L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di Procedura Civile. Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo esecutivo, esteso non solo al debitore, ma anche ai creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo. L'opposizione è sottoposta ad un termine di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto: essa può essere esperita in via preventiva, con atto di citazione ovvero in via successiva con ricorso, dopo che l'esecuzione sia già iniziata, sempre entro 20 giorni da quando i singoli atti del procedimento furono compiuti ovvero da quando il soggetto ne ha avuto conoscenza. L'opposizione dà vita ad un accertamento cognitivo che può determinare la sospensione del processo esecutivo e che si conclude con sentenza non impugnabile. L opposizione agli atti esecutivi, dunque, rappresenta la più frequente delle opposizioni promosse nel processo esecutivo ed è utilizzabile per far valere vizi attinenti: a) alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto; b) alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto; c) ai singoli atti esecutivi. Si tratta inoltre di uno strumento di chiusura, utilizzabile ogni qualvolta l ordinamento non prevede un diverso mezzo di reazione nell ambito del processo esecutivo.
Gioverà, prima di addentrarsi nella specifica questione oggetto della presente trattazione, inquadrare quali siano i criteri che distinguono l opposizione all'esecuzione e l opposizione agli atti esecutivi. Si insegna tradizionalmente che la differenza tra opposizione all esecuzione e opposizione agli atti esecutivi consiste nel fatto che mentre con la prima si contesta l an della pretesa esecutiva, l opposizione agli atti è funzionale a contestare le modalità di svolgimento del processo esecutivo. Tornando allo svolgimento del presente articolo, analizziamo il caso in cui un soggetto scopre di essere destinatario di una procedura di esecuzione forzosa (pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi) senza aver avuto la obbligatoria intimazione ad adempiere contenuta nell atto di precetto. Ebbene, l atto di precetto è l atto prodromico all esecuzione e che, ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c., deve essere notificato personalmente alla parte a norma dell art. 137 e ss.. Entro il termine di 20 giorni dalla scoperta dell esistenza di un procedimento di esecuzione forzosa (l esecuzione, pertanto, è già iniziata), chi ritiene di non aver mai ricevuto la notifica dell atto di precetto può adire il Giudice dell Esecuzione con una opposizione agli atti esecutivi che avrà la forma di un ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice dell Esecuzione competente. Il Giudice emetterà il decreto con il quale provvederà su eventuali istanze inaudita altera parte (nel caso in cui di denuncino danni
gravi ed irreparabili), fisserà la data di comparizione della parti e concederà un termine al ricorrente entro il quale notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alla controparte. All udienza così fissata il Giudice dell Esecuzione (se non l ha già fatto inaudita altera parte) dopo aver sentito le parti, decide sulla sospensione del procedimento di esecuzione. Il provvedimento potrà accogliere ovvero rigettare l istanza di sospensione della procedura esecutiva; in ogni caso il Giudice concederà un termine (non superiore a 60 giorni) per l introduzione del giudizio di merito ed in ogni caso, anche quando non dovesse fissarlo, le parti potranno introdurre il giudizio di merito entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento che ha deciso sulla sospensione della procedura esecutiva. Gioverà, per completezza, ricordare che la forma dell atto introduttivo il giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi è l atto di citazione; il giudizio per il merito apre una fase a cognizione piena. Se, dunque, da una verifica delle notificazioni, in apparenza rituali (perché ad esempio accettate da un soggetto che potrebbe anche non avere alcuna relazione con l effettivo destinatario) la notifica è colpita da un vizio grave (perché fatta a persona diversa dal destinatario), deve pronunciarsi la nullità della stessa notificazione e di tutti gli atti ad essa strettamente collegati. Infatti la Suprema Corte ha espresso il principio secondo il quale Non può considerarsi «a mani proprie» la notificazione effettuata a persona diversa. In particolare, la consegna di un atto «a una persona di
famiglia», nell'ambito della procedura di notifica nella residenza, domicilio o dimora del destinatario dell'atto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., non è equipollente alla notifica «a mani proprie» a quella stessa persona fisica, anche quando la stessa sia cointeressata, in quanto, come mera consegnataria dell'atto, la persona diversa dal destinatario non è abilitata a prenderne cognizione, laddove, con la notificazione mediante consegna nelle mani del destinatario, può presumersi che quest'ultimo, legittimato a prendere visione dell'atto, ne abbia preso (legittimamente) cognizione (C. 12398/2002). Vi è più. Quando la notifica è effettuata a persone che nulla hanno in relazione con l effettivo destinatario, si potrebbe parlare di inesistenza giuridica dell atto stesso. Ed infatti consolidata giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi in cui si deve parlare di inesistenza della notificazione: questa, in generale, sussiste quando la notificazione sia stata espletata in luoghi o nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, risultando a costui totalmente estranei omissis ( C., S.U., 1195/1999; C. 19437/2003; C. 7117/2003; C. 102/2002; C. 12717/2000; C. 9372/1997; C. 620/1996). Quindi, il Giudice dell Esecuzione una volta accertata la irregolarità della notifica, dovrà necessariamente sospendere la procedura esecutiva e concedere i termini per l introduzione del giudizio per il merito. Se la procedura esecutiva è rappresentata da un pignoramento immobiliare non si dovrà dimenticare di chiedere al Giudice investito del Giudizio di merito che disponga la cancellazione della
trascrizione del pignoramento immobiliare (depositando copia della relativa trascrizione). Per concludere questa breve disamina, si deve ricordare che la pronuncia emessa dall Organo Giudicante adito per il giudizio di merito è censurabile esclusivamente con gli strumenti del ricorso per cassazione e del regolamento di competenza. Melius. Detta pronuncia non è impugnabile in Appello. Recita infatti l art. 618 c.p.c.: All udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all articolo 163 bis, o altri, se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell articolo precedente primo comma. Quando contro una sentenza non impugnabile, come quella così definita dall'art. 618 c.p.c., è proposto appello, questo è inammissibile e il giudice deve dichiararlo d'ufficio.