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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le petizioni 8.10.2010 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 192/2010, presentata da Klaus P. Schacht, cittadino tedesco, a nome di 50 imprese di gioco a concorso e pronostici, sull'esenzione dall'iva per i proventi delle slot machines 1. Sintesi della petizione Da 18 anni, in Germania è in corso una discussione sull'obbligo dei gestori delle slot machines a versare l'iva sui proventi di tale attività. Il firmatario sostiene che la normativa comunitaria accordi una certa flessibilità agli Stati membri, di cui la Germania si è avvalsa per alcuni tipi di proventi da gioco, ma non per le slot machines. Per tre volte, la questione è stata portata davanti alla Corte di giustizia europea, che è chiamata ancora una volta a pronunciarsi. Il firmatario ritiene che i produttori di slot machines esercitino un'indebita pressione sulla Corte, per influenzarne la decisione. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 9 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010. "Il firmatario, avvocato che esercita in Germania, rappresenta 50 operatori di macchine da gioco. In sostanza, critica il trattamento IVA delle transazioni effettuate dagli operatori nel settore del gioco d'azzardo in Germania e, facendo riferimento a diverse sentenze della Corte di giustizia dell'unione europea, conclude sostenendo che l'attuale normativa nazionale sull'iva viola il diritto dell'ue. A suo parere, conformemente alla disposizione della direttiva sull'iva, il fatturato generato dalle macchine da gioco deve essere esente dall'iva. Tuttavia, ai sensi della normativa tedesca relativa all'iva, tali transazioni sono soggette a detta imposta. CM\834575.doc PE450.795v01-00 Unita nella diversità

Il firmatario fa riferimento a una pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof presentata dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea l'11 febbraio 2009 e registrata come C- 58/09. La causa riguarda l'interpretazione del margine di discrezionalità conferito agli Stati membri per quanto riguarda l'esenzione dei giochi d'azzardo. La controversia di cui alla causa principale nasce dalla contestazione di un operatore economico nei confronti di una decisione volta ad assoggettare i proventi delle slot machines all'iva. Il firmatario sostiene che la Commissione, a prescindere dall'iniziativa del cancelliere, debba intervenire nella procedura C-58/09 dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea onde evitare un ripetersi di casi precedenti. Sostiene inoltre che, all'epoca, i fabbricanti di slot machines esercitavano una certa pressione sulle parti per influenzarne le osservazioni. Chiede altresì che la Commissione esorti la Corte a esprimersi sulla questione della prescrizione nel contesto della procedura attuale. a) Compatibilità della legislazione nazionale in materia di IVA con la direttiva sull'iva Conformemente alla prima frase dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'umsatzsteuergesetz 2005 (normativa sull'iva, in appresso: 'UStG'), le forniture di beni e servizi effettuate a titolo oneroso e commerciale da un operatore del settore in Germania sono soggette a IVA. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, lettera b), dell'ustg 1993, nella versione in vigore fino al 5 maggio 2006 incluso, le transazioni che rientravano nell'ambito di applicazione della legge sulle scommesse e sulle lotterie (Rennwett- und Lotteriegesetz) e il fatturato dei casinò pubblici legalmente autorizzati, derivante dall'attività dei casinò, erano esenti dall'iva. Tuttavia, nella sentenza del 17 febbraio 2005 relativa alle cause riunite C-453/02 e C-462/02 Linneweber e Akritidis sull'interpretazione dell'articolo 13 B, lettera f), della sesta direttiva sull'iva 1 (versione precedente dell'attuale articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sull'iva 2 ), la Corte di giustizia dell'unione europea ha stabilito che la suddetta disposizione preclude la legislazione nazionale, secondo cui i proventi derivanti dai giochi d'azzardo e dalle macchine da gioco sono esentasse nella misura in cui ottenuti in casinò pubblici legalmente autorizzati, mentre i proventi tratti dalla stessa attività condotta da un operatore commerciale in altra sede non usufruiscono dell'esenzione fiscale; un operatore di slot machines può far direttamente riferimento a tale disposizione dinanzi al giudice nazionale per evitare l'applicazione di norme della legislazione nazionale incoerenti rispetto alla stessa. In risposta a tale sentenza, l'umsatzsteuergesetz è stato modificato eliminando l'esenzione dall'iva nel caso di transazioni effettuate da casinò pubblici legalmente autorizzati. 3 La versione riveduta dell'umsatzsteuergesetz prevede che tutte le transazioni da macchine da 1 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145 del 13.6.1977, pagg. 1 40. 2 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006. 3 Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen del 28 aprile 2006, pubblicato il 5 maggio 2006 nel BGBl. I 2006 (n. 22), 1095, articoli 2 e 4. PE450.795v01-00 2/5 CM\834575.doc

gioco e da qualsiasi altra forma di gioco d'azzardo (ad esempio, la roulette), all'interno o all'esterno dei casinò non coperti dal Rennwett- und Lotteriegesetz, siano soggette a IVA. Conformemente all'attuale articolo 4, paragrafo 9, lettera b), dell'ustg 2005 in vigore dal 6 maggio 2006, quanto riportato di seguito risulta esente da imposte: 'fatturato registrato nell'ambito di applicazione della legge sulle scommesse e sulle lotterie. Il fatturato registrato nell'ambito di applicazione della legge sulle scommesse e sulle lotterie, esente dalle imposte sulle scommesse e sulle lotterie o su cui non sono generalmente riscosse imposte, non dovrebbe essere esente dall'imposta sul fatturato'. Secondo il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale tedesca), per pronunciare una sentenza nel caso nazionale, risultava necessaria un'interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sull'iva. Pertanto, ha deciso di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'unione europea per chiedere se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sull'iva deve essere interpretato nel senso che l'esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione, consente loro di esentare dall'iva soltanto taluni giochi di azzardo o con poste in denaro. La causa Leo-Libera GmbH è stata registrata come C-58/09. Il 10 giugno 2010, la Corte di giustizia dell'unione europea ha pronunciato la propria decisione in merito. Per quanto concerne lo scopo dell'esenzione in questione, la Corte ha rammentato che, in materia di giochi di azzardo o con poste in denaro, gli Stati membri non solo sono liberi di determinare le condizioni e i limiti dell'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sull'iva, ma dispongono altresì di un margine di valutazione discrezionale che consente loro di impedire in tutto o in parte attività di tale natura o di limitarle e prevedere a tale fine modalità di controllo più o meno rigorose. La Corte ha osservato che, conformemente alla formulazione di cui all'attuale articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sull'iva risulta che tale disposizione ha lasciato un ampio margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l'esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi dal momento che consente ai detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali il beneficio di tale esenzione può essere subordinato. Infine, la Corte ha stabilito che l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sull'iva deve essere interpretato nel senso che l'esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all'esenzione dall'iva prevista da tale disposizione, consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d'azzardo e con poste in denaro. Di conseguenza, l'attuale normativa tedesca sull'iva non viola l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva in materia. b) Scopo e obiettivo del riferimento per una questione pregiudiziale Nell'ambito della pronuncia pregiudiziale nella causa C-58/09, il cancelliere della Corte di giustizia dell'unione europea ha trasmesso alla Commissione una copia della domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (ex articolo 226 del trattato CE). Conformemente al secondo paragrafo CM\834575.doc 3/5 PE450.795v01-00

dell'articolo 23 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia 1, le parti coinvolte nella causa portata dinanzi al giudice nazionale, gli Stati membri, la Commissione e, nel caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno facoltà di trasmettere osservazioni scritte alla Corte sulle domande di pronuncia pregiudiziale. Pertanto, il rappresentante della Commissione competente in materia ha comunicato le proprie osservazioni scritte (e orali durante l'udienza) sulla causa in relazione alla domanda posta dal giudice nazionale. È opportuno notare che l'articolo 267 del TFUE è il meccanismo attraverso il quale i giudici nazionali e la Corte di giustizia dell'unione europea discutono sull'adempimento opportuno della legislazione dell'ue, qualora sussistano conflitti con le norme nazionali. In generale, è il giudice nazionale a decidere se inserire un riferimento o meno, benché debbano farlo le istanze superiori in caso di problemi di interpretazione. Tuttavia, il semplice fatto che una parte sostenga, dinanzi al giudice nazionale, che la controversia sollevi una questione inerente all'interpretazione della legislazione dell'ue non significa che la giurisdizione abbia l'obbligo di considerare la questione sollevata ai sensi dell'articolo 267 del TFUE. Nessuna indicazione ha tuttavia precisato l'eventuale formulazione inadeguata o imprecisa della questione a cui si riferiva il Bundesfinanzhof. Invero, la Corte di giustizia dell'unione europea è disposta a correggere i riferimenti strutturati in modo non adeguato 2. Le questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici nazionali devono essere inerenti al caso in esame presso questi ultimi. Un caso in cui sia abbastanza ovvio che l'interpretazione del diritto dell'ue richiesta da tali questioni non sia minimamente in relazione ai fatti reali dell'azione principale o del relativo scopo, in cui il problema è ipotetico o in cui la Corte di giustizia dell'unione europea non dispone del materiale pratico o giuridico necessario per fornire una risposta utile alle domande postegli, può essere respinto. In tali circostanze, la Corte non ha l'obbligo, in linea di massima, di pronunciare una sentenza relativa all'interpretazione della normativa dell'ue. La richiesta del firmatario di ampliare il campo di applicazione della procedura alle norme di prescrizione non ha alcuna relazione con i fatti reali delle cause principali. Una risposta, nello specifico relativa alla questione del rimborso o meno dell'iva ingiustamente riscossa nei casi in cui sono scaduti i limiti di tempo previsti per le obiezioni, è ovviamente irrilevante nella causa Leo-Libera GmbH in questione, poiché quest'ultima riguardava valutazioni dell'iva che non rientravano nelle norme res judicata. Inoltre, a prescindere dalle osservazioni che precedono, è opportuno sottolineare che la Commissione non è nella posizione di addentrarsi nella questione oggetto di tali domande. Incombe al giudice nazionale decidere di presentare o meno una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'unione europea e determinarne il contenuto. Infine, qualsiasi procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea non ha 1 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 9 maggio 2008, C 115/210. 2 Sentenze del 15 luglio 1964 nella causa C-6/64 Costa/ENEL e del 1 dicembre 1965 nella causa C-16/65 Firma C. Schwarze/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. PE450.795v01-00 4/5 CM\834575.doc

automaticamente un effetto diretto su altre cause individuali. Soltanto le autorità e le giurisdizioni degli Stati membri interessati possono fornire un rimedio diretto nei casi individuali. È pertanto essenziale che i soggetti che ritengono di aver subito una violazione dei propri diritti presentino ricorso, in prima istanza, a livello nazionale. Conclusioni Il diritto dell'ue, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'unione europea, non impedisce agli Stati membri di riscuotere l'iva sulle transazioni derivanti dalle macchine da gioco e da qualsiasi altra forma di gioco d'azzardo. La Commissione non è nella posizione di potersi addentrare nelle domande deferite dai giudici nazionali alla Corte di giustizia dell'unione europea e non le è consentito aggiungere domande in tale procedura." CM\834575.doc 5/5 PE450.795v01-00