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Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 23 DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. manovra correttiva ) - Novità in materia di IVA e di altre imposte indirette del 27 luglio 2011 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regolarizzazione dell omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA... 2 2.1 Modalità di regolarizzazione... 2 2.2 Ravvedimento operoso... 3 2.3 Dichiarazioni di cessazione attività presentate in forma incompleta o inesatta... 3 3 Revoca d ufficio delle partite iva inattive... 3 3.1 Sanzioni... 3 3.2 Impugnativa del provvedimento di revoca... 3 4 Modalità di certificazione fiscale dell Attività di locazione di veicoli senza conducente... 4 5 Aumento dell imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai conti titoli... 4 5.1 Depositi di titoli con giacenze inferiori a 50.000,00 euro... 4 5.2 Depositi di titoli con giacenze pari o superiori a 50.000,00 euro... 4 5.2.1 Importi dell imposta di bollo per gli anni 2011 e 2012... 4 5.2.2 Importi dell imposta di bollo dal 2013... 5 5.3 Imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancario o postale... 5 6 Addizionale della tassa automobilistica per i veicoli di maggiore potenza... 5 6.1 Decorrenza... 5 6.2 Modalità e termini di versamento... 6 6.3 Regime sanzionatorio... 6

1 PREMESSA Il DL 6.7.2011 n. 98 (c.d. manovra correttiva ), entrato in vigore il 6.7.2011, è stato convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, entrata in vigore il 17.7.2011. La manovra correttiva contiene, tra l altro, alcune novità in materia di IVA e di altre imposte indirette. Di seguito si analizzano le novità riguardanti: la regolarizzazione dell omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA; la revoca d ufficio delle partite IVA inattive; le modalità di certificazione fiscale dell attività di locazione di veicoli senza conducente; l aumento dell imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai conti titoli aperti presso intermediari finanziari; l addizionale della tassa automobilistica per i veicoli di maggiore potenza. 2 REGOLARIZZAZIONE DELL OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARA- ZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA Entro il 4.10.2011 (90 giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 98/2011), può essere sanata l omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA: pagando la sanzione ridotta di 129,00 euro (pari ad 1/4 del minimo di 516,00 euro); purché la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. In assenza di specifiche indicazioni e tenuto conto del termine di 30 giorni per la presentazione della dichiarazione di cessazione attività, deve ritenersi che la sanatoria riguardi le cessazioni di attività avvenute o che intervengono entro il 3.9.2011, per le quali la violazione di omessa presentazione della relativa dichiarazione si perfeziona entro il 3.10.2011, cioè prima del termine stabilito per la sanatoria. 2.1 MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE Ai fini della regolarizzazione della violazione, occorre compilare lo speciale modello F24 Versamenti con elementi identificativi. In tale modello F24 devono essere riportati: nella sezione Contribuente, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto; nella sezione Erario ed altro : nel campo tipo, la lettera R ; nel campo elementi identificativi, la partita IVA da chiudere; nel campo codice, il nuovo codice tributo 8110, relativo al versamento della suddetta sanzione ridotta di 129,00 euro; nel campo anno di riferimento, l anno di cessazione dell attività, nel formato AAAA (es. 2009). 2

Dichiarazione di cessazione attività Non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, in quanto la chiusura della partita IVA verrà effettuata dall Agenzia delle Entrate sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato. 2.2 RAVVEDIMENTO OPEROSO In alternativa alla suddetta procedura di regolarizzazione, può essere più conveniente per il contribuente applicare la disciplina in materia di ravvedimento operoso. Nell ipotesi di dichiarazione di cessazione attività presentata entro un anno dalla violazione, infatti, è prevista la riduzione della sanzione a: 51,00 euro, pari ad 1/10 del minimo di 516,00 euro, per le violazioni commesse fino al 31.1.2011; 64,00 euro, pari ad 1/8 del minimo di 516,00 euro, per le violazioni commesse dall 1.2.2011. Pertanto, per le cessazioni di attività avvenute o che intervengono dal 3.9.2010 al 3.9.2011, quindi per le violazioni di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività commesse dal 3.10.2010 al 3.10.2011, è più conveniente porre in essere il ravvedimento operoso. 2.3 DICHIARAZIONI DI CESSAZIONE ATTIVITÀ PRESENTATE IN FORMA INCOMPLE- TA O INESATTA La regolarizzazione in esame non riguarda le dichiarazioni di cessazione attività presentate nei termini, ma in forma incompleta o inesatta. In tal caso, la sanzione è ridotta a 103,20 euro (pari ad 1/5 del minimo di 516,00 euro) se il soggetto provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata entro 30 giorni dall invito dell Ufficio. 3 REVOCA D UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE Il numero di partita IVA è revocato d ufficio se il titolare, per tre annualità consecutive: non ha esercitato l attività d impresa, di arte o professione; oppure, se obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, non ha adempiuto a tale obbligo. 3.1 SANZIONI La revoca d ufficio della partita IVA non esclude comunque l applicazione delle ordinarie sanzioni in materia di: omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA (sanzione compresa tra 516,00 e 2.065,00 euro); omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale (sanzione, di regola, compresa tra il 120% e il 240% dell IVA dovuta, con un minimo di 516,00 euro). 3.2 IMPUGNATIVA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA Il provvedimento di revoca della partita IVA è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie. 3

4 MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE FISCALE DELL ATTIVITÀ DI LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE Al fine di semplificare le modalità di certificazione fiscale relative all attività di locazione di veicoli senza conducente, quest ultima è soggetta esclusivamente all obbligo di fatturazione e non anche a quello del rilascio della ricevuta fiscale. Emissione della fattura Per effetto delle novità introdotte dalla manovra correttiva, l attività in oggetto viene quindi documentata esclusivamente con la fattura di vendita. In particolare: l impresa di noleggio, nella fattura emessa dopo il pagamento, deve indicare gli estremi identificativi del relativo contratto di noleggio; la fattura deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui il veicolo sia riportato direttamente ad un punto noleggio dell impresa che sia in grado di emettere il documento. 5 AUMENTO DELL IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI PERIODICHE RELATIVE AI CONTI TITOLI La manovra correttiva ha previsto l aumento dell imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, che deve essere corrisposta per ogni esemplare di comunicazione. Gli importi dell imposta di bollo variano in relazione all ammontare del deposito di titoli, con suddivisione a seconda della periodicità di invio della comunicazione (comunque obbligatoria almeno una volta all anno). 5.1 DEPOSITI DI TITOLI CON GIACENZE INFERIORI A 50.000,00 EURO I precedenti importi dell imposta di bollo rimangono applicabili solo in relazione ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario finanziario, è inferiore a 50.000,00 euro. Pertanto, in relazione a tali depositi di titoli, l imposta di bollo rimane dovuta nella misura di: 34,20 euro, per le comunicazioni con periodicità annuale; 17,10 euro, per le comunicazioni con periodicità semestrale; 8,55 euro, per le comunicazioni con periodicità trimestrale; 2,85 euro, per le comunicazioni con periodicità mensile. In precedenza, tali importi erano applicabili a tutti i depositi di titoli, indipendentemente dall ammontare in giacenza. 5.2 DEPOSITI DI TITOLI CON GIACENZE PARI O SUPERIORI A 50.000,00 EURO In relazione ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario finanziario, è pari o superiore a 50.000,00 euro, viene invece previsto un progres-sivo aumento dell imposta di bollo. 5.2.1 Importi dell imposta di bollo per gli anni 2011 e 2012 Per gli anni 2011 e 2012, infatti, l imposta di bollo è fissata a: 4

70,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 50.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro (quindi, 35,00 euro con periodicità semestrale, 17,50 euro con periodicità trimestrale e 5,83 euro con periodicità mensile); 240,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro (quindi, 120,00 euro con periodicità semestrale, 60,00 euro con periodicità trimestrale e 20,00 euro con periodicità mensile); 680,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro (quindi, 340,00 euro con periodicità semestrale, 170,00 euro con periodicità trimestrale e 56,67 euro con periodicità mensile). 5.2.2 Importi dell imposta di bollo dal 2013 Dal 2013, l imposta in questione sarà invece di: 230,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 50.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro (quindi, 115,00 euro con periodicità semestrale, 57,50 euro con periodicità trimestrale e 19,17 euro con periodicità mensile); 780,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro (quindi, 390,00 euro con periodicità semestrale, 195,00 euro con periodicità trimestrale e 65,00 euro con periodicità mensile); 1.100,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro (quindi, 550,00 euro con periodicità semestrale, 275,00 euro con periodicità trimestrale e 91,67 euro con periodicità mensile). 5.3 IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO O PO- STALE Nulla cambia in relazione all imposta di bollo dovuta per gli estratti di conto corrente bancario o postale. In relazione a tali estratti conto, infatti, l imposta di bollo rimane dovuta nella misura di: 34,20 euro, per gli estratti conto con periodicità annuale; 17,10 euro, per gli estratti conto con periodicità semestrale; 8,55 euro, per gli estratti conto con periodicità trimestrale; 2,85 euro, per gli estratti conto con periodicità mensile. 6 ADDIZIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI DI MAG- GIORE POTENZA Alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV) è dovuta un addizionale del c.d. bollo auto in misura pari a 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. 6.1 DECORRENZA La suddetta addizionale si applica a partire dall anno 2011. 5

6.2 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Le modalità e i termini per il versamento dell addizionale saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero dell Economia e delle Finanze, d intesa con l Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 4.10.2011. 6.3 REGIME SANZIONATORIO In caso di omesso o insufficiente versamento dell addizionale in esame si applica la sanzione del 30% dell importo non versato. 6