ISTITUTO Roma, 28/12/2005 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato NOTA OPERATIVA N. 46 e, p.c. Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali OGGETTO:CCNL dell area della dirigenza dei ruoli sanitario,professionale, tecnico ed amministrativo. Parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economico biennio 2002-2003. 1. Premessa Nel Supplemento Ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2005 è stato pubblicato il CCNL del personale dirigente dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo dipendente dalle aziende ed enti del SSN (allegato 1), relativo al quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, ed al biennio 2002-2003, per la parte economica. Il presente contratto comprende nel ruolo sanitario oltre ai biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. 1
Al fine di semplificare la lettura della presente nota operativa con il termine dirigente si intende far riferimento, ove non diversamente specificato, a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, avvenuta il 3 novembre 2005; gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Aziende ed Enti destinatari entro trenta giorni dalla medesima data di stipulazione. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti può essere, come per i dirigenti medici e veterinari, esclusivo o non esclusivo, con facoltà di opzione entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio da esclusivo a non esclusivo e viceversa decorrono dal 1 gennaio all anno successivo all opzione (cfr. Note operative n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 38 del 28 ottobre 2005). Con la presente nota operativa si intendono analizzare esclusivamente i riflessi pensionistici riguardanti il trattamento economico e i relativi incrementi contrattuali spettanti ai dirigenti in esame tenendo presente che il contratto ricalca, nelle linee essenziali, l omologo contratto dell area medica e veterinaria. 2. Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: Trattamento fondamentale Stipendio tabellare; Indennità integrativa speciale nella misura attualmente percepita. Dal 1 gennaio 2003 tale indennità cessa di essere corrisposta come emolumento separato in quanto conglobata nello stipendio tabellare; Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; Retribuzione di posizione minima contrattuale di parte fissa e variabile. A decorrere dal 31 dicembre 2003 compete una retribuzione di posizione minima contrattuale unificata; Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali. Trattamento accessorio 1 Retribuzione di posizione parte variabile aziendale sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 2 Indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell articolo 41 del CCNL 8 giugno 2000; 3 Retribuzione di risultato; 4 Retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante; 5 Specifico trattamento economico, ove in godimento, quale assegno personale. 2
Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti l indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali. 3. Trattamento economico dei dirigenti nel biennio 2002-2003 Ai sensi dell articolo 35 del CCNL in esame, dal 1 gennaio 2002 lo stipendio annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in 21.141,56; tale importo deriva da un incremento di 70,40 lordi mensili calcolati sulla voce stipendiale di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. Dal 1 gennaio 2003 tale emolumento è rideterminato in 28.750,00 annuo comprensivo dell incremento mensile lordo di 81,50 e dell importo lordo mensile dell indennità integrativa speciale ( 552,54), che da tale data cessa di essere corrisposta come elemento separato dello stipendio. Nella tabella sotto riportata sono indicati gli importi dello stipendio tabellare e delle altre indennità rideterminati alla data del 1 gennaio 2002 e del 1 gennaio 2003. Dal 1 gennaio 2002 (importi in euro per 12 mensilità) Dal 1 gennaio 2003 (importi in euro per 12 mensilità) Stipendio tabellare 21.141,56 28.750,00 Indennità integrativa speciale 6.630,36 Conglobata Indennità per incarico di direzione di struttura complessa Importo minimo Importo massimo 6.837,89 9.432,05 Importi confermati Indennità di esclusività dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti 1 dirigente con incarico di struttura complessa; 2 dirigente con incarico di struttura semplice o di natura professionale, di consulenza, studio etc. con più di 15 anni di esperienza professionale; 3 dirigente con incarico di struttura semplice o di natura professionale, di consulenza, studio etc. con esperienza professionale da 5 a 15 anni; 4 dirigente con esperienza professionale fino a 5 anni. 16.523,52 11.804,14 5.072,12 1.497,73 Importi confermati 3
L indennità di esclusività compete solo qualora i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti prestino la loro attività con rapporto di lavoro esclusivo. Tutte le indennità sopra riportate sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la 13^ mensilità. Per effetto di quanto sopra, tali emolumenti concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 503/1992. 4. Nuovi stipendi tabellari dei dirigenti dei quattro ruoli. Conglobamenti. Ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del CCNL in esame, a decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, è fissato in 38.198,00 annui lordi per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo nonché per i dirigenti degli altri ruoli. Tale importo, come rappresentato nelle sottostanti tabelle, congloba ed assorbe lo stipendio tabellare annuo, comprensivo dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua, di una quota della retribuzione di posizione minima contrattuale annua, di una quota della retribuzione di risultato e, per i dirigenti con anzianità di servizio inferiore a 5 anni, le risorse della retribuzione individuale di anzianità e quelle economiche regionali di cui all articolo 53 del contratto in esame. Ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti. Trattamento economico annuo per 13 mensilità dal 31/12/2003 Rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo con anzianità = 5 anni Rapporto di lavoro esclusivo con anzianità inferiore a 5 anni Stipendio tabellare 31.145,83 31.145,83 Retribuzione di posizione minima contrattuale 6.043,73 4.359,91 Retribuzione di risultato 1.008,44 1.008,44 Retribuzione individuale di anzianità ---------- 1.190,75 Risorse regionali economiche ----------- 493,07 TOTALE 38.198,00 38.198,00 4
Ruolo tecnico e professionale Trattamento economico annuo per 13 mensilità dal 31/12/2003 Anzianità di servizio = 5 anni Anzianità di servizio inferiore a 5 anni Stipendio tabellare 31.145,83 31.145,83 Retribuzione di posizione minima contrattuale 6.152,16 4.322,64 Retribuzione di risultato 900,00 900,00 Retribuzione individuale di anzianità ---------- 579,24 Risorse regionali economiche ----------- 1.250,29 TOTALE 38.198,00 38.198,00 Dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo Trattamento economico annuo per 13 mensilità dal 31/12/2003 Anzianità di servizio = 5 anni Anzianità di servizio inferiore a 5 anni Stipendio tabellare 31.145,83 31.145,83 Retribuzione di posizione minima contrattuale 6.152,16 4.658,83 Retribuzione di risultato 900,00 900,00 Retribuzione individuale di anzianità ---------- 493,09 Risorse regionali economiche ----------- 1.000,24 TOTALE 38.198,00 38.198,00 5
Resta inteso che il trattamento economico annuo spettante al 31/12/2003, pur conglobando in parte emolumenti di natura accessoria, concorre interamente alla determinazione della quota di pensione di cui all articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 503/1992. Per contro, la retribuzione di risultato, corrisposta quale emolumento separato solo per la parte eccedente il valore conglobato nello stipendio a decorrere dal 31/12/2003, continua ad essere valutato nella quota di pensione di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), del Dlgs. n. 503/1992, se spettante. Al riguardo si precisa che tale compenso non compete in ogni caso ai dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo (articolo 12, comma 2). 5. Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo Ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40, 44 e 45 del CCNL in esame, la retribuzione di posizione minima contrattuale fissata al 31 dicembre 2001 viene rideterminata alle scadenze e negli importi indicati nelle sottostanti tabelle: Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo Tab. a) Dal 1/1/2002 Dal 1/1/2003 al 30/12/2003 Dal Dirigente 31/12/2003 Struttura complessa 8.614,59 4.204,47 12.819,06 10.644,36 4.204,47 14.848,83 9.270,01 Struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 6.888,92 3.634,30 10.523,22 7.643,72 3.634,30 11.278,02 5.699,20 Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 5.914,81 2.520,30 8.435,11 6.355,20 2.520,30 8.875,50 3.296,58 Equiparato 3.606,76 4.828,35 8.435,11 4.047,15 4.828,35 8.875,50 3.296,58 Inferiore a 5 anni 1.349,71 2.166,02 3.515,73 1.858,51 2.166,02 4.024,53 0,00 Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto non esclusivo Tab. b) Dal 1/1/2002 Dal 1/1/2003 al 30/12/2003 Dal Dirigente 31/12/2003 Struttura complessa 6.818,43 2.102,23 8.920,66 7.611,09 2.102,23 9.713,32 4.134,50 Struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 5.805,74 1.817,15 7.622,89 6.305,74 1.817,15 8.122,89 2.544,07 Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 5.143,31 1.260,15 6.403,46 5.643,31 1.260,15 6.903,46 1.324,64 Equiparato 3.831,14 2.414,17 6.245,31 4.489,29 2.414,17 6.903,46 1.324,64 Inferiore a 5 anni 1.332,91 1.083,01 2.415,92 1.732,91 1.083,01 2.815,92 -------- 6
Dirigenti dei ruoli tecnico e professionale Tab. c) Dal 1/1/2002 Dal 1/1/2003 al 30/12/2003 Dal Dirigente 31/12/2003 Struttura complessa Struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 10.244,49 6.121,56 16.366,05 11.334,09 6.121,56 17.455,65 11.776,73 4.656,75 5.132,03 9.788,78 5.494,35 5.132,03 10.626,38 4.947,46 3.543,59 4.018,03 7.561,62 4.127,99 4.018,03 8.146,02 2.467,10 Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 art.45, comma 2, DPR 2.923,84 4.637,78 7.561,62 3.508,24 4.637,78 8.146,02 2.467,10 384/90 Equiparato 1.397,71 6.163,91 7.561,62 1.982,11 6.163,91 8.146,02 2.467,10 Inferiore a 5 anni 1.397,71 2.008,02 3.405,73 1.982,11 2.008,02 3.990,13 0,00 Dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo Tab. d) Dal 1/1/2002 Dal 1/1/2003 al 30/12/2003 Dal Dirigente 31/12/2003 Struttura complessa 10.260,09 5.702,20 15.962,29 11.373,69 5.702,20 17.075,89 11.396,97 Struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000 4.692,99 5.132,03 9.895,82 5.613,39 5.132,03 10.745,42 5.066,50 3.672,99 4.018,03 7.675,42 4.370,19 4.018,03 8.388,22 2.709,30 Equiparato 1.492,51 6.198,51 7.675,42 2.189,71 6.198,51 8.388,22 2.709,30 Inferiore a 5 anni 1.492,51 2.110,75 3.587,66 2.189,71 2.110,75 4.300,46 0,00 Gli incrementi della retribuzione di posizione non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni (ovvero su quella eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell articolo 47, comma 1, lett. b), del CCNL 8 giugno 2000, nel caso di dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo) e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita ai dirigenti indipendentemente dalla sua composizione storica. A decorrere dal 31 dicembre 2003, ai sensi degli articoli 44 e 45 del contratto in esame la retribuzione di posizione cessa di essere corrisposta nelle due componenti fissa e variabile ma assume un valore unificato residuale a seguito della nuova struttura dello stipendio tabellare (vedi paragrafo 4). La retribuzione di posizione minima contrattuale unificata può essere decurtata fino alla misura massima del 40% qualora, a seguito di una valutazione negativa, al dirigente venga attribuito un incarico di minore valore economico complessivo. 7
Nei confronti dei dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo, dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale, delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo, con meno di cinque anni di anzianità di servizio (ai quali a partire dal 31 dicembre 2003 non è più corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale in quanto conglobata nello stipendio) al compimento del quinquennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione minima contrattuale unificata prevista per il dirigente equiparato nelle tabelle a), c) e d); in caso di conferimento di incarico di struttura semplice, agli stessi viene attribuita come variabile aziendale la differenza tra le due retribuzioni di posizioni minime contrattuali (articolo 44, comma 4). Per i dirigenti del ruolo tecnico, professionale, delle professioni sanitarie e amministrativo con oltre cinque anni di servizio, la retribuzione di posizione prevista nelle tabelle c) e d) è già comprensiva dell incremento di lire 2.900.000 già indicato nell articolo 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000 (articolo 44, comma 5). L attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata nei confronti dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto non esclusivo presenta alcuni aspetti peculiari; si riportano di seguito le norme contrattuali che hanno un conseguente riflesso pensionistico. 1 Ai dirigenti con rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui alla su riportata tabella b). Nei confronti degli stessi dirigenti si dovrà operare la decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale, ove attribuita (art.45, comma 5). 2 Ai dirigenti neo assunti che, dal 1 gennaio 2005, optino per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione. Al compimento del quinquennio ed in caso di valutazione positiva si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato; è fatta salva l attribuzione della variabile aziendale quale differenza tra le retribuzioni minime contrattuali nei casi di conferimento di incarico di struttura semplice (art. 45, comma 7). La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. In ogni caso la retribuzione di posizione sia nelle componenti fissa e variabile sia quella unificata residuale eccedente il valore conglobato nello stipendio nonché l eventuale parte variabile aziendale incidono nella quota di pensione di cui all articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs.n. 503/1992. 6. Effetti dei benefici economici Le misure degli stipendi tabellari di cui ai paragrafi 3 e 4 della presente nota operativa hanno effetto, per gli aspetti che qui interessano, sulla tredicesima mensilità e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato. Gli effetti sopra riportati si applicano anche alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabili in godimento nonché, con 8
riferimento al CCNL 8 giugno 2000: all articolo 38 (indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2002), agli assegni personali previsti dall art. 39, comma 1, all art. 41 (indennità per incarico di struttura complessa); con riferimento al CCNL 8 giugno 2000, II biennio: agli articoli 3 e 4 (retribuzione di posizione minima contrattuale), all articolo 5 (indennità di esclusività per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti), all articolo 11, comma 3 (incremento della retribuzione di posizione - parte variabile). I benefici economici sopra richiamati, come precisato dall art. 48, comma 3, del contratto in esame, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2002/2003. Ciò significa anche che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (ovvero i trattamenti pensionistici indiretti il cui evento morte si sia verificato tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003), andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi importi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1 gennaio 2003, e 31 dicembre 2003. Dal dettato di tale disposizione, si precisa che nella tranche contrattuale relativa al 1 gennaio 2003 deve essere considerato lo stipendio annuo tabellare comprensivo dell importo dell indennità integrativa speciale mentre per quella relativa al 31 dicembre 2003 deve essere considerata anche la quota di retribuzione di posizione, quella relativa alla retribuzione di risultato nonché, per i dirigenti con anzianità di servizio inferiore a 5 anni, la quota di RIA e delle risorse economiche regionali, in quanto voci conglobate e riassorbite in tale emolumento. Si precisa, infine, che a decorrere dal 1 gennaio 2003 e dal 31 dicembre 2003 tale nuovo trattamento stipendiale deve essere utilizzato anche ai fini dell applicazione dei benefici economici previsti a favore degli invalidi per causa di servizio di cui all art. 38, comma 1, CCNL integrativo 10 febbraio 2004, nonché dei benefici economici ex articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, così come recepiti dal medesimo articolo 38, comma 6, CCNL integrativo 10 febbraio 2004. Il Dirigente Generale Dr. Costanzo Gala F.to Dr. Gala 9
Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione EMOLUMENTI Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1 gennaio 2003) QUOTA A DI PENSIONE Retribuzione individuale di anzianità * * QUOTA B DI PENSIONE Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile Retribuzione di posizione minima unificata * Retribuzione di posizione variabile aziendale * Assegno personale, ove spettante * Retribuzione di risultato * Specifico trattamento economico, ove spettante * Indennità di incarico di direzione complessa Indennità di esclusività * Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro * Indennità di sostituzione * * * 10
Allegato 1 Il contratto si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti : dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni; dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni; dall'ordine Mauriziano di Torino; dall Ospedale Galliera di Genova; dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA); dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA). Il CCNL sottoscritto il 21 luglio 2005 ha fissato la tabella di equiparazione dei dirigenti ARPA a quelli dei ruoli sanitari, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N.; - dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115. 11