AOOUSPLT Latina, 11.01.2016 Prot. n. 124 Allegati n. Rif. Prot. n. Modalità di spedizione: elettronica certificata Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Latina Loro Sedi e p.c. All U.S.R. per il Lazio Segreteria del Direttore Regionale Via Pianciani, 32 Roma Alle Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL Scuola Via Solferino,16 - Latina CISL-Scuola Via Cairoli, 14 - Latina UIL-Scuola Via P.L. Nervi, 188 sc.g - Latina SNALS/CONFSAL Via IV Novembre, 100 - Latina Federazione GILDA-UNAMS Via Picasso, 32 sc. C - Latina UGL Intesa Via S. Carlo Da Sezze - Latina Oggetto: Permessi Sindacali Comparto scuola Periodo 01.09.2015 31.08.2016 - Contratto Collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 07 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni art.8-9-10 CCNQ 17 ottobre 2013 D.L. 90/2014, art.7 convertito dalla legge n.114 dell 11.8.2014. Si rende noto che, in attuazione della normativa indicata in oggetto, il MIUR Gabinetto - con prot. 36638 del 15.12.2015 Ufficio Relazioni Sindacali - ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione dei monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2015 31 agosto 2016, periodo per il quale pervengono le relative comunicazioni dei permessi sindacali fruiti. Questo Ufficio a seguito della nota informativa dell U.S.R. per il Lazio Direzione Generale Ufficio IV prot. 33450 del 17.12.2015, e relativi allegati, si rende disponibile per ogni eventuale chiarimento in merito. Con la determinazione e la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti per la provincia di Latina, contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, si precisa quanto segue: 1
Permessi sindacali retribuiti I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, che leggono per conoscenza, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire nei luoghi di lavoro, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del citato CCNQ 7.8.98 e el limite del monte ore spettante a ciascuna Organizzazione Sindacale, di permessi sindacali, giornalieri ed orari per: - l espletamento del loro mandato; - partecipazione a trattative sindacali; - partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale. I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 18.12.2002, art.6). Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce. Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicheranno per iscritto a quest Ufficio i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche. Nell utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura, secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell assenza e della relativa durata, l esatta imputazione dell assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi statutari e che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria, non collocati in distacco sindacale (art. 11 CCNQ 7.8.98) in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell associazione sindacale di appartenenza dello stesso. Si precisa inoltre che qualora le OO.SS aventi titolo avessero già usufruito dall 1.9.2015 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2016 Per quanto attiene ai dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 8 dell art. 7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi per assentarsi dal servizio per l espletamento del mandato, senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell arco dello stesso mese. Cumuli di permessi sindacali retribuiti. Il CCNQ del 27.1.1999, all art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai 2
Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il Contratto Integrativo Nazionale stipulato in data 24 novembre 1999, al quale si rinvia. Permessi sindacali non retribuiti. Nel richiamare l attenzione delle SS.LL. medesime sulle modalità e procedure previste dall art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all art.10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U). Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno determinare, per il periodo 1.9.2014 31.8.2015, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti delle RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente RSU sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocato in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell arco dello stesso mese (art.7, comma 8, CCNQ 7.8.98). Si richiama l attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 17.10.2013, in particolare l art.7, comma 1, stabilisce che è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire, a cura di questo Ufficio, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, nel rispetto della tempistica di cui sopra. A tal proposito e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell art. 11 CCNQ 7.8.98 (partecipazione a riunioni degli organi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., questo Ufficio vigilerà sull esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita alla organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce. Si richiama l attenzione delle SS.LL. sull art. 4, punto 3 lett.b del CCNL del 24.7.2003 del comparto scuola ove è previsto che l esercizio dei permessi sindacali è oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale nonché sulla piena e scrupolosa attuazione di quanto precedentemente precisato e su quanto definito dal C.C.I.R. del 08.09.2003 e del 20.10.2003 sull esercizio dei permessi sindacali. In particolare si ritiene opportuno riportare integralmente il dettato dell art.3 e 4 del suddetto C.C.I.R. del 20.10.2003: Art.3 Modalità di fruizione dei permessi sindacali. 3
Il personale docente (tenuto all attività didattica) può fruire di permessi cui all art. 10 del CCNQ 7.8.1998 fino ad un massimo di 12 giorni per anno scolastico, con limiti di 5 giorni lavorativi per bimestre. Il docente in permesso sindacale è sostituito ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Il DSGA può fruire fino a un massimo di 36 giorni complessivi nell arco dell anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino a 12 giorni lavorativi. Nei casi di fruizione superiore a 5 giorni consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 15 giorni. Tali periodi di permessi cumulativi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell anno scolastico in maniera non continuativa (C IN 8.10.99 art.2, comma 3). Il restante personale ATA, (non tenuto all attività didattica) ha diritto di fruire di 60 giorni complessivi nell arco dell anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino ad un tetto massimo di 20 giorni lavorativi. Nei casi di fruizione superiori a 10 giorni consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 5 giorni. Tali periodi di permessi cumulativi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell anno scolastico in maniera non continuativa (CIN 8.10.99 art.2, comma 4). Detti periodi non potranno, comunque, essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali (art.3 CIN 8.10.99). In merito il MIUR Gabinetto e la Direzione Generale con nota 10503 del 30.04.2010, su quesito di questo Ufficio, hanno ulteriormente precisato: Il limite di tre volte nel corso dell anno scolastico va riferito soltanto al cumulo di permessi per venti giorni e non per periodi inferiori. Pertanto i permessi comulativi per periodi inferiori a 20 giorni possono essere concessi per più di tre volte nel corso dell anno scolastico, fino ovviamente, al massimo consentito. Le assenze del DSGA e del personale ATA non devono comportare oneri diretti (supplenza o straordinario) per la sostituzione. Art.4 - Limitazioni nella fruizione dei permessi sindacali Non è consentito effettuare il cumulo di permessi giornalieri ed orari di cui all art.3 durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali (art.4 CIN 8.10.99). Si invitano le SS.LL. ad osservare scrupolosamente quanto sopra evidenziato e di inviare, esclusivamente per posta ordinaria o elettronica, il provvedimento di autorizzazione del permesso sindacale a questo U.S.R. per il Lazio - Ambito Territoriale di Latina - Permessi Sindacali Comparto Scuola, completo dei seguenti dati e allegati utili quale presupposto per l utilizzo del permesso: 1. indicazione dell esatta imputazione dell assenza, specificando i singoli giorni di permesso fruito e delle ore relative a ciascuna giornata; 2. indicazione della qualifica, Codice Fiscale, luogo e data di nascita del dipendente in permesso; 3. indicazione del tipo di permesso autorizzato, se ai sensi dell art. 8-9-10-11 o 12 del CCNQ del 7.8.1998 e successive modifiche ed integrazioni, a fondamento della fruizione del permesso, ovvero se trattasi di permesso per l espletamento del mandato sindacale (art.10 CCNQ del 7.8.1998) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.11 CCNQ del 7.8.1998) o di permesso fruito in veste di RSU o di permesso non retribuito (art.12 CCNQ del 7.8.1998); 4. copia allegata della richiesta del permesso dell Organizzazione Sindacale; 4
Si sottolinea che tali dati sono estremamente necessari a questo Ufficio per le successive comunicazioni e certificazioni all - Direzione Generale - nonchè al Dipartimento della Funzione Pubblica Si richiama pertanto l attenzione delle SS.LL. ad una puntuale applicazione della normativa vigente attenendosi a quanto sopra disposto, per quanto riguarda gli adempimenti di propria competenza e di inviare le richieste di permessi sindacali complete di tutte le notizie e documenti utili quale presupposto per l utilizzo del permesso in argomento nonché, come già evidenziato, di attenersi scrupolosamente alla tempistica introdotta dal CCNQ del 9 ottobre 2009 (art. 9, comma 4), onde permettere a questo Ufficio di rispettare i termini per le successive comunicazioni alla Direzione Generale e all inserimento attraverso il sito GEDAP Presidenza dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di una fattiva collaborazione si pregano infine le SS.LL., prima di trasmettere la documentazione, di assicurarsi che tutti gli atti siano conformi e sottoscritti al fine di poter espletare con correttezza gli adempimenti di propria competenza. Si ringrazia per la collaborazione. f.to Il Dirigente Anna Carbonara V. Baldi 5