GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co. ). Rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della nuova normativa i soggetti che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento dell attività libero professionale con le seguenti modalità: collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto, organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative, organi di amministrazione e controllo dei Collegi Provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale) e collaborazioni occasionali (art.61, comma 2, D.Lgs. 276/2003). Sono assoggettabili alla gestione Separata anche i compensi derivanti dall esercizio dell attività professionale attraverso prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese ai sensi dell art. 2222 e seguenti del codice civile. Quali attività sono assoggettate a contribuzione? Si fa presente che l attività Infermieristica non si identifica esclusivamente nelle prestazioni di assistenza rivolte alla persona ma in tutte le prestazioni e le attività di carattere assistenziale, organizzativo e amministrativo, derivanti dalle attribuzioni proprie degli infermieri responsabili dell assistenza generale infermieristica, iscritti al relativo Albo. Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati a contribuzione presso ENPAPI i redditi di natura autonoma percepiti da: Infermieri responsabili dell assistenza generale infermieristica con competenze avanzate in ambito clinico-assistenziale nelle aree della sanità pubblica; Pediatria; Salute mentale psichiatria; Geriatria e Area critica: Infermieri responsabili dell assistenza generale infermieristica con competenze avanzate in ambito formativo/gestionale nelle aree di Direzione, organizzazione e gestione; Formazione e Ricerca. Sono altresì assoggettati i redditi percepiti per l attività di Amministrazione e controllo di Studi associati e cooperative e dei Collegi Provinciali IPASVI (in questo ultimo caso solo qualora il Professionista svolga contestualmente attività di lavoro di autonomo, in virtù del principio di attrazione del reddito nella sfera libero professionale) nonché quelli percepiti nello svolgimento di
attività che, seppur non previste espressamente dal DM 739/94, sono attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza. Quali sono le caratteristiche dei contratti di collaborazione? Con il contratto di collaborazione il collaboratore si impegna a compiere un opera o un servizio in via continuativa a favore della committente e in coordinamento con quest ultimo senza che sussista il vincolo di subordinazione. I requisiti tipici del contratto di collaborazione sono: autonomia: il rapporto di collaborazione (coordinata e continuativa, a progetto ecc) è caratterizzato dall assenza di un vincolo di subordinazione: il collaboratore decide autonomamente i tempi e le modalità di esecuzione della commessa; il potere di coordinamento con le esigenze dell organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all autonomia operativa del collaboratore. Il coordinamento è inteso come connessione funzionale derivante dall inserimento nell'organizzazione aziendale. Il coordinamento consiste, quindi, nella connessione funzionale fra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione; nel rapporto di collaborazione, il titolare non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; continuità ovvero la permanenza nel tempo del vincolo che lega il committente con il collaboratore; personalità della prestazione: nel rapporto di collaborazione vi deve essere la prevalenza del carattere personale dell apporto lavorativo del collaboratore. Che differenza c è tra la collaborazione non abituale (mini cococo) e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale? TIPOLOGIA RIFERIMENTI CARATTERISTICHE DICHIARAZIONI FISCALI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PRESTAZIONE NORMATIVI Collaborazio Art. 61, È un attività di I compensi percepiti I compensi percepiti sono ne non comma 2, collaborazione vera e sono qualificati come assoggettati alla Gestione abituale (cd. D.Lgs. propria che non assimilati fiscalmente ai Separata ENPAPI senza mini cococo) 276/2003 necessita della redditi da lavoro soglia di esenzione dal specifica di un dipendente. 01/01/2012. progetto in quanto di portata limitata (30 Il committente rilascia il Cud i cui dati, se
giorni con compenso necessario, sono pari al massimo ad riportati nel quadro RC 5.000 con il singolo del Modello UNICO o committente: se viene nel quadro C del superato uno dei due modello 730 limiti è necessario prevedere un progetto) Prestazione Art. 2222 e Si può definire I redditi da lavoro I compensi percepiti per di lavoro seguenti del lavoratore autonomo autonomo occasionale attività caratterizzate da autonomo codice civile occasionale chi si sono fiscalmente professionalità ed abitualità occasionale obbliga a compiere, classificati fra i redditi (le prestazioni dietro corrispettivo, diversi, ai sensi infermieristiche) sono un opera o un servizio dell art. 67, c. 1, lett. l assoggettati alla Gestione con lavoro del TUIR Separata ENPAPI senza prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale Il committente rilascia una certificazione dei compensi erogati i cui dati vengono riportati nel quadro RL del Modello UNICO o nel quadro D del modello soglia di esenzione dal 02/05/2013. 730 La collaborazione non abituale o mini cococo è resa ai sensi dell art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (norma abrogata dal D.Lgs 81/2015). È una prestazione che la Riforma Biagi ha ritenuto non meritevole della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000,00 massimi nell anno solare con lo stesso committente); sotto il profilo giuridico e previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici. Si iscrivono sempre e comunque alla GESTIONE SEPARATA ENPAPI, qualunque sia la durata e qualunque sia il compenso percepito. La prestazione di lavoro autonomo occasionale è resa ai sensi dell art. 2222 e seguenti del codice civile. L assoggettamento previdenziale ad ENPAPI è escluso in carenza di due requisiti essenziali: l abitualità e la professionalità della prestazione eseguita. Il caso di non imponibilità previdenziale risulta, quindi, una tipologia di situazione difficile da riscontrarsi in concreto in quanto il concetto di professionalità è essenziale allo stesso espletamento della prestazione: tutti i soggetti esercenti la professione devono essere obbligatoriamente iscritti al Collegio IPASVI territorialmente competente: la prestazione infermieristica rimane sempre ed inevitabilmente caratterizzata da un indefettibile profilo di professionalità.
Data questa impostazione è necessario precisare, di conseguenza, che il Professionista Infermiere che non sia titolare di partita IVA e che, al tempo stesso, sia privo di contratti di collaborazione, debba necessariamente iscriversi alla gestione Separata ENPAPI, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento, nelle consuete proporzioni, dei contributi previdenziali previsti per la suddetta Gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell anno fiscale di riferimento. L obbligo di assoggettamento è relativo alle prestazioni rese successivamente al 02/05/2013. Cosa si intende per mini co.co.co? Sono considerati mini co.co.co. i rapporti di collaborazione non abituale di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare, con lo stesso committente, e da cui sia derivato un compenso complessivo non superiore ad 5.000,00. Sotto il profilo giuridico e previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici. Si iscrivono sempre e comunque alla GESTIONE SEPARATA ENPAPI, qualunque sia la durata e qualunque sia il compenso percepito. Le mini cococo (altrimenti definite collaborazioni non abituali, occasionali o marginali) presentano le seguenti caratteristiche: la collaborazione con il committente; la continuità della prestazione; il coordinamento col committente quindi connessione funzionale tra le attività di committente e lavoratore che si concretizza in un inserimento nell organizzazione aziendale; la prestazione prevalentemente personale; compenso massimo percepibile pari a euro 5 mila nell anno solare con lo stesso committente; prestazione effettuata per massimo 30 giorni nell anno solare con lo stesso committente; prestazione effettuata per massimo 240 ore nell anno solare, in caso di prestazioni concernenti servizi di cura e assistenza alla persona. Si tratta, pertanto, di collaborazioni coordinate e continuative che per la loro marginalità non necessitano di un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ma, per il resto, seguono la disciplina delle cd. collaborazioni a progetto.
Posso stipulare un contratto a progetto con un Infermiere? Il D.lgs. 81/2015 ha abrogato le disposizioni relative ai contratti a progetto. Fino all anno 2015, l art. 61 del D.lgs. 276/2003 disponeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che siano escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Ne consegue che per gli iscritti ad un Collegio IPASVI e per i pensionati (oltre che per i collaboratori della Pubblica Amministrazione), rimane in vigore la disciplina delle vecchie collaborazioni coordinate e continuative. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti a progetto, i redditi conseguenti sono comunque assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI. Cosa è cambiato con il D.Lsg. 81/2015 (c.d. ( jobs act)? I professionisti Infermieri, al pari di tutti i professionisti che, per lo svolgimento dell attività intellettuale, sono iscritti al loro albo professionale, sono esclusi dall applicazione dell art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (cd. jobs act). Gli Infermieri potranno continuare a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel caso in cui ricorrano gli indici di personalità, continuità, coordinazione, funzionalità, che permettono di ricondurre il contratto nella sfera del lavoro autonomo e dell articolo 409 del codice di procedura civile, fatto espressamente salvo dall art. 52, comma 2, del D.lgs. 81/2015. Si ricorda, infatti, che dal primo gennaio 2016 entra il vigore l art. 2 del D.lgs. 81/2015 nella parte in cui dispone l applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione esclusivamente personali, continuativi, di contenuto ripetitivo, le cui modalità di esecuzione siano stabilite dal committente, anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro. Dalla presunzione di subordinazione rimangono escluse altresì le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in considerazione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; le
attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni e le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. Quando sono obbligato alla registrazione presso la Gestione Separata ENPAPI? Le aziende che si avvalgano della collaborazione coordinata e continuativa di Infermieri, Infermieri Pediatrici ed Assistenti Sanitari iscritti ai relativi Albi provinciali, anche nella forma di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono tenute alla registrazione quali aziende contribuenti presso la Gestione Separata ENPAPI, inviando l apposita modulistica presente sul sito o presso gli Uffici dell Ente, sottoscritta e corredata dalla/e lettera/e di assunzione del/i dipendente/i, nonché da un elenco dei co.co.co.. È necessario provvedere alla registrazione ad ENPAPI, con decorrenza dal 02/05/2013, anche nel caso di erogazione di compensi relativi ad attività professionali esercitate mediante prestazione di lavoro autonomo occasionale. Quali sono i committenti obbligati alla registrazione presso la Gestione Separata ENPAPI? I committenti obbligati alla registrazione sono: Collegi Provinciali IPASVI; aziende A.S.L.; aziende ospedaliere; istituti penitenziari; istituti di ricovero e cura; cooperative e studi associati; università ed istituti di formazione; società, fondazioni ed associazioni; studi medici; medici di medicina generali; laboratori di analisi privati e convenzionati; tutti i committenti di area sanitaria e non, che si avvalgano di professionisti infermieri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, non abituale ovvero che esercitano mediante attività di lavoro autonomo occasionale.