Disposizioni di recepimento della Direttiva AIFM

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Transcript:

Disposizioni di recepimento della Direttiva AIFM Roma, 15 novembre 2013 Avv. Agostino Papa

Premessa Il presente documento, premessi alcuni brevi cenni introduttivi sul quadro normativo attuale di recepimento della Direttiva 2011/61/UE dell 8 giugno 2011 (la "Direttiva" o "AIFMD"), analizza i principali impatti della stessa, del regolamento europeo di attuazione e delle normative italiane attualmente in fase di consultazione, con riferimento ai profili inerenti: l assetto organizzativo e procedurale dei gestori dei fondi di investimento alternativi ("GEFIA") e specificamente delle SGR; e le nuove regole armonizzate di commercializzazione e gestione dei FIA. L AIFMD è volta, tra l altro, a creare un mercato unico per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi ("FIA") a investitori professionali la AIFMD prevede l applicazione ai gestori di regole di condotta, di trasparenza informativa e di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati. 2

QUADRO NORMATIVO 3

Timeline Data Evento 21.7.2011 Entrata in vigore dell AIFMD 22.7.2013 Termine ultimo per il recepimento dell AIFMD Entrata in vigore dell AIFMR Entrata in vigore del passaporto UE per la commercializzazione di FIA UE gestiti da GEFIA UE 22.7.2014 Termine ultimo per la presentazione, da parte dei GEFIA, delle richieste di autorizzazione ad operare secondo il regime dell AIFMD 22.10.2015 In caso di parere positivo dell ESMA (da rilasciarsi entro il 22.7.2015), la Commissione decide, con un atto delegato, se estendere il passaporto a GEFIA e FIA non europei Dal 2015 al 2018, gli Stati membri avranno la possibilità di mantenere i regimi autorizzativi nazionali per i GEFIA e i FIA non europei 22.1.2019 In base al parere rilasciato dall ESMA (entro il 22.10.2018), la Commissione decide se mantenere o far cessare i regimi autorizzativi nazionali in relazione a GEFIA e FIA non europei 4

Quadro normativo La Direttiva introduce un quadro normativo armonizzato per i GEFIA; vi rientrano, in prima approssimazione, tutti i gestori di fondi di private equity, fondi hedge, fondi immobiliari, etc.; la nozione di FIA prescinde dalla forma (fondo comune, società, trust o altro) e dalle caratteristiche (aperti o chiusi); sono FIA gli OICR che 1. raccolgono capitali da una pluralità di investitori in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di questi; e 2. non necessitano di un autorizzazione ai sensi dell art. 5 della Dir. UCITS; a differenza della Dir. UCITS, l AIFMD è una direttiva (quasi) esclusivamente del "gestore" e non anche una direttiva del "prodotto". Il termine di recepimento per gli Stati è scaduto il 22.07.2013 ed il regime transitorio (art. 61(1) AIFMD) si estende fino al 22.07.2014; nel frattempo c è un best effort nell adeguamento alle disposizioni della Direttiva (cfr. Q&A sull AIFMD della Commissione Europea). 5

Quadro normativo La Direttiva AIFMD non si applica ("negative scope") a una serie di soggetti espressamente esclusi, quali ad esempio: società di partecipazione finanziaria («holding companies» quotate o con finalità di investimento industriale stabile); enti pensionistici aziendali o professionali regolati dalla Direttiva 2003/41/CE; società veicolo di cartolarizzazione; Joint ventures e Family office vehicles (cfr. Considerando 7 e 8 della Direttiva); infine, si prevede un esenzione per i GEFIA che prestino attività di gestione a beneficio esclusivo di entità appartenenti al proprio gruppo (analogamente a quanto previsto dalla MiFID per i servizi di investimento). L AIFMD ha esenzione (c.d. "de minimis exemption") per i GEFIA con AUM inferiore a 100 o 500 mln di Euro (a certe condizioni) che: sono soggetti soltanto ad obblighi minimali di registrazione e trasparenza (salve le facoltà degli Stati membri); non beneficiano del passaporto comunitario, salvoopt-in volontario (Cfr. regolamento n. 447/2013 per l opt-in). 6

Quadro normativo Anche il Regolamento di esecuzione (UE) n. 213/2013 ("AIFMR" o «Regolamento 231") che recepisce, con qualche differenza, il technical advice dell ESMA è entrato in vigore il 22 luglio 2013; non sono state previste disposizioni di attuazione o transitorie per il Regolamento 231. Il 3 luglio 2013 è stato pubblicato dal MEF un documento di consultazione sulle modifiche al TUF e la disciplina transitoria («Disposizioni Transitorie») (di seguito «Documenti in Consultazione») per recepire la Direttiva e i Regolamenti nn. 345/2013 (EuVECA*) e 346/2013 (EuSEF*), direttamente applicabili a decorrere dal 23 luglio 2013; la consultazione è scaduta il 26 luglio 2013; dovranno essere pubblicate anche le norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR. *: Il Regolamento EUVECA riguarda fondi che investono prevalentemente in imprese piccole (meno di 250 dipendenti) e nelle fasi iniziali della propria esistenza (fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni); Il Regolamento EUSEF riguarda fondi che investono prevalentemente in imprese che puntano al raggiungimento di impatti sociali positivi (servizi o merci a target svantaggiati) o finanziano soggetti della specie. 7

Quadro normativo A livello di normativa secondaria: le proposte di modifica non sono ancora pubblicate e continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (cfr. Disposizioni Transitorie, co. 1); il DM 228/1999, secondo quanto chiarito dal MEF, è «fatto salvo» in attesa nei prossimi mesi di una sua complessiva revisione con apposita consultazione. Il 26 luglio BdI e Consob hanno emanato la Comunicazione Congiunta che chiarisce le regole applicabili dal 22 luglio fino all entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento, e ciò per l efficacia diretta del Regolamento UE e delle disposizioni selfexecuting della direttiva. Il 1 agosto l ESMA è intervenuta sulla «late trasposition of the AIFMD» (l «Opinion dell ESMA»); contiene indicazioni su commercializzazione e gestione difiaueincaso di recepimento tardivo da parte dello Stato membro ospitante. 8

Impatti procedurali e organizzativi 9

Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Nelle Disposizioni Transitorie è chiarito che le SGR esistenti: si intendono autorizzate ai sensi della Direttiva; possono continuare a gestire FIA, ma possono fare le SGR di promozione solo fino al 22 luglio 2014; entro il 22 luglio 2014 adottano le misure necessarie per rispettare le Disposizioni di Recepimento della Direttiva; le SGR che alla data di entrata in vigore del Decreto svolgono per alcuni OICR unicamente l attività di promozione possono continuare fino al 22 luglio 2014. Il Regolamento, però, è direttamente applicabile e sebbene le disposizioni introdotte siano «sostanzialmente in linea» (cfr.com. Congiunta) con quelle già applicabili alle SGR italiane, è necessario un assessment iniziale per la verifica delle procedure e dell assetto organizzativo in essere e il loro eventuale aggiornamento. 10

Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Più in dettaglio: Attività Esercitabili servizio di ricezione e trasmissione di ordini; viene eliminata la possibilità di scindere la promozione dalla gestione; le SGR possono istituire e gestire anche SICAF (eterogestite); Capitale iniziale, requisiti patrimoniali e responsabilità professionale disciplina in materia di requisiti patrimoniali; apposita copertura contro i rischi derivanti da responsabilità professionale; Remunerazione regole di dettaglio in materia di remunerazione (cfr. linee guida ESMA); Principio di parità di trattamento e possibili deroghe divieto di riservare un trattamento di favore a taluni investitori, salvo che sia previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA; 11

Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Valutazione degli assets nella Direttiva le responsabilità connesse alla valutazione degli assets e al calcolo del NAV vengono accentrate in capo al GEFIA, che deve adottare apposite procedure; i criteri di valutazione dei beni restano quelli individuati dalla normativa nazionale; la valutazione degli assets può essere affidata a valutatori esterni al ricorrere di determinate condizioni. Scompare il calcolo del NAV in regime di affidamento ; Relazione annuale disciplina dettagliata dei contenuti della relazione annuale del FIA, vanno incluse informazioni, tra l altro, sulla remunerazione corrisposta, il carried interest, etc.); deve essere predisposta entro 6 mesi dalla chiusura dell anno di riferimento; le disposizioni di attuazione saranno adottate dalla Commissione; Trasparenza la Direttiva impone specifici obblighi di trasparenza nei confronti degli investitori, prima che questi effettuino l investimento e in occasione di significative modifiche alle informazioni in precedenza fornite; inoltre, vi sono obblighi di disclosure periodica in caso di ricorso alla leva finanziaria; 12

Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Depositario eliminazione dell obbligo di deposito accentrato della liquidità dell OICR; passaggio a un regime di controlli (tendenzialmente) ex post; Disclosure per acquisto di partecipazioni rilevanti e divieto di asset stripping obblighi di comunicazione/informativa verso le società target, i relativi soci e lavoratori, in caso di acquisto di partecipazioni rilevanti e/o di controllo in società non quotate o di acquisto del controllo di emittenti quotati; è previsto il c.d. divieto di asset stripping (2 anni successivi al controllo); non si applicano alle SPV immobiliari; Delega di funzioni si richiedono, tra l altro, condizioni oggettive per la delega, l accertamento di particolari requisiti in capo al delegato, la notifica all autorità di vigilanza, etc.); disposizioni ad hoc si applicano in caso di delega delle funzioni di gestione del portafoglio e del rischio (in particolare, si richiede l autorizzazione preventiva dell autorità di vigilanza in talune circostanze); 13

Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Requisiti organizzativi le norme in materia di requisiti organizzativi sono in larga parte in linea con il quadro MiFID / UCITS e dunque con la normativa italiana; occorre però: realizzare un assessment fra procedure esistenti e nuovi procedure e obblighi organizzativi richiesti (operazioni personali, conflitti di interessi, gestione ordini, gestione liquidità, incentivi, gestione del rischio, funzioni controllo, esecuzione ordini, procedure contabili, controllo dell organo di gestione, politica di valutazione degli assets, remunerazioni); verificare i contratti di outsourcing rispetto ai requisiti del Regolamento 231 e procedere all assessment della struttura di deleghe, governance e organizzazione rispetto alle regole in materia di delega di funzioni e ai criteri di dettaglio contenuti nel Regolamento 231 rispetto alle c.d. "ghost companies"; aggiornare l informativa periodica agli investitori; valutare il rapporto con il depositario e sollecitare l'avvio della negoziazione della nuova convenzione e dei relativi SLAs; valutare gli adeguamenti alle segnalazioni di vigilanza. 14

Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Passaporto del gestore le SGR italiane potranno istituire e gestire FIA UE in altri Stati membri, previa notifica regulator-regulator, in regime di «LPS» o di stabilimento; la Com. Congiunta precisa che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di recepimento, le SGR italiane non possono gestire FIA in via transfrontaliera negli altri Stati Membri dell UE mediante la procedura di notifica prevista dalla AIFMD (art. 33 dell AIFMD); l Opinion dell ESMA ha chiarito che se lo Stato membro di origine del GEFIA ha già trasposto l AIFMD, lo stato membro ospitante del GEFIA che ancora non ha trasposto l AIFMD (per es. l Italia) non può rifiutare la procedura di notifica prevista dalla AIFMD per la commercializzazione di FIA UE (art. 31 e 32 dell AIFMD) e per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri (art. 33 dell AIFMD); al contrario, a partire dal 22 luglio 2013, i GEFIA UE, stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD è già stata trasposta nel quadro normativo nazionale, che intendano gestire un FIA italiano, in LPS o stabilimento, possono applicare la procedura di comunicazione ex art. 33 dell AIFMD (Autorità nazionale vs. Banca d Italia). 15

Gli impatti sui Fondi 16

Schema del regime applicabile ai FIA Italiani 22/0 7 sett/ott (?) nov/dic (?) Vecchio Tuf Vecchie Secondari e Com Congiunta Vecchi o Tuf commercializzazione commercializzazione Disp Transitorie FIA: Nuovo Tuf Disp Transitorie Vecchie Secondari e Nuovo Tuf Nuove Secondarie Schema semplificato sulla base delle disposizioni in consultazione già pubblicate 17

Gli impatti sui Fondi I FIA italiani già commercializzati al 22.07.2013 o all entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della AIFMD ( Disposizioni di Recepimento ) possono continuare ad essere commercializzati in Italia in base al quadro normativo nazionale vigente; anche l istituzione di nuovi FIA continua ad essere regolata dalle disposizioni nazionali vigenti fino all entrata in vigore delle Disposizioni di Recepimento; le SGR devono adottare le misure di recepimento entro luglio 2014; non è chiaro, inoltre, se la procedura di autorizzazione alla commercializzazione seguita fino ad oggi sarà accettata dalle Autorità degli Stati Membri in cui si svolge l offerta. Fino all entrata in vigore delle Disposizioni di Recepimento, le SGR non possono commercializzare FIA in via transfrontaliera negli altri Stati membri dell UE mediante la procedura di notifica (ex art. 32 dell AIFMD). 18

Gli impatti sui Fondi A partire dal 22 luglio 2013, infatti, i GEFIA UE, stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD è già stata trasposta, che intendano: commercializzare in Italia, a investitori professionali, i FIA dagli stessi gestiti, applicano già l art. 32 dell AIFMD (Autorità nazionale vs. CONSOB); si applica anche ai FIA UE «feeder» con master che sia FIA UE gestito da GEFIA UE; se l offerta era già iniziata possono continuare senza necessità di nuova procedura; commercializzare in Italia, a investitori al dettaglio, i FIA dagli stessi gestiti, applicano l art. 42, co. 5, TUF (autorizzazione + notifica ex art. 32 dell AIFMD). gestire un FIA italiano, in LPS o stabilimento, applicano già la procedura di comunicazione ex art. 33 dell AIFMD (Autorità nazionale vs. Banca d Italia); Se la AIFMD non è stata ancora trasposta, il GEFIA UE applica l art. 42, co. 5, TUF per la commercializzazione in Italia di FIA UE; l art. 42 Tuf si applica anche ai GEFIA Non-UE, fino alle nuove disposizioni. 19

Gli impatti sui Fondi Con l entrata a regime delle Disposizioni di Recepimento, invece: anche le SGR italiane potranno commercializzare o gestire FIA Ita o UE, riservati a investitori professionali, in tutto il territorio dell Unione, previa procedura di notifica regulator-regulator, avvalendosi del c.d. passaporto del prodotto ; si prevede una procedura di notifica preventiva (20 gg lavorativi) per la commercializzazione, da parte delle SGR, di FIA italiani o UE, a investitori professionali in Italia e nell'unione Europea; si prevede una procedura di notifica preventiva (10 gg lavorativi) per la commercializzazione di FIA italiani agli investitori retail (secondo una procedura differente da quella di cui al precedente alinea). 20

Focus: Commercializzazione e gestione 1/3 DAL 22/07/2013 E FINO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DAL 22/07/2014 autorizzate alla gestione/commercializz azione continuano ad operare continuano ad operare. Adeguano procedure SGR italiane regime di autorizzazione: - di nuovi gestori - istituzione/ commercializzazione nuovi fondi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti applicano le nuove disposizioni gestione/commerciali zzazione stati UE non applicano notifica ex artt. 32 e 33 AIFMD e continuano ad applicare le disposizioni previgenti applicano le nuove disposizioni 21

Focus: Commercializzazione e gestione 2/3 Offerta del fondo UE già autorizzata DAL 22/07/2013 E FINO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE Continuano commercializzazione a investitori professionali DAL 22/07/2014 1. Adottano le misure necessarie per rispettare normativa di recepimento 2. Ottengono autorizzazione ex AIFMD 3. Effettuano notifica ex 32 AIFMD GEFIA UE gestore di FIA UE Se stato membro già ha trasposto Possono commercializzare in Italia a investitori professionali ex 32 AIFMD Possono gestire un FIA italiano in LPS o mediante succursale ex 33 AIFMD 22

Focus: Commercializzazione e gestione 3/3 DAL 22/07/2013 E FINO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DAL 22/07/2014 GEFIA UE gestore di FIA UE Se stato membro non ha trasposto Procedura di approvazione ex 42, comma 5, TUF per istanze di commercializzazione in Italia di FIA UE Se procedura di autorizzazione ex 42 è in corso e si applica la procedura di notifica: attestazione del GEFIA alla BDI e CONSOB di essere stabilito in Stato UE in cui ancora non è stata recepita l AIFMD 1. Adottano le misure necessarie per rispettare normativa di recepimento 2. Ottengono autorizzazione ex AIFMD 3. Effettuano notifica ex 32 AIFMD GEFIA NON UE GEFIA UE gestore di FIA NON UE Istanza di commercializzaz ione in Italia di FIA UE e non UE autorizzazione ex 42, comma 5 TUF 23

Gli impatti sui Fondi La struttura e la composizione del portafoglio dei FIA continuerà ad essere disciplinata a livello nazionale; si introduce la nozione di FIA italiano riservato, offerto unicamente a investitori professionali ex Mifid; tali Fia riservati dovrebbero, a regime, poter derogare ai limiti di investimento; le Disposizioni Transitorie precisano che gli OICR italiani riservati e gli OICR italiani speculativi (ex DM 228) esistenti alla loro entrata in vigore, sono «FIA italiani riservati»; dalla data di entrata in vigore del Decreto, le loro quote possono essere «commercializzate» esclusivamente nei confronti di investitori professionali; non è chiaro se ciò faccia riferimento solo all offerta di nuove quote in sottoscrizione o anche al mercato secondario (cessione di quote esistenti); la nuova definizione non è immediatamente in contrasto con quella di fondo riservato ex DM 228: il concetto di investitore qualificato attiene ai limiti di rischiosità, quello di professionale ex AIFMD alle regole di commercializzazione; gli investitori qualificati ex DM 228/1999 includono anche soggetti che non rispettano i requisiti dimensionali e operativi previsti per essere investitori professionali. 24

Investitori Professionali Vs. Qualificati In altri termini, per investitori qualificati ex DM 228 si intendono: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; Investitori Professionali i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente. Si intendono quelli, privati e pubblici, di diritto e su richiesta di cui alla Mifid. In particolare, vi rientrano, ad esempio: i soggetti autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari; le imprese che hanno almeno 2 requisiti: totale di bilancio: 20 mln EUR; fatturato netto: 40 mln EUR; fondi propri: 2 mln EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari; i clienti che richiedano tale trattamento e che abbiano almeno 2 requisiti: effettuato operazioni significative con frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei 4 trimestri precedenti; valore minimo del portafoglio di strumenti finanziari e depositi di contante superiore a 500 mila EUR; esperienza nel settore finanziario in posizione idonea; Regioni, Provincie, Enti pubblici nazionali e regionali che ne facciano richiesta e che soddisfino certi requisiti dimensionali (in termini di ammontare delle entrate, operazioni effettuate, numero di addetti a tale attività); 25

Impatti Ulteriori Offerta fuori sede: verranno modificate la norme di cui agli artt. 30 e 31 del TUF in modo da consentire espressamente alle SICAF, ai GEFIA UE e non UE, di procedere all offerta fuori sede di quote o azioni di OICR avvalendosi di promotori finanziari; Assemblea dei fondi chiusi: il MEF ha posto in consultazione l eventuale abrogazione delle norme del TUF in materia di assemblea dei fondi chiusi, stante le difficoltà riscontrate, per i fondi immobiliari destinati al pubblico retail, nel coinvolgimento dei quotisti alla vita del fondo. Con l istituzione delle SICAF potrebbe non essere necessaria l assemblea per i fondi chiusi, in quanto l investitore che volesse partecipare alle decisioni di policy aziendale potrebbe scegliere la forma societaria. Se, viceversa, si volesse mantenere l assemblea, si potrebbe limitarne il mandato alla sostituzione della SGR. 26

Focus: Trasparenza L AIFMD (artt. 26 30) e i Documenti in Consultazione prevedono: obblighi di informativa e disclosure dai gestori di fondi di private equity; divieto di asset stripping sulle società (quotate e non) di cui si acquisisca il controllo*. Si applicano ai GEFIA che: gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente, in base a un accordo, acquisiscono il controllo di società quotate o non quotate; hanno un accordo di cooperazione con altri GEFIA perché i FIA da questi gestiti acquisiscano il controllo di società quotata o non quotata; sono esenti le partecipazioni acquisite in PMI** (cfr. Raccomandazione 2003/361/CE) e in SPV immobiliari. *: Per controllo si intende (i) per le società non quotate la detenzione di oltre il 50% dei diritti di voto nella società; per le società quotate invece si rinvia alla definizione richiamata in materia di OPA obbligatoria (Direttiva 2004/25/CE cfr. art. 106 TUF che prevede la soglia del 30% per l obbligo OPA). **: PMI sono le società che, anche relativamente ad eventuali imprese collegate o associate, (i) impiegano meno di 250 persone e (ii) hanno un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro e/o un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di Euro. 27

Focus: Trasparenza (2/3) Il GEFIA deve notificare all autorità competente le partecipazioni rilevanti (10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto) in società non quotate del FIA gestito: l acquisto o la cessione vanno comunicati all autorità dello Stato membro d origine del GEFIA entro 10 giorni lavorativi dalla data rilevante. Il GEFIA deve notificare l acquisto del controllo di società non quotate da parte del FIA alla società, ai relativi azionisti e alle autorità competenti del proprio Stato membro d origine: trasmette entro 10 giorni dalla data rilevante, apposita comunicazione su (i) la situazione risultante in termini di diritto di voto; (ii) le condizioni in base alle quali è stato acquisito il controllo; (iii) la data di acquisto del controllo; richiede al CdA della società di comunicare l acquisizione anche ai lavoratori della stessa (o ai loro rappresentanti ove presenti). 28

Focus: Trasparenza (3/3) Inoltre in caso di acquisto del controllo di una società non quotata o anche di una società quotata da parte del FIA il GEFIA deve dare (a) alla target (con informativa anche ai lavoratori), (b) agli azionisti e (c) all autorità, informazioni su: i GEFIA che, individualmente o in accordo, gestiscono i FIA controllanti; le policy sui conflitti di interesse (in particolare tra il GEFIA, il FIA e la target); le politiche di comunicazione (esterna e interna) relative alla società, in particolare per quanto riguarda i lavoratori; in aggiunta, in caso di controllo in società non quotate, vanno rese disponibili ulteriori informazioni (es. programmi di sviluppo futuro, ripercussioni probabili sull occupazione, modalità di finanziamento dell acquisizione); infine, dopo l acquisto del controllo, specifiche informazioni (ad es. sull andamento e il prevedibile sviluppo della società) vanno incluse nella relazione annuale del FIA o nella relazione annuale della società target. 29

Focus: Divieto di asset stripping Per 24 mesi dall acquisto del controllo di una società quotata o non da parte del FIA, il relativo GEFIA: non può facilitare, sostenere o istruire né votare: distribuzioni (compresi dividendi e interessi delle azioni) (i) se l attivo netto è o diventerebbe inferiore al totale del capitale sottoscritto e delle riserve non disponibili, o (ii) se l importo supera i profitti aumentati degli utili riportati e dei relativi prelievi effettuati su riserve disponibili riduzione del capitale esclusi i casi di: (i) riduzione per perdite; (ii) iscrizione delle somme liberate a riserve indisponibili il cui importo, a seguito di tale operazione, non sia superiore al 10% del valore del capitale sottoscritto risultante dall operazione di riduzione; rimborso di azioni e/o acquisto di azioni proprie (comprensive delle azioni già acquisite e detenute in precedenza dalla società, anche da persona che agisca in nome proprio ma per conto della stessa); è tenuto ad adoperarsi al meglio per impedire che le operazioni di cui sopra siano realizzate. 30

Focus: Politiche di remunerazione Le procedure per la remunerazione debbono essere chiare, ben documentate e trasparenti (e devono prevedere ad es. la documentazione del processo decisionale, l individuazione del personale più rilevante, le misure per evitare conflitti di interesse). La struttura della remunerazione prevede una parte fissa e una parte variabile. In materia di remunerazione variabile: vige il principio della flessibilità collegato con l allineamento del rischio: la remunerazione fissa deve essere sufficiente a remunerare i servizi professionali prestati; la parte variabile deve essere ponderata ai processi di gestione del rischio e di governance; l allineamento al rischio è basato su processi di (i) quantificazione dei risultati e del rischio, (ii) attribuzione, (iii) erogazione. 31

Focus: Politiche di remunerazione È richiesto il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti (compliance, HR, pianificazione e controllo etc.) nell elaborazione e controllo delle politiche retributive. Si applica il principio di proporzionalità: le politiche di remunerazione devono essere adottate proporzionalmente ai seguenti «criteri rilevanti» relativi al GEFIA: dimensioni; organizzazione interna; natura, portata e complessità delle attività. ad alcune condizioni alcuni GEFIA possono non applicare le prescrizioni riguardanti (i) il processo di erogazione e (ii) il comitato per le remunerazioni. 32

Focus: Politiche di remunerazione Orientamenti specifici per gli organi del GEFIA, tra cui: l organo di amministrazione non dovrebbe determinare la propria remunerazione; l organo di sorveglianza ha la responsabilità di approvare e mantenere una politica retributiva adeguata nel tempo, di controllarne l attuazione e il riesame; gliorganidicontrollointernosono associati al riesame periodico; il comitato per le remunerazioni che supporta l organo di sorveglianza. Disposizioni normative: art. 13 dell AIFMD; allegato II dell AIFMD (che si applica a tutti i GEFIA); «Orientamenti per sane politiche retributive» dell ESMA del 3 luglio 2013; applicazione limitata, finché il regime del passaporto non diventerà obbligatorio, è prevista per i GEFIA non UE che commercializzano in UE a investitori professionali senza passaporto ex 42 AIFMD; 33

Focus: Politiche di remunerazione Criteri: una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi remunerazione variabile, è composta da quote o azioni del FIA interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione del FIA rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dal GEFIA, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica; una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, della componente variabile della remunerazione, è differita su un periodo appropriato compreso tra i tre e i cinque anni (a meno che il ciclo di vita del FIA interessato non sia più breve) in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso del FIA interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi del FIA in questione. la remunerazione, pagabile secondo meccanismi di differimento, è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;

Focus: Politiche di remunerazione Le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva devono essere oggetto di disclosure in un apposita relazione predisposta su base annuale, che indichi il numero di beneficiari e gli eventuali interessi corrisposti dal fondo. Sono previste diverse opzioni per la divulgazione delle suddette componenti; tuttavia, la sede preferibile per tale disclosure sembra essere il rendiconto annuale del fondo. Impatto: Carried interest ove le modalità di remunerazione esistenti soddisfino requisiti della AIFMD