L importanza di un efficace modello di. organizzazione e di gestione del rischio

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Transcript:

L importanza di un efficace modello di organizzazione e di gestione del rischio Ai sensi dell art. 30 D.Lgs 81/08 e del D.Lgs 231/01 s.m.i. Dr. Genna Giovanni 1

L art. 30 del D.Lgs 81/08 richiama i contenuti del D.Lgs 231/01 che ha introdotto nell ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti che hanno commesso reati nell interesse e a vantaggio degli stessi enti. I reati contestati sono solo quelli previsti dal decreto legislativo 231/01 e nell ambito della medicina del lavoro riguardano: - reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.) gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro. Dr. Genna Giovanni 2

Di importanza rilevante ai fini della sicurezza sono i macchinari sicuri, rispondenti alla normativa ed utilizzati per lo scopo a cui sono destinati. La frequente manomissione dei sistemi di sicurezza deriva dall organizzazione del lavoro che privilegia la produzione a scapito della sicurezza e risulta anche avallata dai dirigenti. Dr. Genna Giovanni 3

Sanzioni anno 2011 Totale sanzioni n. 423 (490 articoli violati) di cui: (Fonte S.P.S.A.L. - A.S.L. Como) 43% macchinari (pari a n. 180 verbali); 1. 33% attrezzature delle macchine e/o degli impianti; 2. 10% attrezzature non conformi o non idonee al tipo di pericolo; 13% rischi specifici non valutati; 11% sorveglianza sanitaria; 4% informazione/formazione addestramento dei lavoratori. A carico del DL 301 (71%) a carico di altre figure professionali 122 (29%) Dr. Genna Giovanni 4

D.Lgs 81/08 art. 2, comma 1, lett. m) <<sorveglianza sanitaria>> INSIEME DEGLI ATTI MEDICI, FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI E ALLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA LAVORATIVA Dr. Genna Giovanni 5

azione preventiva per evitare che un lavoratore si possa ammalare, infortunare o aggravare una patologia di origine professionale e non professionale: - a causa dell ambiente di lavoro in cui opera (fumi, vapori aerodispersi, macchinari non a norma, cattiva manutenzione ); - a causa dei rischi specifici della propria mansione (rumore, rischio chimico,movimentazione manuale carichi, ); - a causa del tipo di lavoro e dalle modalità di svolgimento del lavoro (mancata tutela in precari, atipici, stagionali ); - a causa di esposizioni indirette. Dr. Genna Giovanni 6

I compiti del medico competente devono prevedere: azione di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni: conoscenza ciclo tecnologico, materie prime utilizzate, schede di sicurezza, stato dei macchinari e relativa manutenzione, dispersione in ambiente di inquinanti, adeguatezza dei D.P.I. e registrazione di tutte le criticità presenti in ambiente di lavoro, valutazione dei rischi, raccolta e interpretazione dei dati epidemiologici provenienti dalla sorveglianza sanitaria, dal sopralluogo aziendale, ricerca attiva degli indici infortunistici e dei tassi di malattie professionali verificatesi in azienda o nel comparto di appartenenza; azione medico legale: giudizio di idoneità alla mansione specifica, denuncia delle malattie professionali o di possibile origine lavorativa con relative informazioni medico legali sul significato delle stesse sia all organo di vigilanza che all Istituto Assicuratore attraverso il DL. Dr. Genna Giovanni 7

La visita medica non potrà mai essere considerata come il punto di arrivo della sorveglianza sanitaria, rappresenta il punto di partenza attraverso la quale il medico competente modula la propria azione preventiva anno dopo anno prendendo in considerazione: l esito delle visite mediche; le criticità rilevate durante il sopralluogo in azienda (almeno una volta l anno); gli esiti dei monitoraggi ambientali (fisico/chimico); gli esiti dei monitoraggi biologici; le patologie extra lavorative di ogni singolo lavoratore; la diversa suscettibilità individuale, le differenze di genere, di età, le caratteristiche genetiche. Il monitoraggio statistico periodico servirà a verificare, nel tempo, l efficacia delle misure di prevenzione adottate nei confronti del gruppo omogeneo che del singolo lavoratore. Dr. Genna Giovanni 8

E luogo comune considerare la tutela sulla sicurezza dei lavoratori di pertinenza del datore di lavoro e la tutela della salute di pertinenza esclusiva del medico competente su delega del DL (requisiti art. 38 D.Lgs 81/08); La sicurezza e la salute sono due facce della stessa medaglia alla cui realizzazione TUTTI devono contribuire attivamente. Dr. Genna Giovanni 9

Art. 18 obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1 nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs 81/08 (lett. a); nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (lett. c); fornire ai lavoratori i necessari e idonei D.P.I. sentito R.S.P.P. e M.C. ove presente (lett. d); richiedere osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e D.P.I. messi a loro disposizione (lett. f). Dr. Genna Giovanni 10

Art. 18 obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1 inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal P.S.S. e richiedere al M.C. l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto (lett. g g-bis ) e comunicare tempestivamente.; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 (lett. I); aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (lett. z); vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (lett. bb). Dr. Genna Giovanni 11

Art. 25 Obblighi del medico competente collabora col DL e Servizio PP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione/informazione nei confronti dei lavoratori,per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute (comma 1, lett. a). Dr. Genna Giovanni 12

Vademecum per una buona Sorveglianza Sanitaria NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE; VISITA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO e INDIVIDUA NEL LAY-OUT LE MANSIONI E I RISCHI; ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO; ACQUISIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI/DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL/AG); RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI AMBIENTALI; ANALIZZA GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA; PROGRAMMA, ATTUA CON IL DL/RSPP LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INDIVIDUATE PER CONTENERE IL RISCHIO ALLA FONTE; INDIVIDUA DPI ADEGUATI (per ogni rischio e per ogni lavoratore); DVR; PREDISPONE IL PIANO SANITARIO MIRATO OVE NECESSARIO; CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO. requisiti minimi previsti dall allegato 3A (art. 25 c. 1 lett. c., art. 41 c. 5 D.Lgs 81/08 ) Dr. Genna Giovanni 13

La Sorveglianza Sanitaria discende da una buona valutazione dell ambiente di lavoro, dall analisi dei rischi specifici e dall organizzazione del lavoro. Le figure interessate DL, MC, RSPP ed RLS devono collaborare a testimonianza che i contenuti dell analisi dei rischi (DVR) sono condivisi realmente. Un buon DVR deve essere: - Dinamico; - Non riassuntivo delle normative; - Coerente con la realtà aziendale; - Sintetico quindi facilmente consultabile. Dr. Genna Giovanni 14

Sanzioni Datore di Lavoro per inadempienze relative alla sorveglianza sanitaria - ASL di Como anno 2011- L 85% delle sanzioni relative alla Sorveglianza Sanitaria ha visto la responsabilità del DL - Art. 18 comma 1 lett. g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiede al MC l osservanza omisiss (55%); - Art. 18 comma 1 lett. a) nomina il MC per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (10%); - Art. 18 comma 1 lett. c) nell'affidare i compiti ai lavoratori,tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (10%); Dr. Genna Giovanni 15

Sanzioni Datore di Lavoro per inadempienze relative alla sorveglianza sanitaria - ASL di Como anno 2011- - Art. 18 comma 1 lett. f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali...sull'uso dei DPC e DPI messi a loro disposizione (9%); - Art. 18 comma 1 lett. bb) vigila affinchè i lavoratori per il quale vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (1%) Dr. Genna Giovanni 16

Sanzioni M.C. per inadempienze relative alla sorveglianza sanitaria - ASL di Como nell anno 2011- Il 15% delle sanzioni relative alla SS ha visto la responsabilità del MC - Art. 25, comma 1 lett. b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (13%); - Art. 25, comma 1 lettera l) il MC visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi (1%); - Art. 41, comma 5 gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria di rischio (1%). Dr. Genna Giovanni 17

Durante l attività di vigilanza emerge, senza ombra di dubbio, il mancato coordinamento tra le varie figure preposte alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori; DL, MC, RSPP ed RLS, sono figure presenti perché la legge lo prevede, frequentemente la loro nomina è un adempimento solo formale; L unico documento attestante una sorta di condivisione è esclusivamente il verbale di riunione periodica obbligatoria nelle aziende con più di 15 dipendenti (art. 35 D.Lgs 81/08). Dr. Genna Giovanni 18

La sorveglianza sanitaria è ritenuta adeguata al modello esimente previsto dall art. 30 del D.Lgs 81/08? E sufficiente dimostrare l avvenuta sorveglianza sanitaria per non incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs 231/01? E sufficiente dimostrare la firma sul DVR del MC per attestare la sua reale partecipazione alla medesima per non incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs 231/01? E sufficiente dimostrare il sopralluogo del MC nei reparti senza evidenziare criticità/suggerimenti migliorativi per non incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs 231/01? Sono pochi esempi ma ricorrenti di mancata organizzazione e collaborazione tra le figure Dr. Genna Giovanni 19

E sufficiente predisporre un piano sanitario se non è congruo ai rischi per non incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs 231/01? E sufficiente comunicare verbalmente al lavoratore l esito dell idoneità senza consegnare il certificato per il possibile ricorso ai sensi dell Art. 41? E sufficiente dimostrare l accordo con il DL circa il luogo di tenuta delle cartelle sanitarie per essere esenti da responsabilità ai sensi del Dlgs 196 sulla privacy e nel contempo voler dimostrare l attuazione di un buon MOG ai sensi dell art. 30? Sono pochi esempi ma ricorrenti di mancata organizzazione e collaborazione tra le figure Dr. Genna Giovanni 20

Il DL deve istituire all interno dell azienda un team permanente che si occupi di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori. Si tratta di una rete organizzativa e gestionale obbligatoria il cui compito è di: Programmare protocolli per prevenire tali violazioni; Vigilare sul funzionamento e l osservanza dei protocolli; Adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure attraverso l adozione di un codice etico (già previsto dall art. 18, comma1 lett. f); Apportare i correttivi; Monitorare nel tempo. Dr. Genna Giovanni 21

Il MC non ha soltanto il compito di procedere alle visite obbligatorie nell interesse del lavoratore ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria e non solo (sentenza) Il DL assicura al MC le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia (art. 39, comma 4 D.Lgs 81/08 in combinato disposto art. 18, comma 1 lett. g-g bis) Dr. Genna Giovanni 22

Il Modello Organizzativo Gestionale per essere funzionale deve coinvolgere tutti gli attori individuati dal D.Lgs 81/08 I lavoratori devono essere coinvolti e motivati attraverso adeguata formazione. Devono essere gli attori principali nel meccanismo di verifica e di miglioramento (anche se, nella maggior parte dei casi, sono relegati a semplici comparse, spettatori distaccati e passivi) Dr. Genna Giovanni 23

Un adeguata informazione/formazione sui rischi lavorativi e su come prevenire i danni da essi causati, rende tutti i lavoratori coscienti e consapevoli che il mancato rispetto può causare conseguenze irreversibili alla loro salute Un efficace addestramento significa affiancamento per l apprendimento corretto delle procedure e aiuto reciproco tra lavoratori/dirigenti per la correzione dei comportamenti non sicuri (es. promemoria sull opportunità dell imbracature per la salita sui tetti, azionamento del macchinario previa verifica dei sistemi di protezione, non rimozione di carter idonei alla segregazione degli organi meccanici in movimento ) Dr. Genna Giovanni 24

Un buon MOG pretende da tutti il rispetto delle regole Un vero amico le prende al posto tuo! Dr. Genna Giovanni 25