FONDO GARANZIA PER LE PMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI

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Transcript:

FONDO GARANZIA PER LE PMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI Il Fondo di Garanzia è stato istituito dalla Camera di Commercio con apposito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.18 del 30 luglio 2009, co nl oscopo d ifacilitare l'accesso al credito delle PMI della Provincia, iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio di Cagliari. La Camera ha stanziato 300.000,00 Euro destinati a garantire le linee di credito concesse tramite i Consorzi Fidi aderenti. Gli stessi Consorzi contribuiranno, volta per volta, attraverso una somma di pari importo su un conto corrente vincolato presso il Banco di Sardegna, Istituto Gestore del Fondo, selezionato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Sia i rapporti tra le parti che il meccanismo operativo del Fondo sono disciplinati dal Regolamento e da una Convenzione tecnica sottoscritta dalla Camera di Commercio di Cagliari, dai Consorzi aderenti e dal Banco di Sardegna. Il meccanismo utilizzato è quello delle cd. tranced cover, che prevede la costituzione di un Fondo di Garanzia monetario, a prima richiesta, che interviene eventualmente e immediatamente dopo la revoca del finanziamento, nella misura dell 80% per le singole operazioni. Il Fondo di Garanzia, nei limiti della sua giacenza, rappresenta il massimo rischio per le operazioni erogate. Il Fondo è alimentato pro-quota all atto dell erogazione del singolo finanziamento. SOGGETTI BENEFICIARI I soggetti beneficiari finali dell intervento sono le imprese aventi sede legale e operatività nell area di competenza della C.C.I.A.A. di Cagliari, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. di Cagliari e che operano in tutti i settori dell economia: Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (limitatamente alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli così come previsto dal Regolamento CE n.1998/2006) e che soddisfano i seguenti requisiti: siano regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. di Cagliari; siano rappresentati dai Confidi aderenti al presente progetto; siano in regola con il pagamento del diritto annuale, di cui all art. 18 della legge 580/93. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E DELLA GARANZIA La domanda di finanziamento è presentata dall'impresa al Consorzio Fidi di riferimento il quale ne cura la trasmissione al Gestore del Fondo unitamente alla documentazione necessaria. L'Istituto di credito e il Consorzio Fidi avviano l istruttoria per la concessione, rispettivamente, del finanziamento e della garanzia, in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari. Resta

salva la piena autonomia di giudizio dell Istituto di credito, in merito alla concessione del finanziamento, e del Consorzio Fidi, in merito alla concessione della garanzia. L'Istituto di credito e il Confidi comunicano alla Camera l'esito positivo dell'istruttoria della domanda perchè sia rilasciata la garanzia tramite il versamento al Fondo rischi del 4% dell'importo nominale della garanzia. FINANZIAMENTI AMMISSIBILI Con la Convenzione la Camera di Commercio di Cagliari, il Banco di Sardegna S.p.a. ) e i Consorzi Fidi intendono regolano i termini e le condizioni per la concessione di finanziamenti a medio termine destinati alla copertura, totale o parziale, di programmi di spesa realizzati dalle imprese consorziate e da queste finalizzati a: innovazione tecnologica e certificazione di qualità; investimenti produttivi e/o aumento della produttività finalizzato al riequilibrio finanziario dell impresa; reintegro circolante e scorte per riequilibrio finanziario dell'impresa; programmi di spesa per l individuazione di nuovi mercati; investimenti per la formazione del personale. Finanziamenti con finalità diverse rispetto a quelle sopra elencate potranno essere concessi previa positiva e concorde valutazione della Camera di Commercio, del Banco e dello specifico Consorzio Fidi che cura l istruttoria della domanda. L'importo del finanziamento varia da un minimo di 30.000,00 Euro ed un massimo di 100.000,00 Euro, con rimborso rateale mensile compreso tra i 19 e i 60 mesi, escluso preammortamento.

FONDO DI CONTROGARANZIA IMPRESE FEMMINILI FONDO DI CONTROGARANZIA E stato proposto nel 2007 dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cagliari. E stato istituito nel 2008. Attualmente il Fondo ammonta a Euro 70.000,00. La Camera di commercio nel 2009 ha stipulato apposita convenzione con i seguenti Consorzi Fidi: Coficomse, Confidi Sardegna, Fidicoop Sardegna, Finsardegna, Cresfidi. Nell'operazione di finanziamento la Camera di Commercio interviene in caso di escussione del Fondo. PRINCIPALI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE: FINALITÀ La Convenzione è stata stipulata allo scopo di migliorare l accesso al credito delle microimprese femminili aventi sede nel territorio di competenza della Camera di Commercio Industria, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari. NATURA DELLA GARANZIA Per la finalità di cui all art. 1, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari con deliberazione n. 141 del 18 dicembre 2008 ha istituito uno specifico Fondo di controgaranzia a favore delle microimprese femminili. La controgaranzia del Fondo ha natura fideiussoria ed è prestata in favore dei Consorzi Fidi a fronte di garanzie su prestiti concessi a microimprese a prevalente partecipazione femminile.

La garanzia si esplica in forma di controgaranzia pari al 50% della garanzia prestata dai Consorzi Fidi nella misura e con le modalità indicate nella presente Convenzione. LIMITE COMPLESSIVO DI INTERVENTO L ammontare complessivo del Fondo al momento in cui verifica un escussione, rappresenta il limite massimo entro cui il fondo di controgaranzia potrà essere escusso. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI I soggetti beneficiari finali dell intervento di controgaranzia sono le microimprese anche artigiane a prevalente partecipazione femminile aventi sede legale e operativa nell area di competenza della CCIAA di Cagliari, regolarmente iscritte alla CCIAA di Cagliari, che operano in tutti i settori dell economia: Industria, Turismo, Commercio, Servizi e Agricoltura limitatamente alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli così come previsto dal Regolamento CE N.1998/2006 della Commissione Europea. Sono definite microimprese le imprese aventi meno di 10 addetti e il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo, non sia superiore a 2 milioni di euro come previsto dalla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea, del 6 maggio 2003 pubblicata in Gazzetta Ufficiale L 124 del 20.05.2003. Il requisito di prevalente partecipazione femminile si intende soddisfatto nei seguenti casi: ditte individuali il cui titolare è una donna; società o cooperative in cui almeno i 2/3 dei soci sono donne che detengono una pari quota di capitale e l organo di amministrazione è composto da donne per almeno i 2/3. Il predetto requisito della prevalente partecipazione femminile nell impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per tutta la durata del finanziamento, e comunque per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data di concessione del finanziamento, pena la revoca della controgaranzia. In caso di successione di impresa, di fusione, di scissione, la nuova impresa potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni del Fondo di Garanzia solo a condizione del mantenimento del requisito della prevalente partecipazione femminile.

Non sono ammissibili le richieste presentate da imprese in difficoltà secondo quanto riportato negli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/c 244/02). INIZIATIVE AMMISSIBILI Le imprese richiedenti possono promuovere programmi di investimento nell ambito di proprie unità locali con sede nell area di competenza della CCIAA di Cagliari. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad una sola unità locale oggetto di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di iniziativa previste nel paragrafo che segue. Le iniziative ammesse alla controgaranzia sono le seguenti: avvio di nuove attività imprenditoriali; acquisto di attività preesistente; rientra in tale tipologia il rilevamento di un attività preesistente o di un ramo d azienda mediante atto di acquisto, ovvero mediante contratto di locazione con durata almeno pari a cinque anni dalla stipula; realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, anche se finalizzata all ampliamento e all ammodernamento dell'attività esercitata. Ciascuna domanda può essere riferita soltanto ad una delle tipologie sopra indicate. L'acquisto di attività preesistente può essere effettuato, nelle forme previste dalla normativa civilistica, mediante atto di acquisto, ovvero di locazione, dell attività o di un ramo d azienda. Gli atti di acquisto, devono recare, relativamente al prezzo complessivo, indicazione separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle licenze, agli eventuali immobili e ai beni strumentali materiali e immateriali oggetto del trasferimento. Agli stessi atti dovrà essere allegata perizia giurata redatta da un libero professionista iscritto ad albo professionale riconosciuto che riporti l indicazione dettagliata dei beni ceduti ed il relativo valore. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, al netto dell'iva e di altre imposte e tasse, sostenute successivamente all ottenimento delle delibera di concessione del finanziamento garantito dal Confidi e relative a: a. opere murarie compresi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 20% della spesa complessivamente ammessa. Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell importo ammesso per opere murarie; b. acquisto di impianti generali; c. acquisto di macchinari impianti specifici e attrezzature; d. acquisto di marchi, brevetti o licenze; e. acquisto di software; f. studi di fattibilità e piani d impresa, comprensivi dell analisi di mercato nel limite del 2% della spesa complessivamente ammessa; g. spese per l acquisto di scorte nel limite del 15% della spesa complessivamente ammessa. Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria. In tale ultimo caso il costo ammissibile è quello fatturato alla società di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene. Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi al costo per l acquisto dell attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell attività. In merito all ammissibilità delle spese, va precisato che devono intendersi comunque non ammissibili: - le spese non pertinenti al programma o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; - i terreni e fabbricati; - i beni usati ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistente; - l'avviamento; - i mezzi mobili targati; - le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione.

Sono esclusi i beni acquistati tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado dei soci. Il costo ammissibile dell acquisto viene decurtato qualora la titolare ovvero uno o più soci dell impresa richiedente, siano anche soci, ovvero coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soci dell impresa cedente. La decurtazione viene operata in proporzione alle quote detenute da tali soggetti nella stessa impresa richiedente. MISURA DELLA CONTROGARANZIA L ammontare della controgaranzia è pari al 50% dell importo garantito dai Consorzi Fidi. Le operazioni di finanziamento garantite dai Consorzi Fidi per le quali opera la controgaranzia devono avere un importo massimo di euro 30.000 ed essere garantite dal Confidi almeno al 50%. Si deve trattare di operazioni di finanziamento o leasing con durata minima 36 mesi e massima 84. Gli istituti di credito per le medesime operazioni non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario, ad eccezione della fideiussione personale del titolare/socio ed amministratore e del privilegio sui beni acquistati.