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7.1 INTRODUZIONE Questo capitolo si propone di fornire informazioni sui DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, riportando tabelle per una scelta oculata e schemi per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di tali attrezzature (vedi 7.2.2 Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale ), facendo una suddivisione in categorie, notizie sugli obblighi di uso, sui vari requisiti per il DPI più appropriato (vedi 7.8 Obbligo di uso ) (vedi 7.9 Requisiti ). Per quanto riguarda i DPI per le varie parti del corpo si rimanda al progetto dedicato esclusivamente a questo argomento pubblicato nel 2010 da Impresa Sicura - Progetto DPI e consultabile gratuitamente sempre nei siti di Eber, Ebam, INAIL, Regione Emilia-Romagna e Regione Marche, sostenitori di questa campagna per la sicurezza nel lavoro. In particolare potrete avere approfondite indicazioni consultando: Progetto DPI - Capitolo 3 Dispositivi di Protezione della testa Progetto DPI - Capitolo 4 Dispositivi di Protezione dell udito Progetto DPI - Capitolo 5 Dispositivi di Protezione degli occhi e del viso Progetto DPI - Capitolo 6 Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie Progetto DPI - Capitolo 7 Dispositivi di Protezione per le mani e le braccia Progetto DPI - Capitolo 8 Dispositivi di Protezione dei piedi Progetto DPI - Capitolo 9 Dispositivi di Protezione del corpo Progetto DPI - Capitolo 10 Dispositivi di Protezione contro la caduta dall alto. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 547

7.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Il sistema di prevenzione aziendale ha nella valutazione del rischio il suo elemento cardine. La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete non solo la responsabilità dell effettuazione del processo di valutazione ma anche l elaborazione del documento di valutazione dei rischi. 7.2.1 Dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) Si ricorda che nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all art. 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 548

2. Dispositivi di protezione i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Così come disposto al comma 1, art. 77, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall uso degli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Analizza e Valuta rischi non evitabili Aggiorna la scelta quando interviene variazione significativa negli elementi di valutazione Definisci le caratteristiche DPI Raffronta caratteristiche definite dei DPI e con quelli disponibili sul mercato Ricerca DPI disponibili sul mercato Si ricorre quindi all uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi residui (vedi 7.2.2 Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale ), prevalentemente di natura igienicoambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti. La parola individuale significa che l indumento, al momento dell uso, protegge la singola persona. Il DPI copre o sostituisce l abbigliamento personale ed essendo un articolo di abbigliamento è indossato, come nel caso del copricapo ovvero dei guanti ovvero degli indumenti di protezione, ma può essere anche tenuto in mano, come nel caso dello scherma facciale a protezione del viso e del volto, richiedendo, quindi, una azione attiva da parte del lavoratore. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 549

2. Dispositivi di protezione 7.2.2 Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale RISCHI FISICI MECCANICI Cadute dall alto Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, tagli, abrasioni Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Testa Cranio Udito Occhi Vie respiratorie Volto Parti del corpo Arto superiore Arto inferiore Testa Mano Braccio (parti) Piede Gamba (parti) Varie Pelle Tonco/Addome Apparato Gastrointestinale Corpo intero RISCHI FISICI TERMICI ELETTRICI RADIAZIONI RUMORE Calore e fiamme Freddo Non ionizzanti Ionizzanti Testa Cranio Udito Occhi Vie respiratorie Volto Parti del corpo Arto superiore Arto inferiore Testa Mano Braccio (parti) Piede Gamba (parti) Varie Pelle Tonco/Addome Apparato Gastrointestinale Corpo intero Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 550

2. Dispositivi di protezione Parti del corpo Testa Arto superiore Arto inferiore Varie Cranio Udito Occhi Vie respiratorie Volto Testa Mano Braccio (parti) Piede Gamba (parti) Pelle Tonco/Addome Apparato Gastrointestinale Corpo intero Polveri e fibre RISCHI CHIMICI AEROSOL LIQUIDI GAS, Fumi Nebbie Immersioni Getti, VAPORI schizzi RISCHI BIOLOGICI Parti del corpo Testa Arto superiore Arto inferiore Varie Cranio Udito Occhi Vie respiratorie Volto Testa Mano Braccio (parti) Piede Gamba (parti) Pelle Tonco/Addome Apparato Gastrointestinale Corpo intero Batterie patogene Virus patogeni Funghi produttori di micosi Antigeni biologici non microbici Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 551

7.3 ATTRIBUZIONE E USO APPROPRIATO DEI DPI La completezza, concretezza e correttezza della valutazione dei rischi, nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa, deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la collocazione del lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropriato dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando. I principali DPI, da adottare a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi, devono avere caratteristiche tali da renderli adeguati a proteggere una o più zone del corpo sia dai rischi residui sia delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi, e possono essere così schematicamente elencati: Elenco indicativo e non esauriente del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. All. VIII Dispositivi di protezione della testa Caschi di protezione per l industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie). Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera). Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). Dispositivi di protezione dell udito Palline e tappi per le orecchie. Caschi (comprendenti l apparato auricolare). Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l industria. Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza. Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. Dispositivi di protezione Occhiali a stanghette. degli occhi e del viso Occhiali a maschera. Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili. Schermi facciali. Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). Dispositivi di protezione Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. delle vie respiratorie Apparecchi isolanti a presa d aria. Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. Scafandri per sommozzatori. Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. Guanti a sacco. Ditali. Manicotti. Fasce di protezione dei polsi. Guanti a mezze dita. Manopole. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 552

3. Attribuzione e uso appropriato dei DPI Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate. Dispositivi di protezione del tronco e dell addome Dispositivi dell intero corpo - Indumenti di protezione - Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. Scarpe con protezione supplementare della punta del piede. Scarpe e soprascarpe con suola anticalore. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti. Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche. Zoccoli. Ginocchiere. Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede. Ghette. Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione). Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.). Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche. Giubbotti termici. Giubbotti di salvataggio. Grembiuli di protezione contro i Raggi X. Cintura di sicurezza del tronco. - Attrezzature di protezione contro le cadute. Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento). Attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento). Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). - Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza (due pezzi e tute). Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.). Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche. Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi. Indumenti di protezione contro il calore. Indumenti di protezione contro il freddo. Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Indumenti antipolvere. Indumenti antigas. Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti. Coperture di protezione. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 553

7.4 QUANDO SONO NECESSARI I DPI Le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, in quanto i rischi non possono essere evitati con altri mezzi possono essere, anche se in maniera indicativa e non esauriente, così elencati (All. VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.): Protezione del piede Protezione degli occhi o del volto Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali. Lavori su impalcatura. Demolizioni di rustici. Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature. Lavori in cantieri edili e in aree di deposito. Lavori su tetti. Lavori su ponti d acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici. Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche. Lavori di trasformazione e di manutenzione. Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura. Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica. Lavorazione e finitura di pietre. Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura. Manipolazione di stampi nell industria della ceramica. Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell industria della ceramica. Lavori nell industria della ceramica pesante e nell industria dei materiali da costruzione. Movimentazione e stoccaggio. Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve. Costruzioni navali. Smistamento ferroviario. Lavori sui tetti. Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. Attività su e con masse molte fredde o ardenti. In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. Lavori di saldatura, molatura e tranciatura. Lavori di mortasatura e di scalpellatura. Lavorazione e finitura di pietre. Uso di estrattori di bulloni. Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti. Fucinatura a stampo. Rimozione e frantumazione di schegge. Operazioni di sabbiatura. Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. Impiego di pompe a getto liquido. Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse. Lavori che comportano esposizione al calore radiante. Impiego di laser. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 554

4. Quando sono necessari i DPI Protezione del capo (protezione del cranio) Protezione del tronco, delle braccia e delle mani Protezione dell udito Elmetti di protezione Indumenti protettivi Indumenti protettivi difficilmente infiammabili Grembiuli imperforabili Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione. Lavori su ponti d acciaio, su opere edili in strutture d acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche. Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera. Lavori in terra e in roccia. Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile. Uso di estrattori di bulloni. Brillatura mine. Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori. Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie. Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte. Costruzioni navali. Smistamento ferroviario. Macelli. Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un esposizione al calore. Lavorazione di vetri piani. Lavori di sabbiatura. Lavori in impianti frigoriferi. Lavori di saldatura in ambienti ristretti. Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. Lavori che comportano l uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo. Saldatura. Fucinatura. Fonditura. Bracciali Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. Guanti Saldatura. Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine. Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Guanti a maglia Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli. metallica Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione. Sostituzione di coltelli nelle taglierine. Otoprotettori Lavori nelle vicinanze di presse per metalli. Lavori che implicano l uso di utensili pneumatici. Attività del personale a terra negli aeroporti. Battitura di pali e costipazione del terreno. Lavori nel legname e nei tessili. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 555

4. Quando sono necessari i DPI Protezione delle vie respiratorie Indumenti fosforescenti Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza) Autorespiratori Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno. Lavoro nella zona di caricamento dell altoforno. Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno. Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti. Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri. Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione. Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell ambito della rete fognaria. Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante. Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. Lavori su impalcature. Montaggio di elementi prefabbricati. Lavori su piloni. Attacco di sicurezza con corda Protezione dell epidermide Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru. Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori. Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione. Lavori in pozzi e in fogne. Manipolazione di emulsioni. Concia di pellami. È importante ricordare le indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari (vedi 7.4.1 Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ). Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 556

4. Quando sono necessari i DPI 7.4.1 Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Protezione dei capelli Protezione del capo Protezione degli occhi Protezione delle mani Protezione dei piedi Protezione delle altre parti del corpo Cinture di sicurezza Maschere respiratorie I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo. I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l azione prolungata dei raggi del sole. I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione. Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette basse che proteggono la caviglia). I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori. Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. All. VIII, punto 4, riporta indicazioni non esaurienti ma certamente utili per la valutazione dei Dispositivi di Protezione Individuale: 1) Elmetti di protezione per l industria. 2) Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso. 3) Otoprotettori. 4) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 5) Guanti di protezione. 6) Calzature per uso professionale. 7) Indumenti di protezione. 8) Giubbotti di salvataggio per l industria. 9) Dispositivi di protezione contro le cadute dall alto. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 557

7.5 NON COSTITUISCONO DPI Si ricorda che non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell ordine pubblico (caschi, scudi, ecc); d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.); g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro: le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l umidità, l acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.). Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 558

7.6 LA SCELTA DEI DPI Un indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato. Tali DPI si differenziano non solo per costi, ma anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo in funzione del rischio valutato, ma anche più comodo. La normativa dà grande importanza alla consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, RLST,...) nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli attivamente e prevenire il non utilizzo. Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare il buon esempio sia per dimostrare la condivisione della scelta, e quindi anche del disagio. Si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un uso graduale del DPI, specialmente se è previsto un utilizzo continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro espletato o alle caratteristiche del lavoratore. Analizza e Valuta rischi non evitabili Verifica nel tempo dell adeguatezza e della idoneità Scelta definitiva Aggiorna la scelta quando interviene variazione significativa negli elementi di valutazione Definisci le caratteristiche DPI Acquisizione dotazione Scelta DPI ritenuti idonei Raffronta caratteristiche definite dei DPI e con quelli disponibili sul mercato Ricerca DPI disponibili sul mercato Collegamento a norme armonizzate Verifica norme armonizzate o di buona tecnica L informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è uno strumento educativo che assieme alla formazione e l addestramento permettono di far capire ai lavoratori quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica del comportamento d uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne di approvvigionamento (vedi 7.11 Regole interne di approvvigionamento ). Relativamente ai comportamenti d uso, si evidenzia che così come quelli scorretti andrebbero ripresi, quelli corretti andrebbero evidenziati e gratificati, al fine di rinforzare positivamente il comportamento stesso. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 559

7.7 DEFINIZIONE Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1 D. Lgs. 81/08, articoli 74-79 ) di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (vedi appendice 2 D. Lgs. 81/08 - All. VIII - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale ) nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Dispositivo di Protezione individuale I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE Prima categoria Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità valutare l efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50 C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Seconda categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 560

7. Definizione Terza categoria Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nella progettazione deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non superiore a -50 C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; h) i caschi e le visiere per motociclisti. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 561

7.8 OBBLIGO DI USO I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. I DPI devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante. Devono essere indossati anche in caso di emergenza o di esposizione anomala non prevedibile, e non possono essere alternativi ai sistemi di protezione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria prima categoria seconda categoria terza categoria SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.) I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.). Fanno parte della segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (vedi 7.8.1 Segnale ) adottata dal datore di lavoro che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. L adozione di specifica segnaletica è una componente delle misure di sicurezza, un mezzo efficace per la prevenzione, ma certamente non esaustivo. 7.8.1 SEGNALE a) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 562

8. Obbligo di uso b) Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo. c) Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo. d) Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento. e) Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. f) Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e). Tipologia di cartellonistica COLORE FORMA SIGNIFICATO INDICAZIONI Rosso Divieto È mostrato un comportamento vietato Antincendio Indicano l ubicazione e la tipologia dell attrezzatura antincendio Giallo o giallo-arancio Avvertimento Avvertono di usare cautela Azzurro Prescrizione Informano i lavoratori di obblighi d uso di dpi e di particolari comportamenti Verde Salvataggio o soccorso Indicano l ubicazione e la tipologia dei dispositivi di emergenza I SEGNALI SONO CONTENUTI NEI CARTELLI Si intende per: cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente; cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera precedente e che fornisce indicazioni complementari; colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato; simbolo o pittogramma: un immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa; segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale; comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 563

7.9 REQUISITI I DPI devono essere conformi al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, (vedi appendice 3 D. Lgs. 475/92 ) e sue successive modificazioni (vedi appendice 4 D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 ). I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza, suddivisibili in: 1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore (vedi 7.9.2 Innocuità dei DPI ); b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro tenendo (vedi 7.9.1 Principi di progettazione ); c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità (vedi 7.9.3 Fattori di comfort e di efficacia ); d) corredati da nota informativa (vedi 7.10.3 Nota informativa del fabbricante ). 2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI (vedi appendice 3 D. Lgs. 475/92, punto 2 ) 3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE (vedi appendice 3 D. Lgs. 475/92, punto 3 ) 7.9.1 Principi di progettazione Ergonomia I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d impiego cui sono destinati, l utilizzatore possa svolgere normalmente l attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. Livelli e classi di protezione Livelli di protezione quanto possibili elevati. Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all atto della progettazione è quello al di là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l esposizione al rischio o il normale svolgimento dell attività. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio. Qualora le diverse condizioni d impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate. 7.9.2 Innocuitá dei DPI Ovvero assenza di rischi e altri fattori di disturbo autogeni. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili d impegno. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 564

9. Requisiti Materiali costitutivi appropriati I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l igiene o la salute dell utilizzatore; devono quindi essere fabbricati con materiali con dimostrata idoneità chimica quale tessuti, materie plastiche, cuoio. Si ricorda che nella normale condizione di utilizzo i materiali non devono rilasciare né deteriorarsi al punto di liberare sostanze classificate come cancerogene, mutagene, teratogene (tossiche per il ciclo riproduttivo), tossiche, allergeniche o nocive. Al fine di garantire l igiene dell utilizzatore À importante porre molta attenzione all eventuale presenza d impurità, plastificanti, pigmenti e tinture, questi ultimi sia per la natura chimica sia per la resistenza alla sudorazione. I materiali dovrebbero avere una bassa resistenza al vapor acqueo e/o un elevata permeabilità all aria e/o deve essere sufficientemente ventilato in modo da minimizzare la scomodità e lo stress termico. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l utilizzatore Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l utilizzatore durante l impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare un irritazione eccessiva o delle ferite. Ostacoli massimi ammissibili per l utilizzatore I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all origine di gesti che possano mettere in pericolo l utilizzatore o altre persone. 7.9.3 Fattori di comfort e di efficacia Adeguamento dei DPI alla morfologia dell utilizzatore. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che l utilizzatore li possa indossare nel modo più comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo necessario e prevedibile dell impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. Infatti, l indumento non deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da interferire con i movimenti. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. Leggerezza e solidità di costruzione I DPI devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Oltre ai requisiti supplementari specifici cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d impiego prevedibili. Compatibilità necessaria tra i DPI che devono essere indossati simultaneamente dall utilizzatore. I modelli di DPI immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo devono essere tra loro compatibili, anche se di categoria o tipo o di modello diverso. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 565

9. Requisiti Assolutamente necessaria la valutazione dell idoneità ovvero non idoneità all utilizzo da parte del lavoratori dei DPI. In particolare: uso di maschere facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori; reazione cutanea a guanti, indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie; uso di calzature rigide per incompatibilità motoria. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE Principi Innocuità dei DPI Fattori di Comfort Nota Informativa di progettazione e di Efficacia In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 566

7.10 SCELTA I dispositivi devono essere: adeguati ai rischi risultanti nella valutazione, (vedi 7.2.2 Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale ) da cui si evinca che gli stessi non possono essere evitati con altri mezzi, scelti in base alle informazioni e alle norme d uso (vedi 7.10.2 Norme UNI - Ambito generale ) fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, in funzione di: Entità del rischio, Frequenza dell esposizione al rischio, intendendo per entità sia l aspetto qualitativo che quantitativo, Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, Prestazioni del DPI. Inoltre devono essere: muniti del marchio CE. Si ricorda, infatti, che è consentita l immissione sul mercato di componenti non muniti della marcatura CE solo se sono destinati a essere incorporati in altri dispositivi di protezione, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non muniti del marchio purché uno specifico cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se ciò è impossibile, date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull imballaggio. È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE. In caso d intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, è aggiunto il suo numero d identificazione (vedi schema Marcatura ). Simbolo grafico di conformità alla marcatura CE. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 567

10. Scelta CATEGORIA DPI CERTIFICAZIONE 1 Categoria DPI di progettazione semplice atti a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore (autocertificazione) 2 Categoria DPI che non rientrano nelle altre due Conformità CE + attestato di certificazione CE rilasciato da Organo notificato 3 Categoria DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente Certificazione come sopra + controllo della produzione da Organo competente corredati da nota informativa (vedi 7.10.3 Nota informativa del fabbricante ) redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua italiana o comunque nella lingua comprensibile dal lavoratore; queste istruzioni d uso sono una sorta di carta d identità del DPI nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari per l identificazione e il corretto uso. Pittogramma: indica la necessità di consultare attentamente la nota informativa. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 568

10. Scelta 7.10.1 D. LGS. 81/2008 ALLEGATO VIII (vedi 7.2.2 Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale ). 7.10.2 AMBITO GENERALE NORMA UNI 10913 UNI EN 13921* TITOLO Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa. Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici *Da Comunicazione della Commissione nell ambito dell applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Testo rilevante ai fini del SEE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) Gazzetta ufficiale n. C 281 del 23/11/2007. 7.10.3 NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE La nota informativa è un requisito essenziale di salute e di sicurezza. È preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato. Deve contenere, oltre al nome e all indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: Il richiamo alla lettura delle istruzioni d uso. L identificazione del Dispositivo di Protezione Individuale: denominazione commerciale ovvero altro sistema ugualmente efficace. La descrizione del Dispositivo di Protezione Individuale, completata con eventuali disegni/fotografie/ecc. Le istruzioni d impiego: devono essere rese comprensibili sia gli elementi sia le indicazioni indispensabili al fine dell uso corretto, quali: tipologia delle protezioni offerte, specialmente quando sono limitate a particolari parti del corpo e/o sono parziali; eventuali protezioni aggiuntive da adottare, riportando le opportune avvertenze relativamente la loro compatibilità; modo e, quando richieste, sequenze per la corretta vestizione, anche tramite disegni/fotografie; modo e sequenze per l effettuazione di eventuali prove previste (es.: prova di tenuta della maschera), anche tramite disegni/fotografie; descrizione e funzionamento di eventuali dispositivi particolari (es.: dispositivo di sfilamento rapido della scarpa antinfortunistica); ecc. Le istruzioni di deposito: devono essere riportati tutti gli elementi e le indicazioni da applicare al fine del corretto immagazzinamento, quale ad es.: lontananza da fonti di calore; condizioni ambientali particolari; evitare schiacciamenti; ecc. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 569

10. Scelta Le istruzioni di pulizia, di manutenzione e di disinfezione: devono essere chiarite le modalità e le limitazioni per l adeguata effettuazione sia della pulizia sia della disinfezione, quando richiesta. Se del caso, specificare i tipi di prodotto consigliati e sconsigliati. La manutenzione, la cui periodicità dovrebbe essere indicata, può essere: ordinaria: svolta direttamente dall utilizzatore; devono essere indicate in modo chiaro, se opportuno con l ausilio di disegni/fotografie, le parti e/o le componenti che possono essere manipolate; straordinaria: effettuata dal fabbricante ovvero dal punto di assistenza. La scorretta pulizia/manutenzione/disinfezione o l assenza della stessa potrebbe compromettere l efficacia tecnica del DPI e qualora non fossero rispettate le indicazioni riportate nella nota informativa, la tutela giuridica. Le istruzioni di smaltimento: sono riportate indicazioni sulle modalità di smaltimento (es: incenerimento, seppellimento in discarica). L eventuale limitazione allo smaltimento dipende dal contaminante. Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI, che sono i valori che il fabbricante s impegna a garantire. Le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione, con il significato, la suddivisione e tutti i riferimenti atti a individuare il livello di rischio stesso. Le caratteristiche tecniche, riportando gli elementi di rilevante importanza al fine della corretta scelta, quali ad es.: taglia/misura, riferimento ai materiali che lo costituiscono, destinazione d uso specifiche, limitazioni, colorazioni identificative/distintive, ecc. Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati: si devono descrivere le modalità e/o le azioni necessarie per assemblare e/o montare gli accessori o le parti di ricambio, e le procedure da seguire al fine della verifica dell efficienza dell insieme. Le caratteristiche dei pezzi di ricambio, quali ad es. i codici d identificazione o a barre, part number, ecc. devono essere elencate al fine della precisa identificazione. La data e il termine di scadenza dei DPI e di alcuni dei loro componenti: se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno d invecchiamento, causato anche al periodo d immagazzinamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. La durata: se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la durata di un DPI, deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all acquirente o all utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, d impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che i DPI subiscono un alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell invecchiamento provocato dall applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest ultimo deve fornire l indicazione del numero massimo di pulitura dopo il quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI, qualora non fosse possibile apporlo su ciascun dispositivo posto in commercio e obbligatorio posizionarlo sul contenitore (sacchetto, scatola, imballaggioo genrico) che li contiene. Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI. Il significato della marcatura: quando, oltre alla marcatura CE, sono presenti altri elementi necessari al fine della corretta identificazione e utilizzo (es: pittogrammi che si riferiscono alla protezione chimica, pittogrammi indicanti le misure del corpo e le corrispondenti taglie, pittogrammi per la manutenzione, ecc.), chiarirne il significato preferibilmente in forma tabellare. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 570