante l aggregazione dei dati di ciascuna società controllata (consolidata). Per effetto della aggregazione (attuata mediante somma algebrica dei risultati fiscali di ciascuna entità compresa nel perimetro di consolidamento) i redditi conseguiti da talune società del gruppo in un determinato esercizio possono essere compensati con le eventuali perdite prodotte, nello stesso esercizio, dalle altre società partecipanti al consolidato fiscale. Si tratta, quindi, di una opportunità importante per ottimizzare la gestione delle perdite fiscali nell ambito dei gruppi societari. Gli obblighi dichiarativi del consolidato vengono assolti mediante la compilazione del modello del consolidato nazionale e mondiale (CNM). Merita osservare come l esercizio dell opzione per tale regime comporta il sorgere dei seguenti obblighi dichiarativi: (i) in capo ai soggetti partecipanti (consolidante e consolidate) vi è l obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi, con il relativo calcolo del reddito imponibile (o della perdita), senza procedere alla liquidazione dell IRES. Tale adempimento impone alle singole entità la compilazione del quadro GN (1) del modello UNICO SC; (ii) in capo al soggetto consolidante si rileva, invece, l obbligo di provvedere, una volta ottenuti i dati reddituali dai soggetti partecipanti al consolidato fiscale, alla presentazione del modello CNM nel quale è determinato il reddito complessivo della fiscal unit con la liquidazione dell unica imposta (IRES) dovuta dal gruppo (rectius: dalle società appartenenti al gruppo che abbiano optato per il medesimo consolidato fiscale). Ciò premesso in termini generali, la finalità del presente intervento è quella di evidenziare i principali aspetti correlati alla disciplina recata dagli artt. 117 e ss. del T.U.I.R. in relazione alla compilazione del modello CNM 2010. In particolare, si darà rilevanza nel seguito alla disciplina relativa al trattamento delle perdite fiscali, maturate sia in pendenza di consolidato che anteriormente, nonché al regime di deducibilità degli interessi passivi contenuto nell art. 96 del T.U.I.R. Gian Marco Committeri - Dottore commercialista - Tonucci & Partners Sul punto cfr. Pratica Fiscale Per gli aspetti operativi, A. Mastroberti, «Consolidato nazionale: quadro NF e interessi passivi», n. 21/2010, pag. 27 (1) Il quadro GN del modello UNICO SC è quindi redatto in luogo del quadro RN, senza liquidazione dell imposta. 1753
Determinazione del reddito complessivo globale Il quadro NF del modello CNM 2010 va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi (o perdite) realizzati (e comunicati) dalle società che hanno esercitato l opzione di cui all art. 117 del T.U.I.R. Il quadro in questione è composto da cinque sezioni. Rinviando a quanto esposto infra in merito alle sezioni IV e V (2), nelle sezioni da I a III deve essere indicato rispettivamente: (i) nella sezione I, la somma algebrica dei redditi complessivi netti in cui sono indicati i redditi o le perdite (3) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione (4), così come determinati nel quadro GN del modello UNICO SC; (ii) nella sezione II, le rettifiche di consolidamento (e.g. interessi passivi) in cui vanno riportate le variazioni che la società od ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato per giungere al calcolo del reddito complessivo globale; (iii) nella sezione III, i dati relativi ai trasferimenti infragruppo operati in regime di neutralità fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2007. Ai sensi dell abrogato art. 123, comma 1, del T.U.I.R., nella presente dichiarazione dovrà infatti essere evidenziata la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei precedenti periodi di imposta. Regime delle perdite fiscali Le regole relative alla determinazione del reddito imponibile consolidato differenziano il trattamento tributario delle perdite fiscali in base al periodo di formazione delle stesse. È possibile, quindi, suddividere le perdite fiscali generate dalle società partecipanti al regime in commento (sia quali consolidate che come consolidante) in base alla posizione soggettiva in: MOD. CNM 2010 Quadro NF Nel quadro NF del modello CNM 2010 si deve indicare: nella sezione I, la somma algebrica dei redditi complessivi netti in cui sono indicati i redditi o le perdite prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione; nella sezione II, le rettifiche di consolidamento in cui vanno riportate le variazioni che la società od ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato; nella sezione III,i dati relativi ai trasferimenti infragruppo operati in regime di neutralità fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2007. (i) perdite antecedenti all esercizio dell opzione, utilizzabili solo dalle società che le hanno prodotte al fine di ridurre il proprio reddito prima della formale attribuzione del risultato fiscale netto al soggetto consolidante (5); (ii) perdite maturate in corso di validità dell opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale di cui le società aderenti al consolidato si sono private, trasferendole al soggetto consolidante al quale compete, in caso di ecce- (2) Nelle presenti sezioni sono riportati i dati riferibili agli interessi passivi deducibili per effetto dell art. 96 del T.U.I.R. (3) Nel caso in cui la perdita sia riportabile senza limiti temporali, si rende necessario barrare l apposita casella presente nella sezione I del quadro NF. (4) I dati della società consolidante sono indicati nel rigo NF1, mentre nei righi da NF2 a NF6 sono riportate le informazioni ed i dati riferibili alle società consolidate. (5) In relazione a tali perdite è tuttora esistente una incertezza circa la utilizzabilità o meno delle stesse per compensare i componenti positivi di reddito oggetto, poi, di apposita rettifica di consolidamento da parte della società o ente consolidante (es. dividendi), ovviamente per i periodi d imposta (anteriori al 1 gennaio 2008) in cui tali rettifiche sono state applicabili. Mentre nessun dubbio sussisteva in relazione alla non utilizzabilità delle perdite per compensare la rettifica rappresentata dalla plusvalenza generata dalla cessione dei beni infragruppo in neutralità fiscale (stante l espressa statuizione del comma 2-bis dell art. 123 del T.U.I.R., ora abrogato) sembrava, invece, che nessun ostacolo legislativo si frapponesse alla utilizzabilità delle perdite per compensare altri componenti positivi (in primis i dividendi), disponendo in tal senso anche le istruzioni al modello UNICO (quadro GN dal 2005 al 2007). L Agenzia delle entrate, invece, ha stabilito (risoluzione 9 luglio 2007, n. 160/E, in Banca Dati BIG, IPSOA) che le rettifiche di consolidamento devono ritenersi di pertinenza delle singole società partecipanti, a nulla rilevando che le stesse debbano essere operate soltanto dal soggetto consolidante nel modello CNM, con lo scopo evidente di contrastare un meccanismo di refresh delle perdite e, comunque, di segregare le perdite ante consolidato. Sul punto merita segnalazione un pronunciamento della Comm. trib. prov. di Genova (3 dicembre 2009, n. 308, in Banca Dati BIG, IPSOA) che ha fatto proprie le posizioni dell Amministrazione finanziaria, qualificando come errate le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi ed aprendo il fronte ad una possibile richiesta di risarcimento danni, ovviamente in sede diversa da quella tributaria. 1754
denza netta complessiva delle perdite rispetto ai redditi, l eventuale riporto a nuovo secondo le regole ordinarie; (iii) perdite che permangono, al termine del triennio di validità dell opzione, di esclusiva disponibilità della società od ente consolidante ovvero vengono attribuite alle società che le hanno prodotte. Con riferimento alle perdite che residuano al termine del periodo di efficacia dell opzione merita segnalare come la regola generale preveda che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione del consolidato permangono nell esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. È tuttavia consentito optare per diversi criteri di (ri)attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata, o mancato rinnovo, della tassazione di gruppo (6). SOLUZIONI OPERATIVE Gestione delle perdite Le perdite fiscali generate dalle società partecipanti al regime consolidato si suddividono in: perdite antecedenti all esercizio dell opzione per il regime consolidato, utilizzabili solo dalle società che le hanno prodotte al fine di ridurre il proprio reddito prima della formale attribuzione dell imponibile al soggetto consolidante; perdite maturate in corso di opzione al regime del consolidato fiscale nazionale, di cui le società aderenti al consolidato si sono private trasferendole al soggetto consolidante, al quale compete l eventuale riporto a nuovo secondo le regole ordinarie; perdite che permangono al termine dell opzione, di esclusiva disponibilità della società od ente consolidante ovvero attribuite alle società che le hanno prodotte. Pertanto, come dianzi accennato, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, conseguite negli esercizi di validità dell opzione, possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante affinché le stesse possano essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quinto, così come previsto dall art. 84, comma 1, del T.U.I.R. Qualora siano apportate perdite illimitatamente riportabili, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del medesimo articolo, la relativa perdita residua è riportabile senza limiti di tempo, ovviamente per la parte non utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale. Con riferimento alle modalità di compilazione del modello dichiarativo si segnala che le perdite fiscali formatesi durante la validità del consolidato fiscale devono essere indicate nel quadro CS («Prospetti vari») del modello CNM 2010. Nel prospetto delle perdite non compensate occorre indicare le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell opzione. Tali perdite, come già ricordato, possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante per essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, ai sensi dell art. 84, comma 1, del T.U.I.R. Nella colonna 1 del rigo CS1 vanno indicate le perdite riportabili senza alcun limite temporale maturate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (2009) (7), mentre in colonna 2 è riportata la somma complessiva delle perdite riportabili senza limiti di tempo, formatesi nel periodo d imposta 2009 (colonna 1) e nei precedenti (dato desumibile dal rigo CS1, colonna 2, del quadro CS del modello CNM 2009), al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3 (8), e dell ammontare delle perdite eventualmente attribuite alle società fuoriuscite dal regime di consolidato (9). (6) All atto dell esercizio dell opzione per il consolidato, infatti, occorre informare l Agenzia delle entrate del criterio che si intende utilizzare. Il modello «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale» prevede una specifica casella che attesta il criterio da adottare all atto di interruzione o mancato rinnovo della tassazione di gruppo, distinguendo tra imputazione delle perdite esclusivamente al soggetto consolidante, imputazione proporzionale od altro criterio residuale. Il criterio utilizzato può essere confermato o modificato all atto del successivo rinnovo con ciascuna società. (7) Ipotizzando il periodo di imposta 2009 quale coincidente con l anno solare. (8) Per le perdite di periodi di imposta precedenti. (9) Per l importo indicato nella sezione III del quadro NI del modello CNM 2010. Il quadro NI, infatti, è riservato alla rilevazione delle conseguenze derivanti dall interruzione parziale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, oppure a causa del mancato rinnovo dell opzione, in modo da consentire l eventuale (ri)attribuzione alle società consolidate di posizioni «individuali», quali i versamenti eccedenti, le perdite residue, le eccedenze di IRES pregressa. 1755
SOLUZIONI OPERATIVE Merita segnalare, inter alia, che la natura di perdite riportabili senza limiti di tempo deve essere stabilita con riferimento alla società o all ente che le ha prodotte. Nelle colonne da 3 a 7 del rigo CS1 sono riportate le perdite dei periodi di imposta precedenti, al netto di quanto indicato nel quadro rigo CN3 in sede di eventuale utilizzo delle predette perdite e di quanto eventualmente attribuito alle società fuoriuscite dal consolidato. Nella colonna 8 dovrà quindi essere indicata la perdita del periodo d imposta 2009 al netto della quota di perdita riportabile senza limiti di tempo (10). Come dianzi evidenziato, nel caso di opzione per il consolidato nazionale, la regola generale prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangano nell esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al regime in discorso sia stata esercitata l opzione per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue, si rende necessario compilare anche la successiva parte del quadro CS del modello CNM 2010 (11). Nei righi da CS2 a CS5, infatti, dovranno essere riportate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società od ente consolidante. È richiesto che venga esposto: (i) il codice fiscale «identificativo» della società interessata all imputazione delle perdite; (ii) le perdite riportabili senza limiti di tempo; (iii) le perdite riportabili dei precedenti periodi di imposta e quella del periodo d imposta 2009. Va segnalato come i suindicati prospetti dichiarativi non presentino novità sostanziali rispetto a quanto contenuto nel modello CNM 2009. Nell ambito della disciplina della perdite fiscali maturate in pendenza di consolidato fiscale, è opportuno rilevare, inoltre, quanto chiarito recentemente dall Agenzia delle entrate nella circolare 9 marzo 2010, n. 9/E (12), avuto riguardo al riporto delle perdite nel caso di fusioni e scissioni tra società appartenenti al consolidato. L Amministrazione finanziaria, in particolare, ha riconosciuto che le Interessi e consolidato Per le società che partecipano al consolidato fiscale nazionale l eventuale eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili, generatisi in capo ad un soggetto, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d imposta, una situazione opposta, ossia una eccedenza di ROL non integralmente sfruttato per la deduzione dei propri oneri finanziari. perdite prodotte in costanza di consolidato non mantengono la connessione «genetica» con le singole società che le hanno prodotte, cosicché nessuna limitazione al regime di libera circolazione delle perdite (13) può derivare da operazioni straordinarie non interruttive del consolidato. Tale posizione evita di conseguenza un ricorso sistematico all interpello disapplicativo ex art. 37-bis, ottavo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 al fine di vedersi riconosciuto il riporto in avanti di talune perdite fiscali. Pertanto, coerentemente con quanto stabilito dalla predetta circolare, le perdite prodotte in costanza di consolidato non dovrebbero essere computate insieme alle perdite ante consolidato neppure ai fini della verifica del plafond del patrimonio netto cui commisurare queste ultime, nell ambito del cd. test patrimoniale previsto dagli artt. 172 e 173 del T.U.I.R., rispettivamente per le fusioni e le scissioni societarie. Disciplina degli interessi passivi In termini generali, l art. 96, commi 7 e 8, del T.U.I.R. raccorda la disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d impresa con l istituto del consolidato fiscale nazionale, di cui agli artt. da 117 a 129 del T.U.I.R. Per le società che partecipano al consolidato fiscale nazionale (14) il comma 7 dell art. 96 dispone che l eventuale eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo ad un soggetto può essere portata in abbattimento (10) Già indicata in colonna 1. (11) Denominata «Perdite delle società del gruppo». (12) In Banca Dati BIG,IPSOA. (13) Disposto come regola generale dall art. 118, comma 1, del T.U.I.R. (14) Diverse da banche, assicurazioni, altri soggetti finanziari indicati all art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 ed imprese di assicurazione nonché società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi, per i quali il comma 5-bis del art. 96 del T.U.I.R. detta specifiche regole per la determinazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi. 1756
del reddito complessivo del gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d imposta, un risultato operativo lordo (ROL) non integralmente sfruttato per la deduzione dei propri oneri finanziari. La disposizione in parola, come chiarito nella circolare 21 aprile 2009, n. 19/E (15), individua un regime che può essere ritenuto di favore relativamente all applicazione dei nuovi limiti di deducibilità degli interessi passivi SOLUZIONI OPERATIVE nell ambito del consolidato fiscale nazionale. Tale disciplina, infatti, tiene conto delle peculiarità di funzionamento dello specifico regime. È coerente, infatti, con la ratio sottostante al consolidato la previsione normativa secondo la quale, qualora una società facente parte del consolidato presenti degli interessi passivi netti non eccedenti il 30% del ROL, la stessa può cedere la propria quota residua di ROL alle società facenti parte del gruppo che presentano (viceversa) un eccedenza di interessi passivi netti indeducibili. Il conferimento della quota di ROL inutilizzata su base individuale alla fiscal unit costituisce, secondo l Agenzia delle entrate, una facoltà che, qualora non sia esercitata, determina la conseguente impossibilità di trasferire la stessa in un periodo d imposta successivo. Ne deriva che i soggetti che partecipano al consolidato fiscale possono scegliere, in ogni periodo d imposta, se conferire o meno alla fiscal unit l eventuale quota di ROL inutilizzata. Pertanto, qualora la stessa non venga conferita nell esercizio in cui si produce non potrà poi essere attribuita nei periodi d imposta successivi e resterà esclusivamente riportabile su base individuale, con utilizzo limitato al caso in cui si registri un eccedenza di interessi passivi netti indeducibili (per carenza di ROL). Come opportunamente evidenziato in dottrina (16), questo procedimento determina una differenza sostanziale rispetto al caso delle perdite trasferite al consolidato (17), ma non utilizzate, in quanto le eccedenze di ROL (18) non trasferite restano nella esclusiva disponibilità delle Risultato operativo lordo I soggetti che partecipano al consolidato fiscale possono scegliere, in ogni periodo d imposta, se conferire o meno alla «fiscal unit» l eventuale quota di ROL inutilizzata. Qualora l eccedenza non venga conferita nell esercizio in cui si produce non potrà poi essere attribuita nei periodi d imposta successivi e resterà esclusivamente riportabile su base individuale, con utilizzo limitato al caso in cui si registri un eccedenza di interessi passivi netti indeducibili per carenza di ROL. società che le hanno generate e saranno da queste indicate nelle successive dichiarazioni dei redditi. L art. 96, comma 8, del T.U.I.R., inoltre, dispone espressamente che ai soli effetti dell applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere. In altri termini, è possibile utilizzare l eccedenza di ROL generata da una società estera ma non anche l eccedenza di interessi passivi (19). In relazione alle modalità di compilazione della sezione V del quadro NF del modello CNM 2010 (20), nella stessa devono essere riportati i dati relativi alle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati ed alle eccedenze di risultato operativo lordo delle società aderenti al consolidato nazionale nonché delle società estere virtualmente incluse nel consolidato medesimo, ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo ai sensi dei commi 7 e 8 dell art. 96 del T.U.I.R. Come precisato anche dalle istruzioni del modello dichiarativo, l ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato da parte delle medesime società nonché dalle società virtualmente incluse nel consolidato ai sensi del comma 8 dell art. 96 del T.U.I.R. (21). (15) In Banca Dati BIG,IPSOA. (16) Cfr. B. Izzo, «I modelli UNICO 2009 e CNM per i soggetti aderenti al consolidato nazionale», in Corr. Trib. n. 20/2009, pag. 1606. (17) Infatti, la disponibilità delle perdite è trasferita alla consolidante che provvede al riporto in avanti di quelle rimaste inutilizzate, secondo le regole generali dell art. 84 del T.U.I.R. (18) Nonché quelle di interessi passivi. (19) Cfr. la circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, in Banca Dati BIG, IPSOA. (20) Relativa agli interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, del T.U.I.R. (21) Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di ROL non trasferibili non devono essere esposte nel presente modello. 1757
Nei righi da NF25 a NF30 è indicato (colonna 1) il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante), l eventuale eccedenza di interessi passivi trasferita al consolidato (colonna 2) e l eventuale eccedenza di risultato operativo lordo (ROL) trasferita al consolidato (colonna 3) (22). Nei righi da NF31 a NF33 sono contenute le informazioni riferite alle società estere ai fini dell applicazione del comma 8 dell art. 96 del T.U.I.R. MOD. CNM 2010 Tali righi, in ragione di quanto esposto in precedenza, possono essere compilati unicamente qualora, con riferimento a ciascuna società estera ivi indicata, il 30% del risultato operativo lordo risulti superiore agli interessi passivi ed oneri assimilati netti di cui all importo esposto in colonna 4 (23). Per quanto concerne la sezione IV del quadro NF (24), all interno della stessa devono essere riportati i dati relativi agli interessi passivi maturati in capo ai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 dell art. 96 del T.U.I.R. (25), partecipanti alla tassazione di gruppo, ai fini dell applicazione del comma 5-bis del citato art. 96 del T.U.I.R. A tal fine, nei righi da NF17 a NF22 è indicato: (i) in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante), rientrante tra i soggetti di cui al primo periodo del comma 5 dell art. 96 del T.U.I.R., per la quale sono maturati interessi passivi; (ii) in colonna 2, l ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui alla colonna 1 a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato; (iii) in colonna 3, l ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui alla colonna 1 a favore di altri soggetti estranei al consolidato. I dati dianzi menzionati richiesti sono evidenziati nel rigo GN35 (o GC 35) dell UNICO SC 2010 di ciascuna società partecipante. Inoltre, nel rigo NF23, colonne 2 e 3, è riportato, rispettivamente, il totale delle colonne 2 e 3 dei righi da NF17 a NF22 di tutti i moduli compilati mentre nel rigo NF24 va riportato l ammontare (26) degli interessi passivi deducibile dal reddito complessivo di gruppo, pari al 4% del minor importo indicato nel rigo NF23, Quadro NF Nella sezione V del quadro NF del modello CNM 2010 devono essere riportati i dati relativi alle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati ed alle eccedenze di ROL delle società aderenti al consolidato nazionale nonché delle società estere virtualmente incluse nel consolidato medesimo, ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo. colonna 2, e il rigo NF23, colonna 3 (27). Rettifiche di consolidamento In conclusione, è utile rammentare come l art. 1, comma 33, della Finanziaria 2008 (28) abbia eliminato le rettifiche di consolidamento nell ambito del consolidato nazionale, ossia quelle operazioni finalizzate ad ottenere (i) l esclusione della quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, (ii) la rideterminazione del pro rata patrimoniale e (iii) la neutralità fiscale delle cessioni di beni intragruppo. A tal fine, già nel quadro GN dell UNICO SC 2009 erano stati eliminati i relativi righi riferibili ai dati concernenti le rettifiche di consolidamento abrogate, con la sola eccezione del rigo (29) relativo all indicazione dell importo del valore dei beni acquisiti in regime di neutralità fiscale ex art. 123 del T.U.I.R. volto a monitorare il riassorbimento naturale del disallineamento generato dalla cessione dei beni in regime di neutralità (30). (22) Ogni singola società partecipante può apportare o un eccedenza di interessi passivi o un eccedenza di ROL. Pertanto, a fronte di uno stesso codice fiscale indicato in colonna 1, non possono essere compilate contemporaneamente la colonna 2 e la colonna 3. (23) Si precisa, altresì, che la consolidante acquisisce il ROL delle controllate estere (ovvero l eccedenza del 30% del ROL sugli interessi passivi netti di queste ultime) in misura integrale, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta in quest ultime. (24) Nel modello CNM il quadro NF, come esposto in precedenza, è compilato al fine di determinare il reddito complessivo della fiscal unit, a cui la consolidante giunge partendo dalla somma dei risultati, positivi o negativi, comunicati dalle società che hanno esercitato l opzione per il consolidato ed apportando le necessarie rettifiche di consolidamento in base a quanto previsto dall art. 122 del T.U.I.R. (25) Banche ed altri soggetti finanziari. (26) Tale importo deve essere incluso nel rigo NF8 del presente quadro. (27) In caso di compilazione di più moduli i righi NF23 e NF24 vanno compilati unicamente nel primo modulo. (28) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. (29) Cfr. il quadro NF (sezione II). (30) Riassorbimento che avviene per effetto del recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti civilistici ovvero a seguito di cessione del bene acquisito in neutralità. 1758