ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

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Milano, 31 Gennaio 2014 Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico Direzione Mercati Unità Mercati Elettrici all'ingrosso Piazza Cavour 5 20121 Milano Osservazioni al DCO 587/2013/R/eel Modalità di riequilibrio ex articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n.99. Ulteriori orientamenti La disciplina degli interconnector (con l associato servizio di import virtuale) rappresenta solo una delle molteplici e multiformi agevolazioni concesse negli ultimi anni ai cosiddetti clienti energivori in nome della competitività dell industria nazionale: trattasi, nei fatti, di un intervento di politica industriale che, invece di essere più correttamente messo a carico della fiscalità generale, risulta finanziato attraverso le bollette di tutti i clienti finali. In particolare il costo complessivo del servizio di import virtuale ammonta a diverse centinaia di milioni all anno, importi che sono ad oggi interamente coperti tramite il corrispettivo uplift. In generale non siamo sempre necessariamente contrari a interventi volti a promuovere la competitività delle imprese localizzate sul territorio nazionale, purché ciò avvenga senza creare distorsioni sul mercato e/o portare vantaggi competitivi per i soggetti beneficiari a forte discapito di tutti gli altri. Nella fattispecie degli interconnector in particolare risulta a nostro avviso importante che i vantaggi economici derivanti dall esenzione concessa ai soggetti selezionati siano destinati alla copertura dei costi per il consumo di energia elettrica ai fini industriali: in nessun modo il soggetto selezionato dovrebbe poter utilizzare la capacità in esenzione per fare trading transfrontaliero di energia elettrica. In caso contrario, infatti, si avrebbe una concorrenza sleale con gli altri operatori di mercato, che dovrebbero sostenere il costo di approvvigionamento della capacità di trasporto, costo dal quale, invece, il soggetto selezionato sarebbe immune. Osservazioni generali sulla capacità in esenzione Il presente Documento di Consultazione si focalizza sulle modalità di riequilibrio a vantaggio dei clienti finali dei benefici che i soggetti selezionati per il finanziamento degli interconnector stanno ottenendo dal servizio di import virtuale.

A latere della specifica tematica si ritiene comunque opportuno cogliere l occasione della presente consultazione per condividere alcune riflessioni sull utilizzo che i soggetti selezionati potranno fare della capacità concessa in esenzione. In generale l esenzione potrebbe essere di natura fisica o finanziaria. Nel primo caso i soggetti beneficiari avrebbero a disposizione una banda riservata di capacità sull interconnessione, mentre nel secondo caso tutta la capacità associata all interconnector verrebbe allocata secondo meccanismi di mercato, ma i relativi proventi, invece di andare a beneficio dell intera collettività, sarebbero distribuiti fra i soli soggetti beneficiari. Al di là dell opportuno modello che sarà scelto, è comunque di fondamentale importanza che l esenzione non crei distorsioni al mercato e non ostacoli la concorrenza. Di seguito si riportano alcuni aspetti che, a nostro avviso, dovrebbero essere tenuti in adeguata considerazione in sede di rilascio dell esenzione e di scelta del relativo modello. Esenzione legata al consumo industriale Il bando di selezione dei soggetti finanziatori degli interconnector da parte di Terna prevede che il soggetto selezionato debba prelevare mediamente su base annua almeno il 70% della potenza richiesta in esenzione, pena la perdita dei relativi diritti. Questo limite, di fatto, aggancia il sistema degli interconnector con la presenza di un effettivo consumo da parte del soggetto beneficiario: ciò consente di prevenire a priori potenziali comportamenti opportunistici di operatori che potrebbero essere indotti a chiudere i propri impianti di consumo e a utilizzare la capacità in esenzione per fare trading di prodotti energetici; una scelta siffatta, infatti, farebbe venir meno i benefici connessi all interconnector con perdita della capacità in esenzione. Si ritiene quindi molto opportuno che in sede di definizione delle modalità di riequilibrio l Autorità ribadisca espressamente il rispetto della soglia minima di consumo del 70% e definisca apposite modalità di rigorosa verifica del rispetto di questa condizione da parte dei soggetti beneficiari. In particolare, a nostro avviso, in caso di esenzione fisica il soggetto che non rispettasse il vincolo non solo dovrebbe perdere tutti i diritti futuri in merito all interconnector, ma dovrebbe essere altresì costretto a pagare al sistema una penale correlata al valore della capacità (calcolato sulla base, ad esempio, dell asta annuale sulla medesima frontiera) ottenuta in esenzione in eccesso rispetto al proprio consumo medio. In caso di esenzione economica invece il soggetto in questione dovrebbe vedersi riconosciuti soli i proventi relativi al proprio consumo medio, mentre la parte relativa al mancato consumo dovrebbe andare a vantaggio dell intera collettività.

Utilizzo della capacità in esenzione In caso di esenzione fisica, la capacità sarà con ogni probabilità attribuita ai soggetti beneficiari in termini di PTR (diritti fisici) sulle relative frontiere. Il soggetto beneficiario non dovrebbe quindi in tal senso poter commercializzare i propri PTR sui mercati secondari della capacità: lo spirito della Legge 99/09 è infatti proprio quello di concedere al cliente energivoro di utilizzare la capacità per contenere i costi dei propri consumi; la vendita sui mercati secondari consentirebbe invece di trarne un profitto ulteriore, con un indebito vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori del mercato che hanno dovuto comprare tali diritti sulle piattaforme organizzate (CASC). In aggiunta il cliente energivoro dovrebbe essere soggetto al principio UIOLI: la capacità non nominata (direttamente o per conto di un trader appositamente selezionato) dovrebbe essere resa disponibile al mercato e assegnata secondo i dettami del market coupling (ove presente) o attraverso le aste giornaliere; i proventi di tale assegnazione non dovrebbero andare al soggetto beneficiario (come invece accade per tutta la capacità assegnata tramite meccanismi di mercato che obbedisce al differente principio UIOSI), bensì essere trattenuti dal TSO e portati a vantaggio di tutti i clienti finali. Il problema non si pone invece ovviamente in caso di esenzione finanziaria che già preveda l allocazione a mercato dell intera capacità. Curtailment della capacità Al fine di facilitare la realizzazione di nuove linee, il DM 21 ottobre 2005 prevede che il TSO non possa in alcun modo tagliare la capacità in esenzione per i primi 5 anni di esercizio dell interconnector: in caso di indisponibilità di quest ultimo il TSO deve rendere disponibile la capacità su altre linee. Si ritiene che questa misura non debba essere applicata agli interconnector di cui alla Legge 99/09, in quanto la loro realizzazione dipende in ultima istanza da Terna (previo finanziamento da parte dei soggetti beneficiari) e non direttamente dal soggetto beneficiario: in caso di esenzione fisica la capacità dovrebbe, pertanto, essere soggetta alle stesse regole di firmness (e quindi di riduzione) prevista per tutta la capacità realizzata dai TSO e allocata tramite meccanismi di mercato. Nel caso di esenzione finanziaria andrebbero redistribuiti ai soggetti beneficiari i proventi d asta al netto dei costi sostenuti dal TSO per la gestione della firmness: in altre parole i soggetti beneficiari dovrebbero condividere oneri (la firmness) e onori (il valore della capacità) associati alla gestione commerciale dell interconnector.

Import/export ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER La finalità della Legge 99/09 è come già sottolineato quella di consentire ai clienti energivori di importare energia elettrica per i propri consumi. La capacità in esenzione fisica dovrebbe, pertanto, riguardare solamente i flussi in import, e in nessun caso i diritti di transito dovrebbero invece al contrario poter essere utilizzati in export. In tal caso, infatti, saremmo di fronte a una indebita concorrenza sleale, in quanto il soggetto beneficiario avrebbe a disposizione un bene scarso (la capacità) senza averne sostenuto il relativo costo. Nel caso finanziario, invece, solo i proventi relativi alla capacità in import dovrebbero essere allocati ai soggetti beneficiari, mentre i proventi per l export dovrebbero andare a vantaggio dell intero sistema elettrico. Risposte agli spunti di consultazione Si concorda con gli orientamenti in materia di restringimento della durata dell esenzione (o dei relativi benefici). Ci sono, tuttavia, alcuni aspetti di dettaglio per i quali rinviamo alla trattazione dei singoli spunti. S1: Si ritiene opportuno introdurre una modalità di riequilibrio che preveda una compressione del periodo ventennale di esenzione di un numero di anni almeno pari a quello per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie? Si ritiene la compressione del periodo ventennale di esenzione la misura principale per assicurare il necessario riequilibrio a favore dei clienti non energivori dei benefici associati ai soggetti beneficiari. S2: In caso di risposta affermativa allo spunto S1, si ritiene opportuno prevedere che al termine del periodo di esenzione compresso come sopra - gli interconnector siano trasferiti a Terna nelle modalità descritte al par 4.1? La proposta di trasferimento a titolo oneroso (con valore pari al costo storico al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici) per gli interconnector di cui alla Legge 99/09 si pone in discontinuità con quanto sinora applicato alle altre infrastrutture esentate. Per evitare discriminazioni si ritiene quindi opportuno che la stessa modalità di trasferimento debba essere applicata sia alle interconnessioni che sono state già esentate sia ai nuovi interconnector.

S3: Si ritiene opportuno prevedere che l applicazione delle modalità di riequilibrio di cui al paragrafo 4.1 siano applicabili solo nei casi in cui i soggetti selezionati stessi presentino una richiesta di esenzione in cui autonomamente prevedano una compressione dei propri diritti coerente con le modalità di riequilibrio di cui al paragrafo 4.1? Si ritiene improbabile che i soggetti selezionati presentino una richiesta di esenzione con riduzione autonoma dei propri diritti. L ideale sarebbe, pertanto, piuttosto quello di prevedere una riduzione automatica del periodo di esenzione da applicare a tutti i soggetti selezionati, indipendentemente che abbiano o meno proposto una riduzione volontaria dei propri diritti. Ci rendiamo tuttavia conto che una tale disposizione non potrebbe esser autonomamente attuata dall Autorità, in quanto il rilascio dell esenzione spetta al Ministero ai sensi del DM 21 ottobre 2005 e non all Autorità. Quest ultima, chiamata solamente a rilasciare un parere, dovrebbe comunque farsi carico di suggerire il rilascio dell esenzione per un periodo inferiore ai 20 anni per tenere conto dei benefici che i clienti finali hanno ottenuto dal servizio di importazione virtuale. Spetterebbe poi al Ministero accogliere o meno il suggerimento. S4: In caso di risposta affermativa allo spunto S3, si ritiene opportuno che nei casi in cui la richiesta di esenzione non preveda essa stessa la compressione dei diritti a favore della generalità dei clienti, siano definite modalità di riequilibrio alternative come quelle descritte al par. 4.4? In caso di rilascio dell esenzione per 20 anni (e quindi di mancato accoglimento da parte del Ministero dei suggerimenti dell Autorità in termini di riequilibrio) si concorda con l opportunità di prevedere misure di riequilibrio alternative. La proposta del paragrafo 4.4 (sottrazione della capacità in esenzione dalla disponibilità dei soggetti selezionati e allocazione al mercato tramite asta con proventi destinati a favore dei clienti finali) incontra il nostro favore: in linea di principio comporterebbe infatti benefici equivalenti a quelli della mancata esenzione, in quanto la capacità verrebbe interamente venduta a mercato; l unica differenza sarebbe associata al corrispettivo a copertura dei costi che con questa nuova modalità il sistema dovrebbe corrispondere ai soggetti selezionati, corrispettivo invece assente in caso di compressione del periodo di esenzione. Restando comunque come sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. Paolo Ghislandi