AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I.

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I. Approvato con deliberazione n. 863 del 30.9.2011 1

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES DEL D. LGS. 502/92 E S. M. E I. Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione delle professionalità dirigenziali ritenute adeguate a fornire, tramite affidamento di incarichi di natura dirigenziale a tempo determinato, le tipologie e funzioni di particolare rilevanza o di interesse strategico che si intendono attribuire per il perseguimento degli obiettivi fissati dall'azienda, nonché i requisiti di legittimità per il loro conferimento con esclusivo riferimento alla disciplina prevista dall'art. 15 septies, 1 e 2 comma del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; queste tipologie di incarico a tempo determinato rimangono esclusi dal regime normativo descritto dall'art.36 del D. Lgs. n.165/01 e s.m.i., essendo contratti di lavoro che nascono "intuitu personae" in base al limitato contingente previsto, in virtù del rapporto fiduciario, di natura speciale, limitato nel tempo in ragione degli obiettivi fissati al dirigente. 2. Le modalità di conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti sono individuati secondo il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art.62 comma 5 CCNL relativo all'area dirigenziale medica dell'8 giugno 2000, nonché dall'art.63 CCNL relativo all'area dirigenziale sanitaria e professionale, tecnica ed amministrativa, e sentite le organizzazioni sindacali di area. 3. La disciplina in argomento non è applicabile al personale interno all'azienda con rapporto a tempo indeterminato. Art.2 - Presupposti per il conferimento 1. Ai sensi dell'art.15 septies, commi 1 e 2, del D. Lgs 502/92 e ss.mm.i, possono essere conferiti, in casi eccezionali, in presenza di peculiari situazioni e di esigenze straordinarie per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico, contratti a tempo determinato a professionalità particolarmente qualificate, che non godano del trattamento di quiescenza, entro il limite, rispettivamente, del 2% della dirigenza medica e del 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa, per il conferimento di incarichi dirigenziali di particolare rilevanza o di interesse strategico, previo accertamento della inesistenza, all interno dell Azienda, della figura professionale idonea allo svolgimento dell incarico. 2

2. Il rapporto che si instaura ai sensi della vigente normativa in parola è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro a tempo determinato, non riconducibile alla fattispecie di cui all'art.7, comma 6 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. (incarichi esterni regolati ex art. 2222 c.c.). Art.3 - Individuazione dei requisiti 1. Il requisito dell' elevata competenza e il possesso di esperienza porta a considerare la necessità di reperire dirigenti che operano da tempo nel settore di interesse e, pertanto, gli incarichi possono essere affidati in presenza dei seguenti requisiti: 1) per l ipotesi di cui al comma 1 (relativo al profilo della dirigenza medica e veterinaria) dell art. 15 septies del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i.: o laurea specialistica/magistrale ovvero laurea del vecchio ordinamento; o comprovata qualificazione professionale nel settore di attività cui si riferisce l incarico individuabile in una delle seguenti tipologie: attività documentata, svolta presso enti e aziende pubbliche o private, sia con rapporto di lavoro subordinato che con lavoro autonomo anche non continuativo con un' esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali purché le attività svolte siano coerenti con la natura strategica dell incarico da affidare. ovvero specializzazione professionale, culturale e scientifica, attinente le funzioni da espletare e desumibile dalla formazione universitaria e post - universitaria e da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro oltre al titolo di specializzazione richiesto come requisito di accesso dalla normativa di cui al DPR 10/12/1997 n. 483 o non essere in godimento del trattamento di quiescenza 2) per l ipotesi di cui al comma 2) (relativo ai profili della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa) dell art. 15 septies del D. Lgs. 502/92 e s. m. e i.: o laurea specialistica/magistrale ovvero laurea del vecchio ordinamento e specializzazione post lauream ove prevista ; o provata competenza, attestata da specifiche esperienze nel settore di attività cui si riferisce l incarico da conferire o non essere in godimento del trattamento di quiescenza Gli incarichi possono essere affidati anche a personale dipendente a tempo indeterminato del comparto sanità già appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del personale interno, purché in possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività, oltre a specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell incarico ed alle relative funzioni da espletare, nonché di specifica abilitazione professionale, ove prevista obbligatoriamente per legge. Gli incarichi suddetti possono essere anche conferiti a laureati che abbiano acquisito concrete esperienze lavorative con rapporto libero - professionale anche presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca o con esercizio di attività coordinata e continuativa presso enti o, anche, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. In conformità a quanto previsto dall art. 63, comma 5, del CCNL dell 8-6-2000 per l Area della Dirigenza Sanitaria,Professionale,Tecnica ed Amministrativa, il requisito relativo alla comprovata 3

esperienza può essere integrato da quanto previsto dall art. 19, comma 6,primo periodo, del D. Lgs. 165/01. 2. I contratti di lavoro stipulati secondo il presente regolamento hanno durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5, con rapporto di esclusività, fatte salve le opzioni di legge, ed alla scadenza possono essere rinnovati, in applicazione del CCNL di riferimento o della vigente normativa. 3. Non possono essere conferiti incarichi ex art. 15 septies del D.lgs. 502/1992 per lo svolgimento di attività di staff che non abbiano contenuto strategico inteso come attività di programmazione e controllo, ovvero, che riguardino le attività di studio e ricerca in quanto non rientranti tra le funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico. 4. L Azienda prima del conferimento dell incarico in argomento, deve accertare l inesistenza, all interno dell organizzazione aziendale, della figura professionale idonea allo svolgimento dell incarico di che trattasi. 5. E' fatta salva, inoltre, la possibilità di revoca degli incarichi stessi in caso di accertamento di responsabilità dirigenziali, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi e all'espletamento dei compiti assegnati e all osservanza delle direttive impartite dall Azienda. Art.4 - Modalità di attribuzione incarichi 1. Gli incarichi dirigenziali previsti dal presente regolamento sono conferiti fiduciariamente con atto motivato del Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze, sulla base di un elenco di candidati giudicati idonei da una apposita commissione. 2. Gli stessi sono conferiti previo avviso di selezione che viene pubblicato, con cadenza di norma annuale, all'albo dell'azienda e sul sito internet della stessa per almeno 15 gg. consecutivi, ed è finalizzato alla costituzione di un elenco di candidati giudicati idonei permanente ed ad aggiornamento continuo, fra i quali l'amministrazione procederà alla scelta per il conferimento dell'incarico di che trattasi. 3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti previo esame e comparazione dei curricula professionali prodotti e con riferimento anche alle capacità gestionali, organizzative e di direzione dal candidato in riferimento all incarico da affidare. 4. In ogni caso non si darà luogo all'assegnazione di punteggi né alla formulazione di alcuna graduatoria di merito. 5. I suddetti incarichi saranno conferiti dandone informazione alle OO.SS. delle rispettive Aree. Art. 5 - Durata, disciplina, e determinazione del compenso 1. Per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi del presente regolamento, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 2 Il rapporto di lavoro che si instaura con la stipula del contratto individuale a tempo determinato è assimilato a tutti gli effetti al rapporto di lavoro subordinato ed è disciplinato dalle disposizioni del capo I, Tit. II,, del libro V del cod. civ. e dalle leggi, sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché alle previsioni dei contratti collettivi del comparto sanità. 4

3. Il trattamento economico relativo è determinato sulla base di criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento dell'area dirigenziale. 4. Detto trattamento comprende tutti gli elementi retributivi della retribuzione lorda complessiva come previsti dal CCNL vigente per analoghe figure dirigenziali. La retribuzione di posizione grava sul bilancio aziendale nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può superare come importo massimo quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 01.08.2008 Art. 6 - Individuazione del fabbisogno Gli incarichi conferiti in applicazione dell'art.15 septies del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili, per i corrispondenti oneri finanziari, posti di dotazione organica. Art. 7 - Adempimenti e riserve Il candidato al quale dovrà essere conferito l incarico sarà invitato a produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell incarico stesso. L Azienda può riservarsi la facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare l avviso di cui all art. 5, comma 2, dandone tempestiva notizia, nelle stesse forme con le quali l avviso medesimo era stato pubblicizzato, agli interessati e senza che i medesimi possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell Azienda, Art. 8 - Norma finale 1. Il presente regolamento è adottato a modifica della regolamentazione già prevista nel vigente. Atto aziendale, nonché in applicazione delle direttive emanate dal superiore Assessorato Regionale alla Sanità con nota prot. n. 593 del 20.01.2009, prot. n. 4163 del 16-4-2009, prot. n. 2865 del 4-11-2009, n. 70864 del 2.9.2011 ed è sottoposto alle eventuali variazioni che potranno essere disposte in futuro dal predetto Assessorato. 5