LA CONTRATTUALISTICA NEL SETTORE ALIMENTARE Torino, 27.10.2011 Avv. Franco Vinai, Studio Avvocati per l Impresa, Torino Avv. Elena Maldera, Studio Avvocati per l Impresa, Torino
I principali contratti nel settore alimentare Avv. Elena Maldera
I SOGGETTI DEL MERCATO ( Art. 3 D.Lgs. 206/2005 ) Professionisti Le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un loro intermediario Consumatori o Utenti finali Le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Perfezionamento del contratto nel momento in cui il proponente ha avuto notizia dell accettazione del destinatario ( Art. 1326 c.c. ) Principio generale delle libertà formale dei contratti è ammessa l accettazione tacita
IL PRINCIPIO DELL AUTONOMIA DELLE PARTI La legge prevede una disciplina compiuta per alcuni contratti tipici Tranne le ipotesi espressamente vietate dalla legge, le parti possono pattiziamente derogare alla disciplina legale
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ( Artt. 1470 e segg. c.c. ) Nozione La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
OBBLIGAZIONI PRINCIPALI Venditore Fornire il bene venduto esente da vizi, con le qualità che lo rendano idoneo all uso Consegnare il bene DELLE PARTI ( Artt. 1476 c.c.) Acquirente Pagare il prezzo del bene Ritiro della merce secondo le modalità contrattuali
TUTELA DEL VENDITORE In caso di mancato pagamento del prezzo Eccezione di inadempimento ( Art. 1460 c.c. ) Decreto ingiuntivo ( procedimento sommario )
INTERESSI 1. Legali con i consumatori pari oggi a 1,5 % 2. Moratori ex. D.Lgs. 231/2002 Tra i professionisti Pari a Tasso B.C.E. 1,25 + 7 punti di maggiorazione (oggi 8,25%) Salvo che non sia escluso da fattura 3. Moratori sia con consumatori sia tra professionisti e diversi da quelli di cui al D.lg.s 231/02 Apposita pattuizione scritta Limite dell usura
TUTELA DELL ACQUIRENTE Il venditore è responsabile ex art. 1490 (garanzia per i vizi della cosa venduta): a. Vizi che rendano il bene inidoneo all uso a cui è destinato b. Vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore del bene
TERMINE E CONDIZIONI PER L AZIONE ( Art. 1495 c.c. ) 1. Tra professionisti il compratore decade dal vizio della garanzia per vizi del bene se: a. Non contestati entro 8 giorni dalla consegna ( o dalla scoperta se trattasi di vizi occulti ). b. L azione a tutela dell acquirente si prescrive in 1 anno dalla consegna. 2. Tra consumatori a. Decadenza in 60 gg. b. Prescrizione in 2 anni
Perdita strumenti a propria tutela nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini A ulteriore tutela del compratore che sia convenuto in giudizio per l esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta. ( Art. 1495 c. 3 c.c. )
ALCUNE PROBLEMATICHE PRATICHE a. Shelf-life del prodotto superiore al termine prescrizionale di 1 anno cui all art. 1495 c.c. b. Trasporto con particolari modalità c. Etichettatura d. Etc.
TUTELA DELLE PARTI IN CASO Vizi redibitori DI INADEMPIMENTO risoluzione del contratto, restituzione del prezzo e risarcimento del danno subito. Vizi che comportino la diminuzione del valore del bene diminuzione del prezzo. Risarcimento del danno
RISARCIMENTO DEL DANNO Danno risarcibile: a. Patrimoniale / Non patrimoniale b. Diretto / Indiretto Difficoltà nella valutazione del danno es. danni all immagine Problematica del c.d. effetto-leva
CONTRATTO DI APPALTO ( Art. 1655 c.c. ) Nozione Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Differenza da compravendita il prevalere della manodopera sul prodotto.
DIFFORMITA E VIZI DELL OPERA Art. 1667 c.c. Termini più ampi: a. 60 gg. dalla consegna/scoperta a pena di decadenza per la denunzia. b. 2 anni dalla consegna quale termine di prescrizione dell azione.
Problematiche e soluzioni contrattuali Avv. Franco Vinai
Problematiche relative all organizzazione ed alla fornitura di merci Eccesiva onerosità / complessità derivante dalla stipula di singoli contratti per ogni fornitura. Contratto Quadro Accordo che determina le caratteristiche, i termini e le modalità degli ordini futuri
Vantaggi derivanti dall uso del contratto quadro Autonomia pattizia nel determinare, una volta per tutte, le regole che si applicheranno ai singoli ordini Inoltro successivi ordini con modalità più snella e veloce LIMITE durata non superiore a 5 anni, qualora il contratto limiti la facoltà distributiva dell acquirente
Inadempimento contrattuale In assenza di specifiche previsioni Presenza di una clausola risolutiva nel contratto Disciplina generale del codice civile ( art. 1453 c.c. e segg. ) Diffida ad adempiere ( art. 1454 c.c. ) Contratto risolvibile con semplice comunicazione scritta all altra parte, senza preavviso e fatto salvo ogni diritto al risarcimento del danno Gravità dell inadempimento ( art. 1456 c.c. )
La quantificazione del danno Difficoltà nello stabilire l esatto ammontare ( quantum ) Soluzione Introduzione di un meccanismo di penali in grado di fornire una determinazione pattizia del risarcimento del danno A. Penali per il ritardo B. Penali per l inadempimento Possibilità di far salvo l ulteriore risarcimento del danno
Problema del c.d. «effetto-leva» Caso : un imprenditore fornisce all acquirente una materia prima / semilavorata che entri a far parte solo in minima parte del prodotto finito Vizi del prodotto finito Rischio di danni elevati di ammontare assai superiore al valore della fornitura del prodotto finito
Possibile soluzione Per evitare che l effetto-leva travolga finanziariamente il fornitore della materia prima, è possibile introdurre dei limiti di responsabilità, che tengano conto : A.delle dimensioni dell azienda coinvolta B.del rischio C.della quantità di materia prima coinvolta Determinazione di un c.d. tetto massimo di responsabilità
Solvibilità della parte inadempiente Rischio non ottenere alcun risarcimento anche a seguito dell utile esperimento della tutela giudiziale Soluzione richiesta di una garanzia
Conclusioni in tema di contratto Valido strumento di mediazione tra la disciplina astratta e la realtà e le esigenze concrete degli imprenditori Può essere strumento per limitare i rischi derivanti dall inadempimento Può ridurre i rischi di contenzioso