L anagrafe suina e la banca dati nazionale, strumenti alla base della programmazione, attuazione e verifica di piani di sorveglianza

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Transcript:

L anagrafe suina e la banca dati nazionale, strumenti alla base della programmazione, attuazione e verifica di piani di sorveglianza GAETANO TREVISI AZIENDA USL DI FERRARA

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 relativa all identificazione e alla registrazione degli animali Recepimento: DECRETO del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 30 aprile 1996 n. 317: Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all identificazione e alla registrazione degli animali CIRCOLARE n. 11 MINISTERO DELLA SANITA Norme tecniche di indirizzo per l applicazione del Decreto della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317

Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini dei suini Recepimento: DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 n 200: Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 n 200: Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Art.1 Ambiti e finalità Art.2 definizioni: 1.b) allevamento: un animale o l insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario tenuti in un azienda; 1.c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati ed i centri di raccolta;

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 n 200: Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Art.3 Elenco informatizzato delle aziende: 1.Le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono registrate dal Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che è tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata: «BDN», istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Ferma restando l'ufficialità dei dati della BDN, le regioni e le province autonome già dotate di proprie banche dati alimentano la BDN in tempo reale garantendo un identico livello di qualità e sicurezza dei dati. 2.Le modalità e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende nella BDN, comprese le informazioni da registrare, contengono necessariamente l'indicazione del detentore degli animali di ciascun allevamento, anche ai fini dell'applicazione della decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, sono riportate nell'allegato I, paragrafo 1.

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 n 200: Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Allegato I Registrazione aziende ed allevamenti ex art.3 Il responsabile legale dell azienda entro 20 giorni dall inizio dell attività richiede il codice aziendale; Il servizio veterinario registra in bdn: a) l azienda; b) la struttura zootecnica specificando la tipologia ( allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di raccolta; punto di sosta; centro materiale genetico)

Allegato I - Dati da registrare in BDN Allevamenti multisito: si tratta di allevamenti strutturati in sistemi di filiera, caratterizzati da un unica proprietà degli animali e con detentori diversi che effettuano nelle proprie strutture zootecniche una fase del ciclo di allevamento. Tali strutture possono essere dislocate in varie parti del territorio nazionale.

Allegato I - Dati da registrare in BDN Il servizio veterinario provvede a registrare in bdn le seguenti ulteriori informazioni: A) dati relativi ai controlli anagrafici effettuati; B) qualifica sanitaria così come prevista dalla norma sanitaria vigente.

Identificazione degli animali Tatuaggio all orecchio sinistro o in alternativa a livello delle cosce da effettuarsi entro il settantesimo giorno di vita o comunque prima che l animale lasci l azienda di nascita. Consentita in aggiunta al tatuaggio, una marca da apporre al padiglione auricolare destro. Tatuaggio e marca devono riportare il codice aziendale dell azienda di nascita. Eccezione: deroga all uso del tatuaggio per i suini delle razze nere iscritti al Registro Anagrafico e per tutti i suini a mantello colorato: in questi casi solo marca auricolare al padiglione sinistro: per le razze nere iscritte la marca riporta sulla faccia esterna i dati assegnati dal libro e su quella interna il codice aziendale; per le razze a mantello colorato la marca riporta il solo codice aziendale.

Allegato I - 3 Registrazione consistenza in BDN ex articolo 4. Il detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, dovrà registrare in BDN i seguenti dati: consistenza totale dell allevamento rilevata il 31 marzo corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni. totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo); numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo). Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest ultima provvederà a registrare in BDN l evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione

ESEMPIO DI CENSIMENTO

Allegato I - 4 Registrazione movimentazioni in BDN ex articolo 4. Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati entro 7 giorni dal verificarsi dell evento: numero degli animali movimentati in entrata o uscita; codice d identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione; causale della movimentazione data di arrivo o di partenza; numero del documento d accompagnamento/certificato sanitario. Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest ultima provvederà a registrare in BDN l evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione

INGRESSO IN STALLA

Allegato I - 5 Registrazione macellazioni in BDN di cui all articolo 4, comma 6. responsabile del macello, direttamente o tramite persona delegata, registra in BDN i seguenti dati entro 7 giorni dalla macellazione le seguenti informazioni: a) per ciascuna partita di suidi macellati: la data dell avvenuta macellazione; il codice dell allevamento di provenienza della partita; il numero di animali macellati distinti per categoria; b) per ciascuna partita di suidi macellati provenienti da altri Stati sono richieste altresì le seguenti informazioni: paese di provenienza; estremi del certificato sanitario; numero di animali macellati distinti per categoria; la data dell avvenuta macellazione. Nel caso in cui il responsabile del macello si avvale per la registrazione di una persona delegata quest ultima provvederà a registrare in BDN l evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

REGISTRAZIONE MACELLAZIONI

Casi particolari art. 3 comma 5 - Ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, sono escluse dall'obbligo di registrazione nella BDN di cui al presente articolo le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale purchè sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli stabiliti dalla normativa vigente. - Non è necessario tenere il registro di carico scarico

Registro di carico scarico 1. Il detentore degli animali, ad eccezione del caso previsto all'articolo 3, comma 5, tiene ed aggiorna il registro aziendale degli animali conformemente a quanto indicato nell'allegato II del presente decreto; il registro e' composto da pagine numerate progressivamente e contiene altresi' le seguenti informazioni: a) numero di animali presenti in allevamento; b) movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione, nonche' la data delle movimentazioni stesse. 2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma 1 sono gia' interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico e' facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN stessa e che la compilazione del registro in BDN avvenga nel rispetto della tempistica di cui all'allegato II.

Registro di carico scarico

Nota 002570-07/02/2014- DGSAF

INOSSERVANZA TRACCIABILITA ED IDENTIFICAZIONE DEI SUINI - SANZIONI

HOME PAGE BDN SUINI

REGISTRAZIONE ESAMI TRICHINOSCOPICI

SCARICO MACELLAZIONI AUTOCONSUMO

ALLEVAMENTI FAMILIARI s

ESEMPIO DATI STATISTICI ESTRAIBILI DA BDN CONSISTENZA CAPI SUINI

ESEMPIO DATI STATISTICI ESTRAIBILI DA BDN MOVIMENTAZIONE PER PARTITA

ESEMPIO DATI STATISTICI ESTRAIBILI DA BDN STATO SANITARIO PER AZIENDE

GRAZIE PER L ATTENZIONE.