REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA. Art. 1 Oggetto del Regolamento

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Approvato con C.C. n. 72 del 09/11/2009 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l assegnazione e l uso, a titolo precario, degli alloggi nella disponibilità del Comune di Pescia per far fronte a situazioni di disagio o emergenza abitativa manifestate da persone o famiglie residenti sul territorio di Pescia. Art. 2 Obiettivo da perseguire Gli alloggi devono essere gestiti in modo tale da favorire la più ampia fruizione e, conseguentemente, evitarne l occupazione stabile e permanente. Art. 3 Tipologia degli alloggi La tipologia degli alloggi è così determinata: 1. alloggi di proprietà comunale, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica assegnati dal Comune prescindendo dalle norme regionali che disciplinano la materia; 2. alloggi di proprietà privata appositamente assunti in locazione dal Comune a seguito di precisi accordi tra l Ente e privati, allorquando se ne evidenzia la necessità. Art.4 Requisiti Sono considerati in condizione di emergenza abitativa ed hanno il diritto alle prestazioni di cui al presente Regolamento i singoli cittadini e i nuclei familiari residenti nel Comune di Pescia che alla data della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 1. residenza nel Comune di Pescia da parte del richiedente e dei componenti il nucleo familiare non inferiore a tre anni alla data della presentazione della domanda di assegnazione per i casi di disagio abitativo; 2. Cittadini italiani, cittadini extracomunitari in possesso di Carta di Soggiorno e cittadini comunitari con Attestazione di Regolare Permanenza. 3. sfratto esecutivo ordinato dall Autorità Giudiziaria. Sono esclusi provvedimenti di sfratto promossi per qualsiasi motivo per conto del soggetto gestore del Patrimonio Pubblico o per occupazione senza titolo; 4. sottoposti a rilascio dell alloggio per eventi eccezionali (calamità, sgombero per pubbliche finalità etc.) che saranno valutate dalla Commissione; 5. le famiglie e/o le persone il cui disagio abitativo è dovuto a sfratto per morosità dovuto a condizioni socio-economiche gravi e attestati dal Servizio di Assistenza Sociale competente; 6. non titolarità, da parte del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualunque località del territorio

nazionale, salvo il caso in cui il richiedente presenti sullo stesso una dichiarazione di inabitabilità certificata dall autorità competente; 7. assenza di adeguate reti familiari tenute ad intervenire per il superamento del disagio abitativo, valutate dal Servizio di Assistenza Sociale competente; 8. reddito annuo, comprensivo dei redditi esenti, non superiori ai limiti stabiliti dalla Regione per l accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 9. patrimonio mobiliare familiare inferiore a. 1.000,00, desunto dall ultima dichiarazione dell indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, al momento dell assegnazione e per tutto il periodo di permanenza negli alloggi. La verifica dei requisiti viene effettuata con cadenza annua: quelli reddituali entro la data di scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione e gli altri dalla data del contratto di locazione o sub locazione. Art.5 Durata Concessione Gli alloggi vengono concessi per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e, comunque con durata non superiore ai due anni dalla data di concessione dell alloggio. In circostanze eccezionali, la Commissione, può autorizzare una proroga di un anno del contratto quando il perdurare del grave disagio socio-economico del concessionario non consenta soluzioni alternative. Allo scadere dei due anni, o in caso di proroga, del termine ulteriormente concesso, verrà predisposto, con apposita ordinanza Dirigenziale, il rilascio dell immobile occupato senza titolo da parte del concessionario inottemperante agli obblighi contrattuali, secondo le modalità e le procedure previste dall art. 34 della L.R.T. 96/96. Art.6 Contenuto e presentazione della domanda La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell anno, utilizzando il modulo appositamente predisposto dall Ufficio Casa del Comune di Pescia; A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti: - fotocopia della carta di identità, carta di soggiorno se cittadini extracomunitari o Attestazione di Regolare Permanenza se cittadini comunitari; - attestazione ISEE; - documentazione relativa ai requisiti di cui all art.4 del presente Regolamento; I presupposti e requisiti di accesso sono attestati dagli interessati mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Le domande giacenti presso il Comune al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolarizzate ed integrate con i documenti occorrenti per la verifica dei presupposti e dei requisiti di cui all art. 4 Art.7 Istruttoria delle domande L Ufficio Casa procede all istruttoria della domanda presentata, verificando la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell interessato e aggiorna periodicamente la graduatoria in relazione ai punteggi di cui all art. 9.

Art. 8 Commissione La Commissione per la concessione degli alloggi di emergenza è così formata: Il Dirigente del servizio; Funzionario Responsabile di A.O. Politiche Sociali; Coordinatore di A.D.O. o suo delegato; Un rappresentante del soggetto gestore del Patrimonio Pubblico; Dare atto che alla Commissione parteciperanno, in qualità di osservatore e senza diritto di voto, gli Assessori alle Politiche della Famiglia e alla Casa. Le funzioni di segretaria della Commissione saranno svolte da dipendente comunale individuato dal Presidente con proprio provvedimento. Art. 9 Punteggi e criteri di Priorità La Commissione di cui all art. 8 provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri: CRITERI PUNTEGGI PUNTEGGI AGGIUNTIVI Sfratto esecutivo ordinato dall Autorità Giudiziaria per finita locazione Sfratto esecutivo ordinato dall Autorità Giudiziaria per morosità Reddito procapite del nucleo familiare comprensivo dei redditi esenti (determinato con le modalità di cui alla lettera f della Tabella A della L.R. 96/96) Nucleo familiare con minore da 0 a 14 anni a carico Nucleo familiare con minore da 14 a 17 anni a carico Nucleo familiare con minore disabile Punti 5 Fino a 3 punti ( da modulare sulla base del rapporto fra reddito e affitto con apposito disciplinare, vedi art. 4 comma 6) - non superiore all importo annuo di una pensione sociale per persona: Punti 3; - non superiore all importo annuo di una pensione minima inps per persona: Punti 2; Punti 3 Punti 2 Punti 4 Punti 0,5 per ogni figlio minore successivo al secondo Punti 0,5 per ogni figlio minore successivo al secondo Nucleo familiare con persone disabili Punti 3 Punti 0,5 se la persona disabile è ultra70enne

Nucleo monoparentale con figli minore a carico Nucleo familiare con persona ultra70enne a carico Nuclei familiari già in carico al Servizio di Assistenza Sociale Territoriale da oltre 6 mesi con progetti finalizzati all individuazione di un alloggio Punti 4 Punti 2 Da 3 a 5 punti Punti 0,5 per ogni figlio minore successivo al secondo Punti 0,5 per ogni persona ultra70enne successiva alla seconda A parità di punteggio precedono nell ordine: - i nuclei con minori, secondo il criterio di minore anzianità; - i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap; - i nuclei con presenza di soggetti anziani ultrasettantenni. Art.10 Gestione della Graduatoria La graduatoria viene aggiornata ogni 3 mesi sulla base delle domande presentate. La graduatoria con indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente viene pubblicata nelle opportune forme per trenta giorni consecutivi. Dopo un anno di permanenza nella graduatoria senza conseguimento del beneficio della concessione, i richiedenti dovranno rinnovare la domanda aggiornando gli elementi utili alla valutazione. Art.11 Scelta degli alloggi La scelta dell alloggio da concedere in uso è compiuta dalla Commissione secondo l ordine di precedenza, tenendo conto delle caratteristiche degli alloggi disponibili e della tipologia del nucleo familiare. Gli alloggi vengono consegnati allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano con stipula di apposito verbale controfirmato dalle parti. Art. 12 Modalità e condizioni per la concessione in uso I beneficiari sottoscrivono con l Amministrazione del Comune di Pescia apposito contratto che definisce gli obblighi delle parti, le modalità, le condizioni della concessione e dell eventuale risoluzione. Il beneficiario ha l obbligo di presentare domanda per l assegnazione di alloggi di Edilia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca della concessione. I beneficiari sono tenuti a chiedere preventiva autorizzazione al soggetto gestore del Patrimonio Pubblico in caso di ospitalità nei confronti di altre persone, non inserite nel contratto di cui sopra e, a comunicare tempestivamente ogni variazione del numero dei componenti familiari e delle condizioni economico-sociali del nucleo stesso, pena la revoca della concessione.

Il beneficiario dovrà occupare l alloggio entro quindici giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa, salvo motivi sopraggiunti dalla volontà del concessionario che saranno valutati dalla Commissione di cui all art. 8. Art. 13 Canone di concessione Il canone concessorio richiesto agli assegnatari sarà calcolato secondo le modalità previste dalla e dalle leggi vigenti, sentita la Commissione di cui all art. 8. Al concessionario che abbia ottenuto una proroga di cui all art. 4, sarà applicata una maggiorazione del canone di locazione, il cui importo sarà stabilito dalla Commissione di cui all art. 8. Art. 14 Manutenzione dell alloggio Sono a carico del concessionario i lavori di manutenzione ordinaria. Le opere di manutenzione straordinaria che il concessionario intendesse eseguire nell alloggio, dovranno essere subordinati al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell Amministrazione Comunale, e saranno completamente a carico del concessionario senza alcun rimborsi delle spese sostenute. Sono altresì a carico del concessionario le spese inerenti le utenze domestiche (telefono, energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua, etc.) nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ove previste, le spese condominiali. Art.15 Condizioni risolutive della concessione in uso temporaneo La concessione temporanea dell alloggio viene comunque revocata, previa valutazione della Commissione di cui all art. 8, ogni qualvolta il beneficiario: non sia più in possesso dei requisiti per la concessione di cui all art. 4 del presente Regolamento; Abbia ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false; non abbia preso possesso, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dell alloggio concesso; abbia ceduto del tutto o in parte l alloggio concesso; non abiti stabilmente l alloggio, o ne muti la destinazione d uso durante la concessione; abbia adibito l alloggio ad attività illecite; sia moroso da almeno tre mesi nel pagamento del canone di affitto e/o del canone condominiale; ospiti, anche temporaneamente terze persone senza l autorizzazione scritta dell Ufficio competente; ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza; non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Pescia. La revoca della concessione avviene attraverso provvedimento Dirigenziale con le modalità previste dalle normative vigenti previo parere da parte della Commissione competente di cui all art. 8.

Art. 16 Controlli e sanzioni Ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade per effetto dell art. 75 del D.P.R. 445/2000 dalla concessione dell alloggio. Per l effettuazione dei relativi controlli il Comune si avvale del Corpo di Guardia di Finanza sulla base degli accordi precedentemente stipulati.