Siglato l Accordo sull apprendistato professionalizzante agricolo

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Siglato l Accordo sull apprendistato professionalizzante agricolo di Giulio D Imperio L approfondimento È stato sottoscritto l Accordo interconfederale del settore agricolo per la disciplina dell apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi del D.Lgs n. 167/2011. L intesa è finalizzata ad adeguare la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante al nuovo quadro normativo derivante anche dalla «riforma Fornero». L Accordo riguarda sia gli impiegati, sia gli operai del settore agricolo, pur con alcune differenze legate alle peculiari discipline contrattuali. Riferimenti Accordo interconfederale 30 luglio 2012 INPS, circolare 2 novembre 2012, n. 128 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 46-bis D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 Recependo le novità introdotte dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 1 (nuovo Testo Unico sull apprendistato), il 30 luglio 2012 è stato siglato l Accordo interconfederale tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e Confederdia, che permette ora anche alle aziende del comparto agricolo di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante. L Accordo in oggetto si caratterizza per aver disciplinato l apprendistato professionalizzante anche per i contratti a tempo determinato, tipologia cui spesso ricorrono le aziende del comparto agricolo per l assunzione di operai. Aspetti generali L Accordo interconfederale prevede che l assunzione del contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere destinata a giovani che hanno una età compresa tra 18 e 30 anni non compiuti. Inoltre, il testo dell Accordo evidenzia la possibilità da parte delle aziende agricole di poter assumere anche lavoratori in mobilità. Pare opportuno riflettere sull eventuale convenienza ad assumere un lavoratore in mobilità come apprendista, considerando che l art. 46-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto Crescita) 2 ha ripristinato per il 2013 la possibilità di assumere con le prestazioni occasionali di tipo accessorio, in ogni settore produttivo, tutti coloro che usufruiscono di integrazione salariale, oppure di misure di sostegno al reddito per un compenso non superiore ad euro 3.000,00. Pertanto, l eventuale assunzione da parte di un azienda agricola di un lavoratore in mobilità con un contratto di apprendistato può essere conveniente qualora si intenda formare una persona nella prospettiva di un assunzione a lungo termine. Se, invece, si intende assumere un operaio in mobilità anche per un periodo superiore a quello minimo (sei mesi), sarebbe opportuno orientarsi sulla prestazione occasionale di tipo accessorio, non fosse altro perché non essendo obbligati al rispetto del contratto collettivo si otterrebbe un risparmio in termini economici. Giulio D imperio - Consulente del lavoro. Docente a contratto di diritto del lavoro comunitario e internazionale dell Università degli Studi «G. Marconi» Note: 1 D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, in Banca Dati Tutto Lavoro, IP- SOA. 2 Convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 24 n. 1/2013

È stata evidenziata un eccezione per l età minima: può essere stipulato per ragazzi che hanno compiuto 17 anni di età qualora risultino essere in possesso di una qualifica conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 3, che definisce i livelli di prestazione per il II ciclo del sistema educativo e formativo. Per assumere un lavoratore con un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario formulare un atto scritto, in cui deve essere specificato: Soluzioni operative la durata del periodo di apprendistato; il periodo di prova; il livello di inquadramento (iniziale, intermedio e finale); la qualifica contrattuale che dovrà essere acquisita dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. Piano formativo Imprescindibile dall applicazione di tale formula contrattuale sarà la redazione del piano formativo, che deve essere stabilito entro e non oltre trenta giorni dalla stipula del contratto, oltre alla indicazione del tutore o del referente aziendale. All apprendista è riconosciuto sia il periodo di prova previsto dal contratto applicato, sia le indennità previste in caso di malattia o di infortunio sul lavoro. Contratto di apprendistato professionalizzante Per assumere un lavoratore con un contratto di apprendistato professionalizzante sarà necessario formulare un atto scritto, in cui dovrà essere specificato: durata del periodo di apprendistato; periodo di prova; livello di inquadramento (iniziale, intermedio e finale); qualifica contrattuale che dovrà essere acquisita dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. Retribuzione e inquadramento contrattuale L inquadramento contrattuale, così come il livello retributivo, è definito sulla base di tre differenti periodi: nel I periodo: due livelli sotto quello della destinazione finale; nel II periodo: un livello sotto la destinazione finale; nel III periodo: l inquadramento sarà lo stesso della destinazione finale. Agli apprendisti operai agricoli spetteranno le mensilità aggiuntive, le festività, il TFR, le ferie, e l istituto della bilateralità nazionale e territoriale con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. Agli apprendisti impiegati spetta lo stesso trattamento previsto per gli operai a tempo indeterminato. Recesso Nel testo dell Accordo viene rimarcato uno degli aspetti caratteristici del contratto di apprendistato: l impossibilità di recedere dal contratto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, se non in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Questo aspetto potrebbe disincentivare le assunzioni con contratto di apprendistato, in quanto tale vincolo impedisce di svincolarsi dal rapporto lavorativo se prima non è stata terminata la formazione. Tale vincolo diventa ancora più «stringente» nel caso, ad esempio, di una cooperativa operante nel comparto agricolo: considerato che, in tale contesto organizzativo, il rapporto associativo prevale su quello lavorativo, qualora si verificasse un esclusione o un recesso del socio, si interromperebbe, di fatto, anche il rapporto di lavoro, così come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 18 marzo 2004. Pertanto, essendoci il divieto di recedere dal contratto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il socio apprendista è obbligato a rimanere socio della cooperativa fino a quando non termini il periodo di formazione. Formazione La formazione per gli apprendisti di una azienda agricola può essere svolta sia all interno, sia all esterno di una azienda per un numero di ore medie annue pari a 40 che potrebbe ridursi a 30 qualora il la- Nota: 3 In Banca Dati Tutto Lavoro, IPSOA. n. 1/2013 25

voratore sia in possesso di un titolo di studio strettamente correlato al profilo professionale che si intende raggiungere al termine del percorso formativo. La formazione, svolta sotto la responsabilità dell azienda ed integrata dall offerta formativa pubblica, può essere svolta internamente od esternamente all azienda per un numero di ore non superiore a 120 in un triennio. La formazione del lavoratore può essere erogata sia in aula, sia in modalità e-learning privilegiando le modalità on the job e, comunque, in affiancamento al tutor aziendale. Soluzioni operative La formazione on the job, svolta a fianco di altri operai qualificati o specializzati o di impiegati di pari o di categoria superiore, e comunque in affiancamento al tutor aziendale sono attestate dal datore di lavoro e controfirmate dall apprendista e dallo stesso tutor. Quest ultimo può essere identificato anche nello stesso imprenditore o in un familiare coadiuvante. L attestazione della formazione può essere redatta considerando lo schema previsto nell allegato 2 dell Accordo interconfederale, mentre gli standard formativi da rispettare sono quelli riportati nell allegato 3. È stato chiarito che lo schema previsto nell allegato 2 ha validità fino a quando non verrà data attuazione alla disposizione normativa riguardante il libretto formativo del cittadino, previsto dall art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003. Il libretto formativo - introdotto con D.M. 10 ottobre 2005 - viene gestito e rilasciato dalle singole Regioni e Province autonome nell ambito delle loro esclusive competenze in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze. La sua funzione è quella di raccogliere, documentandole, le diverse esperienze di apprendimento dei Categorie interessate all assunzione con apprendistato e attività stagionali L azienda agricola che intenda assumere un apprendista impiegato potrà farlo relativamente alle categorie che vanno dalla 1 alla 4, previste dall art. 16 del CCNL quadri ed impiegati agricoli 2008-2011; esse potranno pianificare lo svolgimento del contratto di apprendistato in diverse stagioni, instaurando più rapporti a tempo determinato. È opportuno ricordare che le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, dovranno essere effettuate con un intervallo di tempo non inferiori a 20 o 30 giorni a seconda che l assunzione precedente sia stata effettuata per un periodo inferiore a sei mesi o meno. cittadini lavoratori evidenziando le competenze acquisite. Apprendistato a tempo determinato L Accordo interconfederale, analizzando la disciplina dell apprendistato professionalizzante prevista per gli apprendisti a tempo determinato, ha affermato che questa opportuna può essere sfruttata da aziende agricole che svolgano la propria attività in cicli stagionali. Questa formula contrattuale può essere applicata ad alcune categorie che svolgono determinate mansioni che variano a seconda che si tratti di operai o di impiegati. Per quanto riguarda gli operai, il contratto di apprendistato professionalizzante trova applicazione solo per chi rientra nella 1 e 2 delle aree previste dall art. 31 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, ovvero: coloro che risultano essere in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione (Area 1 ). In questa area rientrano gli operai ex specializzati «super» e gli ex specializzati; coloro che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica (area 2 ). In questa area devono essere compresi gli operai agricoli ex qualificati super e gli operai ex qualificati. L azienda agricola che intenda assumere un apprendista impiegato può farlo relativamente alle categorie che vanno dalla 1 alla 4, previste dall art. 16 del CCNL quadri ed impiegati agricoli 2008-2011. Alla 1 categoria appartengono gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dato- 26 n. 1/2013

re di lavoro o con il dirigente o con il quadro all organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell azienda, con autonomia di concezione e potere d iniziativa. In questa categoria rientrano i direttori tecnici, amministrativi, commerciali, di produzione e altre figure che hanno analoghe caratteristiche e funzioni. Nella 2 categoria rientrano gli impiegati che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell azienda, o di parte di essa, con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa e/o commerciale. In tale categoria rientrano il capo reparto, il capo ufficio tecnico, commerciale, vendite, amministrativo, l enologo, etc. Nella 3 categoria rientrano gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo, commerciale, logistico in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati. In questa categoria vanno ricomprese le seguenti figure: sottoagenti, contabili, impiegati amministrativi o commerciali, aiuto enologo, corrispondente in lingue estere, la guida turistica in possesso dell abilitazione, l impiegato addetto ai controlli di qualità, alla tracciabilità, rintracciabilità e origine dei prodotti. Infine, nella 4 categoria rientrano gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o dei loro superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonché per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti, ovvero: addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti, operatori CED, disegnatori tecnici, magazzinieri anche di aziende vitivinicole. Le aziende agricole che intendono assumere un apprendista a tempo determinato possono pianificare lo svolgimento del contratto di apprendistato in diverse stagioni, instaurando più rapporti a tempo determinato. È opportuno ricordare che le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, dovranno essere effettuate con un intervallo di tempo non inferiori a 20 o 30 giorni a seconda che l assunzione precedente sia stata effettuata per un periodo inferiore a sei mesi o meno, così come stabilito dall art. 46-bis della D.L. n. 83/2012. È opportuno ricordare che l Accordo interconfederale ha precisato che agli operai apprendisti assunti a tempo determinato non deve essere applicato quanto previsto dall art. 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti 2010-2013, cioè la possibilità di trasformare un rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato riferito ad operai che nell arco di 12 mesi dalla data di assunzione abbiano svolto 180 giorni di effettivo lavoro presso la stessa azienda. L Accordo ha posto un vincolo ben preciso: l ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato dovrà essere instaurato entro 48 mesi dalla data della prima assunzione. Inoltre, ciascun rapporto di lavoro a termine instaurato dovrà fare riferimento ad un unico rapporto di lavoro continuativo e dovrà avere una durata non inferiore a 4 mesi consecutivi. Nel caso in cui questi vincoli non siano rispettati, quali potrebbero essere le conseguenze per l azienda? Nel silenzio normativo e non emergendo dall Accordo indicazioni in tal senso, è ipotizzabile che, non potendo completarsi il percorso di apprendistato del lavoratore assunto a tempo determinato, si incorra nel rischio che al lavoratore sia riconosciuto il periodo di apprendistato fino alla penultima assunzione e la successiva ritenuta a tempo indeterminato, oppure sia annullato l intero periodo di apprendistato. In quest ultimo caso si potrebbe ipotizzare che tutte le assunzioni dell apprendista vengano ritenute «normali» periodi di assunzioni a tempo determinato, oppure l assunzione dell apprendista potrà essere trasformata in una assunzione a tempo inde-terminato a partire dalla data in cui è stata effet-tuata la prima. In ogni caso il datore di lavoro sarà chiamato a pagare sia le differenze retributive che contributi-ve dovute con un innegabile aggravio di costi n. 1/2013 27

Garanzie Nel testo dell Accordo, sono state stabilite garanzie reciproche sia per il datore, sia per il lavoratore relativamente allo svolgimento del periodo di apprendistato relativamente al piano formativo. È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare al lavoratore la modalità del percorso formativo che si intende svolgere per il ciclo stagionale successivo. L apprendista assunto a tempo determinato potrà esercitare il diritto di precedenza presso la stessa azienda nella stagione successiva, inviando al datore di lavoro una comunicazione scritta entro 90 giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. È chiaro che l azienda che decida di assumere un apprendista a tempo determinato prevedendo un percorso formativo adeguato, si espone al rischio che il lavoratore interrompa, per scelta, il rapporto lavorativo con la stessa azienda; in quest ottica, le parti firmatarie dell Accordo interconfederale hanno voluto offrire la possibilità all azienda di riproporzionare la durata della formazione a quella del singolo rapporto di apprendistato. Infine, l apprendista operaio assunto a tempo determinato dovrà essere retribuito rispettando quanto previsto per il livello minimo dell area di destinazione; per gli impiegati è, invece, prevista la retribuzione della 4 categoria. INPS, circolare 2 novembre 2012, n. 128 L INPS ha fornito le prime indicazioni sulle agevolazioni per le assunzioni dal 1 gennaio 2012 e ha chiarito gli aspetti normativi e contributivi per gli apprendisti a seguito dell entrata in vigore della Riforma del Lavoro. In particolare: Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 Limiti all applicazione dell incentivo e aiuti de minimis Al fine di promuovere l occupazione giovanile, l articolo 22 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011 - allegato n. 3) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012-31/12/2016. La norma stabilisce - infatti - in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato. Per espressa disposizione legislativa, la misura incentivante trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell articolo 1, c. 773, della legge n. 296/2006. Ne consegue che restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex articolo 7, c. 4 del D.lgs. n. 167/2011. Nei confronti di detti soggetti, infatti, opera il regime contributivo di cui agli articoli 25, c. 9 e 8, c. 4 della legge n. 223/1991. Inoltre, a decorrere dal periodo contributivo «gennaio 2013», resterà escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo all assicurazione sociale per l impiego (ASpI) Secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione dello sgravio contributivo previsto dall articolo 22 deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. Al riguardo si osserva che la nozione di impresa, rilevante ai fini dell applicazione della normativa dell unione europea in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità - indipendentemente dalla forma giuridica rivestita - che eserciti un attività economica. I limiti de minimis si applicano, quindi, alle attività produttive di reddito di impresa nonché a quelle di reddito di lavoro autonomo. L art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 stabilisce che l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell arco di tre esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su strada l importo de minimis non deve superare i 100.000 euro, sempre nell arco di tre esercizi finanziari. Tali importi si pongono, quindi, come limite all applicazione dello sgravio in esame. Nell ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007) l importo concedibile di aiuti de minimis è, invece, di 7.500 euro nell arco di tre esercizi finanziari. In considerazione dei carichi contributivi attuali, ciò comporta che, nel settore agricolo, l agevolazione in esame potrà essere consentita - nel rispetto dei limiti del citato plafond - esclusivamente per l assunzione di un solo apprendista. 28 n. 1/2013

Criteri per il calcolo dei dipendenti Condizioni e durata Adempimenti a carico delle aziende Fermo restando quanto disposto dal Reg. CE 1998/2006, per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva l applicazione del limite de minimis più favorevole di 500.000 euro nell ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. CE 360/2012. Per l accesso allo sgravio contributivo di cui trattasi, le imprese dovranno presentare all INPS apposita dichiarazione sugli aiuti de minimis, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n. 445/ 2000 (allegato n. 4). Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti de minimis. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi de minimis già fruiti nel triennio alla data della richiesta. L importo totale dell agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti su un periodo di tre anni. Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito dell agevolazione, l importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione de minimis. Per la corretta fruizione dell agevolazione, occorre: - determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato; - calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti de minimis, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l agevolazione da attribuire. Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull utilizzo degli aiuti de minimis si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l onere della dichiarazione. Per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell arco temporale previsto dalla norma (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016). Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell azienda «utilizzatrice», non assumendo rilievo la consistenza organica dell azienda «somministratrice». Ai fini del computo, si richiamano i criteri illustrati nella circolare n. 22/2007. Si ribadisce che, dal conteggio, vanno esclusi: - gli apprendisti; - i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.lgs. n. 276/2003; - i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991; - i lavoratori somministrati, con riguardo all organico dell utilizzatore. Ai fini del beneficio, si osserva, altresì, che: - il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata; - lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite. Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, l accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006. L agevolazione opera per i primi tre anni di contratto; dal trentasettesimo mese, quindi, perdurando il rapporto di apprendistato, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella misura generalizzata. Per accedere allo sgravio, le aziende inoltreranno la dichiarazione de minimis sopra illustrata avvalendosi esclusivamente della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende; a tal fine, allegheranno copia digitale debitamente compilata e sottoscritta del modello di dichiarazione citato al punto 8.1, selezioneranno l oggetto «Assunzioni agevolate e gravi», quindi «Apprendistato» e aggiungeranno la dicitura «sgravio apprendisti 2012-2016». Per ottimizzare le operazioni di ammissione al beneficio (in particolare per la gestione dei periodi pregressi), le aziende interessate avranno cura di inviare la dichiarazione de minimis con ogni possibile urgenza. n. 1/2013 29