L OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE

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1 LE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE PROF. ROMANO CICCONE

2 Indice 1 L OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE LE PARTI DELL OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE OGGETTO DELL OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE OPPOSIZIONE PROPOSTA PRIMA DELL INIZIO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA- ART. 615 COMMA I C.P.C L OPPOSIZIONE PROPOSTA NEL CORSO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - ART. 615 COMMA 2 C.P.C LA SENTENZA I MEZZI DI IMPUGNAZIONE IPOTESI RESIDUALI I PROVVEDIMENTI CAUTELARI LE PROCEDURE CONCORSUALI PIGNORABILITÀ DEI BENI SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE OPPOSIZIONE IN MATERIA DI NAVI E BREVETTI ED IN MATERIA DI ESECUZIONE SPECIALE SUGLI AUTOVEICOLI INTERVENTI RIFORMATORI di 19

3 1 L opposizione all esecuzione L opposizione all esecuzione, la cui disciplina è contenuta nell art. 615 c.p.c., rappresenta uno strumento, attraverso il quale è possibile contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Oggetto della predetta azione è l esercizio di un controllo sulla legittimità dell azione, posta in essere in virtù di un titolo esecutivo. L esecuzione può, dunque, essere affetta da diversi vizi, in grado di comprometterne la regolarità, che possono essere eccepiti mediante l opposizione all esecuzione, di cui all art. 615 c.p.c. Qualora, infatti, l oggetto della contestazione riguardi la legittimazione attiva e passiva e cioè, non vi sia identità tra il creditore istante ed il creditore effettivo, o l azione sia rivolta nei confronti un soggetto, che non sia l effettivo debitore; o ciò che si contesta è l inesistenza, invalidità o inefficacia del titolo esecutivo, che può riguardare vizi originari del titolo esecutivo ( incertezza del soggetto passivo), o successivi; oppure si rileva l inesistenza, l invalidità o inefficacia del diritto documentato nel titolo esecutivo, si dovrà parlare di opposizione all esecuzione. E bene sottolineare che un ruolo di controllo sulla sussistenza delle condizioni dell azione, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito più recente, al giudice dell esecuzione, che d ufficio può sollevare vizi dell azione esecutiva. Conformemente si è pronunciata la Corte di Cassazione, che con la sentenza n del 1999 ha previsto la rilevabilità d ufficio dell impignorabilità di alcuni crediti, ribaltando il precedente orientamento. Il vigente regime di impignorabilità della pensione di invalidità, ai sensi dell art. 1 del d.p.r. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni, è stabilito nell interesse pubblico e perciò il pignoramento di essa, fuori dei limiti consentiti, è assolutamente nullo e tale nullità è rilevabile dal giudice anche d ufficio, e quindi indipendentemente dall opposizione del debitore. 3 di 19

4 2 Le parti dell opposizione all esecuzione Diversi possono essere i soggetti che hanno un interesse a proporre un opposizione all esecuzione o a volervi partecipare. Dall esame del capo I del titolo V del codice di procedura civile, è possibile desumere che la legittimazione attiva, spetta al debitore ed al terzo assoggettato all esecuzione (esecutato); mentre la legittimazione passiva al creditore pignorante. Non è però sempre agevole identificare tali soggetti, ad esempio: E legittimato a proporre l opposizione al precetto chi ne risulti il destinatario, ancorchè non contemplato nel titolo esecutivo posto a base del precetto stesso o contemplato in detto titolo in una veste diversa da quella cui si riferisce l intimazione di adempimento, tendendo egli a far valere l inesistenza di un qualsiasi titolo azionabile a suo carico, e avendo interesse a rimuovere il potenziale pregiudizio, che è esposto a subire per effetto della minaccia di esecuzione. Invece, legittimati passivi e litisconsorti necessari, nelle cause di opposizione all esecuzione sono soltanto il soggetto che ha proceduto al pignoramento ed i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, che abbiano compiuto singoli atti nel procedimento, diversamente dalle cause di opposizione agli atti esecutivi, in cui sono passivamente legittimati non solo il creditore procedente, ma anche i creditori intervenuti e tutti gli altri interessati. Dunque, nell opposizione all esecuzione litisconsorti necessari sono i creditori intervenuti, dotati di titolo esecutivo, che abbiano compiuto singoli atti del procedimento. In dottrina ed in giurisprudenza, si è dibattuto sulla possibilità di ritenere litisconsorti necessari anche gli intervenuti muniti di titolo esecutivo, che, però, non abbiano posto in essere alcun atto. Secondo l opinione maggioritaria della dottrina, agli stessi può essere riconosciuto solo il diritto di intervenire volontariamente nel giudizio di opposizione, ma non possono in ogni caso essere considerati litisconsorti necessari; altri ritengono, invece, il litisconsorzio degli intervenuti come necessario. Il realtà, siccome per la prosecuzione della procedura esecutiva è sufficiente la permanenza dell intervento di un solo creditore, munito di titolo esecutivo, si potrebbe ritenere che al giudizio per l accertamento dell esistenza del diritto di procedere all esecuzione, debbano partecipare tutti i 4 di 19

5 portatori di un interesse a vedere proseguire l esecuzione, indipendentemente dal ruolo attivo avuto nella procedura. Per ciò che riguarda, invece, le legittimazione all opposizione del terzo detentore del bene, l orientamento unitario della Cassazione considera legittimato attivo, il detentore del bene, poiché egli è il solo che possa restituire il bene, e soddisfare, in questo modo, la pretesa creditoria. Resta inteso che il terzo non potrà contestare la legittimità del titolo, ma potrà esclusivamente opporsi in virtù del diritto di godimento sul bene. Un esempio, invece, di soggetto non legittimato all opposizione è quello del promissario acquirente del bene pignorato. L opposizione all esecuzione (art. 615 c.p.c.), che ha per oggetto la contestazione del diritto di promuovere l esecuzione forzata, è esperibile soltanto dal debitore e dal terzo assoggettato all esecuzione, vale a dire il terzo proprietario del bene espropriando; con la conseguenza che non è legittimato attivamente all indicata opposizione, il promissario acquirente del bene immobile, che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad esecuzione dal creditore ipotecario. 5 di 19

6 3 Oggetto dell opposizione all esecuzione Attraverso l opposizione all esecuzione è possibile muovere una serie di contestazioni, tra cui quelle riguardanti: la capacità; la legittimazione attiva e passiva; l inesistenza originaria o sopravvenuta dell azione esecutiva. Relativamente al diritto di agire esecutivamente, occorre distinguere tra azioni esecutive fondate su titoli giudiziari e azioni esecutive fondate su titoli di natura non giudiziaria. Con l opposizione all esecuzione possono essere eccepiti fatti modificativi, estintivi o impeditivi, verificatisi dopo la formazione del titolo esecutivo, mentre non possono essere mosse contestazioni inerenti il rapporto che è stato accertato nel corso del giudizio, conclusosi con l emissione del titolo esecutivo, né fatti modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo giudiziario. In ogni caso, non è possibile far valere all interno del giudizio di opposizione, fatti deducibili nel giudizio di cognizione, pendente o concluso, con cui si realizza la formazione del titolo su cui si fonda l esecuzione. Si tratta, comunque, di un mezzo che ha una portata molto ampia, con il quale è infatti possibile muovere critiche riguardanti l esistenza ed i caratteri del titolo su cui si fonda l esecuzione, e rinviene nella pratica un largo impiego. Un esempio è rappresentato dall opposizione all esecuzione azionata, per eccepire la nullità o l inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo. La giurisprudenza ha inteso effettuare una distinzione: nei casi in cui si intende far rilevare la nullità della notificazione, lo strumento da utilizzare sarà l opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 comma 1 c.p.c., rivolta al giudice che lo ha emesso, entro dieci giorni dalla notifica del primo atto di opposizione. In tale ipotesi infatti, la parte contesta l irregolarità della notificazione, da cui deriva l impossibilità di presentare tempestivamente l opposizione, ex artt. 641 e 645 c.p.c. Qualora, invece, si contesta l inesistenza della notificazione, e cioè si nega che nei propri confronti sia stata effettuata una notificazione, essa deve essere eccepita con l opposizione all esecuzione, di cui all art. 615 comma 1 c.p.c., e deve essere rivolta al giudice competente per materia o valore e per territorio ex art. 27 c.p.c. 6 di 19

7 Un eccezione a quanto detto, è rappresentata dall opposizione ai provvedimenti in materia di obblighi alimentari. Essi essendo costituiti da obblighi di pagamento periodici, sono gli unici per i quali è consentita un opposizione, con cui far valere un fatto precedente alla formazione del titolo, poiché è necessario considerare i versamenti effettuati nel corso del giudizio di cognizione. Interessanti, inoltre, risultano le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in materia, da cui è possibile desumere che, la parte minacciata di esecuzione forzata, con precetto emesso su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, se ha promosso l opposizione all ingiunzione, non può proporre opposizione all esecuzione, per gli stessi motivi. Invece, se l intimato ha promosso il giudizio di opposizione all ingiunzione, può proporre opposizione all esecuzione, eccependo la mancanza del carattere esecutivo del decreto o la sopravvenienza di fatti successivi alla sua formazione. Quando l opposizione all esecuzione riguarda titoli di natura non giudiziaria (come ad esempio gli assegni o le cambiali) è possibile far valere non solo l esistenza originaria del titolo, ma anche mettere in discussione il rapporto sottostante, e quindi dedurre tutte le ragioni ed eccezioni che il debitore avrebbe potuto sollevare, se il creditore prima di agire esecutivamente, avesse azionato un azione di condanna ordinaria. In tema di provvedimenti incidentali, come per la conversione del pignoramento, l assegnazione di somme, diventa alquanto complicato riuscire ad individuare esattamente se l azione da intraprendere debba avere la veste di opposizione all esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi. Si tende, però, a considerare opposizioni all esecuzioni, quelle che si occupano della determinazione del credito. Infine, spesso il giudice si trova nella condizione di dover esattamente individuare l oggetto da tutelare in virtù del titolo azionato, come nel caso della consegna o rilascio, oppure determinare la modalità di esecuzione, in materia di obblighi di fare. Sebbene l oggetto del giudizio di opposizione può essere considerato definito, poiché svolge la funzione di accertare l inesistenza dell azione esecutiva, può accadere che esso venga ampliato mediante la proposizione di domande riconvenzionali. E possibile quindi proporre: una domanda riconvenzionale del creditore convenuto, che ha agito sulla scorta di un titolo esecutivo non giudiziale, al fine di ottenere una condanna dell opponente al pagamento del medesimo credito, che gli consenta l iscrizione di ipoteca giudiziale; 7 di 19

8 una domanda riconvenzionale proposta dal debitore opponente, con cui si chiede la condanna del creditore procedente al pagamento della differenza tra il credito posto a fondamento dell esecuzione, e quello maggiore posto in compensazione dall esecutato opponente. Riguardo, invece, alla possibilità di proporre domande nuove, si ritiene che: l ambito del giudizio di opposizione all esecuzione deve rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, cosicchè non è consentito al giudice prendere in considerazione e decidere questioni diverse da quelle che attengono all esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso. Tuttavia, poiché anche rispetto ai limiti di cognizione del giudice dell opposizione opera, con efficacia convalidante, l accettazione del contraddittorio nelle domande che non sarebbero, in linea di principio, comprese nella sua competenza, può essere presa in considerazione in sede di opposizione, ove sia accettato il contraddittorio, anche la domanda di condanna al pagamento della differenza in più tra il credito per cui si procede e quello, di maggiore ammontare, opposto in compensazione dal debitore opponente. 8 di 19

9 4 Opposizione proposta prima dell inizio della procedura esecutiva- art. 615 comma I c.p.c. L art. 615 c.p.c. al primo comma prevede: Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l efficacia esecutiva del titolo. E stabilito, pertanto, che tale opposizione si propone dinanzi al giudice competente per materia o per valore o per territorio ex art. 27 c.p.c., e viene introdotta con atto di citazione da notificarsi a cura del debitore o del terzo assoggettato all esecuzione. Rispetto alla competenza per materia ed in virtù di quanto stabilito dall art. 618 bis c.p.c., le opposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, spettano al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, a prescindere dal valore. Secondo un orientamento della giurisprudenza anche le cause aventi ad oggetto locazione, comodato e affitto, rientrano nella competenza del Tribunale. Riguardo alla competenza per valore essa è ripartita tra Tribunale e Giudice di pace. La competenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui il creditore procedente ha dichiarato la propria residenza o ha eletto domicilio all interno dell atto di precetto. Altrimenti, laddove manchi tale dichiarazione, si ritiene competente il giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato (art. 480 comma 3 c.p.c.). Ad ogni modo, il debitore può sempre proporre l opposizione a precetto davanti al giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto, sostenendo di non possedere beni, nel posto in cui il creditore ha eletto domicilio. Nel caso in cui il debitore proponga un opposizione preventiva all esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ed un opposizione all esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. per gli stessi motivi, se le domande sono proposte a giudici diversi il giudice dell esecuzione, successivamente adito, deve dichiarare la litispendenza, mentre se le cause sono proposte dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, devono essere riunite ai sensi dell art. 273 c.p.c. Non è possibile parlare di litispendenza tra opposizione all esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi e tra opposizione all esecuzione ed opposizione a decreto ingiuntivo. 9 di 19

10 5 L opposizione proposta nel corso della procedura esecutiva - art. 615 comma 2 c.p.c. L art. 615 c.p.c. al comma secondo dispone: Quando è iniziata l esecuzione, l opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. L opposizione all esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. si propone con ricorso al giudice dell esecuzione. Tuttavia, è anche consentito proporla verbalmente in udienza. Per ciò che concerne la forma ed il contenuto del ricorso, a mente dell art. 184 disp. att. c.p.c., in esso devono essere indicati l ufficiale giudiziario, le parti, l oggetto e le ragioni della domanda, le conclusioni, l istanza, la sottoscrizione dell atto fatta dalla parte o dal difensore; nonché le previsioni di cui all art. 163 n. 4 e 5, cioè l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, le conclusioni e l indicazione analitica dei mezzi di prova di cui si ha intenzione di avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione. Il giudice dell esecuzione su richiesta delle parti, può sospendere inaudita altera parte, l efficacia esecutiva del titolo e verifica la regolarità dell instaurazione del contraddittorio. La possibilità riconosciuta al giudice di sospendere, su istanza di parte, l efficacia esecutiva del titolo, prima che sia iniziata l esecuzione, è stata introdotta con la L. n. 80 del Ai sensi dell art. 618 bis c.p.c. la competenza per le opposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza spetta al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro. La competenza per valore segue le regole dettate per l opposizione preventiva all esecuzione. La competenza per territorio viene individuata nel luogo in cui è iniziata l esecuzione. Per ciò che riguarda la struttura del procedimento, questa è secondo l orientamento maggioritario da suddividersi in due fasi: - il ricorso deve essere notificato alla controparte, nel rispetto della normativa prevista dall art. 163 bis c.p.c., con i termini ridotti alla metà (art. 616 c.p.c.), ed in questo modo si apre una fase in cui il giudice preliminarmente decide sulla eventuale richiesta di sospensione e sulla individuazione del giudice competente per il merito; 10 di 19

11 - successivamente viene fissata l udienza dal giudice che ha lo scopo se il giudice dell esecuzione non è competente, di consentire mediante la concessione di un termine per la riassunzione, di individuare il giudice effettivamente competente. Altrimenti, tale data è strumentale per l integrazione di documenti e per l iscrizione della causa a ruolo; - l udienza successiva si svolge dinanzi al giudice dell opposizione, e coincide con la prima udienza di comparizione, a cui si applicano le norme del procedimento camerale (artt. 737 ss c.p.c.). Tale interpretazione deriva dall orientamento che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 388 del 1996, ha dato al difetto di coordinamento tra l art. 185 disp. att. e gli artt. 180 e 183 c.p.c. Da ciò deriva l intenzione di voler evitare l esercizio di attività spettanti a giudici diversi, quello dell esecuzione, competente per la fase di cui agli artt. 615, 616, 623, 624 e 625 c.p.c. e quello dell opposizione, competente per il giudizio di cognizione disciplinato dagli artt. 175 e ss. c.p.c. Alle opposizioni all esecuzione si applicano le norme sul giudizio di cognizione. Se il giudice dell esecuzione è competente anche per l opposizione, può disporne l acquisizione del fascicolo. Nel caso in cui, invece, per l opposizione è competente un giudice diverso, è possibile richiedere la trasmissione del ricorso di opposizione, del verbale dell udienza di comparizione, nonché della documentazione allegata. In generale è possibile riassumere che per i giudizi di opposizione all esecuzione valgono regole speciali in relazione: all onere della prova (che grava su ciascuna delle parti in base alla posizione sostanziale assunta); non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; l incidenza della rinuncia al precetto (che comporta la cessazione della materia del contendere solo se contenga una volontà abdicativa relativamente al diritto di procedere all esecuzione, ma il giudizio prosegue per la decisione sulle spese); l incidenza dell inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo. 11 di 19

12 6 La sentenza La decisione adottata dal giudice in ordine all opposizione può avere un contenuto diverso, a seconda che il titolo posto alla base della procedura, abbia natura giudiziale o meno. Infatti, mentre nel primo caso il giudice si limita a valutare l esistenza del titolo esecutivo e ad interpretarlo individuandone il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione del riferimento ad elementi esterni; nel secondo caso l indagine deve avere ad oggetto anche la ricostruzione del rapporto sostanziale, che ha dato origine al titolo e che ha fatto scaturire l esecuzione. Inoltre, il provvedimento adottato deve tenere in considerazione anche fatti estintivi e costitutivi successivi alla proposizione della domanda. La sentenza può dunque essere: - di rigetto dell opposizione, con il riconoscimento del diritto del creditore di agire in executivis; - di accoglimento, con dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata; - di accoglimento parziale, con riduzione della somma dovuta e con la conferma del precetto, inteso come atto idoneo a preannunciare l esecuzione; - di accoglimento dell opposizione e della domanda riconvenzionale, proposta dal creditore, e con la costituzione di un nuovo titolo, che sostituisce il precedente non ritenuto idoneo, sulla scorta del quale introdurre un esecuzione diversa da quella intrapresa. La sentenza che dichiara l invalidità del precetto, può pronunciarsi anche su tutti gli atti esecutivi successivamente compiuti, e può prevedere una condanna per il creditore a restituire quando ingiustamente percepito. Nei casi in cui il creditore abbia agito senza la prudenza richiesta, può subire una condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Se l opposizione viene accolta dopo la vendita forzata del bene pignorato, gli effetti della vendita restano tali, e con l accoglimento è possibile solo impedire l assegnazione del ricavato della vendita all esecutante. 12 di 19

13 7 I mezzi di impugnazione Per stabilire quale sia il mezzo di impugnazione da azionare, avverso una sentenza che decide in merito all opposizione, è necessario fare riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto controverso. Infatti, avverso le sentenze emesse sull opposizione all esecuzione è ammissibile l appello, mentre per quelle emesse sull opposizione agli atti esecutivi, è esperibile unicamente il ricorso per Cassazione, come previsto dall art. 618 c.p.c. Può anche accadere che tale qualificazione debba essere effettuata dal giudice dell impugnazione, e ciò nei casi in cui il giudice di primo grado non vi abbia provveduto, o se l abbia fatto solo in maniera generica, stabilendo che si trattava di un opposizione a precetto, oppure ancora nel caso in cui la qualificazione che ne è stata data, abbia creato dubbi interpretativi. Inoltre, qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un opposizione all esecuzione e un opposizione agli atti esecutivi, l impugnazione della conseguente sentenza, deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione, e pertanto, è soggetta alle forme e termini dell appello con riguardo all opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell art. 111 Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all opposizione agli atti esecutivi. 13 di 19

14 8 Ipotesi residuali Uno dei possibili impieghi dell opposizione all esecuzione, era stata prevista nell ambito relativo al procedimento esecutivo di rilascio degli immobili concessi in locazione, ex art. 7 L. n. 431 del 9 dicembre Tale norma imponeva il rispetto di una serie di requisiti fiscali, in mancanza dei quali era consentito al conduttore esperire un opposizione all esecuzione, intrapresa contro di lui per il rilascio dell immobile. Veniva, inoltre, stabilito che se l atto di precetto non presentava espressamente tali riferimenti, poteva essere contestato mediante la proposizione di un opposizione agli atti esecutivi. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 333 del 05 ottobre 2001, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 7 L. 431 del 9 dicembre 1998 eliminando le predette condizioni per l esercizio dell azione, e pertanto, limitando anche le ipotesi per proporre l opposizione. Altra ipotesi è quella prevista nel caso in cui oggetto dell opposizione è una cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali è ammessa l opposizione ai sensi della legge n. 689/1981, nel caso in cui sia mancata la notificazione dell ordinanza ingiunzione. Inoltre, al fine di consentire all interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge, riguardo agli atti sanzionatori, è ammessa l opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c., se si contesta la legittimità dell iscrizione a ruolo, per la mancanza di un titolo legittimante l iscrizione o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, o l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella. 14 di 19

15 9 I provvedimenti cautelari Con l introduzione dell art. 668 duodecies c.p.c. il legislatore è intervenuto inserendo l esecuzione dei provvedimenti cautelari all interno della disciplina prevista per i procedimenti cautelari uniformi. Mediante tale statuizione si è resa inammissibile, in tale ambito, la proposizione di un opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi. 15 di 19

16 10 Le procedure concorsuali E possibile proporre l opposizione all esecuzione al fine di sollevare la pendenza di alcune procedure concorsuali, tra cui il concordato preventivo, l amministrazione controllata, l amministrazione straordinaria, in modo tale da contestare il diritto per i creditori di promuovere azioni esecutive. La competenza si individua in virtù dei criteri ordinari. 16 di 19

17 11 Pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione Con l opposizione all esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. è possibile negare la pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione, anche se mediante tale strumento oggetto della contestazione non è l esistenza del diritto di procedere esecutivamente, bensì il diritto a procedere esecutivamente su beni determinati. Un esempio può essere dato dall impignorabilità di alcune somme, sulle quali grava un vincolo di destinazione delle stesse, come nel caso del denaro che un istituto di credito ha riscosso per conto di un Comune, che pertanto non è nella diretta disponibilità dell Ente pubblico. Altro esempio è rappresentato dall impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici, che è posta a tutela dell interesse di natura pubblicistica, consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost) e tale finalità è ancora più marcata dopo l entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009, che all art. 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all assistenza sociale al fine di assicurare un esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Ne discende che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione delle norme imperative e la nullità è rilevabile d ufficio senza necessità di un eccezione o di un opposizione da parte del debitore esecutato. 17 di 19

18 12 Opposizione in materia di navi e brevetti ed in materia di esecuzione speciale sugli autoveicoli La disciplina è pressocchè identica a quella generale, dettata in tema di opposizioni esecutive. La competenza, però, spetta al giudice della circoscrizione in cui si trova la nave. Per quanto riguarda l opposizione all esecuzione in tema di brevetti la competenza spetta al giudice che si trova nel luogo in cui il convenuto ha il domicilio, altrimenti se egli non ha residenza, dimora e domicilio in Italia, vale il luogo di residenza dell attore, in mancanza la competenza spetta al Tribunale di Roma. Infine, riguardo all opposizione ex art. 7 del r.d.l. n. 436 del 1927 in tema di esecuzione speciale sugli autoveicoli, si suole ritenere che il decreto ed i successivi atti esecutivi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trova il veicolo, ma lo stesso non è funzionalmente competente per l opposizione avverso il provvedimento emanato. Con la sentenza n del 12/10/2011 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, stabilendo che: la competenza per l opposizione al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nel vigente assetto istituzionale della giurisdizione civile ordinaria, va riconosciuta soltanto al Tribunale, poiché solo tale giudice, ai sensi dell art. 9 c.p.c., come sostituito dall art. 50 del D. Lgs 19 febbraio 1998 n. 51, con l effetto, ai sensi dell art. 247 comma 1 dello stesso decreto, modificato dall art. 1 L 16 gennaio 1998 n. 118, è esclusivamente competente per l esecuzione forzata. La competenza per materia, inderogabile, del giudice dell esecuzione, distribuita tra uffici giudiziari diversi dall art. 16 c.p.c., infatti è stata abolita dall art. 51 D.lvo n. 51 del 1998, che ha abrogato detta norma a decorrere dal 2 giugno 1999, così che da allora in Tribunale ha competenza giurisdizionale esecutiva esclusiva. 18 di 19

19 13 Interventi riformatori Con la L. 24 febbraio 2006 n. 52 vi è stata una radicale modifica dell art. 616 c.p.c. stabilendo che se competente per la causa è l ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti alla metà, altrimenti rimette la causa dinanzi all ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La ratio di tale intervento è stata quella di non consentire più al giudice dell esecuzione di decidere nel merito della causa. Tale previsione è stata confermata anche dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, che in applicazione dei principi del giusto processo, ha stabilito che i giudizi di merito ex art. 618 comma 2 c.p.c., devono essere decisi da un giudice diverso da quello che ha conosciuto gli atti, dai quali è scaturita l opposizione (art. 186 bis c.p.c.). Con l intervento citato, inoltre, il legislatore ha eliminato l inciso la causa è decisa con sentenza non impugnabile pertanto, le sentenze che decidono i giudizi di opposizione all esecuzione sono impugnabili con le forme ordinarie. E bene precisare che a causa dei numerosi e ravvicinati interventi riformatori, ai fini dell impugnabilità di una sentenza è indispensabile individuare la legge processuale in vigore alla data della pubblicazione. Ne consegue che l appello formulato ai fini della riforma delle sentenze emesse in materia di opposizione all esecuzione è inammissibile, ove le stesse siano state pubblicate nel periodo compreso tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio di 19

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