COMUNE DI LEGNANO REPERTORIO N. CONTRATTO DI CONCESSIONE D USO ONEROSA TRA IL COMUNE DI LEGNANO E... DELL IMMOBILE DI VIA RENATO CUTTICA, 7 SEDE DELL AZIENDA SPECIALE C.F.P. AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L ORIENTAMENTO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA PERSONA DI LEGNANO ********** L anno duemilaundici, addi. del mese di.., in Legnano nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n. 9 TRA il Comune di Legnano (C.F. - 00807960158), rappresentato, ai sensi dell art. 50 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, dal Responsabile del Settore 4 Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Edoardo Maria Zanotta, nato a Milano 11.10.1967, che interviene al presente atto in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. del.., assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Massimo Criserà E La società/cooperativa.. rappresentata dal Sig..., nato a il.., che interviene in qualità di. della (C.F. -...) con sede in..... PREMESSO CHE 1
- il Consiglio Comunale, con atto n. 71 dell 8 giugno 2011 avente ad oggetto: Azienda Speciale C.F.P. Agenzia per la formazione, l orientamento, il lavoro e i servizi alla persona di Legnano Approvazione atti fondamentali 2011 ai sensi dell art. 114, comma 6, T.U.E.L. Atto di indirizzo per la futura gestione delle attività aziendali ha, tra l altro e per quanto qui interessa, stabilito di procedere alla valutazione di candidature di soggetti del mercato specificamente dedicati alla erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro, ai quali cedere definitivamente detti servizi ed i relativi rapporti, know how e doti attualmente in capo all Azienda Speciale, per una loro autonoma gestione; - il Consiglio Comunale, con lo stesso atto ha stabilito che, nel procedere a quanto sopra indicato, dovranno essere rispettati i principi e le linee guida previste al punto 4) del disposto deliberativo ed in particolare ad ottenere la migliore valorizzazione funzionale dell immobile di via Renato Cuttica n. 7, sede dell Azienda Speciale, sia imponendo, nei modi e limiti di legge, un vincolo di utilizzo al soggetto che erogherà i servizi di istruzione e formazione professionale ed i servizi al lavoro, sia individuando e promuovendo laddove possibile soluzioni, logistiche e progettuali sugli spazi finalizzate alla migliore fruizione dell immobile stesso. - la Giunta Comunale con deliberazione n.... del, in attuazione della citata deliberazione C.C. n. 71/2011, ha preso atto dei documenti ivi indicati necessari all indizione della procedura ad 2
evidenza pubblica per la cessione, tra l altro, del ramo d azienda speciale costituito dalle attività e servizi di Istruzione e Formazione Professionale e dei Servizi al Lavoro, provvedendo contestualmente alle deliberazioni conseguenti ed in particolare autorizzando la stipulazione del presente atto; - la gara in questione è stata aggiudicata a che subentra nella gestione dell Azienda Speciale C.F.P. per l erogazione dei servizi sopra indicati e alla quale si rende ora necessario concedere in uso a titolo oneroso i locali di via Renato Cuttica 7, già occupati dall Azienda stessa; Tutto ciò premesso; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1) Il Comune di Legnano, proprietario, concede in uso a titolo oneroso alla società/cooperativa.. che, come sopra rappresentata, accetta, l immobile sito a Legnano in via Renato Cuttica n. 7, meglio evidenziato nelle planimetrie allegate ed avente una superficie complessiva di mq., ( piano seminterrato mq...; piano rialzato mq. ; piano primo mq..) quale sede dei servizi già erogati dall Azienda Speciale C.F.P. L immobile come sopra identificato viene concesso e consegnato libero da persone, nello stato in cui si trova al momento della consegna, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 2. Il Concessionario dichiara di aver verificato, prima della presentazione dell offerta, lo stato di fatto dell immobile stesso (nonché gli arredi e le attrezzature di pertinenza) e di accettarlo, 3
esonerando l Azienda e il Comune di Legnano da qualsivoglia responsabilità al riguardo. ART. 2) Il piano seminterrato del richiamato immobile è attualmente in uso parte alla Cooperativa La Mano, parte alla Società Pesistica Perseverant e parte in comune, ad uso deposito, tra la Cooperativa La Mano e l Azienda Speciale, come illustrato nella TAV. 1 Situazione esistente. A far data dal 1 settembre 2013 sarà resa disponibile a favore del Concessionario la porzione del seminterrato attualmente in uso alla Società Pesistica Perseverant e razionalizzati gli spazi con la Cooperativa La Mano, secondo quanto previsto nella TAV. 1 bis Nuova suddivisione. ART. 3) Il Concessionario si obbliga: 1. ad usare i locali, per tutta la durata della concessione, esclusivamente per le attività già svolte dal C.F.P., con possibilità di espansione organizzativa di ulteriori servizi coerenti con la destinazione attuale dell immobile; 2. a conservare i locali con la massima cura e diligenza e a non eseguire o far eseguire, se non previa espressa autorizzazione dell Amministrazione Comunale, mutamenti nei locali e negli impianti che non consentano in ogni momento il ripristino degli stessi allo stato attuale; pertanto il silenzio o l acquiescenza dell Amministrazione non avrà alcun effetto favorevole per il Concessionario. 4
Gli eventuali miglioramenti introdotti resteranno, al termine della concessione, di proprietà dell Amministrazione Comunale senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta. Il Concedente conserverà comunque il diritto di esigere che i locali al termine del rapporto vengano rimessi in pristino. 3. a dare immediato avviso per iscritto al Concedente degli interventi urgenti che si dovessero eseguire, motivando le caratteristiche di urgenza e necessità. ART. 4) La durata della presente concessione decorre dal. e sino al 31.08.2024. E fatta salva la possibilità del Comune di pretendere la restituzione dell immobile esclusivamente per scopi istituzionali anche prima della scadenza del contratto, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicare mediante lettera raccomandata. Le parti danno espressamente atto che la presente concessione in uso non rientra nel campo di applicazione della L. 392/78 e non costituisce affitto d azienda. ART. 5 Il canone di concessione è fissato in. (in lettere ) annui, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di.. entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. Il canone sarà aggiornato in misura pari alle variazioni dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall I.S.T.A.T. a decorrere dal secondo anno di concessione. 5
Il canone sopra indicato non sarà corrisposto dal Concessionario sino alla concorrenza dell importo, pari a (al netto dell IVA) dei lavori di manutenzione straordinaria del 4 Fiorellone, descritti nel Documento Generale d Inquadramento (DGI), costituente atto della gara aggiudicata al Concessionario, ed effettivamente eseguiti e documentati mediante esibizione delle relative fatture quietanzate. ART. 6) Sono a totale carico del Concessionario, le spese relative ai consumi di acqua, di gas metano per il riscaldamento e di energia elettrica, nonché le eventuali spese telefoniche. E fatto obbligo al Concessionario di procedere con la volturazione di tutte le utenze attualmente intestate al Comune di Legnano. Il Concessionario dovrà farsi carico della definizione dei criteri di suddivisione delle spese di acqua, energia elettrica e gas per riscaldamento con la Cooperativa La Mano e da questa preventivamente accettati mediante specifica sottoscrizione. ART. 7) Sono a totale carico del Concessionario le riparazioni sostenute per la conservazione dell immobile e le spese di manutenzione ordinaria per tutta la durata della concessione. Il Concessionario assume altresì a proprio totale carico gli oneri relativi agli interventi/investimenti sulla struttura descritti nell offerta tecnica presentata in sede di gara, che dovranno essere documentati al termine degli interventi stessi mediante esibizione delle relative fatture quietanzate. A tale riguardo il Concessionario si assume l obbligo di corrispondere all Amministrazione Comunale la differenza 6
tra l importo degli investimenti offerti e l eventuale minore somma effettivamente spesa e documentata; tale differenza sarà considerata quale acconto di pari importo sul corrispettivo dovuto dal Comune di Legnano per il servizio S.F.A., fino a concorrenza. ART. 8) A carico del Concessionario viene posto l onere di ottenere tutte le eventuali prescritte autorizzazioni per l esecuzione degli interventi/investimenti sulla struttura di cui al precedente art. 7, quali: Permesso di costruire o DIA; Parere ASL; Parere Conformità VV. F. qualora necessaria, sollevando l Amministrazione concedente da ogni responsabilità in merito. Al termine dei lavori sono parimenti a carico del Concessionario le procedure e le pratiche per l ottenimento del certificato di agibilità e la licenza d uso dell immobile, qualora richieste. Nel primo certificato, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti ai sensi dell art. 24 del D.P.R. 380/201 (testo unico sull edilizia), sono ovviamente ricompresi tutti i certificati e le dichiarazioni di conformità, nonché l accatastamento dell immobile. ART. 9) Il Concessionario riconosce al Concedente il diritto di eseguire sul bene concesso, senza indennità o compenso, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuno, a suo giudizio 7
insindacabile, anche se comporti limitazione all utilizzo del bene stesso, secondo principi di correttezza e buona fede tra le parti. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il Concessionario è costituito custode dei locali, dei relativi impianti e di quant altro in essi contenuto a qualsiasi titolo ed è pertanto responsabile della loro perdita o deterioramento, esonerando espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che all immobile potessero occorrere da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per furto tentato o consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali. ART. 10) L uso dei locali viene concesso esclusivamente per le attività attualmente svolte dal C.F.P., salvo quanto indicato all art. 3, punto 2. E, pertanto, espressamente vietato al Concessionario destinare i locali ad attività od usi diversi, nonché sub concedere in uso, nemmeno gratuito, in toto o anche parzialmente a terzi i locali a pena di decadenza dalla concessione. ART. 11) Il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo della porzione di edificio oggetto del presente contratto. A tal proposito si dà atto che il Concessionario presenterà, in sede di sottoscrizione del presente contratto, specifica polizza di assicurazione contro i danni, anche 8
causati a beni di proprietà di terzi, derivanti da incendio, allagamento, scoppio, fulmine ed eventi simili, nonché polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità civile nei confronti di terzi, ovvero nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro. E fatto salvo il diritto di rivalsa qualora i danni siano stati causati da dolo. ART. 12) Il Concessionario solleva altresì il Comune da responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente all utilizzazione del bene dato in concessione. ART.13) A garanzia del rispetto delle clausole e condizioni contrattuali il Concessionario ha costituito deposito cauzionale in favore del Comune di Legnano, presso la Tesoreria Comunale, per un importo pari ad un semestre del canone di concessione, da aggiornarsi annualmente con validità fino al termine del rapporto. ART.14) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato, per qualsiasi diritto, pretesa od eccezione. In caso di ritardato pagamento del canone rispetto le scadenze previste all art. 4, si applicheranno gli interessi moratori. Il mancato pagamento del canone protratto oltre un mese dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell art. 1453 del Codice Civile, e di incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 14 in misura corrispondente al debito, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno. 9
Resta impregiudicato il diritto del Comune di chiedere la risoluzione del contratto per altri motivi di inadempimento, a norma del predetto art. 1453. ART. 15) A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, si attribuisce altresì al Concedente la facoltà di risolvere il contratto, con effetto immediato, qualora il Concessionario non adempia all obbligo di rispettare le condizioni previste dagli artt. 3 e 11 del presente contratto. ART. 16) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente concessione saranno a carico del Concessionario. ART. 17) Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto si applicano le vigenti disposizioni di legge. Letto, confermato e sottoscritto Il Responsabile del Settore 4 Opere Pubbliche e Patrimonio (Ing. Edoardo M. Zanotta) ------------------------------------------- Il Concessionario (.. ) ------------------------------ Il Segretario Generale (Dott. Giuseppe Massimo Criserà) --------------------------------------------- 10