Allegato alla deliberazione n.43 di data 21.03.2016 IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott. Adriano Ceolan In esenzione dall imposta di bollo ai sensi dell art. 16 tab. All. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm. ed integrazioni. COMUNE DI LAVIS PROVINCIA DI TRENTO Rep. n. SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO DI COMODATO Oggetto: Contratto di comodato tra Comune di Lavis e Comunità di Valle Rotaliana- Königsberg relativo a locali della p.ed. 211 c.c. Lavis da adibire a mensa. Tra le parti: 1. Comune di Lavis, con sede in Lavis, via Matteotti n. 45 38015 Lavis C.F. 00179650221, legalmente rappresentato dal Segretario generale dott. Mariano Carlini, ai sensi dell articolo 53 comma 1 dello statuto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta comunale n. _ di data, dichiarata immediatamente eseguibile; 2. Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg, con sede a Mezzocorona in via Cavalleggeri 19, C.F. 96086070222, legalmente rappresentata da dott. Adriano Ceolan, che interviene ed agisce nella sua qualità di Segretario Generale, ai sensi dell articolo 38 dello statuto della Comunità di Valle e in esecuzione della delibera n. di data Premesso e considerato che: - con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 02.12.2015, modificata con deliberazione n. 7 del 13.01.2016, è stata autorizzata la sottoscrizione di un contratto di comodato con Unicredit s.p.a. con sede a Roma, via Alessandro Specchi n. 16, per acquisire in disponibilità al Comune di Lavis una porzione di immobile sita nella p.ed. 211, sub 2, c.c. Lavis, come da planimetria allegata sub A, da utilizzare come mensa per la scuola primaria di Lavis; - il contratto di comodato tra il Comune di Lavis ed Unicredit s.p.a. è stato sottoscritto in data, registrato in data al n. ;
- nei locali sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria per renderli adeguati al servizio da svolgere, come da planimetria allegata sub B ; - con deliberazione della Giunta comunale n. del è stato deciso di autorizzare la concessione in comodato gratuito alla Comunità di Valle Rotaliana - Königsberg dei locali dell edificio p.ed. 211 c.c. Lavis; - la Comunità di Valle ha provveduto ad attrezzare i locali e a comunicare il nominativo della ditta incaricata del confezionamento dei pasti; tutto ciò premesso, ritenuto di formalizzare la concessione in uso dei locali suddetti e di stabilirne le modalità, tra le parti contraenti, come sopra individuate, si conviene e si stipula il seguente CONTRATTO DI COMODATO Articolo 1 Oggetto - 1. Il Comune di Lavis, di seguito denominato comodante, concede in comodato gratuito alla Comunità di Valle Rotaliana- Königsberg, di seguito denominato comodatario, i locali dell immobile p.ed. 211 c.c. Lavis individuati nelle planimetrie A e B allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Le parti danno atto che il Comune di Lavis ha la disponibilità dei locali della p.ed. 211 c.c. Lavis individuati nelle planimetrie, di proprietà di Unicredit s.p.a., fino al 31 dicembre 2016 e ciò in base a contratto di comodato, sottoscritto il. 3. I lavori eseguiti nei locali della p.ed. 211 del c.c. di Lavis da destinare ai servizi di mensa della scuola primaria di Lavis, sono stati autorizzati con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 02.12.2015 e realizzati come da comunicazione di manutenzione straordinaria depositata dal proprietario dell immobile in data 29.01.2016, prot. Comune di Lavis n. 1853, previo parere igienico sanitario emesso dall Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in data 13.01.2016. I locali sono provvisti dei certificati di agibilità rilasciati in data 28.09.1987 e 31.01.2002. 4. Le parti danno atto che gli arredi sono di proprietà della Comunità di Valle e che alla scadenza del comodato potranno essere rimossi e prelevati dal proprietario, a cura del medesimo, salvo diversi accordi tra le parti. Articolo 2 Destinazione - 1. Il comodatario si impegna a destinare l immobile di cui all articolo 1 ad uso esclusivo di 2
mensa per la scuola primaria di Lavis. 2. Sono a carico della ditta incaricata dalla Comunità di Valle il confezionamento dei pasti l acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant altro necessario per l attività. Articolo 3 Durata - 1. Il presente comodato decorre dalla data di sottoscrizione e ha scadenza il 31 dicembre 2016. Il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore ad un anno, previo parere di Unicredit s.p.a., su richiesta del comodatario da comunicarsi al comodante entro 90 giorni prima della scadenza del contratto. Articolo 4 - Responsabilità e manutenzione - 1. Il comodatario custodisce e conserva l immobile di cui all articolo 1 con la diligenza del buon padre di famiglia e lo riconsegna, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui l'ha ricevuto ed il normale deterioramento per effetto dell'uso, avendo quindi cura di non creare danni, disturbi e pregiudizi alla proprietà del comodante. 2. Restano a carico del comodatario gli interventi di manutenzione ordinaria, mentre quelli di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune comodante. Articolo 5 Modifiche ai locali - 1. Il comodatario si impegna a non apportare alcuna modifica ai locali senza il preventivo consenso scritto del comodante. L inosservanza del presente patto determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese del comodatario, ai sensi dell art. 1456 c.c.. In tal caso il comodatario dovrà immediatamente provvedere alla formale ed effettiva riconsegna dei locali liberi, a propria cura e spese, da persone nonchè da cose proprie o di tezi eventualmente ivi depositate. Articolo 6 - Altri oneri - 1. Sono a carico dell utilizzatore dei locali e, ove inadempiente, del comodatario: a. l onere della spesa per la fornitura delle utenze (energia elettrica e acqua) utilizzate per la distribuzione dei pasti. Non essendo possibile installare un contatore autonomo per i locali oggetto del presente contratto rispetto all impianto generale dell edificio, l importo del rimborso sarà calcolato nel seguente modo: 3
energia elettrica 16 KWH al giorno di utilizzo (consumo giornaliero stimato per i centri di sola distribuzione) per i giorni di servizio effettivo, moltiplicati per il prezzo medio del KWH, quantificato in euro 0,21, IVA compresa; acqua n. 7 litri acqua per pasto (quantità convenzionale) moltiplicato per il numero di pasti distribuiti nel periodo di riferimento, moltiplicato per l importo al litro, quantificato in euro 2,00 IVA inclusa. L importo così determinato dovrà essere versato al Comune di Lavis entro il mese di febbraio, per il periodo di riferimento settembre dicembre, ed entro il mese di agosto, per il periodo di riferimento gennaio-giugno. I rapporti tra il Comune di Lavis ed il soggetto utilizzatore relativi al rimborso delle utenze potranno essere tenuti direttamente. b. l onere della spesa per la rimozione dei rifiuti. 2. Sono a carico del comodatario gli oneri per le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà della medesima sistemati all'interno dei locali concessi in comodato. Gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta all'interno dei locali stessi sono a carico dell utilizzatore dei locali e, ove inadempiente, del comodatario. Articolo 7 - Controlli e inadempienze - 1. Il comodante si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'accertamento dell'osservanza da parte del comodatario degli obblighi derivanti dal presente contratto. Il comodatario deve, quindi, permettere visite e rilievi che il comodante, a mezzo di propri incaricati, intende compiere nell'esercizio di tale facoltà. 2. Eventuali inadempienze riscontrate dal comodante sono immediatamente comunicate al comodatario con invito a provvedere entro un congruo termine. Articolo 8 Risoluzione - 1. Il contratto si intende risolto: - nel caso di cui all art. 5 del presente contratto; - per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente contratto; - qualora l'immobile comodato non venga utilizzato per le finalità indicate al precedente 4
articolo 2, senza il preventivo assenso del comodante; - per la cessazione dell utilizzo dell immobile. 2. Nei casi previsti al comma precedente il comodante diffiderà il comodatario al rispetto delle norme e degli obblighi contrattuali entro un congruo termine. Scaduto inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto. Articolo 9 Restituzione - 1. Il comodante si riserva la facoltà, per motivate esigenze di pubblica utilità di esigere la restituzione dell immobile di cui all articolo 1 prima della scadenza del contratto. In tale caso la richiesta di restituzione dovrà essere comunicata al comodatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 3 (tre) mesi di preavviso. Articolo 10 Spese - 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto vengono assunte dal comodatario senza diritto di rivalsa nei confronti del comodante. 2. Si chiede la registrazione in misura fissa in base all'art. 5 comma 4) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche. Ai sensi del Decr. Leg. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali le parti dichiarano di aver preso visione dell informativa sul trattamento dei propri dati personali e danno il consenso al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all'assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento. Letto, accettato e sottoscritto. Lavis, Per il Comune di Lavis Il Segretario Generale dott. Mariano Carlini Per la Comunità di Valle Rotaliana-Koenigsberg Il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan 5