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CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE L iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consorzi con attività Esterna - art. 2612 c.c. AGOSTO 2013

2 INDICE DEFINIZIONE DI CONSORZIO pag.3 ADEMPIMENTI pag.3 MODALITA pag. 4 DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE pag. 6 SOGGETTI OBBLIGATI pag.6 DIRITTI E BOLLI pag. 7 SANZIONI pag. 7

3 DEFINIZIONE DI CONSORZIO Secondo l'art. 2602 del c.c. con il contratto di consorzio più imprenditori possono costituire un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ADEMPIMENTI Gli adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese riguardano solo i consorzi con attività esterna a norma dell'art. 2612 c.c. il quale prevede che debba essere iscritto nel registro delle imprese il consorzio il cui contratto preveda l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi L'estratto del contratto depositato per l'iscrizione nel registro deve indicare 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati. MODALITA' La richiesta di iscrizione deve essere presentata nel seguente modo: a) Modello S1 compilato nei quadri relativi all'iscrizione.

4 b) Modello intercalare S con l'indicazione dei dati identificativi di ciascun consorziato. Non devono essere indicate le quote di partecipazione al fondo consortile c) Modello intercalare P per ciascuna delle persone di cui all'art. 2612 c.c. (persone cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio) d) Modello S5 se il consorzio svolge la propria attività presso la sede; nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga una unità locale deve essere utilizzato il modello UL; e) Distinta firme (generata dal software Fedra o equivalenti) sottoscritta con firma digitale dal notaio o da un amministratore o dall'intermediario. f) Copia autentica informatica dell'atto di iscrizione soggetto a registrazione presso l'agenzia delle Entrate. La copia informatica predisposta dal Notaio deve essere autenticata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: "Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 82/2005 e smi". Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. In tutti i casi sull'atto dovrà essere indicata la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo oppure gli estremi dell'eventuale esenzione. La richiesta di modifica deve essere presentata nel seguente modo: a) Modello S2 compilato nei riquadri relativi alle modifiche apportate. b) Modello S3 per l'iscrizione dello scioglimento e della messa in liquidazione e modello INT.P per la nomina del liquidatore. c) Modello S5 se la modifica riguarda l'attività presso la sede; nel caso in cui la variazione riguardi l'esercizio dell'attività relativa ad una unità locale, deve essere utilizzato il modello UL.

5 c) Distinta firme (generata dal software Fedra o equivalenti) sottoscritta con firma digitale dal notaio, in caso di atto pubblico o da un amministratore o dall'intermediario. d) Copia autentica informatica dell'atto soggetto a registrazione presso l'agenzia delle Entrate. La copia informatica predisposta dal Notaio deve essere autenticata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: "Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 82/2005 e smi". Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. In tutti i casi sull'atto dovrà essere indicata la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo oppure gli estremi dell'eventuale esenzione. In caso di modifiche di soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza e/ o dei consorziati l'atto potrà avere la forma del verbale dell'organo direttivo (in formato PDF/A), registrato presso l'agenzia delle Entrate in termine fisso, firmato digitalmente dall'amministratore o da un intermediario. La richiesta di cancellazione deve essere presentata nel seguente modo: a) Modello S3, quadro 6; b) Distinta firme (generata dal software Fedra o equivalenti) sottoscritta con firma digitale da un liquidatore o dal professionista incaricato. Per tutti gli adempimenti i termini di deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, sono di 30 giorni dalla data di stipula del contratto e/o dal verificarsi dell'evento denunciato. DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

6 I consorzi con attività esterna disciplinati dall art. 2612 c.c. non devono depositare il bilancio di esercizio al modo della società di capitali. Sono invece tenuti (art. 2615bis c.c.) ad effettuare il deposito della situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell esercizio (per i consorzi con chiusura dell esercizio al 31 dicembre, il termine scade l ultimo giorno di febbraio). Si deve precisare quanto segue: 1. al deposito della situazione patrimoniale non deve essere allegato alcun atto di approvazione da parte di un organo consortile (assemblea dei consorziati o consiglio direttivo); 2. non deve essere presentato, contestualmente al deposito della situazione patrimoniale, l elenco dei consorziati; la pratica non deve quindi contenere alcun modello S. Fanno eccezione i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), che in base alla legge 326/2003 sono tenuti agli stessi adempimenti delle società per azioni, compresa la presentazione dell elenco dei consorziati riferita alla data di approvazione del bilancio. I Confidi devono quindi approvare il bilancio di esercizio con una deliberazione assembleare entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell esercizio, e depositarlo presso il Registro Imprese entro i 30 giorni seguenti. La domanda di deposito al R.I. deve avvenire nel seguente modo: a) Modello B, facendo particolare attenzione all inserimento del codice 720 relativo alla situazione patrimoniale dei consorzi. b) Distinta firme (generata dal software Fedra o equivalenti) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dell incaricato. c) Copia della situazione patrimoniale in formato XBRL. SOGGETTI OBBLIGATI Oltre al notaio rogante (in caso di atto pubblico), al legale rappresentante e/ o al liquidatore, sono legittimati alla presentazione anche gli intermediari, dottori e ragionieri commercialisti iscritti all'ordine, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinqies della legge 340/2000, in tal caso occorre che nel modello Note della pratica venga inserita la seguente dichiarazione:

7 "Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: a. di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'ordine/ della provincia di XXXXX, numero XXXX, b. di avere ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati del consorzio Per il deposito della situazione patrimoniale vedere la guida alla presentazione dei bilanci e degli elenchi soci. DIRITTI E BOLLI Per la presentazione delle pratiche relative ai consorzi i diritti ed i bolli ammontano a: per le iscrizioni: euro 90 di diritti di segreteria ed euro 65,00 di imposta di bollo; per le modificazioni: euro 90,00 di diritti di segreteria ed euro 65,00 di imposta di bollo; per le denunce rea (es. attività): euro 30,00 di diritti di segreteria ed esente da imposta di bollo; per il deposito della situazione patrimoniale: euro 60,00 di diritti di segreteria (euro 90,00 in caso di presentazione con supporto informatico) ed euro 65,00 di imposta di bollo. SANZIONI Per la presentazione delle pratiche fuori dai termini si dispone quanto segue: Sanzioni R.I,. - dal 31 al 60 giorno euro 68,66 + 20,00 (spese di notifica) per ogni legale rappresentante

8 - oltre il 60 giorno euro 206,00 + 20,00 (spese di notifica) per ogni legale rappresentante per il deposito della situazione patrimoniale euro 274,66 + 20 (spese di notifica) per ogni legale rappresentante Sanzioni REA - dal 31 al 60 giorno euro 10,00 + 20,00 (spese di notifica) per ogni legale rappresentante - oltre il 60 giorno euro 51,33 + 20,00 (spese di notifica) per ogni legale rappresentante