Diritto Processuale Civile. L Appello



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Diritto Processuale Civile L Appello

L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione, poiché è riservato alla parte per il solo fatto di essere rimasta soccombente. La soccombenza è un elemento indefettibile che integra l' interesse ad impugnare. Soccombente è colui che ha ottenuto una tutela inferiore a quella richiesta. Per rilevare la soccombenza bisogna quindi confrontare due elementi: ciò che la parte ha chiesto durante l'udienza di precisazione delle conclusioni. ciò che le ha dato la sentenza. Se la tutela ricevuta è equivalente non vi è soccombenza e quindi neanche legittimazione a proporre l'impugnazione.

Quindi, con il mezzo di impugnazione in esame è possibile dolersi, sia di vizi in senso specifico che inficiano la sentenza di primo grado (cd."errores in judicando" " e "errores" in procedendo"), sia di vizi in senso lato, che attengono alla mera ingiustizia del provvedimento emesso in primo o grado. Per queste ragioni l'appello viene definito un mezzo di impugnazione ione a critica libera. Con l'appello si ha un totale riesame della controversia e non soltanto s un controllo dei vizi (principio del doppio grado di giurisdizione).

Sotto questo profilo si definisce l'appello un mezzo di gravame, ovvero costituisce un mezzo devolutivo in cui il giudice di appello viene reinvestito del potere di riesaminare ciò che è già stato oggetto di esame da parte del giudice di prima istanza. L'effetto devolutivo è tuttavia potenziale e non automatico: il giudice di appello deve invero esaminare e solo le questioni che le parti hanno devoluto.

Competenza Per Territorio Si determina, come nella maggior parte dei casi, in base al collegamento spaziale tra la controversia e l ufficio giudiziale. Segue le regole di competenza stabilite per la determinazione del giudice di primo grado, la Corte di Appello, infatti viene sempre individuata sulla base della competenza territoriale di riferimento rispetto all ubicazione del tribunale di primo grado.

Il Procedimento: Il Procedimento: Proposizione della domanda Art. 325 c.p.c. Se notificata il termine per appellare è di 30 giorni SENTENZA DI PRIMO GRADO La parte soccombente redige Art. 327 c.p.c. Se non è notificata il termine per appellare è di 6 mesi Termine modificato dalla L. 69/2009 Art. 342 c.p.c. ATTO DI APPELLO

Il Procedimento: Il Procedimento: Proposizione della domanda Art. 345 c.p.c. ATTO DI APPELLO: NO nuove domande NO nuove eccezioni NO nuovi mezzi di prova NO nuovi documenti di prova (rispetto a quanto allegato nel fascicolo di primo grado) Forma della citazione Le domande non accolte e non proposte si hanno per rinunciate Le eccezioni non accolte e non proposte si hanno per rinunciate Art. 347 c.p.c.

Il Procedimento: Il Procedimento: Proposizione della domanda Art. 345 c.p.c. ATTO DI APPELLO Art. 347 c.p.c. COSTITUZIONE DELL ATTORE Entro 10 giorni dalla notifica Art. 348 c.p.c. Se l appellante non si costituisce o non compare in prima udienza l appello è improcedibile NOTIFICA AL CONVENUTO La data di udienza deve essere fissata a non meno di 90 giorni dalla notifica Art. 343 c.p.c. COSTITUZIONE DEL CONVENUTO Entro 20 giorni dalla data dell udienza La comparsa di decadenza ha le stesse preclusioni dell atto di appello, ed in essa deve essere contenuto l appello incidentale a pena di decadenza

Il procedimento in Appello Schema riepilogativo Atto di Appello Deposito in Cancelleria Nomina del Collegio Forma della citazione Verifica della regolarità dell instaurazione del contraddittorio Notifica al convenuto Formazione del fascicolo d Ufficio Può sospendere la provvisoria eseguibilità della sentenza di I Prima udienza di trattazione - Sempre davanti al collegio- Costituzione del convenuto Art. 350 c.p.c. FASCICOLO DI UFFICIO DI II : Fascicolo dell Attore + Fascicolo del Convenuto + Fascicolo di Primo Grado Rimessione al primo giudice Rinvio per conclusioni

Rimessione al Primo Giudice : Il procedimento in Appello Art. 353 c.p.c. Schema riepilogativo Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione,, il termine è interrotto. Art. 354 c.p.c. Il Giudice se dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero se dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.

Rinvio per conclusioni : Il procedimento in Appello Vecchio rito Schema riepilogativo Il giudice d'appello rinvia per la discussione collegiale, a seguito della quale la causa viene trattenuta in decisione. Le parti devono depositare entro i termini: 10 Giorni liberi prima dell udienza Comparsa conclusionale 5 Giorni liberi prima dell udienza Memorie di replica Nuovo rito Il giudice d'appello rinvia per la discussione collegiale, a seguito della quale la causa viene trattenuta in decisione. Le parti devono depositare entro i termini: 60 Giorni dall udienza Comparsa conclusionale 20 Giorni dal deposito della comparsa Memorie di replica Dopo che la causa viene trattenuta in decisione, il collegio emette la sentenza di Appello.

Esercitazione Tizio, comproprietario per i due terzi di un immobile commerciale, e, vende la propria quota a Caio, già titolare del restante terzo. Sempronio, conduttore del predetto locale, cita in giudizio i due locatori lamentando l inefficacia l dell atto di vendita stipulato in violazione del proprio diritto di prelazione p e dichiarando di voler esercitare il diritto di riscatto. Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda di Sempronio, ritenendo che: - la finalità della disciplina contenuta negli artt. 38 e 39 L.n. 392/1978 è quella di unire la titolarità dell impresa a quella della proprietà dell immobile nel quale l attivitl attività viene esercitata; - tale finalità sussiste anche quando l immobile l sia di proprietà di più locatori, i quali dispongano ognuno di una quota ideale - l acquisto della qualità di comproprietario, infatti, consolida la posizione del conduttore ore rappresentando un primo passo rispetto all acquisizione acquisizione della proprietà dell intero locale - negare il diritto di prelazione in relazione alla singola quota potrebbe favorire manovre elusive da parte del locatore, il quale, in frode alla legge, potrebbe predisporre e appositamente successive vendite parziali - il diritto di prelazione del conduttore sussiste in relazione ad ogni singola vendita ed in relazione ad ogni quota e si estende, potenzialmente, all intero immobile - è,, quindi, obbligo del comproprietario effettuare la denunciatio necessaria a permettere al locatario l esercizio di quel diritto - ove tale obbligo non venga adempiuto, il conduttore potrà usufruire del succedaneo diritto di riscatto - ogni intento di vendita costituisce vicenda autonoma - ne consegue che se un comproprietario ha alienato a terzi la propria quota in assenza di denunciatio e il conduttore sia decaduto dal termine per domandare il riscatto dell ll immobile, ciò non impedisce l esercitabilità della prelazione o del riscatto rispetto alle altre quote. Tizio e Caio intendono appellare la sentenza.