Costituzione Albertina e Repubblicana

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Costituzione Albertina e Repubblicana Dal 1848 al 1948, per un secolo il popolo Italiano fu guidato dalla Costituzione( Statuto) di Carlo Alberto Fu una Costituzione concessa ai sudditi come benevolenza in cui si delineavano già dei diritti più formali che sostanziali. Il vero cardine dei diritti fu il diritto di proprietà. L attuale Costituzione Repubblicana nasce dal basso, fu voluta e votata dai cittadini e la sintesi dei diritti e delle libertà sono già «riassunte» negli articoli uno, due e tre.

Costituzione art. 1 «l Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione L articolo uno apre i 139 articoli della nostra Costituzione e dice 5 proposizioni.

Costituzione sintesi art. 1 1. Repubblica: definisce la forma di governo che proviene da elezioni. 2. Democratica: definisce la forma di Stato che concede pari diritti a tutti. 3. Lavoro: in senso lato è dignità; no a parassitismi o rendite di posizione. 4. E il popolo che ha il potere. 5. Ma il potere popolare deve anch esso sottostare alle altre leggi costituzionali.

Costituzione Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale. Sintesi: la persona è titolare di diritti fondamentali quali: libertà, pensiero, salute ecc. (specificati 2 parte Cost.) I diritti fondamentali sono la nostra seconda pelle la Repubblica ne prende atto e li tutela. L art.2, di chiara ispirazione e cultura cristiana, segna il primato della persona portatrice di valori e diritti.

Costituzione Art. 2 Diritti Inviolabili: garantiti verso chiunque, non rinunciabili. Doveri Inderogabili: a cui nessuno può sottrarsi. Cosa vuol dire l art.2 Che questi diritti sono così importanti che la stessa persona non può rinunciarvi, come non può trasferirli ad altri, e la stessa Autorità non potrà mai cancellarli, né limitare il loro esercizio.

Costituzione Art. 2 Che questi diritti non sono concessi da nessuno: sono insiti nella persona; con questi diritti noi ci nasciamo. Che la Repubblica non solo li riconosce, ma se ne fa garante e protettrice verso chiunque. Nota: La tutela dei diritti vale per cittadini Italiani o stranieri. lo Stato Italiano ha aderito a trattati internazionali che tutelano i diritti umani di tutti. Art. 1 dichiarazione universale dei diritti dell uomo; ONU 1948: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti»

Costituzione Art. 2 Che la tutela dei diritti si estende dalla singola persona ai gruppi, formazioni sociali nelle quali la stessa persona intende socialmente «aggregarsi»: famiglia, associazioni, partiti Queste formazioni sociali includono i rapporti a due come la stabile convivenza fra donna e uomo o anche fra persone dello stesso sesso. In questo caso, e non solo la famiglia tradizionale, è un nucleo meritevole di protezione. La stessa sessualità è un modo essenziale in cui si manifesta la persona umana. Il diritto di disporne liberamente rientra fra le posizioni soggettive tutelate

Costituzione Art. 2 La Costituzione parla anche di doveri La Repubblica, dopo aver garantito i diritti, chiede anche qualcosa: richiede che il cittadino adempia ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale Specificazioni Solidarietà: vincolo di assistenza reciproca che unisce individui fra loro. Politica: associarsi in partiti, votare, fare petizioni. Economica: pagare tributi in proporzione alla ricchezza. Sociale: mantenere educare i figli, svolgere un lavoro.

Costituzione Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Costituzione Art. 3 E il nucleo centrale della Costituzione. Afferma e garantisce l uguaglianza di tutti i cittadini. (davanti alla legge) Sancisce la pari dignità sociale intesa come diritto di esser trattato come titolare di diritti dell art 2. Uno dei massimi principi esteso alla giurisprudenza è quello dello assoggettamento alla legge di tutti: cittadini, non cittadini, dal meno importante fino alle massime autorità. Perfino chi amministra la legge è soggetto alla Legge.

Costituzione Art. 3 E il più noto dell intera Carta e viene ricordato come l articolo che codifica il principio d uguaglianza. Ma attenzione: il concetto di uguaglianza è limitato alla parità di fronte alla legge (giustizia in senso lato) e non si estende alla parità/uguaglianza in altri campi; è perfettamente costituzionale che uno guadagni il doppio di un altro, così come il soldato prenda ordini dal capitano. Ma sarebbe incostituzionale che il maggior guadagno fosse dovuto a pratiche scorrette o che il capitano ledesse la dignità del soldato

Costituzione Art. 3 Uguaglianza formale o sostanziale? Con la fine della seconda guerra mondiale e il tramonto del Fascismo, nasce in Italia l esigenza di costruire uno Stato capace di garantire ai cittadini il diritto di uguaglianza «garantita». Così, in sede costituente, venne elaborato il principio che supera il criterio dell uguaglianza formale, di facciata perché si definisce un nuovo criterio di parità fra i cittadini: quello dell uguaglianza sostanziale che è garantita, tutelata, difesa.

Costituzione Art. 3 Dove ha innovato la Costituzione repubblicana? Una cosa è dire tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza però prevedere strumenti tali a garantire questa uguaglianza; altra cosa è affermare tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e che la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che frenano questa uguaglianza. Lo Statuto Albertino dava un uguaglianza di facciata, ma senza la tutela dello Stato. Così si verificava il paradosso di una società formalmente egualitaria, ma sostanzialmente diseguale: voto per censo, per chi poteva pagare, negazione di certi diritti alle donne.

Costituzione Art. 3 l art.3 raccoglie due grandi eredità: Per il concetto di uguaglianza davanti alla legge siamo debitori alla cultura greca. L altra eredità (solidarietà) viene dal Cristianesimo e si rinviene nel concetto di «caritas». Su questa si fonderà il solidarismo della grandi Carte a partire dalla «fraternité» scolpita dalla rivoluzione francese nel famoso trinomio: libertà- uguaglianza- fratellanza «Che nessun uomo sia troppo ricco da poter comprarne un altro, che nessuno sia troppo povero da esser costretto a vendersi» Jean Jacques Rousseau

Costituzione Art. 4 «La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società»

Costituzione Art. 4 Cosa vuol dire l art.4 Il lavoro è l elemento su cui si fonda la nostra Repubblica (art.1). Nello stesso tempo esprime un diritto (avere accesso a risorse lavorative) e un dovere (devi svolgere una funzione). Non è tuttavia un diritto soggettivo perfetto (non puoi andare dal giudice per ottenerlo) Il primo comma, che riconosce il diritto al lavoro, obbliga il legislatore solo politicamente a promuovere il lavoro, ma non obbliga a cercartelo o assicurartelo Ricordiamo la recente riforma del lavoro (job act) che si inquadra nel primo comma.

Costituzione Art. 5 «La Repubblica è una e indivisibile; riconosce e promuove le autonomie locali; attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo; Adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento».

Costituzione Art. 5 Così come esposto l art.5 sembra un paradosso perché mette insieme due concetti apparentemente contrapposti: La repubblica è scolpita come unica. Conferimento di ampio decentramento. In realtà fu un compromesso fra un tipo di stato centralizzato (vedi quello fascista) che si voleva esorcizzare, e un tipo di stato federale all Americana. Ma gli stati federalisti sono formati con la formula ex pluribus unum e non viceversa, quindi no al federalismo, ma si al regionalismo espresso nel titolo quinto riformato nel 2001 e rottamando da Renzi.

Costituzione Art. 5 Cosa vuol dire l art.5 La Repubblica è una sola e quindi tutti i provvedimenti del legislatore devono esser applicabili all intero territorio nazionale. Nel rispetto di tale unità il legislatore dovrà comunque privilegiare un ampio decentramento amministrativo in contrapposizione alla centralità fascista. Nel corso degli anni ci sono state spinte verso un centralismo vecchia maniera e spinte addirittura secessioniste portate avanti da partiti a forte vocazione territoriale (la Lega con la Padania)

Costituzione Art. 5 Ma c è prima da chiederci: forti autonomie porteranno benefici o aumenteranno gli «steccati» specie fra Nord e Sud, fra zone ricche e zone povere? Continueremo ad avere un lacerante dibattito fra cittadini di serie A e B o sarà l occasione, anche per alcune regioni del Sud di confrontarsi alla pari col Nord senza lacrimevoli attese di contributi, sovvenzioni, sussidi? Il concetto di autonomia avrà successo solo se si accompagnerà ad una lunga riqualificazione culturale, morale e politica di certi territori e di certi politici. Abbiamo ancora bisogno di «nuovi fondatori» per traghettarci in una «nuova Repubblica» dove passare dalla fase del benessere a quella delle responsabilità.

Sintesi articoli 1,2,3,4,5 1) Repubblica democratica, lavoro, potere al popolo limitato solo dalle norme costituzionali 2) I Diritti fondamentali sono la nostra seconda pelle 3) Uguaglianza davanti alle norme. 4) Diritto al lavoro dovere di farlo 5) Autonomie locali, ma Repubblica indivisibile