CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. Comparsa di costituzione e risposta nell interesse del

Documenti analoghi
CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. Comparsa conclusionale nella causa iscritta al R.G. 124/2010. nell interesse del

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

INDICE ANALITICO CAPITOLO I LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PARTI COMUNI DELL EDIFICIO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Ingiunzione fiscale. Processo

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL AREA AMMINISTRATIVA - PROGRAMMAZIONE

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L. R. n. 08/2014)

P r a t i c a d e l p r o c e s s o c i v i l e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

CORTE DI APPELLO CIVILE DI

Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Le parti nel processo tributario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

N. 27/2015 Reg.Delib.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

36 Mariateresa Elena Povia. 11. Termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.)

La ripartizione delle spese legali nel condominio

I docc. del processo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO

COMUNE DI SOSPIROLO Provincia di Belluno

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta

1.1. Atto pubblico tra vivi plurilaterale. (Artt. 47 a 53 L.N., artt Reg. Not., art C.C.).

Reggio Emilia, questo giorno 19 (diciannove) del mese di settembre dell anno 2012 nella sede dell Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

IMPORTO PREVISTO Da calcolare secondo i criteri approvati con deliberazione n. 515 del e disciplinare di incarico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA PROVINCIA DI NAPOLI

TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.

Tribunale Ordinario di Verona, Sentenza n. 1458/2015 del nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2803/2013 promossa da:

COMUNE DI TARQUINIA Provincia di Viterbo D e l i b e r a z i o n e d e l l a G i u n t a

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

INDICE I. IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

CITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO

AVVERTENZA PER IL LETTORE

Istituti deflativi e Contenzioso Fiscale di Thomas Tassani. I vizi della cartella di pagamento e la tutela del contribuente

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente

Lavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 65

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO:

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

Rilevazione movimento dei procedimenti civili

COMPETENZA. 3 criteri materia valore territorio inderogabile e derogabile verticali e orizzontali

ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016

COMUNE DI CASALE SUL SILE

TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.

Transcript:

STUDIO LEGALE Avv. Piero Antonio Sanna Via Tre Venezie n. 3 07026 Olbia Tel. 0789/26650 Fax 0789/202279 ORIGINALE CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI Comparsa di costituzione e risposta nell interesse del Consorzio del Comprensorio di Portisco, P. Iva n. 02006930901, in persona del suo legale rappresentante Dott. Paolo Piatesi, rappresentato e difeso dall Avv. Piero Antonio Sanna, presso il quale è elettivamente domiciliato in Olbia Via Tre Venezie n. 3, in forza di procura stesa in margine al presente atto; Appellato Contro Signor Marco Maraldi, rappresentato e difeso dall Avv. Mario Perantoni; Appellante X X X X X X X Con atto notificato in data 10/03/2010 l appellante chiede sostanzialmente che la Corte di Appello adita riformi la sentenza n. 65/09 emessa dal Signor Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Distaccata di Olbia e depositata in data 27/02/2009. L appellante lamenta in particolare che il Giudice di primo grado ha rigettato l opposizione al D.I. n. 233/05, confermandolo nonostante fosse affetto da diversi profili di illegittimità. Con il presente atto, a mezzo del sottoscritto avvocato, si costituisce in giudizio il Consorzio del Comprensorio di Portisco che intende resistere all appello per i motivi di seguito trascritti. Gli argomenti utilizzati dall appellante per sostenere la richiesta di riforma della sentenza impugnata sono del tutto infondati e devono pertanto essere 1

disattesi. Saranno oggetto di confutazione nell ordine proposto dall appellante. Inesistenza e/o nullità della notificazione del decreto ingiuntivo A) come già accennato nelle difese di primo grado, l appellante ha regolarmente ricevuto il D.I. n. 233/05 che infatti ha provveduto ad opporre. Come giustamente osservato anche dal Giudice di primo grado, nel caso di specie non si verte in materia di inesistenza, bensì in materia di nullità che però resta sanata ex art. 156 c.p.c. con il raggiungimento dello scopo. Legittimazione processuale B) L art. 17 dello statuto consortile attribuisce la rappresentanza legale, anche in giudizio, al presidente del consiglio di amministrazione. Nel caso che ci occupa è accaduto esattamente quanto previsto dallo statuto. Il presidente pro tempore di allora Geom. Giampiero Grillo (attualmente sostituito a seguito di regolare elezione dal dott. Paolo Piatesi), ha sottoscritto la procura ad litem che ha legittimato il Consorzio a stare in giudizio. Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha evidenziato come gli artt. 75 c.p.c. e 36 cc. attribuiscono, in ambito di soggetti sforniti di personalità giuridica, la rappresentanza processuale a coloro che secondo gli accordi sono indicati quali presidenti o direttori. Come già osservato in primo grado, tra l altro, nella fattispecie in esame il consiglio di amministrazione aveva persino autorizzato le molteplici iniziative giudiziarie tendenti alla riscossione coattiva dei contributi consortili nei confronti dei morosi ( verbale consiglio amministrazione in data 09/03/2005 in atti). Nullità della procura 2

C) Si tratta di un argomento ripetutamente indagato dalla Giurisprudenza di legittimità ( sentenze indicate nella lettera D della comparsa di costituzione e risposta di primo grado quali documenti nn. 4, 5, 6 e 7 ). In sintesi la questione è un fatto che riguarda esclusivamente i rapporti tra parte e difensore, a nulla rilevando la contestualità dell apposizione della sottoscrizione della procura con la redazione dell atto. L argomento appare d'altronde del tutto ininfluente sulla posizione e sugli interessi dell appellante, il quale non può in alcun modo subire svantaggi o lesione d interessi dalla circostanza. Art. 63 disposizioni di attuazione codice civile D) Sull argomento sono ugualmente intervenute innumerevoli decisioni della Suprema Corte. A parte quelle indicate nella lettera E) della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, e quella indicata in sentenza dal Giudice, si veda anche Cass. Civ. Sez. I n. 10220 del 28/04/2010 che per chiarezza si allega nella sua versione integrale quale documento a). Tutte le decisioni menzionate, rese in materia di consorzi di urbanizzazione, nel silenzio dello statuto, segnano il discrimine della normativa applicabile (quella sulle associazioni non riconosciute, ovvero quella sulla comunione e condominio) sulla base della prevalenza dell elemento di realità su quello associativo. Ora, nel caso di specie non vi è dubbio che il consorzio del comprensorio di Portisco appartenga al genus dei consorzi di urbanizzazione. Del pari indubbio risulta che l elemento di realità prevale nettamente su quello associativo. Come già osservato in primo grado (lettera E comparsa di risposta), il consorzio del comprensorio di Portisco convoca l assemblea applicando le norme sul condominio di edifici, ha adottato un piano di 3

ripartizione delle spese consortili su base dominicale (punti consortili carati in relazione all estensione delle singole proprietà e di quelle comuni), delibera secondo i parametri degli artt. 1136 e ss. c.c., l appellante, assieme a tutti gli altri dissenzienti (circa 50) impugna le delibere dell assemblea ai sensi dell art. 1137 c.c.. Il consorzio in esame, d altra parte, gestisce una moltitudine di servizi ( si veda l art. 2 dello statuto in atti) direttamente collegati all aspetto dominicale, che vanno dalla manutenzione delle strade alla gestione del depuratore, dall illuminazione così detta pubblica (strade e viottoli) alla gestione delle condotte idriche e fognarie, dalla manutenzione del verde al servizio di guardiania, per non parlare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e così via dicendo. Per tutti questi motivi la disciplina dell art. 63 delle disp. att. c.c. risulta perfettamente applicabile al consorzio di Portisco. Legittimità del decreto ingiuntivo E) Il titolo è stato emesso sulla base dei piani di ripartizione sui seguenti bilanci consuntivi: 2002, 2003 e 2004, nonché del bilancio preventivo 2005. In relazione a detto ultimo bilancio, controparte sostiene che al momento dell emissione del decreto ingiuntivo lo stesso aveva perso la sua efficacia, essendo necessaria l approvazione del consuntivo. L affermazione è priva di fondamento. Al momento dell emissione del titolo il Consorzio di Portisco non aveva ancora approvato il bilancio consuntivo, per cui l unico idoneo allo scopo era per l appunto quello preventivo. Si confermano per brevità le considerazioni già svolte alla lettera E) ultime sette righe pagina 4 e prime 16 righe della 5 contenute nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado. 4

Interessi moratori F) Si tratta di argomento assai debole. Controparte sostiene di non aver approvato l attuale statuto, la cui delibera di approvazione (01/08/2001) ha peraltro impugnato, ivi compreso quindi l art. 8 relativo agli interessi moratori in misura maggiore a quelli legali. Ora, pur prescindendo dal fatto non contestabile che sul punto in questione l attuale statuto è identico a tutti quelli che si sono succeduti nel tempo, si osserva semplicemente che la delibera di approvazione dello stesso è e rimane, fino a prova contraria, valida ed efficace. Sulla validità di questa delibera (01/08/2001), tra l altro, è già intervenuta la sentenza n. 143 del 04 maggio 2007 con la quale il Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Distaccata di Olbia ha rigettato l impugnazione. Avverso tale decisione è attualmente pendente, presso questa Corte di merito, un appello proposto da circa 30 dissenzienti. G) Si richiamano integralmente tutte le difese svolte in sede di comparsa di costituzione e risposta e successive di primo grado. H) Per questi motivi il Consorzio del Comprensorio di Portisco, come sopra rappresentato e difeso, Chiede che l Ecc.ma Corte d Appello adita voglia: 1) Rigettare integralmente l appello in quanto infondato in fatto e in diritto; 2) Confermare per l effetto la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Distaccata di Olbia - N. 65/09 depositata il 27/02/2009; 3) Condannare l appellante al ristoro delle spese, diritti e onorari del presente giudizio. 5

Oltre all originale della comparsa di costituzione e risposta, copia controparte e copie ufficio, Allega: 1) Originale atto di citazione in appello notificato al Consorzio di Portisco in data 10 marzo 2010; 2) Fascicolo di parte del procedimento di primo grado; a) Copia sentenza integrale: Cass. Civ. Sez. I n. 10220 del 28/04/2010 Olbia -Sassari, 16 Luglio 2010 Avv. Piero Antonio Sanna 6