COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo

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COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo ***** CAP 90024 Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 fax 0921644447 P. Iva 00475910824 - www.comune.gangi.pa.it REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 27.07.2012

INDICE: Art.1 - Aliquote Art.2 - Detrazione ART. 3 Determinazione valore aree edificabili, immobili in corso di costruzione (F3), collabenti (F2), in corso di definizione(f4) Art.4 - Entrata in vigore Art. 1 Aliquote Per l'anno 2012 sono provvisoriamente stabilite ai sensi e per gli effetti dell art.13 comma 12bis del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU): 1. aliquota dello 0,4 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; 2. aliquota dello 0,4 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; 3. aliquota dello 0,4 per cento relativamente all unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata; 4. aliquota dello 0,4 per cento relativamente all unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l abitazione non risulti locata; 5. aliquota dello 0,4 per cento relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; 6. aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell art.13 D.L.201/11), relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 7. aliquota dello 0,86 per cento (corrispondente ad aliquota base dell art.13 D.L.201/11+ aumento 0,1 punti percentuali ) relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B, D e C (con esclusione delle categorie C6, C7 e D1), a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal

conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale; 8. aliquota dello 0,90 per cento (corrispondente ad aliquota base dell art.13 D.L.201/11+ aumento 0,14 punti percentuali ) relativamente: - alle unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali del gruppo A ( con esclusione della categoria catastale A10), non adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; - alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, D e C (con esclusione della categoria D1), non utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o non utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale; 9. aliquota dello 0,96 per cento (corrispondente ad aliquota base dell art.13 D.L.201/11+ aumento 0,2 punti percentuali ) relativamente alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D1, utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale; 10. aliquota (ordinaria) dell 1,06 per cento (corrispondente ad aliquota base dell art.13 D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali), relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative. Qualora fosse disposto con apposita modifica normativa- l incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell imposta di competenza comunale. Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all abitazione principale sono al netto dell IMU statale. 11. ESENZIONE per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, quale Comune montano; 12. ESENZIONE per i terreni agricoli essendo ubicati in comune montano. Art. 2 Detrazione 1. In base all art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione si verifica. 2. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di euro 400. 3. La detrazione si applica anche: a) all unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione stessa non risulti locata; b) all unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

c) alle unità immobiliari di cui all art.8 comma 4 del D.Lgs. 504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Art. 3 Determinazione valore aree edificabili, immobili in corso di costruzione (F3), collabenti (F2), in corso di definizione(f4) Valore delle aree fabbricabili quali specificatamente individuate nelle tavole e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente approvato: ZONE RESIDENZIALI Zone Omogenee A (A2 - A3.1- A3.2 - A4): valore /mq. 100,00; Zone Omogenee B (B1 - B2 B3 B4 B5 ): valore /mq. 110,00; Zone Omogenee C (C1 - C2 - C3 - C4 - C5): Lotto per il quale è stata rilasciata la C.E.: valore /mq. 50,00; Lotto privo di C.E. ma compreso in un piano di lottizzazione: valore /mq. 40,00; Aree da lottizzare comprese soltanto nel P.R.G.: valore /mq. 30,00; Verde Privato: valore /mq. 8,00; ZONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI E COMMERCIALI Zone Omogenee D (D1.1 - D1.2 - D2): Lotto per il quale è stata rilasciata la C.E.: valore /mq. 40,00; Lotto privo di C.E. ma compreso in un piano di lottizzazione: valore /mq. 30,00; Aree da lottizzare comprese soltanto nel P.R.G.: valore /mq. 10,00; ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO Aree comprese soltanto nel P.R.G.: valore /mq. 30,00; ZONE PER ATTREZZATURE SPORTIVE - RICETTIVE E COMMERCIALE Non si determinano i valori per l anno 2012, in quanto i vincoli preordinati all esproprio, della durata di cinque anni, sono decaduti il 31 luglio 2008, come previsto dall art. 9 del D.P.R. 327/2001 T.U. sulle Espropriazione, in vigore nella Regione Sicilia dal 30 giugno 2003, pertanto le stesse aree sono divenute zone bianche sottoposte al regime di cui all art. 4 ultimo comma della Legge n.10/1977 recepito con la l art. 1 della L.R. 65/81, fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile e pertanto, dette zone vengono assimilate a quelle della ZONE AGRICOLE TERRITORIO APERTO TIPOLOGIE DI IMMOBILI CHE NON RIENTRANO NELLE SOPRAINDICATE FATTISPECIE, QUALI LE CATEGORIE: - F02 - unità collabenti - F03 - unità in corso di costruzione - - unità in corso di definizione

Tali categorie risultano al catasto dei fabbricati prive di rendita, pertanto, non potendo utilizzare una rendita presunta in quanto la legge finanziaria 2007 (L. 296 del 27 dicembre 2006) è stata abrogato il comma 4 dell art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, e non rientrando nelle esenzioni stabilite dalla normativa, al fine di quantificare l imponibile, occorre procedere alla stima del valore venale equiparandolo a quello attribuito alle aree edificabili per le zone omogenee A - B - C - D, mentre per le zone omogenee E, nella considerazione che dette aree non sono soggette ai fini dell I.M.U., per i fabbricati di cui sopra (F02-F03-) si determina il valore di /mq. 2,00. Che il suddetto valore dovrà poi essere moltiplicato per un coefficiente correttivo di cui alle successive tabelle e per la superficie lorda di pavimento (SLP) di detti immobili e il prodotto ottenuto verrà considerato come imponibile ai fini dell imposta I.M.U. ZONE RESIDENZIALI Zone Omogenee A (A2 - A3.1- A3.2 - A4): valore /mq. 100,00; COEFFICIENTE F02 UNITA COLLABENTI 0,5 50,00 F03 UNITA IN CORSO DI 1 100,00 UNITA IN CORSO DI 1 100,00 3 300,00 Zone Omogenee B (B1 - B2 - B3 - B4 B5 ): valore /mq. 110,00; COEFFICIENTE F02 UNITA COLLABENTI 0,5 55,00 1 110,00 UNITA IN CORSO DI 1 110,00 3 330,00

Zone Omogenee C (C1 - C2 - C3 - C4 - C5): valore /mq. 50,00; COEFFICIENT E F02 UNITA COLLABENTI 0,5 25,00 4 200,00 UNITA IN CORSO DI 4 200,00 6 300,00 ZONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI E COMMERCIALI Zone Omogenee D (D1.1 - D1.2 - D2): valore /mq. 40,00; COEFFICIENT E F02 UNITA COLLABENTI 0,5 20,00 3 120,00 UNITA IN CORSO DI 3 120,00 5 200,00

ZONE AGRICOLE - TERRITORIO APERTO Zone Omogenee E (E1 - E2 - E3 - E4): valore /mq. 2,00; COEFFICIENTE F02 UNITA COLLABENTI 5 10,00 DA DESTINARE A CIVILE ABITAZIOINE 40 80,00 DA DESTINARE A DEPOSITO, MAGAZZINO, ECC. 30 60,00 UNITA IN CORSO DI DA DESTINARE A CIVILE ABITAZIONE 40 80,00 UNITA IN CORSO DI DA DESTINARE A DEPOSITO, MAGAZZINO, ECC. 30 60,00 DA DESTINARE A CIVILE ABITAZIONE 90 180,00 DA DESTINARE A DEPOSITO, MAGAZZINI. ECC. 50 100,00 Art. 4 - Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.