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Sent. n.268/2016 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Piera MAGGI Chiara BERSANI Enrico Torri Presidente Consigliere Consigliere rel. Udìto - nella pubblica udienza del 15 settembre 2016, previa relazione del Cons. Enrico Torri - il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Domenico Peccerillo; non costituita la pare convenuta Esaminati gli atti di causa; ha pronunciato SENTENZA nel giudizio iscritto al n.74528 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato il 22.01.2016 nei confronti di CELLETTI Romina, nata ad Arpino (FR) il 15/10/1975 e residente in Ceprano (FR), via Olivella n. 104, non costituita. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l atto in epigrafe la Procura regionale ha citato la signora CELLETTI Romina

a comparire davanti a questa Sezione giurisdizionale territoriale della Corte dei conti, chiedendone la condanna al pagamento in favore in favore della Regione Lazio della somma di 7.000,00, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché alle spese del presente giudizio in favore dello Stato. Questi in sintesi i fatti e gli argomenti posti dalla Procura a fondamento della pretesa. A seguito di segnalazione di danno erariale trasmessa con nota prot. 04730431 dalla Guardia di Finanza di Ceprano (FR) in data 05/11/2013, la Procura Regionale veniva a conoscenza di una ipotesi di indebita percezione di contributi pubblici in danno della Regione Lazio. In particolare la Guardia di Finanza, nell ambito di una attività ispettiva volta al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate, riconducibili a benefici e servizi sociali od assistenziali non destinati alla generalità dei cittadini, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del fruitore, ha accertato che la signor Celletti, in relazione ad istanza presentata in data 29 settembre 2009, era stata ammessa al beneficio del "Reddito Minimo Garantito" disciplinato dalla Legge Regionale Lazio n. 4 del 20 marzo 2009, percependo nell'anno 2011 dalla Regione Lazio un contributo di 7.000,00. Veniva quindi acquisita la seguente documentazione: istanza di partecipazione al "Reddito Minimo Garantito" presentata in data 29.09.2009; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la composizione del nucleo familiare, sottoscritta in data 25.01.2010 e inviata al Centro per l'impiego di Frosinone; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente i redditi percepiti nell'anno 2009, sottoscritta in data 28/01/2010 e inviata al Centro per l'impiego di Frosinone; certificato di stato di famiglia datato 26.01.2010; attestazione ISEE sottoscritta in data 08/10/2009; certificazione

medica relativa a Noce Matteo; veniva altresì acquisita dai militari procedenti in data 9 maggio 2013 nota del Centro per l'impiego di Frosinone concernente l'attribuzione dei punteggi all'istanza presentata dalla sig.ra Celletti secondo le seguenti modalità: Condizione Punteggio Disoccupata 9 Soggetto in possesso di stato disoccupazione oltre 24 mesi 2 Sesso femminile 2 Nucleo familiare monoparentale con prole a carico 3 Familiare con disabilità 3 TOTALE 19 La Giunta Regionale Lazio, in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 4 del 2009, con Delibera n. 426 del 29 maggio 2009 ha approvato (allegato A) i criteri per la formazione delle graduatorie; la Provincia di Frosinone, con l'ausilio dei Centri per l'impiego, ha formato le graduatorie sulla base dei punteggi assegnati ad ogni richiesta; con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Frosinone - Settore Politiche Formative e del Lavoro - nr. 157 del 14.01.2011 è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei beneficiari del Reddito Minimo; infine, con nota della Regione Lazio nr. 7503 del 13.01.2011, sono state disciplinate le modalità di erogazione del contributo economico. Nella richiesta di accesso al beneficio la sig. Celletti ha autocertificato, tra l'altro, di "costituire nucleo familiare monoparentale con prole a carico" e, per tale condizione, l'ufficio competente ha attribuito 3 punti; nelle istruzioni per la compilazione della richiesta di accesso al reddito minimo garantito è specificato che l'appartenenza al nucleo familiare monoparentale con prole a carico si ha quando un soggetto separato (come nel caso in esame) non è convivente con nuovo partner. Invece il nucleo familiare della sig.ra CELLETTI Romina all'atto di presentazione

dell'istanza comprendeva il sig. MAUTI Franco, nato a Veroli (FR) il 26.03.1952, così risultando dal certificato di stato di famiglia prodotto al Centro per l'impiego dalla Celletti in data 26.01.2010, da cui si evince che la sig.ra CELLETTI convive con il sig. MAUTI dal 03.01.2001; dalla certificazione acquisita presso il Comune di Ceprano risulta altresì che la sig.ra Celletti e il sig. Mauti hanno contratto matrimonio in data 19 aprile 2010. Risulta pertanto che al momento della presentazione dell'istanza la sig.ra CELLETTI conviveva con un nuovo partner; ne consegue che dal punteggio attribuito all'istanza della CELLETTI devono essere sottratti n. 3 punti e che il punteggio raggiunto doveva quindi essere di 16 punti; non corrisponde pertanto al vero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la composizione del nucleo familiare, sottoscritta in data 25.01.2010, non essendo stato inserito tra i componenti del nucleo familiare dell'istante il sig. MAUTI Franco. Né corrisponde al vero la Dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISEE) sottoscritta in data 8 ottobre 2009 dalla medesima; l'istante nella domanda di ammissione al reddito minimo garantito ha dichiarato che il reddito percepito nell'anno precedente (2008) era stato pari a euro zero, allegando un'attestazione ISEE da cui risulta che il proprio nucleo familiare nell'anno 2008 non ha percepito redditi; invece per la determinazione dell'isee del nucleo familiare della sig.ra CELLETTI relativamente all'anno 2008 occorreva tener conto dei redditi percepiti nella medesima annualità dal partner convivente sig. MAUTI Franco; dalla dichiarazione dei redditi presentata dal MAUTI nell'anno 2009 (relativa all'anno d'imposta 2008) risulta che il medesimo nell'anno 2008 ha percepito redditi pari a 30.847,00. Dall'elenco fornito dalla Provincia di Frosinone dei soggetti che hanno presentato istanza di ammissione al "reddito minimo garantito" risulta che ai soggetti che sono stati

inclusi nella graduatoria finale con un punteggio di 16 punti con ISEE superiore a euro 3.500,00 non è stato erogato alcun contributo per carenza di fondi; ne consegue che, risultando sulla base dei dati in possesso della Guardia di Finanza un reddito ISEE superiore a detto importo, la sig.ra CELLETTI non aveva diritto ad ottenere alcun contributo economico. Deduce infine la Procura regionale, sulla scorta della stessa denuncia della Guardia di Finanza, che la condotta tenuta dalla sig.ra CELLETTI Romina ha concretizzato anche la fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 316-ter c.p., oggetto di separata informativa di reato ex art. 347 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, come riportato in citazione dal Requirente. In esito a notifica di invito a dedurre, la sig. CELLETTI ha omesso di far pervenire le proprie controdeduzioni. Nell odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito argomenti e conclusioni in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, occorre verificare d ufficio la sussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti in materia. E noto che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato; il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è infatti spostato dalla

qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico - anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore - di cui deve rispondere davanti al giudice contabile (Cass. SS.UU, ord. n. 4511 del 2006). Tuttavia la stessa giurisprudenza del giudice della giurisdizione ha avuto modo di precisare che sia configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo ed i soggetti privati - presupposto ineludibile per il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti in materia - solo nel caso i privati ne abbiano disposto in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustrando in tal modo lo scopo perseguito dall amministrazione (Cass. SS.UU. n. 3310/2014). In sostanza l attribuzione della giurisdizione al giudice contabile postula che lo scopo del contributo sia quello di realizzare finalità di pubblico interesse, concorrendo in tal modo il soggetto privato alla realizzazione del programma della P.A., instaurandosi in tal modo con quest ultima un rapporto di servizio (Cass. SS.UU. n. 25138/2014). Qualora invece non si tratti di contributi di scopo nel senso precisato, ma di erogazioni di fondi pubblici a privati per finalità diverse, quali ad esempio quelle di sostegno al reddito di categorie socialmente ed economicamente svantaggiate, non può ritenersi sussistente un rapporto di servizio, ovvero un qualche collegamento funzionale

del privato con la pubblica amministrazione per la realizzazione di un pubblico interesse, collegamento funzionale in mancanza del quale il privato non può ritenersi compartecipe fattivo di un programma di attività varato dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di detto interesse (Cass. SS.UU. n. 22652/2008; n. 1377/2000; n. 9846/2011; n. 25138/2014). Venendo alla fattispecie oggetto di giudizio, l istituto del reddito minimo garantito, previsto dalla legge regionale del Lazio n. 4/2009, è una tipica misura finalizzata al sostegno economico e all inserimento sociale di soggetti esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro (cfr. art. 1) ed esula pertanto dalla richiamata definizione di contributo di scopo delineata dal giudice della giurisdizione, rientrando nell ambito di quei contributi istituiti esclusivamente in ossequio a principi di solidarietà sociale che escludono - secondo l univoco indirizzo della Corte di Cassazione - ogni collegamento del soggetto privato con la P.A., e conseguentemente la giurisdizione di questa Corte dei conti in materia. In conclusione il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia, rimessa al giudice ordinario. Non v è luogo all applicabilità dell art. 101 secondo comma c.p.c., considerato che la decisione si fonda su una questione di diritto (la natura del contributo, puntualmente delineata dalla normativa di riferimento), non caratterizzata da profili di fatto per i quali soltanto, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, è previsto l obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d ufficio a tenore del citato art.101 secondo comma c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lav. n. 10353/2016). Nulla per le spese. Per Questi Motivi

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO DICHIARA il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in materia, rimessa al giudice ordinario. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 15 settembre e 20 settembre 2016. Estensore F.to Cons. Enrico TORRI Presidente F.to Pres. Piera MAGGI Depositata in Segreteria il P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ F.to Luigi DE MAIO DECRETO Il Collegio, ravvisati gli estremi per l applicazione dell art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 DISPONE che, a cura della Segreteria, venga apposta l annotazione di cui al comma 3 di detto art.52 nei riguardi di Romina CELLETTI e Franco MAUTI citati nella sentenza. Il Presidente F.to Piera Maggi

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di Romina CELLETTI e Franco MAUTI citati nella sentenza. Roma, 26/09/2016 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Luigi De Maio