Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte MOZIONE ai sensi dell articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell articolo 102 del Regolamento interno trattazione in Aula trattazione in Commissione OGGETTO: ruolo dei dipartimenti di prevenzione nella tutela della salute nei luoghi di lavoro. Premesso che: le disposizioni contrattuali intervengono, anche attraverso l istituto degli accordi aziendali sull adozione di modelli organizzativi e conseguentemente sulla scansione dei tempi di lavoro, con un ricorso sensibile al lavoro notturno, e sulle caratteristiche delle funzioni assegnate agli addetti, con l obiettivo di crescita della produttività. Queste disposizioni non possono prescindere dal rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro e dalla responsabilità di ogni attore pubblico e privato nell ambito della prevenzione primaria. Né si può ignorare che a seguito dell innalzamento dell età pensionistica il mondo del lavoro sia caratterizzato dalla presenza di lavoratori in età matura e di lavoratori parzialmente inidonei. Il più recente caso di modifica dell organizzazione del lavoro riguarda l accordo del 23 dicembre 2010 intercorso tra Fiat Group Automobiles S.p.A e Fim, Uilm, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Associazione Capi e Quadri Fiat. Il modello introdotto è il sistema Ergo-UAS del quale si dichiara tra le parti contraenti la valenza di prevenzione in quanto strumento idoneo a definire il rischio in fase preliminare e a orientare la corretta assegnazione del personale con idoneità specifiche. Il sistema interviene su una serie di elementi insiti nella postazione lavorativa (posture, forze, movimentazione carichi, frequenza arti superiori), anche al fine di ottenere un incremento della velocità di esecuzione. Al medico competente spettano il rilascio del giudizio sull idoneità specifica del lavoratore alla postazione ed altri compiti di valutazione previsti per questa figura clinico professionale.
Data l innovazione dei procedimenti e data la responsabilità determinata dalle legislazioni di settore alle ASL e alle Regioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (Piano nazionale della prevenzione 2005/2007, DPCM 17 dicembre 2007 relativo al patto per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, Piano Sanitario Nazionale 2011/2013 del 18 novembre 2010 paragrafo 2.3 ), pare opportuno proporre una funzione attiva degli Enti Pubblici deputati alla tutela della salute. Il ruolo delineato per questi ultimi non esautora e non si sovrappone ai compiti specifici attribuiti al medico competente, bensì si esercita in ambito di macro sistema e di sorveglianza. Assunto che: il giudizio di idoneità/inidoneità è regolato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106) con i seguenti articoli: Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. 2-bis. (omissis) 3. (omissis) 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente (omissis) 4-bis. (omissis) 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. (comma abrogato) 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Relativamente ai dati di salute dei lavoratori nel loro insieme, il D.Lgs. 81 ha stabilito un obbligo importante, anche se attualmente sospeso in attesa di un decreto che ridefinisca modalita e specifico contenuto per adempiere: Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. 2. (omissis) 2-bis. (omissis) Allegato III B Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Contenuti minimi Dati identificativi dell azienda Dati identificativi del Medico competente Rischi cui sono esposti i lavoratori Protocolli sanitari adottati Infortuni denunciati Malattie professionali segnalate Tipologia dei giudizi di idoneità. Considerato che: per quanto riguarda l orario di lavoro e il lavoro notturno, il Decreto Legislativo 66/2003 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro prevede: CAPO IV - Lavoro notturno Art. 11 - Limitazioni al lavoro notturno 1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età minore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Art. 14 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno 1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. 2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno. 3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva. 4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162. Art. 15 - Trasferimento al lavoro diurno 1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile. Il Consiglio Regionale impegna la Giunta: in relazione agli ambiti produttivi in cui si applicano significativi cambiamenti organizzativi sulle modalità lavorative e sui tempi delle stesse, ad esempio turni e pause, ad assegnare ai dipartimenti per la prevenzione e specificamente agli SPRESAL i seguenti compiti: strutturare una ricognizione sulle realtà produttive interessate da tali innovazioni attraverso l individuazione di almeno una unità/anno quale oggetto dell osservazione (per la provincia di Torino la più recente modifica organizzativa riguarda la sede di Mirafiori del Fiat Group Automobiles S.p.A.); ai fini di un monitoraggio delle condizioni di salute e dell andamento delle eventuali inidoneità, i Dipartimenti per la Prevenzione dovranno acquisire dalle strutture di prevenzione e protezione aziendali e dai medici competenti i dati aggregati sanitari (es. fotografia attuale dello stato di salute dei lavoratori: numero degli infortuni e percentuali di assenteismo per gravità e frequenza, numero di invalidi e di inidonei e loro caratteristiche) e di valutazione dei rischi dei lavoratori (in termini di previsione), a fronte della nuova organizzazione del lavoro, con specifica osservazione anche delle condizioni di genere. Potranno, altresì, prevedere ulteriori forme di sorveglianza fondate sull evidenza ai fini di integrare in logica preventiva l ordinaria sorveglianza sanitaria e/o la richiesta del lavoratore, quali, ad esempio, concertare con i medici competenti e i medici di medicina generale programmi di monitoraggio e screening dedicati ai lavoratori delle unità produttive interessate. Torino, 1 marzo 2011 Eleonora Artesio (PRIMA FIRMATARIA)