Novità per la disciplina delle perdite su crediti

Documenti analoghi
Limiti ed opportunità fiscali dell estinzione del credito mediante conversione in capitale

Componenti negativi di reddito - 11

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato

passaggio è in Senato (2)

Trasformazione DTA - Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi

e svalutazione crediti

Perdite su crediti. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto. del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI E CESSIONE DEL CREDITO

LE PERDITE SU CREDITI: VALUTAZIONI CIVILISTICHE E NOVITÀ FISCALI

PERDITE SU CREDITI: DISCIPLINA FISCALE

Le novità del bilancio 2013

Ragioneria Generale e Applicata. Crediti

BILANCIO 2014 Padova (PD) 7 Marzo 2014

Fisco e Tributi. Newsletter novembre Nuove ipotesi di deduzione delle perdite su crediti.

Perdite su crediti Il prospetto di UNICO 2014

Recenti modifiche in tema di fiscalità delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi. Avv. Riccardo Michelutti Maisto e Associati

OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio. La valutazione dei crediti

LA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE IN TEMA DI DEDUCIBILITA DELLE PERDITE SUI CREDITI DELL IMPRESA DIVENUTI INESIGIBILI.

Le modifiche legislative più importanti intervenute nel 2005 che hanno interessato la disciplina dell Irap sono le seguenti:

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Ragioneria Generale e Applicata a.a Crediti

Il nuovo regime fiscale per il settore bancario e assicurativo degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi

Circolare n. 29. del 21 settembre 2012 INDICE

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 83/2012 OTTOBRE/5/2012 (*) 11 Ottobre 2012

E A SEZIONE DI RAGIONERIA G. FERRERO I CREDITI FONTI NORMATIVE: CODICE CIVILE; TUIR; OIC 15. L.Puddu, G.Giovando, C.Rainero

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

ART. 106 TUIR ART. 101 COMMA 5 TUIR

NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali

Deducibilità delle svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi su crediti e perdite su crediti in sede di adempimento dichiarativo

LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D. LGS. 147/2015

LA FISCALITA DELLO SVILUPPO

Ciò premesso, la società Alfa chiede di conoscere:

OGGETTO: 108/F = Perdite su crediti di modesta entità. I criteri per la deducibilità

Aspetti fiscali legati alla ristrutturazione del debito. di Emanuele Rossi

Novità in materia di valutazione degli strumenti finanziari

Crediti non performing. Focus fiscale

CIRCOLARE N. 14/E Roma, 4 giugno 2014

Ragioneria Generale e Applicata I. Rimanenze di magazzino Rimanenze di opere in corso su ordinazione Crediti

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al. a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già

LE NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

Unico società di capitali Novità del modello 2014

Corso Tirocinanti 2008/2009: Mercoledì 19 novembre 2008 Dott. Andrea Barbieri

GLI ASPETTI FISCALI DELLE RETTIFICHE SUI CREDITI PER BANCHE E ASSICURAZIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

Salvatore Sanna (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) Interessi passivi e ROL

(Schema D.lgs ) Schema di decreto legislativo. Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2000.

NOVITÀ FISCALI DEL BILANCIO 2013

MODELLI UNICO 2013 SOCIETÀ di CAPITALI, SOCIETÀ di PERSONE ed ENTI NON COMMERCIALI NOVITÀ

Le svalutazioni e le perdite sui crediti: aspetti fiscali

I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

L. 19/2017 conversione DL 244/2016

La determinazione del carico fiscale

DPR 917/86 TUIR dal 01/03/2017

Il nuovo regime di deducibilità delle perdite su crediti

I (principali) componenti del reddito d impresa. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario lezione 7

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte

Ragioneria Generale e Applicata a.a Principi generali per la determinazione del reddito imponibile

Risoluzione n. 92/E del

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 19/2018

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO MILLE PROROGHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

L IRAP A TUTTO CAMPO

De Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERDITE SU CREDITI

Circolare N.55 del 13 Aprile 2017

Definizione. I crediti rappresentano il diritto di esigere, ad una certa data determinati importi da clienti e da altri soggetti OIC 11

Raccordo civilistico-fiscale delle principali voci di bilancio (check list)

Le Novità Fiscali Del 2013 Rieti, 1 Febbraio 2013

Pubblicato il 23 aprile 2009

MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

Sommario I. PREMESSE... 1

La nuova disciplina della deducibilità delle perdite su crediti dal reddito d impresa

S T U D I O G O R I N I S OC IETA T R A P R O F E S S IO N IST I A RE S P ONSA B IL ITA L I MIT A T A C O M ME R C IA L IST I R E V ISORI L E G A L I

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

A cura di Giuseppe Avanzato Deducibilità delle perdite su crediti. Tavola sinottica

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

RISOLUZIONE N. 65/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 106 del TUIR è stato esposto il seguente

D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168

Le imposte - esercizio

Le imposte nel bilancio 2015

LEGGE DI STABILITA 2014 NOVITA SUL REDDITO DI IMPRESA

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Circolare n. 15/2017. Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità

LA DEDUCIBILITÁ DELLE PERDITE SU CREDITI

Transcript:

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 I commi 21 e 22 prevedono modifiche sostanziali del regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti. Il comma 21 modifica il regime di deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 prevedendo per entrambi i componenti negativi un regime di deducibilità ai fini IRES pressoché identico. In particolare, la modifica prevede la deducibilità, nell esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni e delle perdite; unica eccezione è costituita dalle perdite derivanti dalla cessione dei crediti indicate nella voce 100 del bilancio per le quali opera l integrale deducibilità nell esercizio di realizzo. [ ].

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 [ ] Il nuovo regime si applica alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di imposta 2013 mentre per le rettifiche pregresse (in generale, i diciottesimi residui) si continueranno a applicare le regole oggi vigenti. Pertanto, per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012 continuano ad applicarsi le regole di cui all art. 106, commi 3 e 3-bis, ora sostituito. Tali modifiche trovano applicazione anche per le società di assicurazione, in virtù di quanto stabilito dall articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il quale prevede, in materia di svalutazione dei crediti nei confronti degli assicurati, l applicazione della disciplina dettata dal comma 3 dell art. 106 del tuir per gli enti creditizi e finanziari. [ ].

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 [ ] Resta fermo che ai fini del computo del valore fiscale dei crediti verso la clientela, i componenti negativi di cui alla presente norma si intendono integralmente dedotti nel periodo d imposta in cui vengono imputati in bilancio. La norma stabilisce, altresì, che ai fini dell applicazione della stessa, le svalutazioni e le perdite dedotte in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni in bilancio. Ciò sta a significare che le riprese di valore da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore dedotte si considerano al netto delle riprese, a prescindere se tali riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno. [ ].

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 [ ] La norma, inoltre, al fine di migliorare la coerenza fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati, con la modifica all ultimo periodo del comma 5 dell articolo 101 del tuir, consente di estendere le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. Per i soggetti IAS/IFRS adopter, [ ], è già stato previsto che la sussistenza degli elementi certi e precisi [ ] deve considerarsi realizzata, tra l altro, nell ipotesi in cui è possibile effettuare la derecognition di un credito, tra cui rientrano anche i trasferimenti «giuridici». [ ].

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 [ ] In considerazione del fatto che, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata all ultimo periodo del comma 5 dell articolo 101, consente di garantire parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano. Resta fermo il potere dell amministrazione finanziaria di applicare l art. 37- bis del D.P.R. n. 600/1973 e di sindacare l inerenza di tali perdite laddove derivanti da un operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.

Disciplina delle perdite su crediti Art. 101, comma 5, del TUIR [ ] le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. [ ] Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. [ ]. Comma così come modificato dall art. 1, comma 160, della Legge 27/12/2013, n.147

Disciplina delle perdite su crediti Art. 101, comma 5, del TUIR [ ] Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi in applicazione dei principi contabili. Comma così come modificato dall art. 1, comma 160, della Legge 27/12/2013, n.147

Svalutazione dei crediti per gli enti finanziari Art. 106, comma 3, del TUIR (pre-modifiche) Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell ammontare delle svalutazioni dell esercizio. [ ].

Svalutazione dei crediti per gli enti finanziari Art. 106, comma 3, del TUIR (pre-modifiche) [ ] L ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell esercizio.

Svalutazione dei crediti per gli enti finanziari Art. 106, comma 3-bis, del TUIR Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Comma abrogato dall art. 1, comma 160, della Legge 27/12/2013, n.147

Perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari Art. 106, comma 5, del TUIR Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al comma 3- bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l ammontare dell accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l eccedenza concorre a formare il reddito dell esercizio stesso. Comma abrogato dall art. 1, comma 160, della Legge 27/12/2013, n.147

Svalutazione e perdite su crediti per gli enti finanziari Art. 106, comma 3, del TUIR (post-modifiche) Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. [ ]. Comma così come sostituito dall art. 1, comma 160, della Legge 27/12/2013, n.147

Svalutazione e perdite su crediti per gli enti finanziari Art. 106, comma 3, del TUIR (post-modifiche) [ ] Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Comma così sostituito dall art. 6, comma 21, lett. b), del D.D.L. di Stabilità 2014

Svalutazione e perdite su crediti per gli enti finanziari Art. 106, comma 4, del TUIR Per gli enti creditizi e finanziari nell ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni fuori bilancio iscritte nell attivo in applicazione dei criteri di cui all articolo 112. Comma così come modificato dall art. 1, comma 160, della Legge 27/12/2013, n.147

Variazione della riserva sinistri Art. 111, comma 3, del TUIR La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell esercizio in misura pari al 30 per cento dell importo iscritto in bilancio; l eccedenza è deducibile in quote costanti nell esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei diciotto esercizi quattro successivi. È considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri. Comma così come modificato dall art. 1, comma 160, della Legge 27/12/2013, n.147

Decorrenza delle novità Art. 1, comma 161, della Legge 27/12/2013, n.147 Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.