si sono costituiti i signori: - il cav. lav. dott. Marco Jacobini, nato in Bari il 1 aprile 1946 e domiciliato per la carica

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6060.8 dell Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della società "BANCA POPOLARE DI BARI - Società cooperativa per azioni" Partita IVA, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Teramo 00075100677, R.E.A. n. TE - 98536, a quanto infra legittimato con delibera di fusione redatta con mio rogito del 23 giugno 2016, repertorio n. 47484/19991, registrato all'agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bari il 24 giugno 2016 al n. 19694/1T; b) BANCA CARIPE S.P.A., con sede in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II n. 102/104, Capitale sociale interamente versato euro 115.222.800,00, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta al n. 6245.5 dell Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della società "BANCA POPOLARE DI BARI - Società cooperativa per azioni" Partita IVA, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 00058000688, R.E.A. n. PE - 85183, a quanto infra legittimato con delibera di fusione redatta con mio rogito del 24 giugno 2016, repertorio n. 47485/19992, registrato all'agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bari il 24 giugno 2016 al n. 19707/1T. Costoro, delle cui identità personali io notaio sono certo, mi richiedono per questo atto dal quale risulti quanto segue. I costituiti premettono che: - le società BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni, con il succitato verbale a mio rogito in data 24 giugno 2016, repertorio n. 47486/19993, BANCA TERCAS S.P.A., con il succitato verbale a mio rogito in data 23 giugno 2016, repertorio n. 47484/19991 e BANCA CARIPE S.P.A., con il succitato verbale a mio rogito in data 24 giugno 2016, repertorio n. 47485/19992, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione delle società BANCA TERCAS S.P.A. e BANCA CARIPE S.P.A. nella BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni, approvando i rispettivi progetti di fusione iscritti nei compe- 2

tenti Registri delle Imprese ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.; - le delibere di BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni e BANCA TERCAS S.P.A., per disposizione statutaria, sono state assunte dai loro rispettivi Consigli di Amministrazione, in quanto concernenti operazioni di fusione rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2505 del cod. civ. e nel termine di otto giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione (ex art. 2505 comma 3 del c.c.) non è pervenuta alcuna comunicazione, da parte di soci (di Banca Popolare di Bari) rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale, tesa a richiedere che la decisione della fusione fosse adottata dall'assemblea; - attualmente la BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni detiene l'intero capitale sociale della società TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. e il 99,986% (novantanove virgola novecentottantasei per cento) della BANCA CARIPE S.P.A. e quindi al presente atto si applicano le previsioni di cui agli artt. 2505, per la prima e 2505 - bis, per la seconda, del c.c.; - la deliberazione di fusione della BANCA POPO- LARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni, incorporante, è stata depositata nel Registro delle Imprese di Bari in data 24 giugno 2016 prot. 47748/2016 e iscritta in data 27 giugno 2016, ai sensi dell'art. 2502-bis c.c., omettendo, relativamente alla fusione con TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A., la predisposizione e il deposito della documentazione richiesta dall'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del c.c., ma per la quale è stato regolarmente ottemperato al deposito presso la sede sociale della documentazione richiesta dagli artt. 2501-quater, art. 2501-quinques e art. 2501-septies c.c.; e relativamente alla fusione con la BANCA CARIPE S.P.A., essendo stato concesso ai soci diversi dalla incorporante il diritto di far acquistare le proprie azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, non sono state 3

applicate le disposizioni degli artt. 2501-quater, 2501-quinques, 2501-sexies e 2501-septies c.c.; - la deliberazione di fusione della società BAN- CA TERCAS S.P.A., incorporanda, è stata depositata nel Registro delle Imprese di Teramo in data 24 giugno 2016, prot. n. 12191/2016 e iscritta in data 27 giugno 2016, ai sensi dell'art. 2502-bis c.c. omettendo, per espressa volontà dell'unico azionista, la predisposizione e il deposito della documentazione richiesta dagli artt. 2501 - quater, 2501 septies del c.c.; - la deliberazione di fusione della società BAN- CA CARIPE S.P.A., incorporanda, è stata depositata nel Registro delle Imprese di Pescara in data 24 giugno 2016, prot. n. 12527/2016 e i- scritta in data 27 giugno 2016, ai sensi dell'art. 2502-bis c.c. omettendo la documentazione richiesta dagli artt. 2501-quater, art. 2501-quinques, art. 2501-sexies, e art. 2501-septies c.c., essendo stato concesso ai soci diversi dalla incorporante il diritto di far acquistare le proprie azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; - la Banca d'italia con lettera del 23 maggio 2016, prot. 0680791/16, qui allegata in copia sotto la lettera "A", ha autorizzato l'operazione di fusione per incorporazione di TERCAS CAS- SA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. e BANCA CARIPE S.P.A. nella BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni; - non sono state apportate modifiche ai succitati progetti di fusione al momento delle loro rispettive delibera di approvazione; - relativamente alla fusione con BANCA CARIPE S.P.A. nessuno dei soci diversi dalla incorporante, appositamente interpellati, come da comunicazioni allegate alle succitate delibere di fusione, ha esercitato il diritto di far acquistare le proprie azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; - nessuna delle società partecipanti alla fusione ha in essere prestiti in obbligazioni convertibili; - la BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni, per ciascuna delle società incor- 4

porate, a seguito delle fusioni, non aumenterà il proprio capitale e non assegnerà azioni in violazione del disposto dell'art. 2504-ter c.c.; - trattandosi di fusione tra società che esercitano attività bancaria, ai sensi dell'art. 57 comma 3 del Decreto Legislativo 385/1993, il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del c. c. è ridotto a quindici giorni, e non essendo stata notificata alle società interessate, né alle medesime comunque comunicata, nei termini di legge, alcuna opposizione, come da espresse dichiarazioni a tale riguardo fornite dai due Presidenti qui costituiti, si può dare esecuzione alla fusione. Tutto quanto sopra premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, in forza degli indicati poteri e in attuazione dei citati progetti di fusione e delle precitate delibere di fusione, volendo ora addivenire alla fusione delle succitate società, convengono e stipulano quanto segue: 1) Le società BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni, TERCAS CASSA DI RISPAR- MIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. e BANCA CARIPE S.P.A., ciascuna come sopra rispettivamente rappresentata, si fondono mediante incorporazione delle società BANCA TERCAS S.P.A. e BANCA CARIPE S.P.A. nella BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni, in esecuzione dei progetti di fusione approvati con le richiamate deliberazioni oggetto dei rispettivi verbali del 23 e 24 giugno 2016; 2) come già precisato nelle succitate delibere la BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni detiene l'intera partecipazione nella TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TE- RAMO S.P.A. e il 99,986% (novantanove virgola novecentottantasei per cento) nella BANCA CARI- PE S.P.A. e quindi, ai fini della fusione, per la prima, come da disposizione dell'unico socio, sono stati omessi la predisposizione e il deposito della documentazione richiesta dagli artt. 2501 - quater, 2501 septies del c.c. (in materia di deposito di atti), mentre per la seconda, essendo stato concesso agli altri soci il diritto di far acquistare le proprie azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determi- 5

nato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, non si applicano le disposizioni degli artt. 2501-quater, art. 2501-quinques, art. 2501-sexies, e art. 2501-septies c.c.; 3) l'incorporazione della TERCAS CASSA DI RI- SPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. avviene mediante contestuale annullamento delle azioni della società e contemporanea assunzione da parte della medesima incorporante (Banca Popolare di Bari) del patrimonio della incorporata, senza alcun aumento del capitale sociale della stessa incorporante; 4) l'incorporazione della BANCA CARIPE S.P.A. avviene mediante contestuale annullamento di tutte le azioni della società e contemporanea assunzione da parte della medesima incorporante del patrimonio della incorporata, senza alcun aumento del capitale sociale della stessa incorporante, applicando il rapporto di cambio stabilito per i soci diversi dalla incorporante e quindi mediante assegnazione di 13 (tredici) a- zioni ordinarie della BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni che, vengono attinte dalle azioni proprie, in portafoglio, per ogni 25 (venticinque) azioni ordinarie della BANCA CARIPE S.P.A.; il patrimonio netto ricevuto dalle società incorporate BANCA TERCAS S.P.A. e BANCA CARIPE S.P.A., dopo l'annullamento, sarà allocato nel bilancio separato della BANCA POPOLARE DI BARI Società Cooperativa per Azioni, tenendo conto dei maggiori valori che ciascuna partecipata a- veva nell'ultimo bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 2015; 5) non esistono trattamenti particolari riservati alle varie categorie di soci; 6) nessuna delle società partecipanti alla fusione ha in essere prestiti in obbligazioni convertibili; 7) non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione; 8) l'operazione di fusione non configura, in alcun caso, la fattispecie prevista dall'articolo 2501-bis del c.c.; 9) in conseguenza della fusione lo statuto della società incorporante non subisce alcuna variazione e viene confermato nel testo già deposita- 6

to nel Registro delle Imprese; 10) la società incorporante BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni, a partire dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c. c., subentra di pieno diritto alle società incorporate BANCA TERCAS S.P.A. e BANCA CARIPE S.P.A., in tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere, anche in pendenza e formazione, in proprietà, titolarità e disponibilità delle stesse società incorporate o ai quali siano legittimate, verso qualsiasi soggetto, anche pubblico, e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa. Tutti i beni e i diritti si intendono acquisiti dall'incorporante con ogni pertinenza ed accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado e- sistente), diritto, onere, servitù, vincolo. Sempre in conseguenza della fusione, e corrispondentemente, la incorporante subentrerà ipso iure in tutte le passività, nei debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere delle società incorporate, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto, i contratti e rapporti attivi e passivi in corso delle società incorporate per l'esercizio delle loro attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, di utenza, e simili), anche in pendenza e in formazione, controversie di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa. La società incorporante, in particolare, subentra ipso iure anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, in tutti i permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui siano titolari le società incorporate o che siano in corso di 7

rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa. Tutto quanto sopra di guisa che l'incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, anzianità maturata o maturanda delle società incorporate, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili all'incorporante. 11) I comparenti si danno espressamente atto che nel compendio del patrimonio delle società incorporate, che per effetto della fusione di cui sopra viene acquisito dalla società incorporante, vi sono gli immobili riportati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B", nonché le partecipazioni nelle società quali risultanti dal Registro delle Imprese riportate nell elenco allegato al presente atto sotto la lettera "C", nonché tutti i marchi registrati riconducibili alle società incorporate anche se qui non elencati. 12) Il legale rappresentante della società incorporante viene sin da ora espressamente autorizzato ad eseguire, in favore della società incorporante, tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, cambi di intestazione presso ogni Agenzia del Territorio, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od e- stero, dipendenti dal presente atto per qualsiasi bene, diritto, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, contratto, domanda e per quanto altro già intestato o riferibile alle società incorporate alla data di efficacia verso i terzi della fusione. Il tutto con esonero dei competenti Dirigenti o preposti ai rispettivi uffici da ogni loro responsabilità. Per effetto del presente atto viene trasferita all'incorporante ogni componente attiva e passiva del patrimonio delle incorporate, restando inteso che qualsiasi indicazione di beni, diritti, attività e passività delle stesse incorporate, nonostante omissioni o inesattezze di dati ed a prescindere da ogni richiamo, avrà, ovunque e comunque effettuata, valore meramente indicativo potendo la incorporante in qualsiasi momento far valere e riconoscere in forza del presente atto le rispettive ragioni di propria compe- 8

tenza. E' comunque in facoltà della incorporante unilateralmente procedere, occorrendo, ad ogni atto di identificazione di rapporti e cespiti di qualsiasi natura di compendio del patrimonio delle incorporate. 13) Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dalle ore 0:01 del 1 gennaio dell anno in corso e le operazioni delle società incorporate verranno imputate a tali fini alla società incorporante dalla medesima data; per quanto concerne gli aspetti civilistici della fusione, ai sensi dell art. 2504 bis, secondo comma, c.c. i costituiti stabiliscono che questi si produrranno a partire dalle ore 00.01 del 18 luglio 2016, ovvero, se successiva, dalla data in cui avrà luogo l ultima delle iscrizioni del presente atto presso i competenti Registri delle Imprese. 14) Con riferimento alla BANCA TERCAS S.P.A., non essendo stato determinato alcun rapporto di cambio, considerata la circostanza che la società incorporata è interamente posseduta dalla incorporante, non è stata determinata la data di decorrenza della partecipazione agli utili. 15) Con riferimento alla BANCA CARIPE S.P.A., stante il rapporto di cambio come sopra specificato, la data di partecipazione agli utili delle azioni della incorporante assegnate ai soci della incorporata diversi dall'incorporante è stata fissata all'1 gennaio 2016. 16) Dal momento di efficacia verso i terzi della fusione, pertanto, cesseranno gli organi sociali delle società incorporate, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi compiuto anche successivamente alla data odierna purché antecedente alla predetta data di efficacia della fusione verso i terzi. 17) Il presente atto verrà depositato per l'iscrizione nei rispettivi competenti Registri delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 c. c. 18) I comparenti medesimi, nelle rispettive suindicate qualità, delegano il legale rappresentante pro tempore, o chi lo sostituisce, della BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni ad apportare al presente atto qual- 9

siasi modifica, variazione, soppressione od aggiunta eventualmente richiesta dalle competenti autorità in sede di esecuzione delle formalità conseguenti al presente atto. 19) Spese e tasse del presente atto sono a carico della società incorporante. 20) Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio i costituiti mi dichiarano che il valore complessivo del "patrimonio netto" delle società incorporate ammonta ad euro: - 263.756.224,00 (Euro duecentosessantatremilionisettecentocinquantaseimiladuecentoventiquattro/00) per la TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.; - e ad euro 79.772.790,00 (Euro settantanovemilionisettecentosettantaduemilasettecentonovanta/00), per la BANCA CARIPE S.P.A.. I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me stesso su tre fogli per dieci facciate sin qui e ne ho dato lettura ai costituiti che da me interpellati lo hanno approvato e sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta. Firmati: Marco Jacobini - Gianluca Brancadoro - Michele Buquicchio notaio (col sigillo). 10