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N. R.G. 25491/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Cosentini presidente dott. Antonio Stefano Stefani giudice relatore dott. Viola Nobili giudice all esito dell udienza dell 8 giugno 2016 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 25491/2016 promosso da: DEUSTCHE BANK SPA (C.F. 01340740156) con il patrocinio dell avv. GIANGROSSI ILARIO e dell avv. CRISAFULLI SALVINA (CRSSVN83S44F206R) PIAZZA SAN BABILA, 1 20122 MILANO, domiciliata in PIAZZA SAN BABILA, 1 20122 MILANO presso il difensore - parte reclamante nei confronti di: PLASTIC PB DI POZZI LUIGI & C. SNC (C.F. ) con il patrocinio dell avv. PONTREMOLI ALESSANDRO, domiciliata in VIA MAZZINI 90 19038 SARZANA presso il difensore - parte reclamata - ha emesso la seguente 1. In data 29/4/2016 DEUTSCHE BANK s.p.a. ha proposto tempestivo reclamo, ai sensi dell art. 669-terdecies c.p.c., avverso l ordinanza cautelare del Tribunale in composizione monocratica del 15/4/2016, con la quale le era stato ordinato di provvedere alla cancellazione immediata della segnalazione in sofferenza del nominativo dell originaria ricorrente PLASTIC P.B. di Pozzi Luigi & C. s.n.c. presso la Centrale Rischi della Banca d Italia. Pagina 1

2. PLASTIC P.B. s.n.c si è costituita nel presente procedimento, eccependo in primo luogo l inammissibilità del reclamo in quanto depositato in formato cartaceo e non telematico. L eccezione attiene ad una questione controversa, legata alla sussumibilità dell atto di reclamo di cui all art. 669-terdecies c.p.c. nella categoria degli atti endoprocessuali per i quali l art. 16-bis, decreto-legge 179/2012, convertito da legge 221/2012 e succ. mod., ha previsto l obbligo del deposito telematico da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Proprio alla luce di tale ultima espressione si coglie l infondatezza dell eccezione sollevata da PLASTIC P.B. Con il reclamo cautelare, infatti, si instaura un nuovo procedimento, davanti ad un diverso organo giudicante, in cui la costituzione in giudizio della controparte rimane eventuale e condizionata ad una valutazione discrezionale della stessa, tanto che parte reclamata può anche rimanere contumace. Tale procedimento, dunque, non può ritenersi quale mera e necessitata prosecuzione del giudizio introdotto con il ricorso di cui all art. 700 c.p.c. Sotto il profilo procedurale, si consideri altresì che il giudizio di reclamo viene iscritto a ruolo con un differente numero di R.G., ad ulteriore riprova dell alterità intercorrente fra i procedimenti delle due distinte fasi. Tutti questi elementi consentono di qualificare il reclamo cautelare al pari di un atto introduttivo, che le parti, a termini della sopra richiamata disposizione normativa, hanno la facoltà di depositare anche in formato cartaceo, essendo il nuovo e diverso procedimento cui inerisce finalizzato a ottenere una nuova decisione sulla domanda cautelare e la sostituzione del provvedimento impugnato. Inoltre nel caso di specie parte convenuta si è costituita nel presente procedimento di reclamo, di modo che l atto introduttivo ha raggiunto il suo scopo e quindi non può esserne dichiarata la nullità in forza del principio sancito dall art. 156, terzo comma, c.p.c. 3. Quanto al merito della controversia, con il reclamo la Banca ha contestato tanto la sussistenza del fumus boni iuris che del periculum in mora sottostanti al provvedimento cautelare, chiedendo conseguentemente la revoca dell ordinanza emessa in data 14/4/2016. In particolare, la Banca ha evidenziato come l illegittimità della segnalazione e per converso la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso cautelare non possa dipendere unicamente dalla omessa indicazione della natura contestata del Pagina 2

credito per cui si è proceduto all iscrizione, rappresentando tale errore una circostanza secondaria rispetto all imprescindibile verifica dello stato di grave difficoltà economica del soggetto segnalato. L argomentazione della Banca è corretta, dal momento che la mancata indicazione in C.R. della natura controversa del credito non determina di per sé l illegittimità tout court della segnalazione, ma non è decisiva ai fini del presente procedimento. Invero, l ordinanza impugnata non si è limitata a rilevare le criticità riscontrate in merito allo stato del rapporto, ma ha altresì specificato come dagli atti di causa non sia emerso quello stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore che la circolare n. 139 dell 11/2/1991 e successivi aggiornamenti indica quale requisito essenziale per una legittima segnalazione in Centrale Rischi. In proposito, il protratto mancato pagamento del saldo debitore del conto corrente, così come la riscontrata contrazione degli utili di impresa nell anno 2014, non rappresentano indici sufficienti per poter addebitare a parte reclamata una incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, a maggior ragione se si considera che si trattava di un credito contestato e sub iudice. Il consistente fatturato annuo della PLASTIC P.B., pur ridotto, e la sussistenza di diverse linee di credito accese presso altri istituti bancari riconosciuta dalla stessa banca reclamante - nella misura di circa 600.000,00 euro, rappresentano al contrario elementi da essa colpevolmente ignorati nella valutazione del profilo di rischio e nell analisi economico-finanziaria della società, certamente non equiparabile ad uno stato di insolvenza, ad ulteriore riprova della illegittimità della segnalazione in CR operata dalla Banca 1. Da un lato, quindi, nel caso di specie non ricorrono quegli indici particolarmente sintomatici di difficoltà finanziaria, quali protesti, pignoramenti o sequestri, e dall altro l azienda risulta ancora attiva e in grado di produrre utili e anche affidabilità bancaria. Alla luce di ciò, sussiste quindi il necessario fumus boni iuris a sostegno del ricorso cautelare presentato da PLASTIC P.B. s.n.c.. 1 Sul punto, cfr. Cass., sez. I, n. 7958 del 1/4/2009, secondo cui la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. Pagina 3

4. Per quanto riguarda l ulteriore requisito del pericolo di un pregiudizio irreparabile, è pacifico che la segnalazione a sofferenza implichi un danno oggettivo consistente nel discredito nei confronti del sistema bancario e nella conseguente difficoltà di accedere a nuove linee di credito o mantenere aperte quelle già esistenti, danno ancor più evidente qualora il soggetto segnalato sia una impresa commerciale come nella fattispecie - che necessita per lo svolgimento della propria attività di una costante disponibilità di fondi extrapatrimoniali reperibili presso vari istituti di credito. Tale pregiudizio perdura sino a quando permane la segnalazione, pertanto è infondata l eccezione sollevata dalla Banca circa la non attualità del pregiudizio lamentato da parte reclamata. Nel caso di specie, per di più, non è contestato il fatto che nel novembre 2015 PLASTIC P.B. non abbia ottenuto da parte del Credito Valtellinese un finanziamento funzionale allo sviluppo della propria attività, circostanza che rende incontestabile la serietà e la attualità del pregiudizio lamentato. Sul punto la Banca ha evidenziato solo che il diniego del Credito Valtellinese non indica l importo richiesto né le garanzie offerte, ma tali circostanze sono ininfluenti ai fini della valutazione relativa al periculum qui operata. 5. Allo stato permangono quindi entrambi i requisiti del fumus e del periculum che avevano determinato l accoglimento del ricorso cautelare formulato da PLASTIC P.B., ragion per cui le domande formulate da DEUTSCHE BANK nell atto di reclamo non possono essere accolte in quanto infondate. 6. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altri ipotesi previste nell art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014 per i procedimenti cautelari di valore indeterminato dalla bassa complessità. La liquidazione tiene conto dell assenza di attività istruttoria. Per questi motivi ai sensi dell art. 669-terdecies, quinto comma, c.p.c. 1) rigetta il reclamo proposto da DEUTSCHE BANK s.p.a. avverso l ordinanza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del 29/9/2015, n. 15944/2016 Pagina 4

R.G.; 2) per l effetto, conferma la predetta ordinanza; 3) condanna parte reclamante - DEUTSCHE BANK s.p.a. a rimborsare in favore di parte reclamata PLASTIC P.B. di Pozzi Luigi & C. s.n.c. le spese di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili; 4) sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico di parte reclamante, ai sensi dell art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Milano, 8 giugno 2016 Il giudice estensore dott. Antonio S. Stefani Il presidente dott. Laura Cosentini Pagina 5