Regime del risparmio gestito



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie L intervento dell Amministrazione Finanziaria operato con la R.M. 76/E/2013 ci offre lo spunto per delineare i tratti essenziali dei regimi previsti per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, con particolare attenzione alla determinazione del risultato netto di gestione nel regime del risparmio gestito. L intervento dell Amministrazione Finanziaria riguarda la deducibilità dell imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l opzione per l applicazione del regime del risparmio gestito previsto all art. 7, co. 4, del D.Lgs. n. 461/1997. L Amministrazione Finanziaria, rifacendosi alle conclusioni riportate nella R.M. 205/E/2003, nella quale si sanciva la deducibilità dal risultato netto di gestione per gli oneri e le commissioni comunque riconducibili alla gestione del patrimonio in base a criteri di inerenza, ha chiarito che l imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l opzione di cui all articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio. Premessa Per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, accanto al regime ordinario della dichiarazione dei redditi, disciplinato dall articolo 5, D.Lgs. n. 461/1997, che si caratterizza per la tassazione dei redditi indicati nell articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), D.P.R. 917/1986, al momento del realizzo, attraverso l autoliquidazione da parte del contribuente della relativa imposta sostitutiva, sono previste due modalità alternative di tassazione dei predetti redditi: il regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997); 1

e il regime del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997). Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche e le differenze dei regimi alternativi di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Tabella n. 1 Il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito Finalità Opzione Tassazione Determinazione base imponibile Esenzioni Regime del risparmio amministrato Risponde alla funzione di conservazione del patrimonio. L amministratore agisce esclusivamente su richiesta del risparmiatore Espressa richiesta da parte del contribuente Tassazione in base al realizzo per ciascuna operazione dei redditi diversi Plusvalenze per singole operazioni con la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative Cessione partecipazioni qualificate Regime del risparmio gestito Risponde alla funzione di generare profitti. Discrezionalità, limitata alle direttive impartite dal risparmiatore, in capo al gestore Espressa richiesta da parte del contribuente Tassazione sulla base del principio della maturazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi imputati al patrimonio gestito Risultato di gestione determinato come differenza tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese) Sono esclusi nella determinazione del risultato di gestione: - la cessione di partecipazioni qualificate; - i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; - i redditi esenti; 2

Prelievo Imposta sostitutiva su singola operazione (se positiva) applicata dall intermediario - i redditi soggetti a ritenuta d imposta o ad imposta sostitutiva. È possibile il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione. Imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione (se positivo) applicata dall intermediario Particolare attenzione va dedica alla determinazione della base imponibile, che differisce sensibilmente nei regimi analizzati. Tale differenza deriva dalle differenti caratteristiche dei regime del risparmio amministrato e del regime del risparmio gestito. In prima battuta pare opportuno precisare che in merito al momento di applicazione dell imposta, il regime del risparmio gestito si fonda sul principio della tassazione sul maturato in quanto prevede l imponibilità, anno dopo anno, degli incrementi di valore subiti da un dato patrimonio, indipendentemente dal loro effettivo incasso da parte del risparmiatore. L applicazione dell imposta è strettamente connesso con le caratteristiche del regime. Nel regime del risparmio amministrato le plusvalenze e gli altri guadagni di capitale scontano il prelievo solo al momento del loro effettivo realizzo, a seguito di operazioni di disinvestimento. Nella R.M. 76/E/2013 viene precisato che mentre nel regime del risparmio amministrato è possibile tassare le singole operazioni ordinate di volta in volta dall investitore all intermediario, nel regime del risparmio gestito la discrezionalità del gestore rende impraticabile tale via, rendendo necessario tassare il reddito (l incremento di valore del patrimonio) [ ] in capo al mandante al momento della sua maturazione - piuttosto che al momento del realizzo - quale risultato complessivo della gestione, indipendentemente dalla qualificazione individuale dei singoli proventi che lo compongono. Inoltre, va segnalata la differente modalità di determinazione della base imponibile. Infatti, nel regime del risparmio gestito è possibile compensare le minusvalenze, oltre che con le plusvalenze, anche con gli eventuali redditi di capitale (c.d. compensazione eterogenea). 3

Regime risparmio gestito: il risultato netto di gestione L art. 7, co. 4, D.P.R. 461/1997 detta, in riferimento al regime del risparmio gestito, la disciplina per la determinazione del risultato netto di gestione. In base alla richiamata disposizione, il risultato sul quale applicare l imposta sostitutiva del 20% è determinato sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Nella determinazione del risultato netto di gestione due sono gli aspetti ai quali prestare maggiore attenzione. In primis, si dovrà tener conto di prelievi e conferimenti che andranno rispettivamente sommati e sottratti nella determinazione del risultato netto di gestione. Ciò detto, vi è da segnalare che il dato che genera maggiori incertezze nella determinazione del risultato netto di gestione, riguarda gli oneri e le commissioni da ritenere deducibili. Nella seguente tabella si riportano alcuni interventi di prassi che hanno chiarito alcuni oneri e commissioni deducibili nella determinazione del risultato netto di gestione. Tabella n. 2 - La Prassi e la determinazione del risultato netto di gestione Documento di prassi C.M. 165/E/1998 R.M. 205/E/2003 Contenuto Sono deducibili la tassa sui contratti di borsa, delle commissioni di gestione, di quelle di negoziazione e dell eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale, con esclusione in ogni caso degli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni della gestione. Sono deducibili dal risultato maturato di gestione anche le spese di deposito, custodia ed amministrazione relative ad un contratto stipulato con la banca (e, quindi, con un soggetto diverso dal gestore). 4

Si propone il seguente esempio. Si ipotizzi un patrimonio iniziale del valore di Euro 100.000. Prelievi 30.000. Conferimenti 0. Spese deducibili 5.000 Risultato precedente gestione (10.000) Valore finale patrimonio 130.000 Tabella n. 3 Il calcole del risultato netto di gestione Patrimonio finale 130.000 Prelievi (+) +30.000 Conferimento (-) 0 Spese deducibili (-) (5.000) Risultato precedente gestione (-) (10.000) Valore patrimonio iniziale (-) (100.000) Risultato netto di gestione 45.000 Oneri e commissioni deducibili L Amministrazione Finanziaria, riferendosi agli oneri e alle commissioni deducibili nella determinazione del risultato netto di gestione, nella R.M. 205/E/2003 aveva chiarito che l elencazione effettuate nella C.M. 165/E/1998 è meramente esemplificativa, ritenendo che, in via generale, sono deducibili dal risultato maturato della gestione gli oneri e le commissioni comunque riconducibili alla gestione del patrimonio in base a criteri di inerenza. Nel citato documento di prassi, dunque, si ampliano le fattispecie di oneri e commissioni deducibili dal risultato netto di gestione, individuando il principio base della deducibilità, l inerenza dell onere o della commissione rispetto al patrimonio gestito. Nella R.M. 76/E/2013 si affronta il tema della deducibilità, nella determinazione del risultato netto di gestione, dell imposta di bollo dovuta sugli estratti conto ovvero sui rendiconti relativi al patrimonio gestito ai sensi dell articolo 13, commi da 2 a 2- ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In particolare, è bene precisare che: - l articolo 13, co. 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede che sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (tali sono considerati i rendiconti del servizio di gestione di portafogli) anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, l imposta è dovuta, per ogni esemplare, nella misura proporzionale dell 1,5 per mille a decorrere dal 2013. In ogni caso, l imposta è dovuta nella misura 5

minima di euro 34,20 e, a decorrere dall anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica; - nel caso di rendiconti di gestione inviati a soggetti che non rientrano nella nozione di clientela, si rende invece applicabile l imposta di bollo ordinaria di euro 2,00 di cui all articolo 13, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, qualora l importo superi euro 77,47. Le conclusioni dell Amministrazione Finanziaria nella R.M. 76/E/2013, richiamando quando precedentemente disposto con la R.M. 205/E/2003, ammettono la deducibilità qualsiasi onere o commissione purché si rispetti il principio di inerenza rispetto al patrimonio gestito, caratteristica sussistente nel caso dell imposta di bollo dovuta sugli estratti conto ovvero sui rendiconti relativi al patrimonio gestito ai sensi dell articolo 13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Oltre a fornire tale chiarimento, l Amministrazione Finanziaria si esprime sulla deducibilità o meno di altri oneri e commissioni, sempre tenendo conto principio di inerenza rispetto al patrimonio gestito. Tali fattispecie vengono riassunte nella seguente tabella. Tabella n. 4 - Oneri e commissioni deducibili dal risultato netto di gestione R.M. 76/E/2013 Oneri e commissioni Deducibilità Imposta di bollo (Articolo 13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). SÌ Imposta di bollo speciale (Articolo 19, co. 6, D.L. 201/2011 conv. con mod. L. 214/2011). Imposta relativa al trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (art. 1, co. 491, L. 228/2012) Imposta sui derivati (art. 1, co. 492, L. 228/2012). Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza (art. 1, co. 495, L. 228/2012). - Riproduzione riservata - 6