Conferenza dei Comuni dell ATO della Provincia di Milano 14 maggio 2013 OGGETTO: Presentazione punto 2 dell ordine del Giorno Presa d atto delle determinazioni per l applicazione della Tariffa 2013 del Servizio Idrico Integrato da parte dei gestori interessati. Il decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 2011, ha disposto la soppressione dell Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e il passaggio delle competenze, relative a regolazione e controllo dei servizi idrici, all Autorità per L Energia Elettrica ed il Gas (AEEG). Con la delibera 1 marzo 2012, n. 74/2012/R/idr, l Autorità ha avviato un procedimento per l approvazione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, confermato la collaborazione con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, precisando la ripartizione delle competenze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 «Individuazione delle funzioni dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», sono stati fissati gli obiettivi fondamentali della regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, ed esattamente: 1. garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; 2. definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; 3. tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; 4. gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; 5. attuazione dei principi comunitari. CONSIDERATO che l Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha provveduto: con deliberazione n. 347/2012/R/IDR del 2/08/2012 alla Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato ; con deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 alla Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 2013 ; - con deliberazione n. 88/2013/R/IDR del 28/02/2013 all Approvazione del metodo transitorio per le gestioni ex-cipe (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 85/2012/R/IDR; - con deliberazione n. 108/2013/R/IDR del 15/03/2013 al Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell aggiornamento del piano economico e finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico ;
CONSIDERATO: il comunicato dell Autorità del 26/3/2013 ed in particolare del dettato di pag. 5 - punto 8 capoverso 2. successivamente, previo assenso formale del Gestore, sarà possibile applicare un moltiplicatore tariffario inferiore, fermo restando che i meccanismi di garanzia dei ricavi, di cui al titolo 11 dell allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, saranno valutati presupponendo un ricavo virtuale pari al ricavo che si sarebbe ottenuto applicando il moltiplicatore massimo determinato dall Autorità ed operando il confronto con il massimo vincolo (VRG) ammesso ai ricavi del Gestore, alla base del calcolo del medesimo moltiplicatore massimo. ; il comunicato dell AEEG del 2/04/2013 Metodo tariffario transitorio (MTT) tool di calcolo relativo alla disponibilità di uno strumento, predisposto dagli Uffici dell Autorità, per il calcolo delle tariffe 2012 2013 del Sistema Idrico Integrato, secondo il metodo tariffario transitorio (MTT), e applicabile a tutte le gestioni non CIPE. Lo strumento di calcolo è aggiornato alle ultime modifiche/integrazioni pubblicate con la deliberazione n. 88/2013/R/IDR.. CONSIDERATO che l art. 6.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) che dispone : La tariffa è predisposta dagli Enti d Ambito, o dai soggetti all uopo competenti, come definiti dall allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle metodologia di cui al precedente comma 4.2 e dei dati già inviati dai gestori nell ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine, con procedura partecipata del gestore interessato, gli Enti d Ambito preposti verificano la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio ; CONSIDERATO che il DPCM 2012 su indicato attribuisce quindi la competenza di approvare le tariffe all AEEG definendo quale compito dell ATO quello di predisporre e validare i dati trasmessi dal Gestore e di proporre la tariffa del SII all AEEG con determinazione del moltiplicatore tariffario theta θ ; PRECISATO il contenuto dell art. 6.6 della deliberazione 585/2012/IDR dell AEEG circa i termini di applicazione delle tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 2013, da parte dei gestori del SII che prevede: a) Fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d Ambito, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d Ambito in data precedente l approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l articolazione tariffaria precedente; b) A seguito della determinazione da parte degli Enti d Ambito, e fino all approvazione da parte dell Autorità, le tariffe dell anno 2012 comunicate all Autorità, nell ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per 2
il fattore teta 2013 (θ 2013 ), come determinato dall Ente d Ambito o per fattore θ 2013 a livello inferiore, se concordato nell applicazione tra l Ente d Ambito con il Gestore interessato così come stabilito dal comunicato AEEG del 26 marzo 2013; c) A seguito dell approvazione delle tariffe da parte dell Autorità, le tariffe dell anno 2012 comunicate all Autorità moltiplicate per il valore teta 2013 (θ 2013 ) approvato dalla medesima Autorità. La differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all atto di tale approvazione. VISTA la lettera della Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito del 18 Dicembre 2012 Prot. 245784 con cui, in riferimento al punto a) si è confermata la decisione del Gestore di non procedere per l esercizio 2013 all aumento della tariffa (secondo la metodologia adottata dalla Conferenza d Ambito del 2007 e così come definita nei criteri operativi con Decreto Presidenziale n. 9/2009 e successivi Decreti applicativi) mantenendo pertanto l applicazione delle tariffe SII applicate nel 2012 fino a diversa disposizione tariffaria conseguente agli esiti di applicazione dei provvedimenti predisposti dall AEEG per l approvazione del metodo tariffario transitorio MTT per gli esercizi 2012-2013. DATO ATTO di seguito dei termini già comunicati nella Conferenza del 22.04.2013 in merito all elaborazione dei dati forniti dai gestori, così come modificati nel rispetto delle disposizioni dell Autorità e delle conseguenti risultanze circa i valori del moltiplicatore tariffario da applicarsi alle tariffe 2012 in relazione ai due Gestori: Per il Gestore CAP Holding SpA Risultati VRG calcolato 199.730.083 204.870.733 VRG applicabile 199.730.083 204.870.733 Theta calcolato 1,054443 1,082389 Theta applicabile 1,054443 1,082389 provvisoriamente ammesso 5,444289% 2,650328% FoNI 20.007.237 27.741.364 Per il Gestore BrianzAcque SpA 3
Risultati VRG calcolato 13.165.155 13.858.417 VRG applicabile 12.579.140 13.320.413 Theta calcolato 1,114614 1,180194 Theta applicabile 1,065000 1,134225 provvisoriamente ammesso 6,500000% 6,500000% FoNI 6.035.455 6.645.235 PRECISATO che, come rilevabile dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 141/2013 del 30 aprile 2013, la Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito, in sede di trasmissione dati all AEEG ha prodotto alla stessa Autorità, ai fini della dovuta analisi, anche una seconda ipotesi di risultanze di calcolo conseguente ad una diversa considerazione del costo imputato al Gestore fino al 31/12/2012 per quota tariffa nella misura del 5% da riconoscere all ATO quale posta perequativa destinata a finanziamento di investimenti (Decreto ATO n. 03/10) e precisamente considerandola, in tale seconda ipotesi, nella rideterminazione del Piano d Ambito, come quota di costo ATO ad incidenza diretta sui contributi in conto capitale con conseguente effetto di riduzione dei costi netti di investimento di Piano, relativi ammortamenti ed oneri finanziari (nella precedente ipotesi tale costo veniva invece ritenuto come una quota dei costi efficientabili). Tale seconda ipotesi, trasmessa all Autorità, riporta le seguenti risultanze di calcolo ai due diversi operatori: Per il Gestore CAP Holding SpA: Risultati Per il Gestore BrianzAcque SpA: Risultati VRG calcolato 206.238.833 203.466.586 VRG applicabile 201.718.557 203.466.586 Theta calcolato 1.088999 1.074934 Theta applicabile 1.065000 1,074934 6.5% provvisoriamente ammesso 0.932794% FoNI 16.670.091 25.855.179 VRG calcolato 13.542.538 13.817.085 VRG applicabile 12.579.140 13.320.413 Theta calcolato 1,146565 1,176663 Theta applicabile 1,065000 1,134225 provvisoriamente ammesso 6,500000% 6,500000% FoNI 5.554.709 6.613.975 4
VISTO che la Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito della Provincia di Milano, nei termini previsti dalla deliberazione n. 585/2012/IDR dell AEEG e della deliberazione n. 108/2013/IDR del 15.03.2013, in data 30 aprile 2013 ha quindi provveduto a trasmettere all AEEG, la comunicazione del calcolo tariffario relativo all Area Territoriale della Provincia di Milano con le risultanze su precisate e conseguenti all analisi dei dati forniti da parte dei gestori del SII del territorio con rideterminazione del Piano d Ambito e con precisazione delle aggregazioni societarie/conferimenti avvenute nel territorio per il superamento delle gestioni non conformi rilevate alla data del 31/7/2012 (data di rilevamento fissata dall Autorità) Gestore Comune Gest. Acq Er. Acq. Gest. Fgn Er. Fgn Gest. Dep Er. Dep AGESP SPA DAIRAGO X X TAM Amiacque TAM Amiacque ABBIATEGRASSO CAP Holding X CAP Holding X CAP Holding X ALBAIRATE CAP Holding X CAP Holding Amiacque TAM Amiacque AMAGA SPA BESATE CAP Holding X CAP Holding Amiacque CAP Holding Amiacque MORIMONDO CAP Holding X CAP Holding Amiacque TAM Amiacque MOTTA VISCONTI CAP Holding X CAP Holding Amiacque CAP Holding Amiacque OZZERO CAP Holding X CAP Holding Amiacque CAP Holding Amiacque AP TORINO ARLUNO X X TAM Amiacque ARCALGAS SpA ROBECCHETTO CON INDUNO X X TAM Amiacque ASGA SRL GAGGIANO X X X X X X ARLUNO X X TAM Amiacque BAREGGIO Cap Holding Amiacque X X TAM Amiacque IN ECONOMIA GARBAGNATE MILANESE Cap Holding Amiacque X X IANOMI Amiacque INVERUNO X X X X TAM Amiacque ROBECCHETTO CON INDUNO X X TAM Amiacque TREZZANO ROSA Cap Holding Amiacque X X Brianzacque Brianzacque PRECISATO che i termini di invio dati e risultanze all AEGG conseguono alle analisi e risultanze già illustrate alla Conferenza dei Comuni dell ATO della Provincia di Milano del 22.04.2013 circa alla definizione dei moltiplicatori tariffari da applicarsi alle tariffe del SII 2012, dichiarate dai gestori all Autorità, e con definizione dei valori incrementali da applicarsi per il calcolo tariffario 2012/2013 in relazione ai due gestori conformi operanti nel SII nel territorio provinciale risultante a seguito delle aggregazioni societarie/conferimenti avvenute nel territorio per il superamento delle gestioni non conformi. VERIFICATO che tenuto conto di quanto su premesso ed in recepimento di quanto già definito, in riferimento all oggetto, dalla precedente Conferenza dei Comuni del 22 Aprile la Giunta Provinciale con atto n. 141 del 30 Aprile ha deliberato quanto segue: 1) di approvare la proposta dei valori per il calcolo tariffario da trasmettere all AEEG in formato elettronico all indirizzo transitorio-idr@autorita.energia.it risultanti, dalle analisi svolte e precisate nella relazione tecnica che costituisce parte integrante del provvedimento. Nei termini sotto precisati: 5
Per i Gestore CAP Holding SpA Risultati VRG calcolato 199.730.083 204.870.733 VRG applicabile 199.730.083 204.870.733 Theta calcolato 1,054443 1,082389 Theta applicabile 1,054443 1,082389 5,444289% provvisoriamente ammesso 2,650328% FoNI 20.007.237 27.741.364 Per il Gestore Brianzacque S.r.L. Risultati VRG calcolato 13.165.155 13.858.417 VRG applicabile 12.579.140 13.320.413 Theta calcolato 1,114614 1,180194 Theta applicabile 1,065000 1,134225 6,500000% provvisoriamente ammesso 6,500000% FoNI 6.035.455 6.645.235 2) di approvare la proposta di determinazione, fino diversa disposizione dell AEEG, di Theta uguale ad 1 per la Gestione in Economia del servizio fognatura del comune di Trezzano Rosa e del comune di Arluno e per la Società Acque Potabili in relazione all attività svolta al Comune di Arluno per il servizio acquedotto precisando il permanere per detti operatori l obbligo previsto dal decreto presidenziale 2/2009 che prevedeva, all allegato A, per le gestioni ritenute dall Autorità D Ambito non conformi che ogni aumento posto in essere dalla tariffa applicata dal 1 Gennaio 2009 fosse da riconoscere in favore dell ATO ed ora, a decorrere dal 2013, in favore del Futuro Gestore Unitario per la costituzione di un fondo vincolato destinato agli investimenti. 3) di approvare, con decorrenza 01 gennaio 2013, in concomitanza con l applicazione del Metodo tariffario transitorio, il venire meno della quota del 5% della tariffa del Servizio Idrico Integrato nel suo complesso da versarsi all Autorità d Ambito quale posta perequativa da destinare a contributi in conto impianti per la realizzazione di infrastrutture destinate al SII di cui al Piano Stralcio e per opere destinate il superamento dell Infrazione Comunitaria, come in precedenza Deliberato dalla Conferenza dell Ex Autorità d Ambito il 28 giugno 2008 e successive determinazioni (Decreto 2/2009 e Decreto n. 3/2010). 6
4) di approvare la proposta che la quota del FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) da destinare ai sensi dell art. 7 della deliberazione 585/2012/R/IDR del 28/02/2012 a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico sia indicata in una percentuale non inferiore al 30%, fermo restando quanto disciplinato dall art. 42 all. A deliberazione 585/2012/R/I, fermo restando, per la restante parte, il vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di cui alla delibera di Conferenza d Ambito del 11 ottobre 2012; 5) di approvare le rettifiche e le integrazioni apportate ai dati di pianificazione del SII (Piano d Ambito) ed ai dati trasferiti dai Gestori nei termini riportati nella relazione tecnica, parte integrante del presente provvedimento, al fine di ottenere la possibilità di determinazione, secondo quanto disposto dalle deliberazioni dell AEEG, dei valori di moltiplicatore Theta valido per gli anni 2012 e 2013 da inviare all Autorità stessa con la compilazione dell opportuna modulistica e relazione di accompagno di cui alla sopraccitata relazione tecnica. 6) di autorizzare i Gestori Cap Holding SpA e Brianzacque SpA, tenuto conto sia degli esiti dei tavoli di discussione avviati con i medesimi che per ragioni di prudenza, in attesa della conferma di approvazione dei moltiplicatori Theta e della tariffa da parte di AEEG, alla eventuale applicazione provvisoria da parte dei gestori stessi di un theta inferiore da quello risultante al punto 1, in particolare per il 2012. E ciò nello spirito di quanto risultante del comunicato del 26/03/2013 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas di pag 5, punto 8. 7) Di procedere, con successivo atto, sentita la Conferenza dei Comuni dell ATO, al recepimento dei termini e modalità di applicazione alle tariffe 2012 SII del moltiplicatore incrementale 2013 a decorrere dal 1 maggio 2013, concordato con i Gestori, eventualmente in via provvisoria anche di livello inferiore al fattore theta 2013 (θ2013) determinato dalla Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito ai fini della trasmissione all AEEG e fino all approvazione e/o determinazioni della medesima, così come previsto dal comunicato AEEG del 26 marzo 2013; 8) Di prendere formalmente atto del contenuto dell art. 6.6 della deliberazione AEEG 585/2012 che espressamente prevede, quali tariffe da applicare a seguito dell approvazione delle tariffe da parte dell Autorità, le tariffe dell anno 2012 comunicate all Autorità moltiplicate per il valore theta 2013 (θ2013) approvato dalla medesima Autorità e che al contempo precisa che la differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all atto di tale approvazione. 9) Di precisare che le risultanze di definizione tariffaria stabilite dall AEEG verranno trasmesse, dalla Giunta o dal CDA della costituenda Azienda Speciale per l Ufficio 7
d Ambito, al Consiglio Provinciale per la presa d atto della definitiva applicazione tariffaria al SII per gli esercizi 2012 2013. 10) Di incaricare il Presidente della Provincia di Milano ad inviare la presente Deliberazione della Giunta con i relativi dati e relazione allegata all AEEG entro il 30/04/2013, 11) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l esecuzione della presente Deliberazione, fornendo la massima collaborazione nel corso della istruttoria AEEG, specie in ordine alla posta perequativa del cd. 5%; TENUTO CONTO di quanto su premesso, in particolare delle volontà espresse dalla Conferenza dei Comuni e dalla Giunta Provinciale circa l esigenza anche per i Gestori di applicazione prudenziale della Tariffa 2013, in attesa delle determinazioni finali da parte dell AEGG a seguito dell esame dei dati trasmessi, la Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito con lettere prot. n. 118738 e prot. n. 118739 ha provveduto a comunicare all operatore CAP Holding SpA ed all operatore BrianzAcque SpA le risultanze di calcolo tariffario trasmesse all Autorità ed a richiedere, a conclusione del tavolo di consultazioni avviato dal Presidente della Provincia, le rispettive determinazioni circa i termini di applicazione della tariffa 2013. VERIFICATO che il Presidente della Società CAP Holding SpA con lettera protocollo n. 122872 del 13 Maggio ha comunicato l intenzione di applicazione, al SII del territorio della Provincia di Milano in via provvisoria e cautelativa di una tariffa 2013 al SII ottenuta da un moltiplicatore theta cumulato applicato sulle tariffe 2012 e pari a: 1,053708991 e quindi inferiore rispetto al theta risultante dai dati comunicati all AEGG da parte delle Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito e pari a 1,0822389. Nella comunicazione viene precisato che tale volontà di applicazione provvisoria in misura ridotta non comporta la rinuncia da parte della Società ad effettuare i conguagli previsti dall art 6.6 della delibera AEEG 585/2012 IDR ad avvenuta definizione tariffaria da parte dell Autorità. La decorrenza dell applicazione viene indicata dalla data di recepimento della Conferenza dei Comuni dell ATO e della Giunta Provinciale di Milano e ad esperimento dei termini previsti per la pubblicazione. VERIFICATO che il Presidente della Società BrianzAcque Srl con lettera protocollo n. 122867 del 13 Maggio ha comunicato l intenzione di applicazione, al SII del territorio della Provincia di Milano in via provvisoria e cautelativa ed anche per omogeneità sull intero territorio di una tariffa 2013 al SII ottenuta da un moltiplicatore theta cumulato applicato sulle tariffe 2012 e pari a: 1,053708991 e quindi inferiore rispetto al theta risultante dai dati comunicati all AEGG da parte delle Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito e pari a 1,134225. Nella comunicazione viene precisato che tale volontà di applicazione provvisoria in misura ridotta non comporta la rinuncia da parte della Società ad effettuare i conguagli previsti dall art 6.6 della delibera AEEG 585/2012 IDR ad avvenuta definizione tariffaria da parte dell Autorità. La decorrenza dell applicazione viene indicata dalla data di recepimento della Conferenza dei Comuni dell ATO e della Giunta Provinciale di Milano e ad esperimento dei termini previsti per la pubblicazione. 8
Tutto ciò premesso e considerato e presentato la Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito propone alla Conferenza dei Comuni dell ATO della Provincia di Milano quanto segue: 1. Di prendere atto delle determinazioni della Giunta Provinciale in recepimento delle risultanze di calcolo per la determinazione delle tariffe al Servizio Idrico Integrato 2013 da trasmettersi all AEEG per le analisi e verifiche ai fini della determinazione definitiva, da parte della Medesima Autorità, della Tariffa da applicarsi. 2. Di prendere atto dell esito del tavolo di consultazione posto in essere dal Presidente della Provincia di Milano in recepimento delle sollecitazioni espresse della Conferenza dei Comuni del 22 Aprile 2013 circa l esigenza di addivenire per ragioni di prudenza, in attesa delle verifiche da parte dell AEGG, all applicazione da parte degli operatori interessati CAP Holding SpA e BrianzAcque Srl di una tariffa al SII 2013 ottenuta in utilizzo di un moltiplicatore cumulato da applicarsi alle tariffe 2012 di livello inferiore rispetto alle risultanze di calcolo trasmesse all Autorità, ciò anche tenuto conto della possibilità espressamente prevista in capo agli operatori medesimi dal comunicato del 26/03/2013 di AEGG e precisamente: a) della lettera protocollo n. 122872 pervenuta in data 13 Maggio 2013 alla Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito dall Operatore CAP Holding Spa con comunicazione dell intenzione di applicazione, al SII del territorio della Provincia di Milano in via provvisoria e cautelativa di una tariffa 2013 al SII ottenuta da un moltiplicatore theta cumulato applicato sulle tariffe 2012 e pari a: 1,053708991 e quindi inferiore rispetto al theta risultante dai dati comunicati all AEGG da parte delle Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito e pari a 1,0822389. b) della lettera protocollo n. 122867 pervenuta in data 13 Maggio 2013 alla Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito dall Operatore BrianzAcque Srl con comunicazione dell intenzione di applicazione al SII del territorio della Provincia di Milano in via provvisoria e cautelativa ed anche per omogeneità sull intero territorio di una tariffa 2013 al SII ottenuta da un moltiplicatore theta cumulato applicato sulle tariffe 2012 e pari a: 1,053708991 e quindi inferiore rispetto al theta risultante dai dati comunicati all AEGG da parte delle Segreteria Tecnica per l Ufficio d Ambito e pari a 1,134225. c) della precisazione espressa da entrambi gli operatori in merito alla natura delle determinazioni assunte che sono da intendersi come applicazione provvisoria in misura ridotta che non comporta per le Società rinuncia ad effettuare i conguagli previsti dall art 6.6 della delibera AEEG 585/2012 IDR ad avvenuta definizione tariffaria da parte dell Autorità. d) della decorrenza dell applicazione tariffaria provvisoria per il 2013 al SII della Provincia di Milano indicata dagli operatori dalla data di recepimento della Conferenza dei Comuni dell ATO e della Giunta Provinciale di Milano e ad esperimento dei termini previsti per la pubblicazione per applicazione dell incremento concordemente definito dagli operatori nella misura del 5,3708991% sulle tariffe 2012 9
3. Di Precisare in merito alle determinazioni di concorde applicazione tariffaria 2013 al SII da parte degli operatori in via provvisoria e cautelativa ed anche per omogeneità sull intero territorio di una tariffa ottenuta da un moltiplicatore theta cumulato applicato sulle tariffe 2012 e pari a: 1,053708991 la seguente articolazione derivata per anno: - anno 2012 incremento su tariffe applicate 2012 del 4,4310199 % - anno 2013 ulteriore incremento su tariffe incrementate 2012 del 0,90% (per un totale cumulato nei termini stabili del 5,3708991 su tariffe 2012) 4. Di confermare quanto già espresso alla Conferenza del 22 Aprile 2013 di determinazione, fino diversa disposizione dell AEEG, di theta uguale ad 1 per la Gestione in Economia del servizio fognatura del Comune di Trezzano Rosa e del comune di Arluno e per la Società Acque Potabili in relazione all attività svolta al Comune di Arluno per il servizio acquedotto precisando il permanere per detti operatori l obbligo previsto dal decreto ATO 2/2009 che prevedeva, all allegato A, per le gestioni ritenute dall Autorità D Ambito non conformi che ogni aumento posto in essere dalla tariffa applicata dal 1 Gennaio 2009 fosse da riconoscere in favore dell ATO ed ora, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in favore del Futuro Gestore Unitario per la costituzione di un fondo vincolato destinato agli investimenti. 5. Di Precisare, fino a diversa disposizione dell AEEG, il comportamento in relazione al decreto ATO 2/2009 per gli operatori: - non conformi alla data del 31/7/2012 (data di rilevamento da parte dell Autorità) che successivamente hanno superato la loro posizione con conferimento di ramo gestionale alla Società CAP Holding e precisamente: Comune di Gaggiano (ASGA) dal 1/10/12; Comune di Garbagnate M.se dal 1/12/2012; Società G6 Rete Gas (per Comune di Robecchetto), Comune di Bareggio dai 1/1/2013; Comune di Inveruno dal 1/05/2013; - non conformi alla data del 31/7/2012 (data di rilevamento da parte dell Autorità) che successivamente hanno manifestato formalmente la volontà di procedere per il superamento con trattative tese al conferimento del ramo gestionale al SII alla società Cap Holding SpA: Società AMAGA SpA, Società AGESP SpA Nei seguenti termini: a decorrere dal 1 gennaio 2013, per il periodo di non conformità tali operatori dovranno riconoscere,in forza del citato decreto, non più all Autorità d Ambito bensì in favore del Futuro Gestore Unitario individuato Società CAP Holding SpA (per la costituzione di un fondo vincolato destinato agli investimenti) ogni aumento tariffario applicato oltre tariffa applicata dal 1 Gennaio 2009. 6. Di Precisare in merito a quanto previsto dal Decreto ATO 3/2010 che prevedeva una quota di tariffa del 5% in favore dell Autorità d Ambito quale posta perequativa da destinare a per contributi in conto impianti per la realizzazione di infrastrutture destinate al SII di cui al Piano Stralcio e per opere destinate il superamento dell Infrazione Comunitaria quanto segue: - Con decorrenza dal 1 gennaio 2013, (data fissata quale cessazione di efficacia), ogni eventuale conguaglio sulle tariffe 2012 conseguente 10
all applicazione tariffaria MTT approvata dall AEEG sarà da riconoscere a titolo del decreto medesimo in favore del Futuro Gestore Unitario Individuato Società Cap Holding SpA. 7. Di trasferire il presente provvedimento alla Giunta Provinciale per il dovuto recepimento peraltro previsto dalla deliberazione n. 141 del 30 Aprile 2013 11