DELIBERA N. 156 RELATIVA ALLA SEDUTA DEL C.I. DEL 19 giugno 2007 Pagina 1 di 6. Autorità di Bacino

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Pagina 1 di 6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO, DI CUI ALLE DELIBERE DI COMITATO ISTITUZIONALE N. 121 DEL 1 AGOSTO 2002 E N. 152 DEL 20 FEBBRAIO 2007. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DI IMPIANTI AD ACQUA FLUENTE. VISTA la legge 18 Maggio 1989 n. 183, recante Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo ; VISTO il Decreto del Ministero dei LL.PP. emanato di intesa con il Ministro dell Ambiente in data 1 Luglio 1989, con il quale il Bacino del Fiume Serchio è individuato quale Bacino Pilota, in ottemperanza al disposto dell art. 30 della suddetta Legge 183/1989; VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 253, recante Disposizioni integrative alla Legge 18 Maggio 1989, n. 183 ed in particolare l Art. 8; VISTO il D.P.C.M. 14 Gennaio 1992, riguardante la Costituzione dell Pilota del Fiume Serchio ;

Pagina 2 di 6 VISTA la Legge 4 Dicembre 1933, n. 493, di integrazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 ed in particolare l Art. 12; VISTO il D. Lgs. 12 Luglio 1993, n. 275, riguardante il Riordino in materia di concessione di acque pubbliche ; VISTO il D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152 modificato dal D. Lgs. 25/2000, recante Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ; VISTA la Delibera n. 121, relativa alla seduta del Comitato Istituzionale del 1 Agosto 2002, recante Criteri per la definizione del deflusso minimo vitale nel bacino del fiume Serchio ; VISTO il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio 28 Luglio 2004, recante Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei

Pagina 3 di 6 criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ; VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"; VISTO il Decreto Legislativo 8 Novembre 2006, n. 284, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; VISTA la Delibera n. 152, relativa alla seduta del Comitato Istituzionale del 20 febbraio 2007, recante Integrazione dei criteri per la definizione del deflusso minimo vitale del bacino del fiume Serchio, di cui alla delibera di Comitato Istituzionale n. 121 del 1 agosto 2002. Direttiva, che stabiliva: Per l ubicazione di nuovi impianti per la produzione di energia idroelettrica, con esclusione di quelli del tipo ad acqua fluente, dovrà essere mantenuto esente da derivazioni un tratto di alveo, posto a monte dell opera di presa ed un tratto di alveo posto a valle dell opera di restituzione di impianti esistenti, di lunghezza pari almeno al doppio del tratto di alveo compreso tra

Pagina 4 di 6 l opera di presa e l opera di restituzione di detti impianti esistenti. VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico del 8 marzo 2007, ed il conseguente Decreto del Segretario Generale n. 836 del 9 marzo 2007, che, in attuazione di quanto disposto all articolo 2 della delibera citata, concordavano, quale integrazione dei criteri per la definizione del deflusso minimo vitale nel bacino del Serchio, sulla disposizione riportata al capoverso precedente; CONSIDERATO che si rende necessario, onde consentire la corretta applicazione della disposizione suddetta nei confronti della tutela dei corsi d acqua interessati da derivazioni, procedere a fornire chiarimenti sui richiamati impianti del tipo ad acqua fluente; VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico del 21 maggio 2007, nella quale, con riferimento all integrazione adottata ai criteri per la definizione del deflusso minimo vitale nel bacino del Serchio, veniva proposta l adozione della seguente definizione:

Pagina 5 di 6 impianti ad acqua fluente: impianti che utilizzano la portata naturale del corso d acqua senza canale derivatore. Comprendono: opera di sbarramento (traverse con o senza organi mobili di scarico superficiale, ed eventualmente con scarico di fondo); centrale incorporata nella traversa o a quella affiancata. VISTO il verbale della seduta del 19 giugno 2007 di questo Comitato Istituzionale costituito (ai sensi dell art. 12, comma 3, della Legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, dell Art. 8 della Legge 253/1990 e delle decisioni regionali) dai Ministri dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche Agricole e Forestali, dell Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, per i Beni e le Attività Culturali, dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana, dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal Rappresentante delle Comunità Montane e dal Segretario Generale; DELIBERA Articolo unico Di approvare, con riferimento ai Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale nel bacino del fiume

Pagina 6 di 6 Serchio, di cui alle delibere del Comitato Istituzionale n. 121 del 1 agosto 2002 e n. 152 del 20 febbraio 2007, la seguente definizione di impianti per la produzione di energia idroelettrica del tipo ad acqua fluente: impianti che utilizzano la portata naturale del corso d acqua senza condotta e/o canale derivatore. Comprendono: opera di sbarramento (traverse con o senza organi mobili di scarico superficiale, ed eventualmente con scarico di fondo); centrale incorporata nella traversa o a quella affiancata. Roma, 19 giugno 2007 Il SEGRETARIO (Prof. Raffaello Nardi) IL PRESIDENTE IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DEL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (On. le Gianni Piatti)