Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia NOTA OPERATIVA n. 3/2014 CONCESSIONI GOVERNATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA



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Anagrafe daa/vl Brescia, 13 ottobre 2014 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia NOTA OPERATIVA n. 3/2014 CONCESSIONI GOVERNATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI GOVERNATIVE dovute per le segnalazioni certificate di inizio di attività da presentare al registro delle imprese per l'iscrizione nel repertorio delle notizie economico amministrative delle attività cosiddette regolamentate. La direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello 954-364 del 27 agosto 2014, ha affermato che per le attività regolamentate non è dovuta la tassa sulle concessioni governative. Per attività regolamentate si intendono le attività di mediatore, agente o rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo, installatore di impianti, autoriparatore, impresa di pulizia, di facchinaggio e commercio all'ingrosso. Per quanto concerne il commercio all'ingrosso, con recente risoluzione 45699 del 19 marzo 2014, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che la dichiarazione sostitutiva presentata al registro delle imprese contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività da iscrivere nel repertorio delle notizie economico amministrative, non ha natura e valore giuridico di segnalazione certificata di inizio dell'attività, ma di mera comunicazione da trasmettere allo sportello unico delle attività produttive per consentire al Comune competente di esercitare l'attività di vigilanza. La Camera di commercio di Brescia già da anni applica correttamente la procedura e quindi non chiede la corresponsione della tassa sulle concessioni governative. Per quanto concerne l'attività di magazzino generale, l'attività, oggi soggetta a segnalazione certificata di inizio dell'attività, era regolata dal rilascio di una autorizzazione, quindi non soggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative. Le iscrizioni al registro degli operatori dei metalli preziosi, oro, argento, platino e palladio è, viceversa, ancora soggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative. L'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti non è soggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative, perché la norma che ne prevedeva la debenza è stata soppressa. L'interpello presenta alcuni limiti. Da un lato ha valore solo per il soggetto che lo ha proposto e solo nei limiti della domanda, dall'altro le motivazioni addotte, secondo notizie riportate dalla stampa specializzata, non sarebbero coerenti con il parere reso a tal fine dal Ministero dello sviluppo economico. La posizione assunta in sede di interpello, inoltre, è contraddetta, almeno per quattro delle attività in parola, dalla risoluzione 353 del 5 dicembre 2007 che avrebbe valore giuridico maggiore rivolgendosi a tutta la platea dei contribuenti e degli enti sostituti d'imposta. Non si può sottacere, peraltro, che Unioncamere, a nome di tutte le Camere di commercio che da tempo sono convinte che questa imposta non sia più dovuta ben prima del soggetto privato che ha proposto l'interpello, ha chiesto il medesimo parere alla direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate che deve ancora rispondere. L'interpello, quindi, non ha ancora carattere risolutivo della problematica, pur tuttavia costituisce un punto di arrivo che obbliga gli uffici ad assumere posizione. Indipendentemente dalle argomentazioni addotte dalla direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate, si deve stabilire se l'iscrizione nel registro delle imprese sia o meno abilitante. Se abilitante la tassa sulle concessioni governative è dovuta, diversamente no.

La normativa, emanata a seguito della direttiva servizi, ha reso operativi gli sportelli unici per le attività produttive su tutto il territorio nazionale e per tutti i procedimenti automatici (leggasi segnalazioni certificate di inizio dell'attività). L'istruttoria relativa alle attività regolamentate di competenza della Camera di commercio, ora, è parte del più complesso procedimento gestito dallo sportello unico per le attività produttive. Lo sportello unico per le attività produttive è il solo competente a emettere l'unico provvedimento finale, provvedimento che quindi è l'unico atto della pubblica amministrazione deputato a riconoscere e attestare i requisiti di qualunque genere. Non cambia questo quadro giuridico l'obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio dell'attività contestualmente alla denuncia da presentare al registro delle imprese per le iscrizioni nel repertorio delle notizie economico amministrative. La contestualità, come per altre attività la cui istruttoria non compete alla Camera di commercio, vedasi, ad esempio, estetisti e acconciatori, ha la finalità di garantire l'allineamento fra l'attestazione dei requisiti data dal silenzio assenso dello sportello unico per le attività produttive e la pubblicità dichiarativa relativa all'attività regolamentata data dal registro delle imprese con le iscrizioni nel repertorio delle notizie economico amministrative. Il fatto che le procedure, soprattutto informatiche, non siano ancora a regime non cambia il nuovo quadro giuridico. L'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio di Brescia, quindi, non richiederà il pagamento della tassa sulle concessioni governative per tutte le iscrizioni disposte da lunedì 13 ottobre 2014 e fino a quando non intervenga un diverso e contrario pronunciamento della direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate quale consulenza giuridica dovuta all'unioncamere nazionale per conto di tutte le Camere di commercio. Si ricorda che l'erario può, comunque, richiedere, se la succitata direzione stabilisse dovuta la tassa sulle concessioni governative, la corresponsione della tassa stessa nel termine prescrizionale di tre anni. Nel medesimo termine, chi ritenesse che sussistano i presupposti per il rimborso delle tasse pagate, può presentare istanza in carta semplice all'agenzia delle Entrate, ricordando che non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario. L'istanza non può essere indirizzata alla Camera di commercio che ha agito da mero sostituto d'imposta. OoO DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti sia per le segnalazioni certificate di inizio di attività che per le denunce da presentare al registro delle imprese per l'iscrizione nel repertorio delle notizie economico amministrative Il decreto interministeriale del 17 luglio 2012, attualmente in vigore, richiede il pagamento dei diritti di segreteria a fronte della presentazione di istanze e individua importi differenti a seconda della tipologia di domanda. Va, peraltro, evidenziato che le attuali modalità di inoltro delle istanze al registro delle imprese prevedono l'obbligatorietà dell'utilizzo di una modulistica ministeriale informatica che consente di presentare più adempimenti con la medesima pratica. In tali casi la procedura informatica in uso consente di applicare a un'istanza più diritti di segreteria. Per garantire la corretta applicazione dei diritti di segreteria è necessario prestare attenzione e individuare puntualmente i casi in cui sia realmente possibile scontare un solo diritto a fronte di un'istanza contenente più adempimenti. Il citato decreto del 17 luglio 2012 stabilisce, nella prima nota della tabella A, applicabile a tutte le voci della tabella, che nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto si applica unicamente il diritto di importo più elevato. La domanda contenente più adempimenti è, di regola, soggetta al pagamento della sommatoria dei diritti di segreteria dovuti per ogni adempimento sulla base del principio del cumulo materiale. Ciò trova conferma proprio nella disposizione di maggior favore che introduce un criterio dell'unicità del diritto nel solo caso di istanza con un medesimo atto. È evidente che se si è ritenuto opportuno fissare tale precisazione è per introdurre una deroga alla disciplina generale che si conferma quella per cui ogni adempimento pubblicitario è soggetto a un diritto di segreteria.

La precisazione è volta a facilitare l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari che trovano la loro fonte in un medesimo atto. Le note esplicative del Ministero dello Sviluppo Economico si pongono sulla stessa linea in quanto, interpretando in via derogatoria fattispecie particolari, confermano l'orientamento generale espresso. Tant'è che eventuali deroghe sono oggetto di specifici pronunciamenti ministeriali. Al fine di inquadrare correttamente la problematica, si ritiene opportuno concentrare l'attenzione sul perimetro di applicazione della disposizione di maggiore favore connessa a un medesimo atto, per individuare un criterio interpretativo che riconduca in modo univoco e conseguente l'adempimento all'atto. Allo scopo si possono individuare diverse forme di collegamento che devono congiuntamente concorrere: collegamento temporale: il medesimo atto va inteso con riferimento alla decorrenza degli eventi soggetti alla pubblicità nel repertorio delle notizie economico amministrative e pertanto tutte le variazioni con la stessa data-evento; collegamento funzionale: il medesimo atto va inteso con riferimento alla vicenda imprenditoriale di rilevanza per il repertorio delle notizie economico amministrative. Variazioni tra loro strettamente connesse in quanto derivanti dalla medesima vicenda modificativa; collegamento soggettivo: il medesimo atto va inteso con riguardo alla manifestazione di volontà riferita a un solo soggetto. Si può, inoltre, ritenere che il significato da attribuire al concetto di atto non è limitato al solo documento materiale, ma comprende anche il concetto di evento/fatto inteso quale vicenda modificativa a cui possono essere correlati più adempimenti pubblicitari da assolvere al repertorio delle notizie economico amministrative anche tramite la presentazione di una sola istanza. Ciò consente di ritenere che qualora gli adempimenti comunicati al repertorio delle notizie economico amministrative risultino avere a oggetto degli eventi modificativi dell'impresa tra loro strettamente connessi e funzionali sulla base di un rapporto di necessaria conseguenza logico-giuridica ed entrambi risultano avere la medesima data evento, la relativa istanza, comprensiva di più adempimenti, è soggetta a un solo diritto di segreteria. Alla luce delle considerazioni sopra espresse si ricavano in sintesi i seguenti criteri per l'applicazione del regime agevolato del diritto di segreteria: denuncia contenente più adempimenti, da ottemperare a cura del medesimo soggetto obbligato, aventi la medesima data e strettamente connessi tra loro in un rapporto di conseguenza logico-giuridica necessaria scaturenti da un solo fatto/evento, inteso quale azione giuridicamente rilevante riferita a un solo soggetto/organo. Ad esempio, denuncia di inizio attività e precisazione dell'attività prevalente. Per quanto concerne i diritti di segreteria previsti per le attività regolamentate si rimanda alla specifica disciplina. Il decreto ministeriale, alla nota di cui alle voci 3 (terzo caso) e 4 (secondo caso) prevede un incremento dei diritti di segreteria nei casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di imprese di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio. Lo stesso decreto, alla nota di cui alle voci 1.2, 3.2 e 4.2 prevede l'applicazione del diritto di segreteria nei casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di mediazione, agente o rappresentate di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo. Le suddette disposizioni integrano i diritti di segreteria dovuti per la pubblicità legale/notizia richiesta al repertorio delle notizie economico amministrative con gli ulteriori diritti dovuti nel caso di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di imprese che esercitano attività regolamentata la cui istruttoria competa alla Camera di commercio. L'incremento trova fondamento nell'ulteriore e qualificata attività di esame della documentazione in fase di ricezione della domanda e in una puntuale verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato dopo l'evasione della pratica. Alle attività per le quali non è stato previsto uno specifico diritto nella tabella A relativa al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative, e per tali quelle di magazzino generale, acconciatore, estetista e commercio all'ingrosso, continuano ad applicarsi i diritti di segreteria previsti dalla tabella B.

Per tutte le attività succitate il diritto nella misura prevista per l'iscrizione va corrisposto in occasione della presentazione della segnalazione certificata di inizio dell'attività, quando l'impresa risulti inattiva o iscritta per attività di altro settore; il diritto previsto per le istanze di modificazione è dovuto ogni qual volta si debba presentare una segnalazione certificata di inizio di attività e l'impresa risulti già attiva nel settore prescelto. Non è viceversa dovuto per le comunicazioni, ad esempio comunicazione di variazione della denominazione sociale. L'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti continua a scontare i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella B, così come l'iscrizione nel registro dei fabbricanti e commercio all'ingrosso di oggetti preziosi continua a essere soggetto ai propri specifici diritti di segreteria. L'iscrizione della qualifica artigiana non è, viceversa, soggetta ad autonomo diritto di segreteria. A titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune e non tutte le fattispecie con il relativo diritto di segreteria legato all'adempimento: Adempimenti pubblicitari denunce r.e.a. domande/denunce relative a imprese individuali Domanda di iscrizione nel registro delle imprese e contestuale denuncia al r.e.a., ad esempio iscrizione di società attiva Iscrizione di più unità locali, anche con la medesima decorrenza Denuncia di inizio di più attività economiche con inizio attività in date diverse Domanda di iscrizione nel registro delle imprese e contestuale denuncia al r.e.a., ad esempio trasferimento della sede legale presso una unità locale; cessazione dell'unità locale e avvio dell'attività presso la sede Inizio di una seconda attività presso l'unità locale e trasferimento della stessa Domanda di iscrizione nel registro delle imprese e contestuale denuncia al r.e.a., ad esempio nomina di un legale rappresentante che sia anche responsabile tecnico l'inizio dell'attività sconta il proprio autonomo diritto di segreteria di 30,00 euro ogni unità locale sconta il proprio autonomo diritto di segreteria di 30,00 euro se società di 18,00 euro se impresa, le denuncia dell'attività prevalente presentata al medesimo registro delle imprese presso cui sono iscritte le unità locali non è soggetto a diritto di segreteria ogni avvio di attività sconta il proprio autonomo diritto di segreteria di 30,00 euro se società di 18,00 euro se impresa la cessazione dell'unità locale e l'inizio di attività presso la sede scontano un solo autonomo diritto di segreteria r.e.a. di 30,00 euro l'aggiunta della seconda attività sconta il proprio autonomo diritto si segreteria di 30,00 euro se società di 18,00 euro se impresa così come il trasferimento dell'unità locale sconta il proprio autonomo diritto si segreteria di 30,00 euro se società di 18,00 euro se impresa L'iscrizione del responsabile tecnico sconta il proprio autonomo diritto di segreteria maggiorato pari a 45/60,00 euro

Adempimenti attività regolate imprese di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizie e di facchinaggio Presentazione della segnalazione di inizio di inizio dell'attività Presentazione della segnalazione di un'ulteriore attività Iscrizione, sostituzione, trasferimento da una ubicazione all'altra di un responsabile tecnico Iscrizione di un responsabile tecnico contestualmente alla presentazione di una s.c.i.a. Trasferimento dell'attività da una ubicazione a un'altra, ubicazioni entrambe già iscritte Comunicazione di cancellazione di un responsabile tecnico Comunicazione di cessazione dell'attività Comunicazione di variazione della denominazione sociale a 15,00 euro se società o 9,00 euro se impresa a 15,00 euro se società o 9,00 euro se impresa a 15,00 euro se società o 9,00 euro se impresa una sola maggiorazione del diritto di segreteria r.e.a. pari a 15,00 euro se società o 9,00 euro se impresa a 15,00 euro se società o 9,00 euro se impresa

Adempimenti attività regolate mediatori, agenti o rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi Presentazione della segnalazione di inizio di inizio dell'attività Presentazione della segnalazione di un'ulteriore attività Iscrizione, sostituzione, trasferimento da una ubicazione all'altra di un preposto Iscrizione di un preposto contestualmente alla presentazione di una s.c.i.a. Trasferimento dell'attività da una ubicazione a un'altra, ubicazioni entrambe già iscritte Comunicazione di cancellazione di un preposto Comunicazione di cessazione dell'attività Comunicazione di variazione della denominazione sociale Deposito dei formulari mediatori una sola maggiorazione del diritto di segreteria r.e.a. pari a 30,00 euro se società o 18,00 euro se impresa

Adempimenti attività regolate altre attività magazzini generali, estetisti, acconciatori, commercio ingrosso Presentazione della segnalazione di inizio di inizio dell'attività Presentazione della segnalazione di trasformazione Iscrizione, sostituzione, trasferimento da una ubicazione all'altra di un responsabile tecnico di estetista o acconciatore Comunicazione di cancellazione di un responsabile tecnico di un estetista o acconciatore a 155,00 euro a 77,00 euro a 15,00 euro Presentazione della segnalazione di inizio di inizio dell'attività di commercio ingrosso Presentazione della segnalazione di un'ulteriore attività di commercio ingrosso Trasferimento dell'attività di commercio ingrosso da una ubicazione a un'altra Comunicazione di cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso a 15,00 euro a 15,00 euro a 15,00 euro Il Vice Segretario Generale Dirigente dell'area anagrafica Conservatore del Registro delle imprese f.to dr Antonio d'azzeo

NOZIONI GIURIDICHE Riferimenti normativi decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; risoluzione Agenzia delle Entrate direzione centrale normativa e contenzioso n. 353 del 5 dicembre 2007; decreto interministeriale 17 luglio 2012; risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico n. 45699 del 19 marzo 2014; risposta Agenzia delle Entrate a interpello n. 954-364 del 27 agosto 2014.