IL COLLEGIO ARBITRALE

Documenti analoghi
IL COLLEGIO ARBITRALE

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Sig. Federico Pastorello, nato a Rovereto il 9 luglio 1973, cod. fisc. PSTFRC73L09H612T,

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Avv. Dario Buzzelli

IL COLLEGIO ARBITRALE

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE. ha pronunciato all unanimità il seguente L O D O. nel procedimento di arbitrato (prot. n del 6 marzo 2009) promosso da:

IL COLLEGIO ARBITRALE. Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro)

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

L ARBITRO UNICO. Avv. Gabriella Palmieri

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL COLLEGIO ARBITRALE. Composto da. Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO

TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Minimi federali Il giovane di serie in addestramento tecnico

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Tribunale Nazionale di Arbitrato rato per lo Sport

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Ric. n. 4048/96 Sent. n. 700/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Sezione, con l intervento dei signori magistrati: SENTENZA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

REGOLAMENTO ARBITRATI

LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE. con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto

CAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

contro nei confronti di per l'annullamento

V E R B A L E della 3^ udienza L ARBITRO UNICO. Prof. Avv. Maurizio Benincasa

CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

Capitolo I Normativa tariffa forense

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Il Collegio Arbitrale composto da: L O D O

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

ATTO DI TRANSAZIONE. - COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento con sede in Ledro (TN) via

LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PRESIDENTE LUBRANO BOTTARI ARBITRO CINELLI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite

ha pronunciato la presente

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

FAC-SIMILE CONTRATTO DI RAPPRESENTANZA

,00 per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, o la somma maggiore o

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO. Il Giudice. letti gli atti del proc. n. 73/2012 RG, a scioglimento della

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ADESIONE RICORSO PER IL CONCORSO ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO

REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

IL COLLEGIO ARBITRALE

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ALL 1 ADESIONE RICORSO PER L ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MEDICINA GENERALE PER IL TRIENNIO

STUDIO LEGALE VIA NUNZIO MORELLO N PALERMO INFO SEGRETERIA: MAIL:

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Risoluzione N.107/E QUESITO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

contro per l'annullamento

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO. FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore Con gli avv.ti Francioso e Sozzi

F O G L I O I N F O R M A T I V O I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

contro nei confronti di per l'annullamento

STUDIO LEGALE VIA NUNZIO MORELLO N PALERMO INFO SEGRETERIA: MAIL:

TRIBUNALE DI. Filano, in virtù del mandato a margine dell atto di citazione del e di

INDICE. Art PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO. Art SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

Transcript:

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO all unanimità ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 3272 del 10 dicembre 2012-692) promosso da: Sig. Prof. Giovanni Tateo, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Annalisa Roseti, Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone parte istante CONTRO Sig. Blazej Szczepan Augustyn, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Paolo e Gianluca Rodella parte resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con istanza di arbitrato del 10.12.2012, prot. n. 3272, il prof, Giovanni Tateo, sul presupposto di aver ricevuto in data 3.6.2009 ed in data 30.8.2011 degli incarichi professionali dal sig. Blazej Szczepan Augustyn, ha chiesto il pagamento della somma di. 42.645,76 oltre accessori, a titolo di compensi per l attività svolta nell espletamento dei suddetti incarichi. Con memoria difensiva del 20.12.2012, prot. n. 3410, la parte intimata si è costituita in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto a percepire i compensi professionali relativi alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 nonché l infondatezza nel merito delle richieste riguardanti le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013. Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37-1 piano - stanza 1.54 00135 Roma tel. (+39) 06 3685 7801 (+39) 06 3685 7802 - fax (+39) 06 3272 3743 tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni

Alla prima udienza tenutasi il 17.1.2013 il Collegio ha esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha concesso alle parti dei termini per il deposito di note e repliche ed ha fissato l udienza di discussione per la data del 27.2.2013, facultando comunque le parti stesse a rinunziare a tale udienza. In seguito, le parti hanno rinunziato alla detta udienza ed il Collegio ha disposto ulteriore termine per il deposito di memorie conclusive che sono state regolarmente depositate da entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La questione oggetto del giudizio si riferisce ad una vertenza economica insorta tra un agente ed un calciatore. La stessa rientra dunque nella competenza del TNAS in virtù del combinato disposto degli artt. 23 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori e 34 del Codice di Giustizia Sportiva. 2. Il calciatore Blazej Szczepan Augustyn ha conferito al prof. Tateo l incarico di assisterlo nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche per la durata di 2 anni e con la previsione di un compenso pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva. Il suddetto calciatore, in data 1.7.2009, ha sottoscritto con la società Calcio Catania un contratto di prestazioni sportive nel quale erano previsti i seguenti corrispettivi: -. 213.228,85 lordi per la stagione sportiva 2009/2010; -. 213.228,85 lordi se in serie A ed. 159.237,64 lordi se in serie B per la stagione sportiva 2010/2011; -. 213.228,85 lordi se in serie A ed. 159.237,64 lordi se in serie B per la stagione sportiva 2011/2012; -. 213.228,85 lordi se in serie A ed. 159.237,64 lordi se in serie B per la stagione sportiva 2012/2013. Veniva altresì previsto, per la sola stagione 2009/2010, un premio mensile in relazione alla effettiva presenza in campo. 2.1. Successivamente, in data 30.8.2011, tra le stesse parti è intervenuto un nuovo contratto di mandato per la durata di 2 anni e sempre con la medesima previsione (5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva) per quanto riguarda i compensi del prof. Tateo. 2

3. Non avendo il calciatore adempiuto alle proprie obbligazioni, il ricorrente, a mezzo del suo legale, gli ha chiesto, con lettera del 29.3.2011, il pagamento della somma di. 10.661,44 per la stagione sportiva 2009/2010 ed. 10.661,44 per la stagione sportiva seguente. 3.1. Con successiva nota del 10.8.2012 il ricorrente, sempre per il tramite del suo difensore, ha chiesto altresì il pagamento dei compensi riguardanti le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 per un importo di. 21.322,88, e così per un totale complessivo di. 42.645,76, oltre accessori. 4. La difesa del calciatore eccepisce la prescrizione e/o la decadenza da ogni diritto relativo alle stagioni 2009/2010/ e 2010/2011, sostenendo che la norma applicabile al caso di specie è l art. 10, 5 comma, del Regolamento Agenti di cui al C.U. n. 48 del 28.12.2006, laddove è detto che L Agente deve far valere il diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato. Di conseguenza, avendo il prof. Tateo formulato istanza di arbitrato solo in data 13.11.2012, i termini di decadenza sarebbero ampiamente scaduti. Il convenuto, in particolare, formula tale eccezione sul presupposto che la dizione contenuta nel Regolamento L Agente deve far valere il diritto al compenso andrebbe interpretata nel senso che l agente, nel termine ivi indicato, ha l onere di far valere il proprio diritto giudizialmente. 4.1. Orbene, tale eccezione appare infondata, dal momento che la norma in parola non prevede affatto che l attività che l agente deve svolgere per evitare la decadenza sia esclusivamente la proposizione di un azione giudiziale, essendo quindi sufficiente una semplice manifestazione di volontà comunicata alla controparte - di esercitare il proprio diritto. D altronde - poiché è pacifico che anche ai giudizi innanzi a questo Collegio trovano applicazione i principi civilistici in tema di prescrizione, secondo cui il diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo fissato dalla legge (art. 2934 c.c.) e la prescrizione è interrotta da ogni atto (quindi anche stragiudiziale) che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 c.c.) - appare evidente che, nella fattispecie in esame, non si è verificata la prescrizione (e neppure la decadenza), dato che l istante, con lettera datata 29.3.2011 ed inviata il successivo 3

6.4.2011, di cui peraltro il convenuto non ha contestato la ricezione, ha chiesto espressamente il pagamento delle somme a lui spettanti. 4.2. Ad ulteriore conferma che quella appena esposta è la corretta interpretazione della disposizione di cui art. 10, 5 comma, del Regolamento Agenti è opportuno sottolineare che, quando il legislatore federale ha voluto ancorare il termine di decadenza alla proposizione di un giudizio, lo ha fatto espressamente: Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l azione di accertamento della giusta causa contro l Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca (così sia l art. 18, 4 comma, del Regolamento Agenti in vigore dall aprile 2010, sia l art. 11, 4 comma, della precedente normativa regolamentare del 2007). 4.3. Pertanto, in relazione alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011, il prof. Tateo ha diritto alla corresponsione della complessiva somma di. 21.332,88 oltre accessori di legge (IVA nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e fino al soddisfo). 5. Per quanto concerne la stagione sportiva 2011/2012 il resistente ritiene non dovuto il relativo compenso in base al presupposto che egli, nel corso di tale stagione sportiva, è stato tesserato con il Vicenza Calcio e la normativa applicabile (art. 10, 7 comma, del Regolamento Agenti) prevede che L Agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell incarico stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva. 5.1. Orbene, è pacifico tra le parti che, in relazione a tale stagione sportiva, il calciatore abbia sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con il Catania e che tale contratto sia stato poi ceduto a titolo temporaneo alla società Vicenza Calcio in data 31.8.2011. Spetta, pertanto, al ricorrente esclusivamente il compenso riguardante il periodo 1.7.2011/31.8.2011, e cioè il periodo di effettiva esistenza del contratto di prestazione sportiva con la società Catania, ma non anche quello relativo al contratto stipulato con il Vicenza. Pertanto, per la stagione sportiva 2011/2012, il prof. Tateo ha diritto, a tale titolo, alla corresponsione della somma di. 1.776,90 pari al 5% del corrispettivo annuo lordo 4

(diviso per dodici e moltiplicato per due) del calciatore, oltre accessori di legge (IVA nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e fino al soddisfo). 6. Per quanto concerne poi il compenso richiesto in relazione alla stagione sportiva 2012/2013, allo stato nulla è dovuto al prof. Tateo a tale titolo in quanto il relativo diritto sorge esclusivamente al termine della stagione sportiva, vale a dire a far data dal 30.6.2013, così come previsto dall art. 10, 6 comma, del Regolamento Agenti, secondo cui il pagamento del compenso procuratori stabilito, come nel caso di specie, in base ad una quota annuale dovrà effettuarsi al termine dell annualità contrattuale. 7. In definitiva, alla stregua di tutto quanto innanzi osservato, all istante spetta la complessiva somma di. 23.099,78 oltre accessori di legge (IVA nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo). 8. In considerazione del parziale accoglimento della domanda arbitrale, il Collegio dichiara compensate tra le parti le spese di lite per metà e pone a carico del convenuto la restante metà che liquida in. 1.500,00. Le spese per lo svolgimento dell arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale ed i costi sostenuti dai suoi membri sono posti a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidati in. 4.500,00 (quattromilacinquecento), oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide: 1. accoglie parzialmente l istanza proposta dal prof. Tateo e, per l effetto, condanna il sig. Blazej Szczepan Augustyn al pagamento, in favore del primo, della complessiva somma di. 23.099,78 oltre accessori di legge (IVA nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo); 2. rigetta ogni altra domanda; 3. compensa per metà le spese di lite e pone a carico del sig. Blazej Szczepan Augustyn la restante metà che liquida in. 1.500,00; 5

4. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna di esse, ma con il vincolo di solidarietà, le spese per lo svolgimento dell arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale ed i costi sostenuti dai suoi membri, così come liquidati in motivazione; 5. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna di esse, il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all unanimità in data 29/4/2013. Napoli, 29 aprile 2013 F.TO MARCELLO DE LUCA TAMAJO F.TO MAURIZIO BENINCASA F.TO TOMMASO EDOARDO FROSINI 6